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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2718/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 12:10 innanzi alla dott.ssa Cristina Bandiera, sono comparsi:
Per , l'avv. GOBBATO MARCO. Parte_1
Per l'avv. MARTIGNAGO LUCIO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il difensore di parte appellante si riporta ai propri atti e chiede quantomeno la compensazione delle spese essendo il ricorso del maggio 2023 e quindi precedente all'ordinanza della Cassazione del 2024. Rileva che un'eventuale propria rinuncia agli atti avrebbe dovuto essere accettata da controparte e che comunque costituendosi controparte ha proposto domanda riconvenzionale oltre a utilizzare espressioni gravi nei confronti del Evidenzia, inoltre, che il caso in esame riguarda gli strumenti in postazione mobile e Pt_1 che agli stessi parrebbe non applicarsi la sentenza della Cassazione.
Il difensore di parte appellata insiste per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese come da nota depositata. Evidenzia che in primo grado il ricorso era stato accolto solo per uno dei motivi e di aver quindi reiterato gli altri in appello solo in via subordinata e per scrupolo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12:18.
***
Alle ore 15:30 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2718/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2718/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. GOBBATO MARCO
- appellante - contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
Con l'avv. MARTIGNAGO LUCIO
- appellata -
In punto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981(Violazione C.d.S.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato il 2.5.2023 il proponeva appello contro Parte_2 la sentenza n. 176/2023 del 3.3.2023 del Giudice di Pace di Treviso (TV), con cui veniva accolto il ricorso in opposizione dell'odierna appellata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Allegava:
− che in data 6.10.2022, verso le ore 15:00, il veicolo tg. EX521JM – poi risultato di proprietà dell'appellata - transitava lungo Via Feltrina a Montebelluna (TV), alla velocità di 81 km/h a fronte di un limite massimo e segnalato di 50 km/h;
− che la velocità del veicolo veniva rilevata da apparecchiatura di rilevamento mobile Eltraff
Velomatic 512D, matricola n. 7649/7625 utilizzata in postazione di controllo temporanea e
2 direttamente gestita dagli organi di Polizia Locale e nella loro disponibilità;
− che in conseguenza del suddetto rilevamento, la Polizia Locale del Comune di Parte_1
formava successivamente il verbale n. AX1031/2022, notificato in data 09/12/2022, con
[...] il quale veniva applicata a carico della signora la prescritta sanzione Controparte_1 amministrativa di cui all'art. 142 comma 8 C.d.S. (eccesso di velocità di oltre 10 Km/h ma non oltre
40 Km/h il limite massimo);
− che con ricorso del 28.12.2022 proproneva opposizione a sanzione Controparte_1 amministrativa;
− che in data 3.3.2023 il G.d.P. in accoglimento del ricorso, annullava il verbale impugnato sulla base del motivo relativo alla mancata omologazione dell'apparecchio, ritenendo gli altri assorbiti.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti MOTIVI:
1. Erroneità e/o illogicità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 142 del Codice della strada in connessione con altre norme, anche regolamentari e tecniche;
2. erroneità e/o illogicità della sentenza per violazione ed errata applicazione di costanti principi giurisprudenziali;
3. principio generale informatore della salvaguardia della sicurezza stradale e della incolumità pubblica
– Mancato corretto bilanciamento con il diverso principio della garanzia del diritto di difesa.
In particolare: concreta e piena attuazione del principio della garanzia del diritto di difesa nella fattispecie che qu riguarda.
− Si costituiva il 23.2.2024 chiedendo il rigetto dell'appello avversario e nel contempo Controparte_1 proponendo appello incidentale per i seguenti MOTIVI:
1. Violazione dell'art. 345, comma 2 Reg. att. C.d.s. per essere stato approvato il solo prototipo e non la singola unità riprodotta;
2. Violazione del punto 3.5 dell'allegato al d.m. 282/2017 per non essere stato l'autovelox tarato con le modalità previste da tale norma;
3. Violazione dei punti 2.4 e 3.1 dell'allegato al d.m. 282/2017 per mancata attestazione dell'esecuzione delle relative verifiche;
4. Violazione del punto 7 dell'allegato al d.m. 282/2017 e del punto 7 della circolare del Ministero degli Interni 21.7.2017; assenza di idonea presegnalazione e visibilità della postazione.
− Con ordinanza del 6.4.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine per deposito di memoria conclusiva.
***
3 I motivi posti a base dell'appello principale sono infondati e possono essere congiuntamente analizzati e rigettati, con assorbimento di quelli proposti in via incidentale.
La velocità del veicolo veniva rilevata da apparecchiatura di rilevamento mobile denominata ELTRAFF
VELOMATIC 512D, matricola n. 7649/7625, utilizzata in postazione di controllo temporanea e direttamente gestita dagli organi di Polizia Locale e nella loro disponibilità.
È pacifico tra le parti che tale strumento sia stato approvato e non omologato (all. 2, doc. 5 appellante).
L'art. 142 comma 6 del Codice della Strada prevede che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate… come precisato dal regolamento”.
Non viene specificato però dalla norma in che cosa consista l'omologa, aspetto rispetto al quale viene fatto rinvio alle norme regolamentari.
Anche l'art. 45, comma 6, C.d.S. rinvia al Regolamento di attuazione del codice per l'individuazione de “i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti”.
Il Codice della strada, quindi, richiama espressamente il regolamento quale fonte per stabilire quali apparecchiature siano soggette ad approvazione e quali ad omologazione, nonché le relative modalità e procedure.
È necessario quindi esaminare il contenuto delle norme regolamentari.
Il D.P.R. 495 del 1992, all'art. 192, disciplina l'omologazione e l'approvazione specificando al comma 2 che l'omologazione consegue all'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal regolamento e - al comma tre - che se la richiesta riguarda elementi per cui il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il prototipo è “approvato”, seguendo per quanto possibile la procedura di cui al comma 2.
Il comma 4 specifica che sia all'approvazione che all'omologazione consegue l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione del prodotto.
È necessario quindi stabilire se sul piano giuridico l'approvazione sia equipollente alla omologazione richiesta testualmente dall'art. 142, comma 6, C.d.S.
Di recente la Corte di Cassazione prendendo posizione per la prima volta in modo esplicito sul tema (Cass. civ. 10505 del 18.4.2024) ha ritenuto dirimente proprio il fatto che la norma di rango primario sopra richiamata parli espressamente solo di “omologazione”, così sconfessando la precedente lettura di merito – precedentemente condivisa anche dall'intestato Tribunale – per cui la complessiva lettura della disciplina avrebbe permesso di ritenere equipollenti le due procedure.
A sostegno di tale lettura, la Corte di legittimità ha inoltre evidenziato che l'art. 192 del regolamento di
4 esecuzione e di esecuzione D.P.R. n. 495/1992, che disciplina i controlli e le omologazioni, contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni ricavandone la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili.
Infatti, il secondo comma della norma stabilisce che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.
Il procedimento di approvazione costituisce quindi un passaggio propedeutico e dotato di una propria autonomia al fine di procedere all'omologazione che è stata ritenuta, quindi, dalla Cassazione il frutto di un'attività distinta e consequenziale.
Sussiste quindi distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione)
- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142
c.d.s.
La sentenza di primo grado, quindi, correttamente ha ritenuto la non equipollenza tra le due procedure e l'illegittimità del provvedimento opposto in quanto basato su rilevazione posta in essere con apparecchio non omologato e quindi non conforme alla normativa.
***
Quanto alle spese di lite, pur preso atto della novità della questione (sottoposta, in modo diretto e approfondito per la prima volta all'esame della Corte di Cassazione con pronuncia intervenuta solo in data successiva al deposito del ricorso in appello), si ritiene che non sussistano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio avendo comunque parte appellante ribadito le proprie precedenti conclusioni anche successivamente all'intervento di tale pronuncia.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss. mod. (cause di valore inferiore a € 1.100,00, compensi medi per le fasi di studio,
5 introduttiva e decisionale, compensi minimi per la fase di trattazione considerata l'attività effettivamente espletata).
Considerato il rigetto, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 2718/2023 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sent. n. 176/2023 del Giudice di Pace di Treviso;
− condanna il a rimborsare a le spese di lite del Parte_2 Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 562,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002
n. 115.
Treviso, 20/03/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Treviso, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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