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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
Consigliere relatore 2) dott. Michele Campanale
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 330/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 639/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 29.02.2024, pendente tra
,domiciliato in Taranto presso l'Avv. Cristina Gigante dalla quale è Parte_1
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all' Avv. Giovanni Tarallo;
appellante e
domiciliata in Taranto presso l'Avv. Luisa Conserva dalla quale è Controparte_1
rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza ex art.352 c.p.c. del 6.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'11.02.2021 Controparte_1 proprietaria di una villetta ubicata in agro di IC alla via Ischia n.8 (fg.22, p.lla 490, sub.1), conveniva in giudizio proprietario del terreno confinante con suddetta villetta e caratterizzato da fitta Parte_1 "
vegetazione arbustiva su Sistema Dunale tipica della macchia mediterranea, per sentirlo condannare ad eseguire sul proprio terreno le seguenti opere volte a scongiurare e prevenire il rischio di incendi:
1) la realizzazione di una fascia tagliafuoco protettiva perimetrale al bosco di minimo 20 metri;
2) le operazioni di potatura e spalcatura del secco di tutti gli alberi di Pinus spp. presenti;
3) la creazione di un varco sulla pubblica strada provinciale al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
4) l'aratura semestrale della fascia tagliafuoco perimetrale, il tutto fissando una congrua somma per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione dell'opera, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva Parte_1 eccependo l'infondatezza della domanda, per aver già tempestivamente adottato tutte le misure necessarie previste dalla L. R. Puglia
12.12.2016 n. 38 e non essere tenuto ad effettuare ulteriori opere.
Mutato il rito da sommario in ordinario, espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 639/2024 del 29.02.2024 il
Tribunale di Taranto accoglieva la domanda, condannando il Pt_1 all'esecuzione delle opere come richieste da parte attrice entro il termine del 31.05.2024 e ponendo altresì a suo carico una penale di € 16,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere, condannandolo al pagamento delle spese di CTU e delle spese di lite. Parte_1 ha proposto appello. Con atto notificato il 26.08.2024
Con il primo motivo di appello il allega l'errata ricostruzione dei fatti storici e processuali Pt_1
e il fraintendimento della domanda oggetto di accertamento in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, basando la decisione su un evento (incendio dell'11.04.2022) non oggetto della domanda attorea e verificatosi ad oltre un anno di distanza dai fatti allegati in ricorso, su una consulenza espletata dopo due anni dall'introduzione del giudizio, disattendendo ("liquidando") l'efficacia probatoria della prova per testi articolata per dimostrare l'osservanza da parte dell'odierno appellante degli obblighi di legge.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'omessa o inesatta valutazione di alcune risultanze istruttorie decisive ai fini della risoluzione della controversia e la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale non considerando che anche la proprietà della CP_1 avesse al suo interno piante erbacee, che in termini di reciprocità (come suggerito dal termine "viceversa" espresso nella consulenza d'ufficio) anche la CP_1 avesse l'obbligo di realizzare entro il 31 maggio una fascia protettiva larga 15 m nella sua proprietà ex art. 6 L.R. Puglia n. 37/2016, che l'art. 3 L.R. Puglia prevede l'obbligo di eseguire nelle superfici boscate una fascia protettiva larga 5 m e non di 20 m
(come invece disposto dal tribunale), che i testi addotti avrebbero confermato l'esecuzione della fascia protettiva di 5 m e che il tecnico di parte (il dott. forestale Testimone_1 incaricato nel
2024 avrebbe verificato mancanza di nesso causale tra l'incendio dell'aprile 2022 e la realizzazione della fascia protettiva perimetrale di messa in sicurezza data l'origine dolosa dell'incendio e la sua localizzazione nella parte centrale del bosco. L'appellante allega infine che, come fatto rilevare da dott. Tes_1 la realizzazione della fascia di 20 m disposta con la sentenza appellata porterebbe ad eliminare parte del bosco, ribadisce che l'art. 3 L.R. Puglia n. 38/2016 prevede una fascia protettiva di soli 5 m libera da rovi, vegetazione erbacea e necromassa e la potatura/spalcatura degli alberi ma non il loro abbattimento e che la realizzazione di un varco di accesso alla proprietà del Parte_2 presupporrebbe l'accertamento della compatibilità con il vincolo paesaggistico.
Con il terzo motivo l'appellante ribadisce l'erronea o falsa applicazione dell'art. 3 L.R. n. 38/2016, nonché dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 19 del 13.10.2017 stante il corretto intervento da parte del
Pt_1 di messa in sicurezza dell'area di sua proprietà dagli incendi boschivi in conformità al disposto dell'art. 3 c. IV L.R. n. 38/2016 e all'art. 5 R.R. Puglia n. 19 del 13.10.2017, allega altresì che l'apertura del varco di accesso potrebbe favorire l'abbandono nel fondo di rifiuti e comunque richiede la compatibilità e l'autorizzazione paesaggistica,
Con il quarto ed ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza avendo il tribunale recepito le valutazioni e le conclusioni del consulente d'ufficio contrastanti con la normativa suddetta. Il Pt_1 pertanto, ha concluso chiedendo la sospensione dell'immediata esecutività della "
sentenza impugnata, nel merito, l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giustizia relative ad entrambi i gradi di giudizio.
deducendo preliminarmenteSi è costituita con comparsa ritualmente depositata Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello.
Preliminarmente, deve osservarsi in rito che l'appello si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dalla parte appellata in quanto, premesso che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. civ. sez. un.
13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199), è in esso rinvenibile una puntuale critica alla sentenza impugnata, condotta mediante specifiche e argomentate doglianze, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle statuizioni assunte. Dallo stesso, infatti, è possibile ricavare l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, nonché la specificazione delle modifiche della decisione, richieste, motivi e modifiche su esposte e sufficientemente chiare, tanto da essersi l'appellata difesa anche nel merito.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il Pt_1 è proprietario di un terreno (in catasto al fg. 22 p.lla 390) assimilato a bosco, data la presenza sul fondo di macchia mediterranea, come allegato dalla stessa CP_1 nel ricorso introduttivo di lite e accertato in primo grado dal consulente tecnico d'ufficio. Premesso infatti che per la qualificazione di bosco del terreno l'art. 3 D.Lg.
3.04.2018 n. 34 e l'art. 4 c. II L.R. Puglia
21.03.2023 n. 1 (un tempo dalla L.R. Puglia 30.11.2000 n. 18 art. 2) postulano la presenza sul terreno di vegetazione arborea associata o meno a quella arbustiva per una certa estensione (almeno 2.000 mq), la copertura da vegetazione forestale arborea per la superficie minima del 20% del terreno e la larghezza di almeno 20 m, premesso altresì che gli artt. 3 c.IV e 4 D.Lg.
3.04.2018 n. 34 consentono alle Regioni di “assimilare" al bosco aree di vegetazione arborea ed arbustiva per il loro interesse forestale o per le loro specifiche funzioni e caratteristiche, premesso che l'art. 5 c. I lett. h) L.R.
21.03.2023 n.1 (un tempo la CP_2 30.11.2000 n. 18 art. 2) assimila al bosco le aree coperte di macchia mediterranea della superficie di almeno 2000 mq e copertura di almeno il 20% dell'area, in tale categoria rientra sicuramente il fondo del Pt_1 come ritenuto implicitamente dal consulente
,
d'ufficio in primo grado richiamando la normativa in materia di contrasto agli "incendi boschivi”. La natura boschiva del fondo del Pt_1 è stata peraltro ammessa concordemente dalle due parti in causa avendo entrambe richiamato la L.R. Puglia 12.12.2016 n. 38 in materia di contrasto agli incendi boschivi (v, ricorso introduttivo di lite della CP_1 e comparsa di risposta di primo grado del
Pt_1 ), così come la natura boschiva del terreno del Pt_1 è confermata dal verbale redatto
a suo carico dai Carabinieri Forestali in data 15.09.2020 (v. copia in atti) nel quale gli agenti hanno qualificato quello del Pt_1 come "terreno boschivo". Confermata la natura boschiva del terreno del Pt_1 lo stesso era ed è soggetto ai vincoli e agli obblighi imposti dalla L.R. Puglia 12.12.2016 n. 38 (correttamente richiamata nel verbale del n.
6/2020 dai Carabinieri Forestali) in materia di contrasto agli incendi boschivi, in particolare all'art. 3
c. IV, a norma del quale “i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate, confinanti con colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo."
In quanto il terreno boschivo del Pt_1 confinante con il centro abitativo, cioè le "diverse ville residenziali" a cui hanno fatto riferimento i Carabinieri Forestali nel verbale n. 6/2020, era ed è
obbligo del Pt_1 di realizzare e di tenere costantemente riservata sul suo fondo, lungo il confine con le dette ville, una fascia protettiva perimetrale di almeno cinque metri di larghezza, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, nonché di effettuare eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.
A tale obbligo il Pt_1 si è sottratto.
Se infatti i testi Tes_2 e Tes_3 da lui addotti, hanno riferito dell'esecuzione nel maggio - giugno
2021 dei lavori di pulizia di una fascia perimetrale larga cinque metri sul confine con le villette nel maggio/giugno 2021 (v. verbale d'udienza del 15.04.2022), il consulente d'ufficio, ing. Per_1 a seguito del sopralluogo del 2023 (v. relazione e verbale in atti), a distanza di due anni dalla introduzione del giudizio e successivamente all'incendio dell'aprile 2022 avvenuto in una zona più interna rispetto a quella di confine, dopo aver confermato che “La zona di confine, infatti, per una fascia di 5 metri presenta tracce evidenti di una pulizia non recentissima compatibile con le prove documentali fornite", ha aggiunto che "lo stato dei luoghi è incompatibile con una manutenzione costante dell'area". Tale conclusione è condivisibile perchè "confermata" dalle fotografie realizzate nel 2023 dal consulente d'ufficio (v. foto allegata alla relazione) raffiguranti il terreno del Pt_1 nella zona a confine con le villette cosparso di necromassa e gli alberi senza spalcatura, nonché dai verbali dei Carabinieri Forestali del 15.09.2020 e dell'8.10.2024 (v. copie prodotte dall'appellata) attestanti le violazioni degli obblighi suddetti da parte del Pt_1
Premesso che la tenuta della fascia protettiva senza erbacce e necromasse e la spalcatura degli alberi non oltre il terzo inferiore della loro altezza devono essere non stagionali (come pur dedotto dallo appellante) ma costanti (v. art. 3 c. IV L.R. Puglia n. 38/2016 e l'avverbio costantemente ivi utilizzato), è da confermare, dunque, quanto concluso dall'appellata e dal tribunale in ordine alla mancata osservanza degli obblighi suddetti da parte del Pt_1 in quanto, pur escludendosi valore probatorio all'incendio del 2022 perché verificatosi partendo dalla zona interna del terreno del
Pt_1 e non dalla fascia perimetrale, dall'istruttoria svolta, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, non sono non risulta la prova dell'adempimento da parte del Pt_1 degli obblighi impostogli dalla legge, ma risulta (dalla c.t.u. e dai verbali dei Carabinieri Forestali) esattamente il contrario. Né il Pt_1 può accampare (come pure ha fatto brevemente in appello) a titolo di esclusione delle sue violazioni la necessità di ottenere asserite autorizzazioni poiché (a parte il varco di accesso di cui si dirà) le opere di cui al 4 comma dell'art. 3 L.R. Puglia n.38/2016 non sono soggette ad alcuna autorizzazione (v. art.3 c. IV ultimo periodo L.R. Pugli n. 38/2016).
Condivisibile, diversamente, è l'appello nella parte in cui si allega che il tribunale sarebbe incorso nella falsa applicazione di legge imponendo la realizzazione di una fascia protettiva perimetrale larga venti metri. A fronte, infatti, della previsione di una fascia perimetrale protettiva di almeno cinque metri prevista dall'art. 3 c. IV L.R. Puglia n. 38/2016 non poteva il consulente d'ufficio prima e il tribunale dopo ritenere obbligato il Pt_1 ad eseguire e manutenere una fascia larga 20 m.
Per avvalorare la tesi della legittimità dell'imposizione di una fascia perimetrale larga venti metri la
CP_1 ha richiamato nelle difese conclusive il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025" approvato dalla CP_3 con D.R.G. 758 del
29.05.2023 che all'art.4 c.
4.3 prevede, nelle zone di interfaccia urbano - foresta, la realizzazione di uno "spazio difensivo” richiedente l'allestimento di tre zone di specifici trattamenti: una per un raggio di 3 metri, una per il raggio di 3 - 10 metri e l'altra per un raggio di 10 - 30 metri.
Il richiamo non è pertinente in quanto le tre zone sono ivi previste per le "strutture antropiche isolate", categoria in cui non rientra la villa della CP_1 in quanto situata tra diverse ville e non costituente una struttura antropica isolata. La CP_1 omette nello specifico di considerare che l'art.4 comma
4.3 del Piano Regionale suddetto si riferisce alle strutture antropiche isolate e che per strutture antropiche isolate, come indicato all'art. 4 c. 4.3, si intendono le strutture isolate tipiche delle zone rurali e costituite di solito da cascine e da sedi di attività artigianali, non evidentemente da agglomerati di ville.
Né la CP_1 può pretendere di far allargare nel fondo del Pt_1 la fascia di protezione perimetrale fino a venti metri per l'insufficienza di quella minima di cinque metri prevista dall'art. 3
c. IV L.R. Puglia n.38/2016.
Innanzitutto, perché è stata la stessa CP_1 ad invocare in primo grado l'applicazione della L.R.
Puglia n. 38/2016 che prevede l'obbligo del proprietario dell'area boschiva di eseguire e manutenere una fascia perimetrale della larghezza minima di 5 m e non di 20 metri.
In secondo luogo, perché non si comprende per quali ragioni, mai prospettate dalla CP_1 la fascia di 5 metri sarebbe insufficiente visto che, se tenuta secondo legge, sarebbe priva di combustibile
(erbacce, rovi, necromassa e rami bassi) idoneo alla propagazione del fuoco. Manca in sostanza la prova dell'assunto dell'insufficienza della fascia di 5 metri a prevenire il rischio di propagazione del fuoco nella villa dell'attrice e tale prova, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.) era a carico dell'attrice, onere che la stessa non ha assolto.
Va, diversamente, confermata la condanna del Pt_1 alla realizzazione di un varco di accesso dalla strada provinciale per agevolare l'ingresso dei mezzi dei VV.FF.
Quanto al pericolo che detta apertura possa agevolare l'abbandono selvaggio dei rifiuti, se ne ritiene l'infondatezza poiché dalla documentazione in atti (v. fotografie allegate alla relazione di consulenza d'ufficio) e dagli accertamenti peritali risulta che il terreno del Pt_1 sia già ricettacolo di rifiuti,
a prescindere all'apertura o meno del varco.
Quanto al vincolo paesaggistico e alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica, non risulta che il vincolo impedisca l'opera. Occorrerà solo che il Pt_1 si munisca dell'autorizzazione paesaggistica e realizzi il varco secondo le prescrizioni ivi contenute.
Si rileva infine che la sentenza di primo grado non è stata appellata nella parte in cui prevede l'aratura semestrale della fascia e detta statuizione resta pertanto confermata.
Stante la sua accessorietà e lo stretto collegamento alla condanna contenuta nella sentenza, la riforma pur parziale della condanna e dell'ordine di esecuzione ivi contenuto, con la riduzione della realizzanda fascia perimetrale dalla larghezza di venti metri a quella di cinque metri, impone di rivedere la decorrenza e l'entità della sanzione comminata per il solo ritardo nell'esecuzione delle opere (e non per le violazioni successive) ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., fissandone l'importo in €
10,00 giornalieri con decorrenza dal 15.08.2025.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento dell'appello per il solo motivo relativo alla larghezza della fascia da realizzare e da manutenere e il rigetto per gli altri motivi giustifica la compensazione delle spese di appello per la metà. Per l'altra metà, da liquidare secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, le spese vanno poste a carico del Pt_1 perché comunque soccombente.
L'accoglimento della domanda attorea per una fascia perimetrale inferiore a quella richiesta dalla
CP_1 giustifica la compensazione per la metà anche delle spese di lite di primo grado, avendo la richiesta attorea di realizzazione e manutenzione di una fascia di maggiore larghezza concorso nel far insorgere la lite. Per l'altra metà, debbono essere rimborsate dal perché comunque Pt_1
soccombente. poiché la c.t.u. comunque Le spese di c.t.u., secondo soccombenza, vanno poste a carico del Pt_1 indotta e resa necessaria dalla condotta di quest'ultimo,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello alla sentenza n.639/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 29.02.2024 proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 26.08.2024, così[...] nei confronti di Controparte_1
provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a tenere costantemente riservata sul proprio terreno sito in Parte_1
agro di IC (censito al fg. 22 p.lla 390) una fascia perimetrale protettiva larga 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, effettuando anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante di Pino spp presenti nella fascia perimetrale del bosco;
a creare un varco di accesso dalla strada provinciale al fine di consentire il passaggio dei mezzi di soccorso dei
Vigili del Fuoco;
ad arare ogni sei mesi la detta fascia perimetrale;
2) visto l'art. 614 bis c.p.c., stabilisce a carico del Pt_1 l'obbligo di pagare alla CP_1 la somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere suddette (realizzazione della fascia suddetta libera da specie erbacee, rovi e necromassa, esecuzione di spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante di Pino spp presenti nella fascia, realizzazione del varco di accesso dalla strada provinciale), con decorrenza dal 15.08.2025;
3) compensa per la metà le spese di lite di appello e condanna per l'altra metà Parte_1 a rimborsare a Controparte_1 la somma di € 1983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
4) compensa per la metà le spese di lite di primo grado e condanna per l'altra metà Parte_1
a rimborsare a Controparte_1 la somma di € 143,00 per spese non imponibili ed € 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
le spese della c.t.u. espletata in primo grado.5) pone a carico di Parte_1
Così deciso in Taranto l'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dott.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
Consigliere relatore 2) dott. Michele Campanale
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 330/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 639/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 29.02.2024, pendente tra
,domiciliato in Taranto presso l'Avv. Cristina Gigante dalla quale è Parte_1
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all' Avv. Giovanni Tarallo;
appellante e
domiciliata in Taranto presso l'Avv. Luisa Conserva dalla quale è Controparte_1
rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza ex art.352 c.p.c. del 6.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'11.02.2021 Controparte_1 proprietaria di una villetta ubicata in agro di IC alla via Ischia n.8 (fg.22, p.lla 490, sub.1), conveniva in giudizio proprietario del terreno confinante con suddetta villetta e caratterizzato da fitta Parte_1 "
vegetazione arbustiva su Sistema Dunale tipica della macchia mediterranea, per sentirlo condannare ad eseguire sul proprio terreno le seguenti opere volte a scongiurare e prevenire il rischio di incendi:
1) la realizzazione di una fascia tagliafuoco protettiva perimetrale al bosco di minimo 20 metri;
2) le operazioni di potatura e spalcatura del secco di tutti gli alberi di Pinus spp. presenti;
3) la creazione di un varco sulla pubblica strada provinciale al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
4) l'aratura semestrale della fascia tagliafuoco perimetrale, il tutto fissando una congrua somma per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione dell'opera, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva Parte_1 eccependo l'infondatezza della domanda, per aver già tempestivamente adottato tutte le misure necessarie previste dalla L. R. Puglia
12.12.2016 n. 38 e non essere tenuto ad effettuare ulteriori opere.
Mutato il rito da sommario in ordinario, espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 639/2024 del 29.02.2024 il
Tribunale di Taranto accoglieva la domanda, condannando il Pt_1 all'esecuzione delle opere come richieste da parte attrice entro il termine del 31.05.2024 e ponendo altresì a suo carico una penale di € 16,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere, condannandolo al pagamento delle spese di CTU e delle spese di lite. Parte_1 ha proposto appello. Con atto notificato il 26.08.2024
Con il primo motivo di appello il allega l'errata ricostruzione dei fatti storici e processuali Pt_1
e il fraintendimento della domanda oggetto di accertamento in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, basando la decisione su un evento (incendio dell'11.04.2022) non oggetto della domanda attorea e verificatosi ad oltre un anno di distanza dai fatti allegati in ricorso, su una consulenza espletata dopo due anni dall'introduzione del giudizio, disattendendo ("liquidando") l'efficacia probatoria della prova per testi articolata per dimostrare l'osservanza da parte dell'odierno appellante degli obblighi di legge.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'omessa o inesatta valutazione di alcune risultanze istruttorie decisive ai fini della risoluzione della controversia e la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale non considerando che anche la proprietà della CP_1 avesse al suo interno piante erbacee, che in termini di reciprocità (come suggerito dal termine "viceversa" espresso nella consulenza d'ufficio) anche la CP_1 avesse l'obbligo di realizzare entro il 31 maggio una fascia protettiva larga 15 m nella sua proprietà ex art. 6 L.R. Puglia n. 37/2016, che l'art. 3 L.R. Puglia prevede l'obbligo di eseguire nelle superfici boscate una fascia protettiva larga 5 m e non di 20 m
(come invece disposto dal tribunale), che i testi addotti avrebbero confermato l'esecuzione della fascia protettiva di 5 m e che il tecnico di parte (il dott. forestale Testimone_1 incaricato nel
2024 avrebbe verificato mancanza di nesso causale tra l'incendio dell'aprile 2022 e la realizzazione della fascia protettiva perimetrale di messa in sicurezza data l'origine dolosa dell'incendio e la sua localizzazione nella parte centrale del bosco. L'appellante allega infine che, come fatto rilevare da dott. Tes_1 la realizzazione della fascia di 20 m disposta con la sentenza appellata porterebbe ad eliminare parte del bosco, ribadisce che l'art. 3 L.R. Puglia n. 38/2016 prevede una fascia protettiva di soli 5 m libera da rovi, vegetazione erbacea e necromassa e la potatura/spalcatura degli alberi ma non il loro abbattimento e che la realizzazione di un varco di accesso alla proprietà del Parte_2 presupporrebbe l'accertamento della compatibilità con il vincolo paesaggistico.
Con il terzo motivo l'appellante ribadisce l'erronea o falsa applicazione dell'art. 3 L.R. n. 38/2016, nonché dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 19 del 13.10.2017 stante il corretto intervento da parte del
Pt_1 di messa in sicurezza dell'area di sua proprietà dagli incendi boschivi in conformità al disposto dell'art. 3 c. IV L.R. n. 38/2016 e all'art. 5 R.R. Puglia n. 19 del 13.10.2017, allega altresì che l'apertura del varco di accesso potrebbe favorire l'abbandono nel fondo di rifiuti e comunque richiede la compatibilità e l'autorizzazione paesaggistica,
Con il quarto ed ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza avendo il tribunale recepito le valutazioni e le conclusioni del consulente d'ufficio contrastanti con la normativa suddetta. Il Pt_1 pertanto, ha concluso chiedendo la sospensione dell'immediata esecutività della "
sentenza impugnata, nel merito, l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giustizia relative ad entrambi i gradi di giudizio.
deducendo preliminarmenteSi è costituita con comparsa ritualmente depositata Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello.
Preliminarmente, deve osservarsi in rito che l'appello si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dalla parte appellata in quanto, premesso che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. civ. sez. un.
13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199), è in esso rinvenibile una puntuale critica alla sentenza impugnata, condotta mediante specifiche e argomentate doglianze, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle statuizioni assunte. Dallo stesso, infatti, è possibile ricavare l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, nonché la specificazione delle modifiche della decisione, richieste, motivi e modifiche su esposte e sufficientemente chiare, tanto da essersi l'appellata difesa anche nel merito.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il Pt_1 è proprietario di un terreno (in catasto al fg. 22 p.lla 390) assimilato a bosco, data la presenza sul fondo di macchia mediterranea, come allegato dalla stessa CP_1 nel ricorso introduttivo di lite e accertato in primo grado dal consulente tecnico d'ufficio. Premesso infatti che per la qualificazione di bosco del terreno l'art. 3 D.Lg.
3.04.2018 n. 34 e l'art. 4 c. II L.R. Puglia
21.03.2023 n. 1 (un tempo dalla L.R. Puglia 30.11.2000 n. 18 art. 2) postulano la presenza sul terreno di vegetazione arborea associata o meno a quella arbustiva per una certa estensione (almeno 2.000 mq), la copertura da vegetazione forestale arborea per la superficie minima del 20% del terreno e la larghezza di almeno 20 m, premesso altresì che gli artt. 3 c.IV e 4 D.Lg.
3.04.2018 n. 34 consentono alle Regioni di “assimilare" al bosco aree di vegetazione arborea ed arbustiva per il loro interesse forestale o per le loro specifiche funzioni e caratteristiche, premesso che l'art. 5 c. I lett. h) L.R.
21.03.2023 n.1 (un tempo la CP_2 30.11.2000 n. 18 art. 2) assimila al bosco le aree coperte di macchia mediterranea della superficie di almeno 2000 mq e copertura di almeno il 20% dell'area, in tale categoria rientra sicuramente il fondo del Pt_1 come ritenuto implicitamente dal consulente
,
d'ufficio in primo grado richiamando la normativa in materia di contrasto agli "incendi boschivi”. La natura boschiva del fondo del Pt_1 è stata peraltro ammessa concordemente dalle due parti in causa avendo entrambe richiamato la L.R. Puglia 12.12.2016 n. 38 in materia di contrasto agli incendi boschivi (v, ricorso introduttivo di lite della CP_1 e comparsa di risposta di primo grado del
Pt_1 ), così come la natura boschiva del terreno del Pt_1 è confermata dal verbale redatto
a suo carico dai Carabinieri Forestali in data 15.09.2020 (v. copia in atti) nel quale gli agenti hanno qualificato quello del Pt_1 come "terreno boschivo". Confermata la natura boschiva del terreno del Pt_1 lo stesso era ed è soggetto ai vincoli e agli obblighi imposti dalla L.R. Puglia 12.12.2016 n. 38 (correttamente richiamata nel verbale del n.
6/2020 dai Carabinieri Forestali) in materia di contrasto agli incendi boschivi, in particolare all'art. 3
c. IV, a norma del quale “i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate, confinanti con colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo."
In quanto il terreno boschivo del Pt_1 confinante con il centro abitativo, cioè le "diverse ville residenziali" a cui hanno fatto riferimento i Carabinieri Forestali nel verbale n. 6/2020, era ed è
obbligo del Pt_1 di realizzare e di tenere costantemente riservata sul suo fondo, lungo il confine con le dette ville, una fascia protettiva perimetrale di almeno cinque metri di larghezza, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, nonché di effettuare eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.
A tale obbligo il Pt_1 si è sottratto.
Se infatti i testi Tes_2 e Tes_3 da lui addotti, hanno riferito dell'esecuzione nel maggio - giugno
2021 dei lavori di pulizia di una fascia perimetrale larga cinque metri sul confine con le villette nel maggio/giugno 2021 (v. verbale d'udienza del 15.04.2022), il consulente d'ufficio, ing. Per_1 a seguito del sopralluogo del 2023 (v. relazione e verbale in atti), a distanza di due anni dalla introduzione del giudizio e successivamente all'incendio dell'aprile 2022 avvenuto in una zona più interna rispetto a quella di confine, dopo aver confermato che “La zona di confine, infatti, per una fascia di 5 metri presenta tracce evidenti di una pulizia non recentissima compatibile con le prove documentali fornite", ha aggiunto che "lo stato dei luoghi è incompatibile con una manutenzione costante dell'area". Tale conclusione è condivisibile perchè "confermata" dalle fotografie realizzate nel 2023 dal consulente d'ufficio (v. foto allegata alla relazione) raffiguranti il terreno del Pt_1 nella zona a confine con le villette cosparso di necromassa e gli alberi senza spalcatura, nonché dai verbali dei Carabinieri Forestali del 15.09.2020 e dell'8.10.2024 (v. copie prodotte dall'appellata) attestanti le violazioni degli obblighi suddetti da parte del Pt_1
Premesso che la tenuta della fascia protettiva senza erbacce e necromasse e la spalcatura degli alberi non oltre il terzo inferiore della loro altezza devono essere non stagionali (come pur dedotto dallo appellante) ma costanti (v. art. 3 c. IV L.R. Puglia n. 38/2016 e l'avverbio costantemente ivi utilizzato), è da confermare, dunque, quanto concluso dall'appellata e dal tribunale in ordine alla mancata osservanza degli obblighi suddetti da parte del Pt_1 in quanto, pur escludendosi valore probatorio all'incendio del 2022 perché verificatosi partendo dalla zona interna del terreno del
Pt_1 e non dalla fascia perimetrale, dall'istruttoria svolta, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, non sono non risulta la prova dell'adempimento da parte del Pt_1 degli obblighi impostogli dalla legge, ma risulta (dalla c.t.u. e dai verbali dei Carabinieri Forestali) esattamente il contrario. Né il Pt_1 può accampare (come pure ha fatto brevemente in appello) a titolo di esclusione delle sue violazioni la necessità di ottenere asserite autorizzazioni poiché (a parte il varco di accesso di cui si dirà) le opere di cui al 4 comma dell'art. 3 L.R. Puglia n.38/2016 non sono soggette ad alcuna autorizzazione (v. art.3 c. IV ultimo periodo L.R. Pugli n. 38/2016).
Condivisibile, diversamente, è l'appello nella parte in cui si allega che il tribunale sarebbe incorso nella falsa applicazione di legge imponendo la realizzazione di una fascia protettiva perimetrale larga venti metri. A fronte, infatti, della previsione di una fascia perimetrale protettiva di almeno cinque metri prevista dall'art. 3 c. IV L.R. Puglia n. 38/2016 non poteva il consulente d'ufficio prima e il tribunale dopo ritenere obbligato il Pt_1 ad eseguire e manutenere una fascia larga 20 m.
Per avvalorare la tesi della legittimità dell'imposizione di una fascia perimetrale larga venti metri la
CP_1 ha richiamato nelle difese conclusive il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025" approvato dalla CP_3 con D.R.G. 758 del
29.05.2023 che all'art.4 c.
4.3 prevede, nelle zone di interfaccia urbano - foresta, la realizzazione di uno "spazio difensivo” richiedente l'allestimento di tre zone di specifici trattamenti: una per un raggio di 3 metri, una per il raggio di 3 - 10 metri e l'altra per un raggio di 10 - 30 metri.
Il richiamo non è pertinente in quanto le tre zone sono ivi previste per le "strutture antropiche isolate", categoria in cui non rientra la villa della CP_1 in quanto situata tra diverse ville e non costituente una struttura antropica isolata. La CP_1 omette nello specifico di considerare che l'art.4 comma
4.3 del Piano Regionale suddetto si riferisce alle strutture antropiche isolate e che per strutture antropiche isolate, come indicato all'art. 4 c. 4.3, si intendono le strutture isolate tipiche delle zone rurali e costituite di solito da cascine e da sedi di attività artigianali, non evidentemente da agglomerati di ville.
Né la CP_1 può pretendere di far allargare nel fondo del Pt_1 la fascia di protezione perimetrale fino a venti metri per l'insufficienza di quella minima di cinque metri prevista dall'art. 3
c. IV L.R. Puglia n.38/2016.
Innanzitutto, perché è stata la stessa CP_1 ad invocare in primo grado l'applicazione della L.R.
Puglia n. 38/2016 che prevede l'obbligo del proprietario dell'area boschiva di eseguire e manutenere una fascia perimetrale della larghezza minima di 5 m e non di 20 metri.
In secondo luogo, perché non si comprende per quali ragioni, mai prospettate dalla CP_1 la fascia di 5 metri sarebbe insufficiente visto che, se tenuta secondo legge, sarebbe priva di combustibile
(erbacce, rovi, necromassa e rami bassi) idoneo alla propagazione del fuoco. Manca in sostanza la prova dell'assunto dell'insufficienza della fascia di 5 metri a prevenire il rischio di propagazione del fuoco nella villa dell'attrice e tale prova, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.) era a carico dell'attrice, onere che la stessa non ha assolto.
Va, diversamente, confermata la condanna del Pt_1 alla realizzazione di un varco di accesso dalla strada provinciale per agevolare l'ingresso dei mezzi dei VV.FF.
Quanto al pericolo che detta apertura possa agevolare l'abbandono selvaggio dei rifiuti, se ne ritiene l'infondatezza poiché dalla documentazione in atti (v. fotografie allegate alla relazione di consulenza d'ufficio) e dagli accertamenti peritali risulta che il terreno del Pt_1 sia già ricettacolo di rifiuti,
a prescindere all'apertura o meno del varco.
Quanto al vincolo paesaggistico e alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica, non risulta che il vincolo impedisca l'opera. Occorrerà solo che il Pt_1 si munisca dell'autorizzazione paesaggistica e realizzi il varco secondo le prescrizioni ivi contenute.
Si rileva infine che la sentenza di primo grado non è stata appellata nella parte in cui prevede l'aratura semestrale della fascia e detta statuizione resta pertanto confermata.
Stante la sua accessorietà e lo stretto collegamento alla condanna contenuta nella sentenza, la riforma pur parziale della condanna e dell'ordine di esecuzione ivi contenuto, con la riduzione della realizzanda fascia perimetrale dalla larghezza di venti metri a quella di cinque metri, impone di rivedere la decorrenza e l'entità della sanzione comminata per il solo ritardo nell'esecuzione delle opere (e non per le violazioni successive) ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., fissandone l'importo in €
10,00 giornalieri con decorrenza dal 15.08.2025.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento dell'appello per il solo motivo relativo alla larghezza della fascia da realizzare e da manutenere e il rigetto per gli altri motivi giustifica la compensazione delle spese di appello per la metà. Per l'altra metà, da liquidare secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, le spese vanno poste a carico del Pt_1 perché comunque soccombente.
L'accoglimento della domanda attorea per una fascia perimetrale inferiore a quella richiesta dalla
CP_1 giustifica la compensazione per la metà anche delle spese di lite di primo grado, avendo la richiesta attorea di realizzazione e manutenzione di una fascia di maggiore larghezza concorso nel far insorgere la lite. Per l'altra metà, debbono essere rimborsate dal perché comunque Pt_1
soccombente. poiché la c.t.u. comunque Le spese di c.t.u., secondo soccombenza, vanno poste a carico del Pt_1 indotta e resa necessaria dalla condotta di quest'ultimo,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello alla sentenza n.639/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 29.02.2024 proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 26.08.2024, così[...] nei confronti di Controparte_1
provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a tenere costantemente riservata sul proprio terreno sito in Parte_1
agro di IC (censito al fg. 22 p.lla 390) una fascia perimetrale protettiva larga 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, effettuando anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante di Pino spp presenti nella fascia perimetrale del bosco;
a creare un varco di accesso dalla strada provinciale al fine di consentire il passaggio dei mezzi di soccorso dei
Vigili del Fuoco;
ad arare ogni sei mesi la detta fascia perimetrale;
2) visto l'art. 614 bis c.p.c., stabilisce a carico del Pt_1 l'obbligo di pagare alla CP_1 la somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere suddette (realizzazione della fascia suddetta libera da specie erbacee, rovi e necromassa, esecuzione di spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante di Pino spp presenti nella fascia, realizzazione del varco di accesso dalla strada provinciale), con decorrenza dal 15.08.2025;
3) compensa per la metà le spese di lite di appello e condanna per l'altra metà Parte_1 a rimborsare a Controparte_1 la somma di € 1983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
4) compensa per la metà le spese di lite di primo grado e condanna per l'altra metà Parte_1
a rimborsare a Controparte_1 la somma di € 143,00 per spese non imponibili ed € 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
le spese della c.t.u. espletata in primo grado.5) pone a carico di Parte_1
Così deciso in Taranto l'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dott.ssa Anna Maria Marra