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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1578 dell'anno2021, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
EG DI SA DIFENSORE: avv.CRICCA EMILIA DI SA LU, -contumaci - CP_1
- PARTE CONVENUTA –
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, per tutti i motivi esposti, dichiarare inefficaci ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ. nei confronti dell' le donazioni specificamente indicate in espositiva. Controparte_2
Con vittoria delle spese di lite”.
P a g . 1 | 6 CONCLUSIONE DI PARTE CONVENUTA DI SA EG:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la pronunzia n. 1415/21 della Commissione Tributaria Regionale avente ad oggetto il credito per cui è causa, respingere la domanda attrice perchè infondata, carente dei presupposti di legge e, comunque, non provata. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, mai come in questo caso ripetibili”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L conveniva in giudizio Di OS IO, Di OS CA e Parte_1 [...]
, dispiegando le conclusioni come in epigrafe. CP_1
Si costituiva Di OS IO, resistendo nel merito. Restavano contumaci Di OS CA e
[...]
. CP_1
La causa era istruita documentalmente.
Il fascicolo era riassegnato, in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022, alla scrivente, dinnanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 7.3.2025. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni per memorie conclusionali), la causa era trattenuta in decisione.
***
AD espone di essere creditrice nei confronti di IO Di OS per un importo complessivo, al netto degli accessori, pari a € 904.266,95, rappresentato dalle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 06620170006976730, per complessivi € 988.438,96, per una somma finale iscritta a ruolo pari ad € 899.206,27 per crediti tributari relativi all'anno di imposta 2012;
- cartella di pagamento n. 06620190009469492, recante il debito complessivo di € 5.406,64, per una somma finale iscritta a ruolo pari ad € 5.072,44 relativi all'anno di imposta 2016.
In data 18.7.2017, Di OS IO donava al figlio CA la porzione di fabbricato adibito a civile abitazione sito in Comune di Massa, viale Roma n. 332 (contraddistinto al fg. 140, part. 372, sub. 1) e l'appezzamento di terreno adiacente (contraddistinto al fg. 140, part. 1290); al figlio la quota di 4/10 della porzione di fabbricato adibito a civile abitazione CP_1 contraddistinto al fg 140, part. 372, sub 2, cat. A/2, i 4/10, del terreno di cui al fg. 140, part. 1291 e del terreno adi cui al fg. 140, part. 371 (cfr. all. 5, 6 e 7 attrice).
Con un successivo atto, stipulato in data 18.9.2017, Di OS IO donava ai propri figli, in parti uguali la quota di 6/10 della porzione di fabbricato a uso civile abitazione dell'immobile di cui al fg. 140, part. 372, sub 2 zona censuaria 1, categoria A/2 (classe 4, vani 10,5, RC Euro 1.409,93) e due appezzamenti di terreno, contraddistinti al fg. 140, particella 1291, mq. 470 e al fg. 140, particella 371, seminativo di classe prima, mq. 550, RD Euro 4,93, RA Euro 1,70 (cfr. all. 9 e 10 attrice).
Secondo parte attrice, pertanto, vi sarebbero i presupposti per agire in revocatoria, in quanto, con tali atti, compiuti consapevolmente dal debitore dopo il sorgere del credito, Di OS IO si sarebbe spogliato del suo intero patrimonio immobiliare, impedendo, di fatto, il soddisfacimento della pretesa creditoria.
IO Di OS, di contro, contesta la sussistenza dei presupposti dell'azione, evidenziando:
P a g . 2 | 6 - che il credito è sub judice, essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento di cui alla cartella di pagamento n. 06620170006976730 (recante il debito complessivo di euro 988.438,96, per una somma finale iscritta a ruolo pari ad euro 899.206,27); peraltro, secondo il convenuto, il credito sarebbe inesistente, avendo la Commissione tributaria regionale, all'esito di ricorso in Cassazione, dichiarato l'illegittimità dei relativi avvisi di accertamento in data 18.10.2021 (cfr. all. 1 e 2 comparsa convenuto);
- che le donazioni non avrebbero, comunque, comportato una maggiore difficoltà di soddisfazione del credito, in considerazione della capienza del proprio residuo patrimonio immobiliare e del suo reddito personale.
***
L'art. 2901 c.c. richiede, oltre alla qualità di creditore di colui che agisce in giudizio, la sussistenza di due presupposti: a) l'eventus damni; b) il consilium fraudis o scientia damni. Quest'ultimo elemento si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia compiuto anteriormente o dopo il sorgere del credito. Nel primo caso è richiesta la prova – che grava sul creditore – che l'atto sia stato compiuto dal debitore con l'intento di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro (ossia un dolo specifico, come di recente evidenziato dalle SS.UU. 1898/2025). Laddove il credito sia sorto in epoca antecedente rispetto all'atto di disposizione, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore.
Tanto premesso, si osserva quanto segue:
1. Sulla titolarità del credito.
La circostanza che, nel caso in esame, la titolarità del credito in capo all' Parte_1 sia oggetto di contestazione, avendo Di OS IO impugnato gli avvisi di accertamento di cui alla cartella di pagamento n. 06620170006976730 (su cui si fonda buona parte della pretesa creditoria), ed essendo il giudizio tutt'ora pendente (cfr. sentenza all. a memoria del 17.3.25 di parte attrice, che ha disposto rinvio alla CTR Toscana), non è di ostacolo all'ammissibilità dell'azione revocatoria. È, infatti, orientamento consolidato quello secondo il quale “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020; cfr. anche Cass. 3369/2019 secondo cui non si ipotizza un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito).
2. Sull'eventus damni.
Quanto all'eventus damni, non meritano condivisione le argomentazioni di parte convenuta dirette a contestare la sussistenza del pregiudizio, sull'assunto secondo il quale, non essendo emersa l'esistenza di un qualsivoglia patrimonio residuo, il Di OS non sarebbe in grado di assolvere il proprio debito.
Si precisa, in proposito, che il debitore non ha fornito prova dell'esistenza di cespiti ulteriori. Il convenuto, invero, richiama, nei propri scritti difensivi, un documento che dovrebbe attestare l'entità del suo patrimonio (cfr. pag. 3 comparsa dove si fa riferimento a doc. 12 ex adverso
P a g . 3 | 6 prodotto), di cui, però, non vi è traccia. Dall'unico documento n. 12 di parte attrice non è dato desumere, infatti, l'esistenza di ulteriori cespiti (cfr. all. 12 attrice, costituito dall'esito di ricerca in banca dati che attesta l'insussistenza di omonimi, verosimilmente del Parte_1 Di OS IO, il cui nominativo, peraltro, neppure compare nella schermata, e in cui, comunque, non si evidenzia la presenza di ulteriori immobili di sua proprietà).
È, pertanto, evidente che, vista anche l'entità del credito vantato dall' , le Parte_1 donazioni con cui Di OS IO ha disposto, in favore dei figli, di tutto il suo patrimonio immobiliare hanno comportato un notevole pregiudizio per il creditore, integrando il presupposto dell'eventus damni.
3. Sulla scientia damni o consilium fraudis.
Nel caso in esame, gli atti dispositivi sono stati posti in essere dopo il sorgere del credito.
Va riconosciuto, dunque, anche l'elemento soggettivo, in assenza di una specifica contestazione da parte del convenuto, il quale si è limitato a richiamare, in modo generico, circostanze irrilevanti o riconducibili a fatti successivi al compimento delle donazioni (l'aver contestato il credito e aver ottenuto una sentenza favorevole - cfr. pag. 3 comparsa – fermo restando che il giudizio tributario è tuttora pendente).
Inoltre, possono essere valorizzati ulteriori elementi, valevoli quali presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, da cui può desumersi la consapevolezza da parte del debitore del potenziale pregiudizio alle regioni del creditore derivante dagli atti dispositivi (cfr. Cass. 13265/2024):
1. Di OS IO si è spogliato di tutti i suoi beni immobili, donandoli ai figli: sostanzialmente, quindi, a fronte dell'azzeramento del proprio patrimonio (cfr. all. 12 attrice), il Di OS non ha incamerato alcuna somma;
2. Lo stretto legame tra le parti del contratto di donazione (Di OS IO è il padre di Di OS CA e;
i tre risultano parti del medesimo nucleo familiare convivente, CP_1 come da storico dello stato di famiglia);
3. La pacifica circostanza che Di OS IO era a conoscenza del debito prima di compiere gli atti dispositivi e non intendeva pagare, avendo impugnato gli avvisi di accertamento;
4. La contiguità cronologica degli accadimenti: rigetto del ricorso da parte della nel 2016; Conferma della sentenza di primo grado Controparte_3 da parte della Commissione Tributaria Regionale nel 2017; donazioni del 2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da prospetto che segue, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14, nonché del valore della causa, delle fasi svolte, della complessità e della natura della stessa e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto (operata la riduzione del 50 % di cui all'art. 4, c. 1 ult. parte decreto cit. attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate):
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
P a g . 4 | 6 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso ex art. 4 c.1 ult.parte)
Compenso al netto delle riduzioni €14.596,50
Oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1578 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di EG Parte_1 DI SA , LU DI SA, , così provvede: CP_1
1. ACCOGLIE la domanda proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti dall'
[...] [...] : Parte_1
a. la donazione stipulata in data 18.7.2017 a rogito Notaio rep. Persona_1
N. 23.402, racc. 16297, con cui DI SA EG ha donato gli immobili siti in viale Roma n. 332, Massa come di seguito individuati;
• In favore del figlio DI SA LU: porzione di fabbricato adibito a civile abitazione censito al NCEU Foglio 140, particella 372 subalterno 1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, vani 5, RC Euro 671,39
• In favore del figlio DI SA LU: appezzamento di terreno della superficie catastale di metri quadrati trecentoventi (mq. 320) contraddistinto al Foglio 140, particella 1290, mq. 320, senza redditi;
• in favore del figlio : la quota di 4/10 del fabbricato CP_1 adibito a civile abitazione contraddistinta al NCEU del Comune di Massa Foglio 140, particella 372 subalterno 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, vani 10,5, RC Euro 1.409,93
• in favore del figlio : appezzamento di terreno della CP_1 superficie catastale di metri quadrati quattrocentosettanta (mq. 470) contraddistinto al Foglio 140, particella 1291, mq. 470, senza redditi;
• in favore del figlio : appezzamento di terreno della CP_1 superficie catastale di metri quadrati cinquecentocinquanta (mq. 550) contraddistinto al Foglio 140, particella 371, seminativo di classe prima, mq. 550, RD Euro 4,93, RA Euro 1,70
P a g . 5 | 6 b. la donazione stipulata in data 18.9.2017 da DI SA EG in favore di DI SA LU e a rogito Notaio rep. 23.612, racc. CP_1 Per_1 16.477, avente ad oggetto la quota di 6/10 della porzione di fabbricato adibito a civile abitazione di complessivi n. 7 (sette) vani utili, oltre accessori e servizi, dislocati tra i piani terra e primo, contraddistinto al NCEU Foglio 140, particella 372 subalterno 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, vani 10,5, RC Euro 1.409,93; dell'appezzamento di terreno pertinenziale della superficie catastale di metri quadrati quattrocentosettanta (mq. 470), contraddistinto al Foglio 140, particella 1291, mq. 470, senza redditi e dell'appezzamento di terreno pertinenziale della superficie catastale di metri quadrati cinquecentocinquanta (mq. 550) contraddistinto al Foglio 140, particella 371, seminativo di classe prima, mq. 550, RD Euro 4,93, RA Euro 1,70.
2. CONDANNA DI SA EG, DI SA LU e alla CP_1 refusione nei confronti dell' in solido Parte_1 tra loro, delle spese di lite, che liquida in complessivi €14.596,50 a titolo di compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, se e come per legge dovuti.
Massa, li 18/06/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 6 | 6