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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5473 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12401/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice HE PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 12401/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BELLAROSA GABRIEL Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. , con l'avv. DOMENEGHETTI ADRIANO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Usufrutto
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/6/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse, la lesione del diritto di usufrutto da parte della sig.ra e la Sua responsabilità sul punto e per l'effetto condannarla a rifondere all'attore tutti i danni subiti che si CP_1 quantificano in € 24.150,00 per il mancato godimento dell'usufrutto, oltre ad € 1.150,00 mensili sino al momento della cessazione del mancato godimento del già menzionato diritto.
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse, il danno non patrimoniale subito dall'attore in ordine alla sofferenza generata per i disagi del mancato godimento del bene, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra per il predetto danno e per l'effetto condannare la stessa al pagamento del predetto danno, CP_1 quantificato in € 30.000,00 o alla minore/maggiore somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- Accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla restituzione di quanto spese per le opere di ristrutturazione e straordinaria manutenzione, quantificate in € 23.179,16, per quanto speso dal sig. per la manutenzione Pt_1
pagina 1 di 6 dei giardini, pari ad € 2.200,00 e per quanto speso dal sig. per le utenze pari ad € 2.501,60 o alla Pt_1 maggiore /minore somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia e condannare la convenuta alla restituzione delle stesse.
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse, come il comportamento della convenuta in ordine alla lesione del diritto di usufrutto del sig. sia stato causa del licenziamento subito dall'attore e per l'effetto Pt_1 condannare la stessa al pagamento del complessivo danno subito quantificato in € 145.000,00 di cui 100.000,00 quale danno patrimoniale ed € 45.000,00 quale danno non patrimoniale o alla minore/maggiore somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse, che il comportamento della convenuta è stato causa del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in ordine alle spese sostenute per l'automobile e per il mancato godimento dei beni mobili di Sua proprietà e per l'effetto condannare la Stessa al pagamento dei predetti danni, quantificati in € 21.894,00 o alla maggiore/minore somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari anche tenuto conto del comportamento di controparte in sede di mediazione.
Per parte convenuta:
In via principale e nel merito rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande di parte attrice per i motivi esposti, previo eventuale accertamento, se dovuto, che non esiste alcun diritto, di nessun genere e/o titolo, del sig. nei confronti della convenuta;
Parte_1
In via riconvenzionale condannare il sig. al pagamento a favore della convenuta sig.ra Parte_1 [...] del 50% delle spese sostenute dalla stessa dal 2018 sino ad oggi, quantificate nella somma di euro CP_1
3.021,18 e/o in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa, in qualità di usufruttuario;
In ogni caso condannare il sig. alla refusione delle spese di lite per il principio di Parte_1 soccombenza, nonché al risarcimento del danno, ex art.lo 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa avendo controparte agito in giudizio con mala fede stante l'infondatezza della / e domanda / e.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 8.11.2020, esponeva che dal 2013 aveva Parte_1 convissuto more uxorio con nell'immobile di proprietà di quest'ultima, Controparte_1 sito in Puegnago del Garda, via Fanfani n. 32; che il 13.10.2014 le parti costituivano un usufrutto del
50% del predetto immobile in favore dell'attore, dietro pagamento di prezzo pari a € 104.349,50; che, in concomitanza con la crisi della relazione, da ottobre 2018 la convenuta, personalmente o tramite il figlio e la sorella , gli impediva il pari godimento dell'immobile, con Persona_1 Parte_2 reiterati episodi di chiusura degli accessi alle porte di casa e del box, accompagnate da minacce e videoregistrazioni, costringendolo a traferirsi presso la compagna in appartamento non Persona_2 arredato, per cui provvedeva al pagamento di un contributo spese ed all'acquisto di arredamento;
che, a cagione della condotta della resistente, il 29.1.2020 era licenziato dall'impiego di manager presso l'azienda farmaceutica Bayer, con perdita di chance dello stipendio, contributi pensionistici e benefits;
che aveva unilateralmente provveduto nel 2015 al pagamento di spese straordinarie di ristrutturazione dell'immobile per € 23.179,00, nel 2019 di € 2.501,00 per la Tari e € 2.200,00 per giardiniere.
Tanto premesso, domandava la condanna della convenuta alla rifusione, a titolo di danni da lesione del
50% del diritto di usufrutto, della somma di € 1.150,00 mensili da ottobre 2018 in poi (pari al 50% del canone di locazione di immobile ammobiliato di analogo valore a quello oggetto di causa), dei contributi versati per l'alloggio temporaneo e per i mobili, di complessivi € 145.000,00 a titolo di risarcimento del danno da licenziamento e perdita di chance, alla rifusione del 50% delle spese straordinarie sostenute nel 2015 e 2019.
, ritualmente costituita, si opponeva alle avverse domande chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto, ascrivendo l'insorgere della crisi familiare a condotte vessatorie di controparte che la inducevano a settembre 2019 a trasferirsi presso la sorella in Provincia di Reggio Parte_2
Emilia sino a marzo 2020 e, da giugno 2020 sino a fine 2021, presso conoscenti e amici. Allegava altresì che l'attore rilasciava spontaneamente e definitivamente l'immobile da febbraio 2020, senza farvi più stabile rientro. In via riconvenzionale, domandava la condanna dell'attore alla rifusione del
50% delle spese sostenute dal 2020 in avanti a titolo di Tari, assicurazione e utenze dell'immobile.
Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata istruttoria orale a mezzo testimoni, all'udienza del 25.6.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
***
pagina 3 di 6 Premesso che risulta pacifico il diritto dell'attore di fruire del 50% dell'immobile oggetto di causa e, pertanto, di fare uso pari ed analogo a controparte, usufruttuaria del restante 50%, è onere di parte attrice provare che controparte, o chi per lei, abbia illegittimamente impedito di farne pari uso.
Ebbene, dalle testimonianze assunte la prova risulta solo parzialmente raggiunta.
Dalle escussioni dei testi e , coniugi vicini di casa dell'ex coppia, e del Testimone_1 Testimone_2 giardiniere sebbene risulti provato che la convenuta, anche per il tramite del Persona_3 figlio o dei cognati, abbia reiteratamente molestato il godimento dell'immobile da parte dell'attore mediante intimazioni a rilasciare l'abitazione, chiusure di serrature e porte, e danneggiamenti della basculante del garage e del termostato2, è apparso che il godimento risulta essere stato limitato in maniera non continuativa, bensì sporadica, essendosi i testi limitati a riferire di specifici episodi tra il
2019 e il 2020, delimitati nel tempo e circoscritti ad atti di molestia e non di spoglio continuativo del godimento dell'immobile (cfr. capitoli di prova attorei nn. 3,4,8,16,17,19,21,22,23). Si consideri, altresì, la provata circostanza per cui l'attore, dall'inizio del 2019, trovava un appoggio presso l'abitazione di , poi divenuta sua attuale compagna, versandole un contributo spese di Persona_2 circa € 350,00 mensili (doc. 4 attore). Risulta infine incontestato che da febbraio 2020 si trasferiva definitivamente presso la nuova compagna, circostanza comprovata dall'acquisto di mobilio e arredamento tra gennaio e febbraio 2020 (docc. 5 attore), rinunciando pertanto volontariamente al godimento dell'ex casa familiare, nonostante fosse incontestata la mancata presenza della convenuta, nel frattempo trasferitasi da settembre 2019 dapprima a Reggio Emilia presso la sorella
[...]
per il 2020-2021 presso i conoscenti e Parte_2 CP_2 Persona_4
Ne consegue che, a fronte del mancato godimento dell'immobile solo parziale ed in un periodo limitato
(gennaio 2019-gennaio 2020), non può ritenersi equa, a titolo di risarcimento, la somma del 50% del canone di locazione dell'immobile, bensì deve parametrarsi sul contributo versato, per tale periodo, alla convivente pari ad € 4.200,00 (€ 350,00 mensili x 12 mesi) e l'acquisto del mobilio per l'arredamento (€ 7.270,00), somme da ridursi equamente nella misura del 75% a fronte della sporadicità e dell'entità delle molestie accertate, pertanto pari a complessivi € 2.867,50.
Va respinta la domanda attorea di condanna di controparte al risarcimento del danno da licenziamento intimatogli della Bayer il 29.1.2020, in assenza di prova del nesso causale tra le condotte di molestia al godimento dell'immobile ascritte alla convenuta ed il licenziamento. Invero, dalla missiva del datore di lavoro, le contestazioni concernono esclusivamente lo svolgimento, nel mese di novembre 2019, di attività estranee alla prestazione lavorativa celate al datore di lavoro, tra cui uscite di piacere e pranzi con l'utilizzo di benefits aziendali, con la compagna (doc. 7 attore), senza alcun Persona_5
riferimento alla situazione abitativa dell'attore.
Va altresì respinta la domanda attorea di condanna di controparte al rimborso delle spese straordinarie unilateralmente sostenute dall'attore nel 2015 per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa. Al riguardo, si osserva che, all'epoca, sussisteva pacificamente una stabile convivenza more uxorio tra le parti, in forza della quale le dazioni di denaro spontaneamente effettuate da un convivente nell'interesse comune devono considerarsi adempimento di un particolare dovere morale e sociale, pertanto non ripetibili ai sensi ed agli effetti dell'art. 2034 c.c.. Giova sul punto richiamare consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano
l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. 22.1.2014 n. 1277 e succ. conformi;
da ultima
Cass. 30.4.2025 n. 11337). Sicché, è possibile domandare la ripetizione di somme di denaro o di altre prestazioni patrimoniali esclusivamente nei limiti di un ingiustificato arricchimento del convivente ai danni dell'altro, in caso di non proporzionalità della prestazione rispetto alle risorse dell'onerato ed alle esigenze dell'avente diritto, circostanze della cui dimostrazione risultava specificamente onerata parte attrice che, caso di specie, non ha affatto adempiuto allo specifico onere di allegazione e prova. 4 Erroneamente indicata in ma riconducibile alla considerati i rapporti ormai logori con la ex Controparte_1 Per_2 compagna e che gli accompagnamenti avvenivano presso l'indirizzo della in Molinetto di Mazzano, via Don Milani Per_2 18/C. pagina 5 di 6 Per contro, merita accoglimento la domanda attorea di rimborso del 50% della Tari e del giardiniere pagate nel 2019 (doc. 11-15 attore), e pari a complessivi € 1.226,82 (=€ 253,64 per la sola Tari5 + €
2.200,00 giardiniere / 50%) trattandosi di spese natura straordinaria e pagati unilateralmente dall'attore,
a relazione more uxorio ormai cessata, nonché delle spese per l'intero di riparazione della basculante del garage e del termostato, la cui rottura è ragionevolmente ascrivibile a controparte, per complessivi €
409,30 (docc. 22,23 ricorrente).
D'altra parte, merita accoglimento la domanda riconvenzionale della convenuta di rimborso del 50% della Tari e dell'assicurazione dell'immobile pagate esclusivamente dalla convenuta dal 2020 in avanti, pari a complessivi € 1.348,50 (=€ 1.577,00 Tari + € 1.120,00 assicurazione / 50%), con esclusione delle spese per le utenze, essendo incontestata da febbraio 2020 in avanti la mancata stabile presenza del convenuto presso l'immobile, al cui indirizzo la società amministrata dal figlio Controparte_3 della convenuta , svolgeva la propria attività (doc. 30 attore), dovendosi pertanto Persona_1 presumersi il pagamento delle utenze nell'interesse esclusivo di quest'ultima.
Ne consegue un importo differenziale a favore dell'attore, a titolo di compensazione delle spese, di €
287,62 (=€ 1.226,82 + € 409,30 - € 1.348,50) che, sommato al credito di € 2.867,50 sopra indicato, assomma a complessivi € 2.579,88.
L'esito complessivo della controversia consente di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.579,88, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Brescia, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
HE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209. 5 Con esclusione delle utenze, trattandosi di spese ordinarie ed in assenza di prova di fruizione nell'esclusivo interesse della convenuta, convivente sino a settembre 2019. pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Della cui attendibilità non v'è ragionevole motivo di dubitare, in assenza di rapporti di parentela o amicizia. 2 “ho sentito e visto la sig.ra e suo figlio , dire al sig. che doveva lasciare la casa poiché la casa era di CP_1 Per_1 Pt_1 loro proprietà; preciso che ho anche visto parecchie volte i Carabinieri intervenire poiché chiamati dal sig. a Pt_1 seguito delle discussioni con la sig.ra […] ho avuto occasione, circa un anno fa ed in più occasioni, di vedere dette CP_1 stanze chiuse in quanto il sig. , mi ha invitato a casa sua ed io mi recavo presso l'abitazione accompagnata da mio Pt_1 marito […] dal mio giardino, ho visto direttamente il sig. che imprecava e brontolava dicendo che Testimone_2 Pt_1 non riusciva ad entrare poiché non entrava la chiave […] confermo quanto ho già detto prima laddove avevo evidenziato di avere sentito più volte la sig.ra riferire al sig. che non poteva entrare;
[…] o il sig. è entrato nel CP_1 Pt_1 Pt_1 cavedio mio e di mio marito per accedere al suo box in quanto l'ingresso non si poteva aprire dall'esterno […] su invito del sig. sono entrata nell'immobile ed ho visto i fili del termostato scollegati;
” (teste confermata dal teste Pt_1 Tes_1
Tes_2
“una volta ho sentito personalmente la sig.ra mentre mi trovavo in macchina, riferire al sig. di andare via e, CP_1 Pt_1 in quell'occasione, l'ho portato a casa mia […]posso però dire di avere visto, in un'occasione, la serratura della porta bloccata poiché la chiave, dall'esterno non entrava” (teste ). Testimone_3 3 Dep. testi , , , . Parte_2 Testimone_4 CP_2 Testimone_5 pagina 4 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice HE PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 12401/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BELLAROSA GABRIEL Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. , con l'avv. DOMENEGHETTI ADRIANO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Usufrutto
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/6/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse, la lesione del diritto di usufrutto da parte della sig.ra e la Sua responsabilità sul punto e per l'effetto condannarla a rifondere all'attore tutti i danni subiti che si CP_1 quantificano in € 24.150,00 per il mancato godimento dell'usufrutto, oltre ad € 1.150,00 mensili sino al momento della cessazione del mancato godimento del già menzionato diritto.
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse, il danno non patrimoniale subito dall'attore in ordine alla sofferenza generata per i disagi del mancato godimento del bene, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra per il predetto danno e per l'effetto condannare la stessa al pagamento del predetto danno, CP_1 quantificato in € 30.000,00 o alla minore/maggiore somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- Accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla restituzione di quanto spese per le opere di ristrutturazione e straordinaria manutenzione, quantificate in € 23.179,16, per quanto speso dal sig. per la manutenzione Pt_1
pagina 1 di 6 dei giardini, pari ad € 2.200,00 e per quanto speso dal sig. per le utenze pari ad € 2.501,60 o alla Pt_1 maggiore /minore somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia e condannare la convenuta alla restituzione delle stesse.
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse, come il comportamento della convenuta in ordine alla lesione del diritto di usufrutto del sig. sia stato causa del licenziamento subito dall'attore e per l'effetto Pt_1 condannare la stessa al pagamento del complessivo danno subito quantificato in € 145.000,00 di cui 100.000,00 quale danno patrimoniale ed € 45.000,00 quale danno non patrimoniale o alla minore/maggiore somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle premesse, che il comportamento della convenuta è stato causa del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in ordine alle spese sostenute per l'automobile e per il mancato godimento dei beni mobili di Sua proprietà e per l'effetto condannare la Stessa al pagamento dei predetti danni, quantificati in € 21.894,00 o alla maggiore/minore somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari anche tenuto conto del comportamento di controparte in sede di mediazione.
Per parte convenuta:
In via principale e nel merito rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande di parte attrice per i motivi esposti, previo eventuale accertamento, se dovuto, che non esiste alcun diritto, di nessun genere e/o titolo, del sig. nei confronti della convenuta;
Parte_1
In via riconvenzionale condannare il sig. al pagamento a favore della convenuta sig.ra Parte_1 [...] del 50% delle spese sostenute dalla stessa dal 2018 sino ad oggi, quantificate nella somma di euro CP_1
3.021,18 e/o in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa, in qualità di usufruttuario;
In ogni caso condannare il sig. alla refusione delle spese di lite per il principio di Parte_1 soccombenza, nonché al risarcimento del danno, ex art.lo 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa avendo controparte agito in giudizio con mala fede stante l'infondatezza della / e domanda / e.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 8.11.2020, esponeva che dal 2013 aveva Parte_1 convissuto more uxorio con nell'immobile di proprietà di quest'ultima, Controparte_1 sito in Puegnago del Garda, via Fanfani n. 32; che il 13.10.2014 le parti costituivano un usufrutto del
50% del predetto immobile in favore dell'attore, dietro pagamento di prezzo pari a € 104.349,50; che, in concomitanza con la crisi della relazione, da ottobre 2018 la convenuta, personalmente o tramite il figlio e la sorella , gli impediva il pari godimento dell'immobile, con Persona_1 Parte_2 reiterati episodi di chiusura degli accessi alle porte di casa e del box, accompagnate da minacce e videoregistrazioni, costringendolo a traferirsi presso la compagna in appartamento non Persona_2 arredato, per cui provvedeva al pagamento di un contributo spese ed all'acquisto di arredamento;
che, a cagione della condotta della resistente, il 29.1.2020 era licenziato dall'impiego di manager presso l'azienda farmaceutica Bayer, con perdita di chance dello stipendio, contributi pensionistici e benefits;
che aveva unilateralmente provveduto nel 2015 al pagamento di spese straordinarie di ristrutturazione dell'immobile per € 23.179,00, nel 2019 di € 2.501,00 per la Tari e € 2.200,00 per giardiniere.
Tanto premesso, domandava la condanna della convenuta alla rifusione, a titolo di danni da lesione del
50% del diritto di usufrutto, della somma di € 1.150,00 mensili da ottobre 2018 in poi (pari al 50% del canone di locazione di immobile ammobiliato di analogo valore a quello oggetto di causa), dei contributi versati per l'alloggio temporaneo e per i mobili, di complessivi € 145.000,00 a titolo di risarcimento del danno da licenziamento e perdita di chance, alla rifusione del 50% delle spese straordinarie sostenute nel 2015 e 2019.
, ritualmente costituita, si opponeva alle avverse domande chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto, ascrivendo l'insorgere della crisi familiare a condotte vessatorie di controparte che la inducevano a settembre 2019 a trasferirsi presso la sorella in Provincia di Reggio Parte_2
Emilia sino a marzo 2020 e, da giugno 2020 sino a fine 2021, presso conoscenti e amici. Allegava altresì che l'attore rilasciava spontaneamente e definitivamente l'immobile da febbraio 2020, senza farvi più stabile rientro. In via riconvenzionale, domandava la condanna dell'attore alla rifusione del
50% delle spese sostenute dal 2020 in avanti a titolo di Tari, assicurazione e utenze dell'immobile.
Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata istruttoria orale a mezzo testimoni, all'udienza del 25.6.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
***
pagina 3 di 6 Premesso che risulta pacifico il diritto dell'attore di fruire del 50% dell'immobile oggetto di causa e, pertanto, di fare uso pari ed analogo a controparte, usufruttuaria del restante 50%, è onere di parte attrice provare che controparte, o chi per lei, abbia illegittimamente impedito di farne pari uso.
Ebbene, dalle testimonianze assunte la prova risulta solo parzialmente raggiunta.
Dalle escussioni dei testi e , coniugi vicini di casa dell'ex coppia, e del Testimone_1 Testimone_2 giardiniere sebbene risulti provato che la convenuta, anche per il tramite del Persona_3 figlio o dei cognati, abbia reiteratamente molestato il godimento dell'immobile da parte dell'attore mediante intimazioni a rilasciare l'abitazione, chiusure di serrature e porte, e danneggiamenti della basculante del garage e del termostato2, è apparso che il godimento risulta essere stato limitato in maniera non continuativa, bensì sporadica, essendosi i testi limitati a riferire di specifici episodi tra il
2019 e il 2020, delimitati nel tempo e circoscritti ad atti di molestia e non di spoglio continuativo del godimento dell'immobile (cfr. capitoli di prova attorei nn. 3,4,8,16,17,19,21,22,23). Si consideri, altresì, la provata circostanza per cui l'attore, dall'inizio del 2019, trovava un appoggio presso l'abitazione di , poi divenuta sua attuale compagna, versandole un contributo spese di Persona_2 circa € 350,00 mensili (doc. 4 attore). Risulta infine incontestato che da febbraio 2020 si trasferiva definitivamente presso la nuova compagna, circostanza comprovata dall'acquisto di mobilio e arredamento tra gennaio e febbraio 2020 (docc. 5 attore), rinunciando pertanto volontariamente al godimento dell'ex casa familiare, nonostante fosse incontestata la mancata presenza della convenuta, nel frattempo trasferitasi da settembre 2019 dapprima a Reggio Emilia presso la sorella
[...]
per il 2020-2021 presso i conoscenti e Parte_2 CP_2 Persona_4
Ne consegue che, a fronte del mancato godimento dell'immobile solo parziale ed in un periodo limitato
(gennaio 2019-gennaio 2020), non può ritenersi equa, a titolo di risarcimento, la somma del 50% del canone di locazione dell'immobile, bensì deve parametrarsi sul contributo versato, per tale periodo, alla convivente pari ad € 4.200,00 (€ 350,00 mensili x 12 mesi) e l'acquisto del mobilio per l'arredamento (€ 7.270,00), somme da ridursi equamente nella misura del 75% a fronte della sporadicità e dell'entità delle molestie accertate, pertanto pari a complessivi € 2.867,50.
Va respinta la domanda attorea di condanna di controparte al risarcimento del danno da licenziamento intimatogli della Bayer il 29.1.2020, in assenza di prova del nesso causale tra le condotte di molestia al godimento dell'immobile ascritte alla convenuta ed il licenziamento. Invero, dalla missiva del datore di lavoro, le contestazioni concernono esclusivamente lo svolgimento, nel mese di novembre 2019, di attività estranee alla prestazione lavorativa celate al datore di lavoro, tra cui uscite di piacere e pranzi con l'utilizzo di benefits aziendali, con la compagna (doc. 7 attore), senza alcun Persona_5
riferimento alla situazione abitativa dell'attore.
Va altresì respinta la domanda attorea di condanna di controparte al rimborso delle spese straordinarie unilateralmente sostenute dall'attore nel 2015 per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa. Al riguardo, si osserva che, all'epoca, sussisteva pacificamente una stabile convivenza more uxorio tra le parti, in forza della quale le dazioni di denaro spontaneamente effettuate da un convivente nell'interesse comune devono considerarsi adempimento di un particolare dovere morale e sociale, pertanto non ripetibili ai sensi ed agli effetti dell'art. 2034 c.c.. Giova sul punto richiamare consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano
l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. 22.1.2014 n. 1277 e succ. conformi;
da ultima
Cass. 30.4.2025 n. 11337). Sicché, è possibile domandare la ripetizione di somme di denaro o di altre prestazioni patrimoniali esclusivamente nei limiti di un ingiustificato arricchimento del convivente ai danni dell'altro, in caso di non proporzionalità della prestazione rispetto alle risorse dell'onerato ed alle esigenze dell'avente diritto, circostanze della cui dimostrazione risultava specificamente onerata parte attrice che, caso di specie, non ha affatto adempiuto allo specifico onere di allegazione e prova. 4 Erroneamente indicata in ma riconducibile alla considerati i rapporti ormai logori con la ex Controparte_1 Per_2 compagna e che gli accompagnamenti avvenivano presso l'indirizzo della in Molinetto di Mazzano, via Don Milani Per_2 18/C. pagina 5 di 6 Per contro, merita accoglimento la domanda attorea di rimborso del 50% della Tari e del giardiniere pagate nel 2019 (doc. 11-15 attore), e pari a complessivi € 1.226,82 (=€ 253,64 per la sola Tari5 + €
2.200,00 giardiniere / 50%) trattandosi di spese natura straordinaria e pagati unilateralmente dall'attore,
a relazione more uxorio ormai cessata, nonché delle spese per l'intero di riparazione della basculante del garage e del termostato, la cui rottura è ragionevolmente ascrivibile a controparte, per complessivi €
409,30 (docc. 22,23 ricorrente).
D'altra parte, merita accoglimento la domanda riconvenzionale della convenuta di rimborso del 50% della Tari e dell'assicurazione dell'immobile pagate esclusivamente dalla convenuta dal 2020 in avanti, pari a complessivi € 1.348,50 (=€ 1.577,00 Tari + € 1.120,00 assicurazione / 50%), con esclusione delle spese per le utenze, essendo incontestata da febbraio 2020 in avanti la mancata stabile presenza del convenuto presso l'immobile, al cui indirizzo la società amministrata dal figlio Controparte_3 della convenuta , svolgeva la propria attività (doc. 30 attore), dovendosi pertanto Persona_1 presumersi il pagamento delle utenze nell'interesse esclusivo di quest'ultima.
Ne consegue un importo differenziale a favore dell'attore, a titolo di compensazione delle spese, di €
287,62 (=€ 1.226,82 + € 409,30 - € 1.348,50) che, sommato al credito di € 2.867,50 sopra indicato, assomma a complessivi € 2.579,88.
L'esito complessivo della controversia consente di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.579,88, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Brescia, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
HE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209. 5 Con esclusione delle utenze, trattandosi di spese ordinarie ed in assenza di prova di fruizione nell'esclusivo interesse della convenuta, convivente sino a settembre 2019. pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Della cui attendibilità non v'è ragionevole motivo di dubitare, in assenza di rapporti di parentela o amicizia. 2 “ho sentito e visto la sig.ra e suo figlio , dire al sig. che doveva lasciare la casa poiché la casa era di CP_1 Per_1 Pt_1 loro proprietà; preciso che ho anche visto parecchie volte i Carabinieri intervenire poiché chiamati dal sig. a Pt_1 seguito delle discussioni con la sig.ra […] ho avuto occasione, circa un anno fa ed in più occasioni, di vedere dette CP_1 stanze chiuse in quanto il sig. , mi ha invitato a casa sua ed io mi recavo presso l'abitazione accompagnata da mio Pt_1 marito […] dal mio giardino, ho visto direttamente il sig. che imprecava e brontolava dicendo che Testimone_2 Pt_1 non riusciva ad entrare poiché non entrava la chiave […] confermo quanto ho già detto prima laddove avevo evidenziato di avere sentito più volte la sig.ra riferire al sig. che non poteva entrare;
[…] o il sig. è entrato nel CP_1 Pt_1 Pt_1 cavedio mio e di mio marito per accedere al suo box in quanto l'ingresso non si poteva aprire dall'esterno […] su invito del sig. sono entrata nell'immobile ed ho visto i fili del termostato scollegati;
” (teste confermata dal teste Pt_1 Tes_1
Tes_2
“una volta ho sentito personalmente la sig.ra mentre mi trovavo in macchina, riferire al sig. di andare via e, CP_1 Pt_1 in quell'occasione, l'ho portato a casa mia […]posso però dire di avere visto, in un'occasione, la serratura della porta bloccata poiché la chiave, dall'esterno non entrava” (teste ). Testimone_3 3 Dep. testi , , , . Parte_2 Testimone_4 CP_2 Testimone_5 pagina 4 di 6