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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 984/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Colosimo) n. 1212/2024 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Perron Cabus e Michele Toniatti, presso il cui studio in Milano, piazza San Babila n. 4/A, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE -
contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell'ente, in Milano, via Savarè n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “In via preliminare disporre alla prima occasione utile la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 1212/2024 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro il 13.03.2024.
Sempre in via preliminare accertare la nullità parziale della sentenza n. 1212/2024 resa dal Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità formulata in primo grado e, in accoglimento della citata eccezione che si ripropone in appello e in riforma della predetta sentenza n. 1212/2024, dichiarare la nullità dell'Avviso di Addebito impugnato per tutte le ragioni esposte e di tutti gli atti e i provvedimenti emessi dall'
[...]
conseguenti al predetto Avviso di Addebito viziato da nullità Controparte_2 ovvero, in subordine, dichiarare la nullità della sentenza n. 1212/2024 resa dal
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con rinvio al Giudice di primo grado. Nel merito in via principale, accertata la genuinità dell'appalto e l'infondatezza degli illeciti contestati nel Verbale Unico, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 368
2023 00055734 30 000 notificato in data 1.09.2023 e, per l'effetto e in ogni caso, annullare ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL del
6.02.2023, notificato in data 14.03.2023; in via subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la responsabilità Parte_2 solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a dichiarare che nulla è dovuto da CP_3 Parte_2 in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti impiegati
[...] nell'appalto e non versati da non potendo trovare applicazione Controparte_4 la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le omissioni contributive relative al periodo in cui risultava avere Controparte_4
DURC attestanti la regolarità contributiva;
in via ulteriormente subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la Parte_2 responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a senza dare rilevanza alla CP_3 presenza dei DURC attestanti la regolarità contributiva di dichiarare che CP_3
e C. (i) è tenuta a rispondere dei soli eventuali contributi previdenziali e Pt_2 assistenziali che risultassero non versati da maggiorati degli Controparte_4 interessi di mora che andranno ricalcolati sul minore imponibile risultante dalla deduzione dei versamenti effettuati da e (ii) non è tenuta a Controparte_4 rispondere della sanzione civile di € 40.538,32; in via ulteriormente subordinata, qualora non venga accertata la genuinità dell'appalto, dedurre dall'imponibile contributivo richiesto a quanto Parte_2 già pagato da e contabilizzato dall'ente previdenziale per i Controparte_4 predetti titoli, con conseguente ricalcolo delle sanzioni e degli interessi di mora sulla base del minore importo che risulterà all'esito della deduzione e, in ogni caso, con rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000 (elusione);
pag. 2/13 in ogni caso di accertamento della sussistenza di obblighi contributivi a carico di
[...]
quindi nel caso di accoglimento di una delle predette domande Parte_2 subordinate che prevedano oneri parziali a carico di il conteggio delle Parte_2 somme contabilizzate a carico di dovrà essere effettuato tenendo Parte_2 conto dei criteri di calcolo indicati nella parte in cui si tratta del quinto motivo di appello, ossia previo accertamento degli effettivi livelli di inquadramento del CCNL Gomma Plastica dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte dai medesimi;
In ogni caso
- con riserva di chiedere la rateazione dei pagamenti di quanto dovesse risultare dovuto;
- con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato: “Voglia l'On. Corte di Appello di Milano adita, per i motivi esposti in atti, in via principale, respingere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. in subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito n. 36820230005573430000 e condannando comunque in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, , al pagamento Parte_3 CP_ all' delle somme indicate nello stesso o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo”.
In via istruttoria […]
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 13 marzo 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9503/2023 R.G., CP_ promossa da contro l' ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1 parte ricorrente avverso l'avviso di addebito n. 36820230005573430000, notificato in data 1 settembre 2023 ed emesso per complessivi € 127.785,06.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha dedotto preliminarmente la nullità dell'avviso di addebito, perché emesso prima del decorso di
90 giorni dal deposito del ricorso amministrativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL del 6 febbraio 2023, notificato il 14
pag. 3/13 marzo 2023, e dunque in violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n.
46.
Nel merito, ha contestato l'anzidetto verbale, a mezzo del quale era stato contestato alla società l'omesso versamento di contributi previdenziali per i lavoratori impiegati nel contratto di appalto sottoscritto con in ragione Controparte_4 della ritenuta illiceità dell'appalto medesimo. CP_ Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, esperita l'istruttoria testimoniale, ha respinto l'opposizione, avendo accertato la non genuinità dell'appalto intercorso tra Parte_1
e
[...] Controparte_4
Secondo la sentenza di primo grado l'istruttoria aveva consentito di verificare
“l'insussistenza di qualsivoglia effettivo rapporto tra i dipendenti di Controparte_4 impiegati presso l'appalto di e l'appaltatrice medesima, del
[...] Parte_1 tutto assente nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, così come di accertare
l'esclusiva e totale ingerenza della committente – datrice di lavoro in senso sostanziale
– alla quale debbono essere imputati tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui si discute”.
Il rapporto tra e i dipendenti assegnati all'appalto Controparte_4 [...] era limitato alla mera gestione amministrativa e al pagamento delle Parte_1 retribuzioni, restando di fatto la formale datrice di lavoro totalmente estranea all'esecuzione dei servizi dedotti in appalto e alla gestione delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti: come si legge in sentenza, “emerge, netto, l'esercizio da parte di
– che è sempre stata, circostanza pacifica in giudizio, dipendente di Persona_1 [...]
– dei tipici poteri datoriali…. è acclarato che Parte_1 Controparte_4 non ha mai, di fatto, esercitato nessuno dei tipici poteri datoriali né si è mai ingerita nell'organizzazione e nell'esecuzione del lavoro…. Nel complesso, dunque, si coglie – inequivoca – la totale ingerenza di nella gestione della prestazione Parte_1 lavorativa dei dipendenti formalmente assunti da e, prima Controparte_4 ancora, la piena e diretta gestione da parte dell'opponente dei vari subentri, nei rapporti di lavoro di cui si discute, degli appaltatori di volta in volta succedutisi e, spesso, riferibili ai medesimi soggetti, persone fisiche”. Il giudice di prime cure ha respinto anche le ulteriori domande ed eccezioni di parte ricorrente, ossia:
- deduzione dall'imponibile contributivo di quanto già pagato da Controparte_
con conseguente ricalcolo di sanzioni e interessi CP_3 di mora;
la domanda non è stata accolta per l'impossibilità di procedere
– per difetto di domanda e di contraddittorio – alla verifica della genuinità e dell'esatta quantificazione della contribuzione versata dalla formale datrice di lavoro;
pag. 4/13 - rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388; il giudice ha ritenuto corretta l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388, in quanto
“ datrice di lavoro sostanziale e unica utilizzatrice Parte_1 della prestazione, non ha presentato mai nessuna dichiarazione contributiva, avendo evidentemente demandato tali adempimenti a nell'ambito di una – accertata – operazione Controparte_4 contrattuale fraudolenta”;
- calcolo delle somme contabilizzate a carico di Parte_1 effettuato tenendo conto che il contratto di appalto era cessato il 31 gennaio 2022 (e non il 18 febbraio 2022) e previo accertamento degli effettivi livelli di inquadramento del CCNL Gomma Plastica in relazione alle mansioni svolte;
il giudice ha rilevato che tutti i lavoratori avevano confermato, sia nel corso degli accertamenti ispettivi sia in sede di giudizio, di avere lavorato per sino a metà Controparte_4 febbraio 2022; inoltre, le contestazioni attoree in ordine ai conteggi CP_ effettuati dall' risultavano generiche, pur essendo l'opponente, nella sua qualità di datore di lavoro sostanziale, senz'altro in condizione di puntualmente eccepire e controdedurre sul punto. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 cinque motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso di addebito
Evidenzia di aver eccepito la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (secondo cui “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”), in quanto emesso/iscritto a ruolo quando era ancora pendente il ricorso amministrativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione e non erano ancora decorsi 90 giorni dalla sua presentazione.
Nel caso di specie, si deduce, aveva esperito la fase Parte_1 amministrativa con ricorso depositato il 12 giugno 2023; l'avviso di addebito era stato formato l'8 luglio 2023 con iscrizione a ruolo del medesimo e notificato alla società in data 1 settembre 2023, quando ancora la fase amministrativa non era stata definita e, in ogni caso, non era ancora decorso il termine di 90 giorni oltre il quale il ricorso amministrativo deve intendersi tacitamente respinto.
Chiede, pertanto, che la Corte dichiari la nullità dell'avviso di addebito impugnato e di tutti gli atti e provvedimenti eventualmente emessi sulla base dello stesso.
pag. 5/13 Con il secondo motivo lamenta erronea valutazione delle prove testimoniali esperite.
Deduce che il giudice di prime cure, pur rilevando che i testimoni avevano riferito di una dipendente di ( con il ruolo di Controparte_4 Testimone_1 referente per il personale di detta società impiegato nell'appalto, aveva interpretato tale circostanza nel senso che il ruolo svolto da quest'ultima di fatto si traduceva “nella funzione di mero tramite nella trasmissione della documentazione amministrativa” e che la stessa “faceva riferimento” ad una dipendente di Tes_1 Parte_1
( . Persona_1
Ritiene tale conclusione non condivisibile, in quanto le testimonianze assunte non dimostrerebbero l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte
[...]
ma piuttosto la sussistenza di un mero coordinamento, necessario ai fini Parte_1 dell'esecuzione dell'appalto.
Evidenzia che aveva sempre esercitato, sia Controparte_4 formalmente che sostanzialmente, il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto. Ribadita la liceità dell'appalto, nell'ipotesi in cui si intendesse far valere la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 per eventuali omissioni contributive imputabili a l'appellante Controparte_4 chiede di non essere condannata a risponderne in via solidale per i periodi in cui risulta avere DURC attestanti la regolarità contributiva e di non Controparte_4 essere condannata al pagamento delle sanzioni civili di € 40.538,32. Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. in tema di onere della prova con riguardo alle somme da dedurre dall'imponibile contributivo in ragione della ricostituzione in capo all'appellante delle posizioni assicurative e previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Si duole che il primo giudice abbia rigettato la domanda volta a richiedere, in ogni ipotesi di accertamento della sussistenza di obblighi contributivi a carico di
[...]
(e quindi anche nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di un Parte_1 appalto illecito), di dedurre dall'imponibile contributivo quanto già pagato da e contabilizzato dall'ente previdenziale a tale titolo. Controparte_4
Evidenzia che la suddetta richiesta risulta conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di somministrazione irregolare, come rilevato anche nel verbale unico di accertamento, nel quale “si rammenta che secondo quanto stabilito dall'art.
38, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, gli atti ed i pagamenti compiuti dal somministratore irregolare valgono a liberare l'utilizzatore fino all'importo dei versamenti effettuati e dei corrispondenti adempimenti amministrativi”. Nell'ottica del gravame, la deduzione degli importi pagati da Controparte_4 opera di diritto, per effetto di un'espressa previsione normativa, sicché non
[...] sarebbe onere dell'appellante fornire prova degli avvenuti pagamenti, essendo tenuto pag. 6/13 per legge l'ente previdenziale (il quale dispone di tutte le informazioni necessarie a tal fine), ad effettuare la verifica dei pagamenti eventualmente eseguiti da
[...] Controparte_ e a dedurre i relativi importi da quanto contabilizzato a carico di
[...]
e, in ogni caso, a rendicontare l'attività effettuata in merito a tale Parte_1 incombenza.
In subordine rispetto alle precedenti difese, l'appellante insiste affinché, in riforma della sentenza, venga disposta la deduzione dai contributi richiesti a
[...] CP_ di quanto già pagato da e contabilizzato dall' per Parte_1 Controparte_4
i predetti titoli, rinnovando l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati da con Controparte_4 riferimento ai contributi dei lavoratori impiegati nell'appalto. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 legge 23 dicembre 2000 n. 388 in relazione al trattamento sanzionatorio.
Impugna la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto corretta l'applicazione, da CP_ parte dell' del trattamento sanzionatorio previsto per i casi di evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388), anziché di quello previsto per le ipotesi di omissione contributiva (art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388), difettando, nel caso di specie, l'elemento soggettivo dell'intenzione specifica di occultare rapporti di lavoro in essere.
Nell'ottica del gravame “non si comprende […] come, nel caso di specie, possa essere ravvisabile l'intenzione specifica dell'Appellante di non versare i contributi relativi alle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti di che CP_3 hanno prestato attività nell'appalto. A maggior ragione se si considera che, come già CP_ ampiamente evidenziato nell'ambito del giudizio di primo grado, l' ha sempre rilasciato i DURC relativi al periodo in questione, con conseguente legittimo affidamento da parte di in relazione alla regolarità contributiva di Pt_2 CP_3
non ha mai provveduto ad effettuare le denunce e/o le registrazioni Pt_2 obbligatorie ai fini previdenziali dei lavoratori di ritenendo legittimo il CP_3 contratto di appalto in essere dal momento che erano sussistenti tutti i criteri che distinguono l'appalto lecito dalla interposizione fittizia di manodopera (o somministrazione irregolare), in particolare con riguardo all'esercizio da parte di del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati CP_3 nell'appalto”.
Con il quinto ed ultimo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in punto di inquadramento dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Si duole che il primo giudice abbia posto in capo a l'onere Parte_1 di argomentare in giudizio quali fossero le effettive mansioni svolte dai lavoratori di Controparte_ impiegati nell'appalto e, di conseguenza, in quale livello essi CP_3 avrebbero dovuto essere inquadrati.
pag. 7/13 Deduce che l'onere di provare le ragioni che legittimano l'inquadramento dei CP_ lavoratori in un determinato livello contrattuale è a carico dell' che nel caso di specie lo avrebbe disatteso, essendosi limitato ad affermare nel verbale unico di accertamento che “per le mansioni svolte, i lavoratori e sono Tes_1 Pt_4 inquadrabili al livello F del CCNL Gomma plastica Industria mentre per gli altri è applicabile il livello H”, senza fornire alcuna indicazione in merito alle mansioni svolte e alla pertinenza con i livelli di inquadramento individuati.
Sulla base dei motivi esposti ha chiesto l'integrale riforma Parte_1 della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del gravame avversario e ne ha chiesto il rigetto, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello si ritiene fondato limitatamente alla censura inerente alla nullità dell'avviso di addebito per illegittimità dell'iscrizione a ruolo, con rigetto degli ulteriori motivi.
In ordine al primo motivo di gravame, il Collegio concorda con parte CP_ appellante nel ritenere illegittima l'iscrizione a ruolo del credito da parte dell' per violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, a mente del quale “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
L'iscrizione a ruolo, infatti, è avvenuta dopo che aveva Parte_1 proposto ricorso amministrativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL del 6 febbraio 2023 e prima della decisione sul ricorso medesimo, nonché prima del termine di 90 giorni dalla sua proposizione, decorso il quale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, legge 9 marzo 1989 n. 88, opera il principio del silenzio-rigetto ed il ricorso è da intendersi respinto.
Risulta documentalmente che il ricorso amministrativo avverso l'avviso di accertamento è stato presentato da il 12 giugno 2023 (cfr. doc. 7 Parte_1 fascicolo appellante di primo grado) e che l'avviso di addebito è stato emesso in data 8 luglio 2023 e notificato il successivo 1 settembre (cfr. doc. 1 fascicolo appellante di primo grado), prima della maturazione del termine di 90 giorni decorrente dal 12 giugno 2023.
Ciò posto, la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il Collegio CP_ dal vagliare nel merito la fondatezza della pretesa dell' in conformità ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale
pag. 8/13 illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto
l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere CP_5 dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (così Cass., 7 maggio 2019 n. 12025; in termini cfr. Cass., 23 gennaio 2020 n. 1558: “l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”).
Tanto premesso, occorre dunque procedere alla disamina degli ulteriori motivi di gravame.
Si rivela infondato il secondo motivo, inerente alla valutazione delle risultanze istruttorie. Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il giudice di prime cure ha effettuato un vaglio puntuale ed approfondito del materiale istruttorio e, sulla base delle relative risultanze e all'esito di un iter logico-giuridico immune da vizi, ha ravvisato nella fattispecie un'interposizione illecita di manodopera, in quanto la formale appaltatrice era di fatto estranea all'organizzazione Controparte_4 del servizio e non esercitava alcun potere datoriale nei confronti dei lavoratori formalmente suoi dipendenti. Di contro, vi era la “esclusiva e totale ingerenza” di
[...] nella gestione delle prestazioni di detto personale. Parte_1
Le conclusioni del primo giudice sono integralmente condivise dal Collegio, essendo supportate da plurimi ed univoci riscontri probatori, ricavabili in primo luogo dalle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio, nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti nel corso dell'accertamento (cfr. verbale di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL e dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, rispettivamente allegati sub docc. 3 e 6 fascicolo appellato di primo grado). Da detti mezzi istruttori emerge innanzitutto che alcuni dei lavoratori formalmente dipendenti di erano impiegati presso Controparte_4 Parte_1 anche in attività del tutto estranee all'appalto di gestione del magazzino;
tra
[...]
pag. 9/13 questi, in particolare, figurano e le quali, in base alle Testimone_2 Testimone_3 necessità di operavano nel reparto produzione, addette alle stesse Parte_1 lavorazione e all'utilizzo degli stessi macchinari dei dipendenti dell'appellante, ricevendo direttive dal personale di quest'ultima (cfr. deposizioni testimoniali di e di , nonché di ). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Inoltre, l'appellante selezionava il personale da impiegare nell'attività: i colloqui preassuntivi dei dipendenti di infatti, erano effettuati Controparte_4 dalla responsabile del personale di la quale Parte_1 Persona_1 consegnava loro anche i contratti di lavoro (cfr. concordi dichiarazioni dei testi Tes_4
, e ).
[...] Testimone_1 Testimone_3
Era sempre a decidere il temporaneo spostamento di lavoratori Persona_1 dal magazzino al reparto produzione (cfr. testimonianza di ). Testimone_3
Il compendio probatorio in atti dimostra univocamente che il potere decisionale, organizzativo e di direzione del personale formalmente dipendente di Controparte_ era di fatto esercitato in via esclusiva da CP_3 Parte_1 mentre si limitava, nella sostanza, a curare la gestione Controparte_4 amministrativa dei rapporti di lavoro e a corrispondere le retribuzioni.
Contrariamente alla tesi di parte appellante, la concludenza del quadro probatorio e la correttezza delle suesposte conclusioni non sono inficiate dalla circostanza che, presso il magazzino in cui era prevalentemente impiegato il personale di fosse presente una referente di quest'ultima ( Controparte_4 [...]
. Tes_1
Come correttamente sottolineato dal giudice di prime cure, ha Testimone_1 dichiarato in sede di esame testimoniale di avere come proprio referente la responsabile del personale di (“la referente della Parte_1 Persona_1 cooperativa in magazzino ero io, e io riferivo direttamente alla responsabile del personale ): è, dunque, evidente la commistione di ruoli tra committente Persona_1
e appaltatrice, in uno con l'assenza di autonomia e la soggezione del personale di quest'ultima al controllo e alle direttive del personale della committente, di cui è rivelatrice la circostanza che la referente dell'appalto, non riferisse ad Testimone_1 un superiore gerarchico all'interno di ma direttamente alla Controparte_4 committente. In sintesi, dalla disamina del materiale probatorio in atti non emerga alcuna autentica autonomia organizzativa in capo a la cui attività era Controparte_4 soggetta ad un controllo penetrante da parte della committente, che si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione dell'opera o del servizio, mentre la referente della formale datrice di lavoro si limitava a condividere e trasferire le direttive della committente ai prestatori di lavoro, con un ruolo di mero “passaparola” che la Suprema Corte ha reputato non costituire indice della genuinità dell'appalto (cfr. Cass., 15 maggio 2019 n. 13009).
pag. 10/13 Vanno, pertanto, integralmente confermate le statuizioni rese in argomento dalla sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'esaminato motivo di gravame.
Parimenti infondato si ritiene il terzo motivo, inerente alla detrazione dal debito contributivo dell'appellante delle somme versate da Controparte_4
Va premesso che grava su l'onere di provare il versamento, Parte_1 da parte di di contributi relativi ai lavoratori oggetto Controparte_4 dell'accertamento ispettivo, utilizzabili a copertura del debito contributivo in contestazione ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (secondo cui, in caso di somministrazione irregolare, “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”), giacché i relativi fatti formano oggetto di un'eccezione di pagamento formulata da parte appellante.
Ciò premesso, quest'ultima ha depositato in atti (cfr. doc. 13 del relativo fascicolo di primo grado) quattro modelli F24 del 2021, relativi a pagamenti di CP_ in favore dell' deducendo che tali importi debbano essere Controparte_4 scomputati dal totale dei contributi imputati a Parte_1
La tesi non può essere accolta. CP_ A fronte della puntuale contestazione, da parte dell' dell'esistenza di versamenti contributivi di riferibili ai lavoratori oggetto del Controparte_4 verbale di accertamento, era onere dell'appellante dimostrare che i versamenti di cui ai Modelli F24 prodotti sono riferibili a contribuzione relativa ai lavoratori anzidetti.
Non avendo fornito alcuna prova in tal senso, si appalesa Parte_1 infondata la pretesa della società di portare cumulativamente a riduzione del proprio debito la contribuzione di di cui ai modelli F24 prodotti in atti, i Controparte_4 quali non recano alcuna indicazione del titolo dei versamenti. Né può essere accolta l'istanza di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di
“tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati da con CP_3 riferimento ai contributi dei lavoratori impiegati nell'appalto”, trattandosi di istanza generica ed avente ad oggetto documenti di cui non è affatto certa l'esistenza.
Per le ragioni esposte il motivo scrutinato dev'essere respinto. E' da rigettare anche il quarto motivo, inerente all'applicazione, da parte CP_ dell' del regime sanzionatorio dell'evasione contributiva, in luogo del più favorevole regime dell'omissione contributiva.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sul punto, “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente
pag. 11/13 funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione” (cfr. Cass., SS.UU, 7 marzo 2005 n. 4808; in termini cfr. Cass., sez. lav. 4 agosto 2005 n. 16423; Cass., sez. lav., 8 settembre 2005 n.
17841; 17 aprile 2007 n. 9126).
Nel caso in esame è stato accertato che l'odierna appellante ha fatto ricorso ad un'interposizione illecita di manodopera ed ha perciò omesso di denunciare e registrare come propri dipendenti i lavoratori di di cui Controparte_4 utilizzava le prestazioni e nei cui confronti esercitava i poteri direttivi ed organizzativi propri del datore di lavoro.
Ricorrono, pertanto, senza dubbio gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Da ultimo, non appaiono fondate le censure svolte nel quinto motivo, relative all'inquadramento contrattuale dei lavoratori il cui rapporto è stato imputato a
[...]
Parte_1
Nel motivo in esame si dà atto che il verbale ispettivo ha accertato che “per le mansioni svolte, i lavoratori e sono inquadrabili al livello F del CCNL Tes_1 Pt_4
Gomma plastica Industria mentre per gli altri è applicabile il livello H” (cfr. pagina 16 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL). non ha formulato alcuna specifica contestazione sul punto, Parte_1 CP_ ma si è limitata ad affermare che l' non avrebbe dimostrato le mansioni svolte dai lavoratori, né la pertinenza con i livelli contrattuali individuati. Non può ritenersi con ciò assolto l'onere di puntuale contestazione dei fatti, atteso che rilevare l'asserita mancanza di prova di un'allegazione in fatto avversaria non equivale a contestarne la veridicità. D'altra parte, come esattamente osservato nella sentenza di primo grado, quale effettiva datrice di lavoro l'appellante era pienamente in condizione di contestare specificamente l'inquadramento operato CP_ dall' indicando le diverse mansioni in tesi svolte dai lavoratori.
Ciò è sufficiente a determinare il rigetto del motivo in esame.
Alle medesime conclusioni si giunge – con argomentazione che costituisce autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la decisione – anche in base alle considerazioni che seguono. Nell'ambito del CCNL Gomma Plastica Industria, applicato ed allegato in atti da parte appellante (cfr. doc. 14 del relativo fascicolo di primo grado), al livello F (in cui secondo l'INPS sono inquadrabili i lavoratori e ) appartiene il Testimone_1 Testimone_4 profilo professionale di “preparatore merci/magazziniere” (Area Commerciale e
Logistica). Dalle allegazioni della stessa parte appellante, dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori nel corso degli accertamenti e delle deposizioni testimoniali assunte nel primo grado di giudizio, emerge univocamente che e svolgevano Testimone_1 Testimone_4
pag. 12/13 mansioni di magazziniere (cfr. in particolare le deposizioni di : “ho sempre Testimone_4 fatto solo il magazziniere” e di “la referente della cooperativa in Testimone_1 magazzino ero io, e io riferivo direttamente alla responsabile del personale Per_1 CP_
), sicché il relativo inquadramento nel livello F, come indicato dall' risulta
[...] del tutto corretto. CP_ Per quanto riguarda gli altri lavoratori, inquadrabili secondo l' nel livello H, si osserva che, in base al CCNL Gomma Plastica Industria applicato, il livello H è il più basso dell'Area Commerciale e Logistica;
non essendo, dunque, configurabile un inquadramento più favorevole a la società non ha interesse a Parte_1 dolersi dell'inquadramento operato dall'ente previdenziale.
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – in parziale riforma della sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Milano, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo del credito vantato CP_ dall' nei confronti di siccome avvenuta in violazione dell'art. Parte_1
24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
La pretesa creditoria dell'ente è nondimeno fondata e meritano, pertanto, conferma le restanti statuizioni di merito contenute nella sentenza di primo grado. CP_ è perciò tenuta, e va condannata, a versare all Parte_1
l'importo di € 127.780,95 a titolo di contributi, interessi e sanzioni civili (come correttamente calcolati dall'ente ed analiticamente indicati nell'avviso di addebito).
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio (€
7.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per l'appello).
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Milano, dichiara CP_ illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall' in violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46;
- conferma le restanti statuizioni di merito e, per l'effetto, dichiara tenuta e CP_ condanna a versare all' l'importo di € 127.780,95 a Parte_1 titolo di contributi, interessi e sanzioni civili;
CP_
- condanna a rifondere all' le spese di lite del doppio Parte_1 grado, che liquida nel complessivo importo di € 12.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%). Milano, 19 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 984/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Colosimo) n. 1212/2024 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Perron Cabus e Michele Toniatti, presso il cui studio in Milano, piazza San Babila n. 4/A, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE -
contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell'ente, in Milano, via Savarè n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “In via preliminare disporre alla prima occasione utile la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 1212/2024 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro il 13.03.2024.
Sempre in via preliminare accertare la nullità parziale della sentenza n. 1212/2024 resa dal Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità formulata in primo grado e, in accoglimento della citata eccezione che si ripropone in appello e in riforma della predetta sentenza n. 1212/2024, dichiarare la nullità dell'Avviso di Addebito impugnato per tutte le ragioni esposte e di tutti gli atti e i provvedimenti emessi dall'
[...]
conseguenti al predetto Avviso di Addebito viziato da nullità Controparte_2 ovvero, in subordine, dichiarare la nullità della sentenza n. 1212/2024 resa dal
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con rinvio al Giudice di primo grado. Nel merito in via principale, accertata la genuinità dell'appalto e l'infondatezza degli illeciti contestati nel Verbale Unico, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 368
2023 00055734 30 000 notificato in data 1.09.2023 e, per l'effetto e in ogni caso, annullare ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL del
6.02.2023, notificato in data 14.03.2023; in via subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la responsabilità Parte_2 solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a dichiarare che nulla è dovuto da CP_3 Parte_2 in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti impiegati
[...] nell'appalto e non versati da non potendo trovare applicazione Controparte_4 la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le omissioni contributive relative al periodo in cui risultava avere Controparte_4
DURC attestanti la regolarità contributiva;
in via ulteriormente subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la Parte_2 responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a senza dare rilevanza alla CP_3 presenza dei DURC attestanti la regolarità contributiva di dichiarare che CP_3
e C. (i) è tenuta a rispondere dei soli eventuali contributi previdenziali e Pt_2 assistenziali che risultassero non versati da maggiorati degli Controparte_4 interessi di mora che andranno ricalcolati sul minore imponibile risultante dalla deduzione dei versamenti effettuati da e (ii) non è tenuta a Controparte_4 rispondere della sanzione civile di € 40.538,32; in via ulteriormente subordinata, qualora non venga accertata la genuinità dell'appalto, dedurre dall'imponibile contributivo richiesto a quanto Parte_2 già pagato da e contabilizzato dall'ente previdenziale per i Controparte_4 predetti titoli, con conseguente ricalcolo delle sanzioni e degli interessi di mora sulla base del minore importo che risulterà all'esito della deduzione e, in ogni caso, con rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000 (elusione);
pag. 2/13 in ogni caso di accertamento della sussistenza di obblighi contributivi a carico di
[...]
quindi nel caso di accoglimento di una delle predette domande Parte_2 subordinate che prevedano oneri parziali a carico di il conteggio delle Parte_2 somme contabilizzate a carico di dovrà essere effettuato tenendo Parte_2 conto dei criteri di calcolo indicati nella parte in cui si tratta del quinto motivo di appello, ossia previo accertamento degli effettivi livelli di inquadramento del CCNL Gomma Plastica dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte dai medesimi;
In ogni caso
- con riserva di chiedere la rateazione dei pagamenti di quanto dovesse risultare dovuto;
- con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato: “Voglia l'On. Corte di Appello di Milano adita, per i motivi esposti in atti, in via principale, respingere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. in subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito n. 36820230005573430000 e condannando comunque in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, , al pagamento Parte_3 CP_ all' delle somme indicate nello stesso o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo”.
In via istruttoria […]
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 13 marzo 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9503/2023 R.G., CP_ promossa da contro l' ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1 parte ricorrente avverso l'avviso di addebito n. 36820230005573430000, notificato in data 1 settembre 2023 ed emesso per complessivi € 127.785,06.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha dedotto preliminarmente la nullità dell'avviso di addebito, perché emesso prima del decorso di
90 giorni dal deposito del ricorso amministrativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL del 6 febbraio 2023, notificato il 14
pag. 3/13 marzo 2023, e dunque in violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n.
46.
Nel merito, ha contestato l'anzidetto verbale, a mezzo del quale era stato contestato alla società l'omesso versamento di contributi previdenziali per i lavoratori impiegati nel contratto di appalto sottoscritto con in ragione Controparte_4 della ritenuta illiceità dell'appalto medesimo. CP_ Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, esperita l'istruttoria testimoniale, ha respinto l'opposizione, avendo accertato la non genuinità dell'appalto intercorso tra Parte_1
e
[...] Controparte_4
Secondo la sentenza di primo grado l'istruttoria aveva consentito di verificare
“l'insussistenza di qualsivoglia effettivo rapporto tra i dipendenti di Controparte_4 impiegati presso l'appalto di e l'appaltatrice medesima, del
[...] Parte_1 tutto assente nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, così come di accertare
l'esclusiva e totale ingerenza della committente – datrice di lavoro in senso sostanziale
– alla quale debbono essere imputati tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui si discute”.
Il rapporto tra e i dipendenti assegnati all'appalto Controparte_4 [...] era limitato alla mera gestione amministrativa e al pagamento delle Parte_1 retribuzioni, restando di fatto la formale datrice di lavoro totalmente estranea all'esecuzione dei servizi dedotti in appalto e alla gestione delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti: come si legge in sentenza, “emerge, netto, l'esercizio da parte di
– che è sempre stata, circostanza pacifica in giudizio, dipendente di Persona_1 [...]
– dei tipici poteri datoriali…. è acclarato che Parte_1 Controparte_4 non ha mai, di fatto, esercitato nessuno dei tipici poteri datoriali né si è mai ingerita nell'organizzazione e nell'esecuzione del lavoro…. Nel complesso, dunque, si coglie – inequivoca – la totale ingerenza di nella gestione della prestazione Parte_1 lavorativa dei dipendenti formalmente assunti da e, prima Controparte_4 ancora, la piena e diretta gestione da parte dell'opponente dei vari subentri, nei rapporti di lavoro di cui si discute, degli appaltatori di volta in volta succedutisi e, spesso, riferibili ai medesimi soggetti, persone fisiche”. Il giudice di prime cure ha respinto anche le ulteriori domande ed eccezioni di parte ricorrente, ossia:
- deduzione dall'imponibile contributivo di quanto già pagato da Controparte_
con conseguente ricalcolo di sanzioni e interessi CP_3 di mora;
la domanda non è stata accolta per l'impossibilità di procedere
– per difetto di domanda e di contraddittorio – alla verifica della genuinità e dell'esatta quantificazione della contribuzione versata dalla formale datrice di lavoro;
pag. 4/13 - rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388; il giudice ha ritenuto corretta l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388, in quanto
“ datrice di lavoro sostanziale e unica utilizzatrice Parte_1 della prestazione, non ha presentato mai nessuna dichiarazione contributiva, avendo evidentemente demandato tali adempimenti a nell'ambito di una – accertata – operazione Controparte_4 contrattuale fraudolenta”;
- calcolo delle somme contabilizzate a carico di Parte_1 effettuato tenendo conto che il contratto di appalto era cessato il 31 gennaio 2022 (e non il 18 febbraio 2022) e previo accertamento degli effettivi livelli di inquadramento del CCNL Gomma Plastica in relazione alle mansioni svolte;
il giudice ha rilevato che tutti i lavoratori avevano confermato, sia nel corso degli accertamenti ispettivi sia in sede di giudizio, di avere lavorato per sino a metà Controparte_4 febbraio 2022; inoltre, le contestazioni attoree in ordine ai conteggi CP_ effettuati dall' risultavano generiche, pur essendo l'opponente, nella sua qualità di datore di lavoro sostanziale, senz'altro in condizione di puntualmente eccepire e controdedurre sul punto. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 cinque motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso di addebito
Evidenzia di aver eccepito la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (secondo cui “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”), in quanto emesso/iscritto a ruolo quando era ancora pendente il ricorso amministrativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione e non erano ancora decorsi 90 giorni dalla sua presentazione.
Nel caso di specie, si deduce, aveva esperito la fase Parte_1 amministrativa con ricorso depositato il 12 giugno 2023; l'avviso di addebito era stato formato l'8 luglio 2023 con iscrizione a ruolo del medesimo e notificato alla società in data 1 settembre 2023, quando ancora la fase amministrativa non era stata definita e, in ogni caso, non era ancora decorso il termine di 90 giorni oltre il quale il ricorso amministrativo deve intendersi tacitamente respinto.
Chiede, pertanto, che la Corte dichiari la nullità dell'avviso di addebito impugnato e di tutti gli atti e provvedimenti eventualmente emessi sulla base dello stesso.
pag. 5/13 Con il secondo motivo lamenta erronea valutazione delle prove testimoniali esperite.
Deduce che il giudice di prime cure, pur rilevando che i testimoni avevano riferito di una dipendente di ( con il ruolo di Controparte_4 Testimone_1 referente per il personale di detta società impiegato nell'appalto, aveva interpretato tale circostanza nel senso che il ruolo svolto da quest'ultima di fatto si traduceva “nella funzione di mero tramite nella trasmissione della documentazione amministrativa” e che la stessa “faceva riferimento” ad una dipendente di Tes_1 Parte_1
( . Persona_1
Ritiene tale conclusione non condivisibile, in quanto le testimonianze assunte non dimostrerebbero l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte
[...]
ma piuttosto la sussistenza di un mero coordinamento, necessario ai fini Parte_1 dell'esecuzione dell'appalto.
Evidenzia che aveva sempre esercitato, sia Controparte_4 formalmente che sostanzialmente, il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto. Ribadita la liceità dell'appalto, nell'ipotesi in cui si intendesse far valere la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 per eventuali omissioni contributive imputabili a l'appellante Controparte_4 chiede di non essere condannata a risponderne in via solidale per i periodi in cui risulta avere DURC attestanti la regolarità contributiva e di non Controparte_4 essere condannata al pagamento delle sanzioni civili di € 40.538,32. Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. in tema di onere della prova con riguardo alle somme da dedurre dall'imponibile contributivo in ragione della ricostituzione in capo all'appellante delle posizioni assicurative e previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Si duole che il primo giudice abbia rigettato la domanda volta a richiedere, in ogni ipotesi di accertamento della sussistenza di obblighi contributivi a carico di
[...]
(e quindi anche nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di un Parte_1 appalto illecito), di dedurre dall'imponibile contributivo quanto già pagato da e contabilizzato dall'ente previdenziale a tale titolo. Controparte_4
Evidenzia che la suddetta richiesta risulta conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di somministrazione irregolare, come rilevato anche nel verbale unico di accertamento, nel quale “si rammenta che secondo quanto stabilito dall'art.
38, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, gli atti ed i pagamenti compiuti dal somministratore irregolare valgono a liberare l'utilizzatore fino all'importo dei versamenti effettuati e dei corrispondenti adempimenti amministrativi”. Nell'ottica del gravame, la deduzione degli importi pagati da Controparte_4 opera di diritto, per effetto di un'espressa previsione normativa, sicché non
[...] sarebbe onere dell'appellante fornire prova degli avvenuti pagamenti, essendo tenuto pag. 6/13 per legge l'ente previdenziale (il quale dispone di tutte le informazioni necessarie a tal fine), ad effettuare la verifica dei pagamenti eventualmente eseguiti da
[...] Controparte_ e a dedurre i relativi importi da quanto contabilizzato a carico di
[...]
e, in ogni caso, a rendicontare l'attività effettuata in merito a tale Parte_1 incombenza.
In subordine rispetto alle precedenti difese, l'appellante insiste affinché, in riforma della sentenza, venga disposta la deduzione dai contributi richiesti a
[...] CP_ di quanto già pagato da e contabilizzato dall' per Parte_1 Controparte_4
i predetti titoli, rinnovando l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati da con Controparte_4 riferimento ai contributi dei lavoratori impiegati nell'appalto. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 legge 23 dicembre 2000 n. 388 in relazione al trattamento sanzionatorio.
Impugna la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto corretta l'applicazione, da CP_ parte dell' del trattamento sanzionatorio previsto per i casi di evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388), anziché di quello previsto per le ipotesi di omissione contributiva (art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388), difettando, nel caso di specie, l'elemento soggettivo dell'intenzione specifica di occultare rapporti di lavoro in essere.
Nell'ottica del gravame “non si comprende […] come, nel caso di specie, possa essere ravvisabile l'intenzione specifica dell'Appellante di non versare i contributi relativi alle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti di che CP_3 hanno prestato attività nell'appalto. A maggior ragione se si considera che, come già CP_ ampiamente evidenziato nell'ambito del giudizio di primo grado, l' ha sempre rilasciato i DURC relativi al periodo in questione, con conseguente legittimo affidamento da parte di in relazione alla regolarità contributiva di Pt_2 CP_3
non ha mai provveduto ad effettuare le denunce e/o le registrazioni Pt_2 obbligatorie ai fini previdenziali dei lavoratori di ritenendo legittimo il CP_3 contratto di appalto in essere dal momento che erano sussistenti tutti i criteri che distinguono l'appalto lecito dalla interposizione fittizia di manodopera (o somministrazione irregolare), in particolare con riguardo all'esercizio da parte di del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati CP_3 nell'appalto”.
Con il quinto ed ultimo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in punto di inquadramento dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Si duole che il primo giudice abbia posto in capo a l'onere Parte_1 di argomentare in giudizio quali fossero le effettive mansioni svolte dai lavoratori di Controparte_ impiegati nell'appalto e, di conseguenza, in quale livello essi CP_3 avrebbero dovuto essere inquadrati.
pag. 7/13 Deduce che l'onere di provare le ragioni che legittimano l'inquadramento dei CP_ lavoratori in un determinato livello contrattuale è a carico dell' che nel caso di specie lo avrebbe disatteso, essendosi limitato ad affermare nel verbale unico di accertamento che “per le mansioni svolte, i lavoratori e sono Tes_1 Pt_4 inquadrabili al livello F del CCNL Gomma plastica Industria mentre per gli altri è applicabile il livello H”, senza fornire alcuna indicazione in merito alle mansioni svolte e alla pertinenza con i livelli di inquadramento individuati.
Sulla base dei motivi esposti ha chiesto l'integrale riforma Parte_1 della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del gravame avversario e ne ha chiesto il rigetto, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello si ritiene fondato limitatamente alla censura inerente alla nullità dell'avviso di addebito per illegittimità dell'iscrizione a ruolo, con rigetto degli ulteriori motivi.
In ordine al primo motivo di gravame, il Collegio concorda con parte CP_ appellante nel ritenere illegittima l'iscrizione a ruolo del credito da parte dell' per violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, a mente del quale “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
L'iscrizione a ruolo, infatti, è avvenuta dopo che aveva Parte_1 proposto ricorso amministrativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL del 6 febbraio 2023 e prima della decisione sul ricorso medesimo, nonché prima del termine di 90 giorni dalla sua proposizione, decorso il quale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, legge 9 marzo 1989 n. 88, opera il principio del silenzio-rigetto ed il ricorso è da intendersi respinto.
Risulta documentalmente che il ricorso amministrativo avverso l'avviso di accertamento è stato presentato da il 12 giugno 2023 (cfr. doc. 7 Parte_1 fascicolo appellante di primo grado) e che l'avviso di addebito è stato emesso in data 8 luglio 2023 e notificato il successivo 1 settembre (cfr. doc. 1 fascicolo appellante di primo grado), prima della maturazione del termine di 90 giorni decorrente dal 12 giugno 2023.
Ciò posto, la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il Collegio CP_ dal vagliare nel merito la fondatezza della pretesa dell' in conformità ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale
pag. 8/13 illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto
l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere CP_5 dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (così Cass., 7 maggio 2019 n. 12025; in termini cfr. Cass., 23 gennaio 2020 n. 1558: “l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”).
Tanto premesso, occorre dunque procedere alla disamina degli ulteriori motivi di gravame.
Si rivela infondato il secondo motivo, inerente alla valutazione delle risultanze istruttorie. Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il giudice di prime cure ha effettuato un vaglio puntuale ed approfondito del materiale istruttorio e, sulla base delle relative risultanze e all'esito di un iter logico-giuridico immune da vizi, ha ravvisato nella fattispecie un'interposizione illecita di manodopera, in quanto la formale appaltatrice era di fatto estranea all'organizzazione Controparte_4 del servizio e non esercitava alcun potere datoriale nei confronti dei lavoratori formalmente suoi dipendenti. Di contro, vi era la “esclusiva e totale ingerenza” di
[...] nella gestione delle prestazioni di detto personale. Parte_1
Le conclusioni del primo giudice sono integralmente condivise dal Collegio, essendo supportate da plurimi ed univoci riscontri probatori, ricavabili in primo luogo dalle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio, nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti nel corso dell'accertamento (cfr. verbale di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL e dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, rispettivamente allegati sub docc. 3 e 6 fascicolo appellato di primo grado). Da detti mezzi istruttori emerge innanzitutto che alcuni dei lavoratori formalmente dipendenti di erano impiegati presso Controparte_4 Parte_1 anche in attività del tutto estranee all'appalto di gestione del magazzino;
tra
[...]
pag. 9/13 questi, in particolare, figurano e le quali, in base alle Testimone_2 Testimone_3 necessità di operavano nel reparto produzione, addette alle stesse Parte_1 lavorazione e all'utilizzo degli stessi macchinari dei dipendenti dell'appellante, ricevendo direttive dal personale di quest'ultima (cfr. deposizioni testimoniali di e di , nonché di ). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Inoltre, l'appellante selezionava il personale da impiegare nell'attività: i colloqui preassuntivi dei dipendenti di infatti, erano effettuati Controparte_4 dalla responsabile del personale di la quale Parte_1 Persona_1 consegnava loro anche i contratti di lavoro (cfr. concordi dichiarazioni dei testi Tes_4
, e ).
[...] Testimone_1 Testimone_3
Era sempre a decidere il temporaneo spostamento di lavoratori Persona_1 dal magazzino al reparto produzione (cfr. testimonianza di ). Testimone_3
Il compendio probatorio in atti dimostra univocamente che il potere decisionale, organizzativo e di direzione del personale formalmente dipendente di Controparte_ era di fatto esercitato in via esclusiva da CP_3 Parte_1 mentre si limitava, nella sostanza, a curare la gestione Controparte_4 amministrativa dei rapporti di lavoro e a corrispondere le retribuzioni.
Contrariamente alla tesi di parte appellante, la concludenza del quadro probatorio e la correttezza delle suesposte conclusioni non sono inficiate dalla circostanza che, presso il magazzino in cui era prevalentemente impiegato il personale di fosse presente una referente di quest'ultima ( Controparte_4 [...]
. Tes_1
Come correttamente sottolineato dal giudice di prime cure, ha Testimone_1 dichiarato in sede di esame testimoniale di avere come proprio referente la responsabile del personale di (“la referente della Parte_1 Persona_1 cooperativa in magazzino ero io, e io riferivo direttamente alla responsabile del personale ): è, dunque, evidente la commistione di ruoli tra committente Persona_1
e appaltatrice, in uno con l'assenza di autonomia e la soggezione del personale di quest'ultima al controllo e alle direttive del personale della committente, di cui è rivelatrice la circostanza che la referente dell'appalto, non riferisse ad Testimone_1 un superiore gerarchico all'interno di ma direttamente alla Controparte_4 committente. In sintesi, dalla disamina del materiale probatorio in atti non emerga alcuna autentica autonomia organizzativa in capo a la cui attività era Controparte_4 soggetta ad un controllo penetrante da parte della committente, che si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione dell'opera o del servizio, mentre la referente della formale datrice di lavoro si limitava a condividere e trasferire le direttive della committente ai prestatori di lavoro, con un ruolo di mero “passaparola” che la Suprema Corte ha reputato non costituire indice della genuinità dell'appalto (cfr. Cass., 15 maggio 2019 n. 13009).
pag. 10/13 Vanno, pertanto, integralmente confermate le statuizioni rese in argomento dalla sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'esaminato motivo di gravame.
Parimenti infondato si ritiene il terzo motivo, inerente alla detrazione dal debito contributivo dell'appellante delle somme versate da Controparte_4
Va premesso che grava su l'onere di provare il versamento, Parte_1 da parte di di contributi relativi ai lavoratori oggetto Controparte_4 dell'accertamento ispettivo, utilizzabili a copertura del debito contributivo in contestazione ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (secondo cui, in caso di somministrazione irregolare, “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”), giacché i relativi fatti formano oggetto di un'eccezione di pagamento formulata da parte appellante.
Ciò premesso, quest'ultima ha depositato in atti (cfr. doc. 13 del relativo fascicolo di primo grado) quattro modelli F24 del 2021, relativi a pagamenti di CP_ in favore dell' deducendo che tali importi debbano essere Controparte_4 scomputati dal totale dei contributi imputati a Parte_1
La tesi non può essere accolta. CP_ A fronte della puntuale contestazione, da parte dell' dell'esistenza di versamenti contributivi di riferibili ai lavoratori oggetto del Controparte_4 verbale di accertamento, era onere dell'appellante dimostrare che i versamenti di cui ai Modelli F24 prodotti sono riferibili a contribuzione relativa ai lavoratori anzidetti.
Non avendo fornito alcuna prova in tal senso, si appalesa Parte_1 infondata la pretesa della società di portare cumulativamente a riduzione del proprio debito la contribuzione di di cui ai modelli F24 prodotti in atti, i Controparte_4 quali non recano alcuna indicazione del titolo dei versamenti. Né può essere accolta l'istanza di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di
“tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati da con CP_3 riferimento ai contributi dei lavoratori impiegati nell'appalto”, trattandosi di istanza generica ed avente ad oggetto documenti di cui non è affatto certa l'esistenza.
Per le ragioni esposte il motivo scrutinato dev'essere respinto. E' da rigettare anche il quarto motivo, inerente all'applicazione, da parte CP_ dell' del regime sanzionatorio dell'evasione contributiva, in luogo del più favorevole regime dell'omissione contributiva.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sul punto, “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente
pag. 11/13 funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione” (cfr. Cass., SS.UU, 7 marzo 2005 n. 4808; in termini cfr. Cass., sez. lav. 4 agosto 2005 n. 16423; Cass., sez. lav., 8 settembre 2005 n.
17841; 17 aprile 2007 n. 9126).
Nel caso in esame è stato accertato che l'odierna appellante ha fatto ricorso ad un'interposizione illecita di manodopera ed ha perciò omesso di denunciare e registrare come propri dipendenti i lavoratori di di cui Controparte_4 utilizzava le prestazioni e nei cui confronti esercitava i poteri direttivi ed organizzativi propri del datore di lavoro.
Ricorrono, pertanto, senza dubbio gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Da ultimo, non appaiono fondate le censure svolte nel quinto motivo, relative all'inquadramento contrattuale dei lavoratori il cui rapporto è stato imputato a
[...]
Parte_1
Nel motivo in esame si dà atto che il verbale ispettivo ha accertato che “per le mansioni svolte, i lavoratori e sono inquadrabili al livello F del CCNL Tes_1 Pt_4
Gomma plastica Industria mentre per gli altri è applicabile il livello H” (cfr. pagina 16 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006104/DDL). non ha formulato alcuna specifica contestazione sul punto, Parte_1 CP_ ma si è limitata ad affermare che l' non avrebbe dimostrato le mansioni svolte dai lavoratori, né la pertinenza con i livelli contrattuali individuati. Non può ritenersi con ciò assolto l'onere di puntuale contestazione dei fatti, atteso che rilevare l'asserita mancanza di prova di un'allegazione in fatto avversaria non equivale a contestarne la veridicità. D'altra parte, come esattamente osservato nella sentenza di primo grado, quale effettiva datrice di lavoro l'appellante era pienamente in condizione di contestare specificamente l'inquadramento operato CP_ dall' indicando le diverse mansioni in tesi svolte dai lavoratori.
Ciò è sufficiente a determinare il rigetto del motivo in esame.
Alle medesime conclusioni si giunge – con argomentazione che costituisce autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la decisione – anche in base alle considerazioni che seguono. Nell'ambito del CCNL Gomma Plastica Industria, applicato ed allegato in atti da parte appellante (cfr. doc. 14 del relativo fascicolo di primo grado), al livello F (in cui secondo l'INPS sono inquadrabili i lavoratori e ) appartiene il Testimone_1 Testimone_4 profilo professionale di “preparatore merci/magazziniere” (Area Commerciale e
Logistica). Dalle allegazioni della stessa parte appellante, dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori nel corso degli accertamenti e delle deposizioni testimoniali assunte nel primo grado di giudizio, emerge univocamente che e svolgevano Testimone_1 Testimone_4
pag. 12/13 mansioni di magazziniere (cfr. in particolare le deposizioni di : “ho sempre Testimone_4 fatto solo il magazziniere” e di “la referente della cooperativa in Testimone_1 magazzino ero io, e io riferivo direttamente alla responsabile del personale Per_1 CP_
), sicché il relativo inquadramento nel livello F, come indicato dall' risulta
[...] del tutto corretto. CP_ Per quanto riguarda gli altri lavoratori, inquadrabili secondo l' nel livello H, si osserva che, in base al CCNL Gomma Plastica Industria applicato, il livello H è il più basso dell'Area Commerciale e Logistica;
non essendo, dunque, configurabile un inquadramento più favorevole a la società non ha interesse a Parte_1 dolersi dell'inquadramento operato dall'ente previdenziale.
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – in parziale riforma della sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Milano, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo del credito vantato CP_ dall' nei confronti di siccome avvenuta in violazione dell'art. Parte_1
24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
La pretesa creditoria dell'ente è nondimeno fondata e meritano, pertanto, conferma le restanti statuizioni di merito contenute nella sentenza di primo grado. CP_ è perciò tenuta, e va condannata, a versare all Parte_1
l'importo di € 127.780,95 a titolo di contributi, interessi e sanzioni civili (come correttamente calcolati dall'ente ed analiticamente indicati nell'avviso di addebito).
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio (€
7.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per l'appello).
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 1212/2024 del Tribunale di Milano, dichiara CP_ illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall' in violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46;
- conferma le restanti statuizioni di merito e, per l'effetto, dichiara tenuta e CP_ condanna a versare all' l'importo di € 127.780,95 a Parte_1 titolo di contributi, interessi e sanzioni civili;
CP_
- condanna a rifondere all' le spese di lite del doppio Parte_1 grado, che liquida nel complessivo importo di € 12.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%). Milano, 19 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 13/13