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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/08/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 831/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 831/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.04.2025, congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._1 il 18.01.1980, residente in [...], elettivamente domiciliata in Montecatini Terme
(PT), Viale IV Novembre n. 8, presso e nello Studio dell'Avv.
Giovanna Montalto (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._3
(BRASILE) il 06.02.1986, residente in [...], ivi elettivamente domiciliato in Via
Luciano Lama, n. 101, presso e nello studio dell'Avv. Elisabetta
Severi (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura in atti;
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.04.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 15.12.2007, precisavano che dall'unione era nato il figlio (in Persona_1 data 06.07.2017).
Le parti evidenziavano peraltro che, stante la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, addivenivano alla concorde decisione di separarsi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1 I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2 Le parti concordano che il figlio venga affidato Persona_1 ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza prevalente presso la madre, che si trasferirà in Monsummano Terme, Via Ruggero
Leoncavallo, n. 167, in un'abitazione di proprietà dei genitori di
. Le decisioni di ordinaria amministrazione relative Parte_1 al figlio minore verranno assunte autonomamente dai genitori, mentre quelle di straordinaria amministrazione, o comunque di maggior importanza, dovranno essere assunte previo accordo tra i genitori stessi.
3 Per quanto riguarda la casa familiare sita in Monsummano
Terme, Via Dante Alighieri n. 167, si impegna e si Parte_1 obbliga a rilasciare libero a vacuo da persone e/o cose l'immobile suindicato entro e non oltre la data fissata per il trasferimento meglio descritto sub 7 nella piena ed esclusiva disponibilità di
[...]
, impegnandosi entrambi i coniugi a distribuire e dividere Parte_2 tra loro i beni mobili ed effetti personali entro la data del trasferimento.
2 4 In relazione alla frequentazione del minore con ciascuno dei genitori, le parti concordano di tenere con sé il figlio per periodi di tempo paritari così avvicendati:
- un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina, quando il genitore condurrà il figlio presso l'istituto scolastico;
- durante la settimana il genitore con il quale il figlio non abbia trascorso il fine settimana provvederà a ritirarlo all'uscita della scuola il lunedì mattina e lo terrà con sé fino al mercoledì mattina quando provvederà ad accompagnarlo a scuola, mentre l'altro genitore lo terrà dal mercoledì all'uscita della scuola fino al venerdì mattina.
Ciascun genitore potrà continuare ad avvalersi dell'ausilio dei parenti materni durante il proprio orario di lavoro e/o per eventuali altre necessità, con la specificazione che gli oneri relativi ad eventuali baby- sitter rimarrà a totale carico del genitore che intende avvalersene.
Le parti si impegnano nei periodi di rispettiva permanenza del figlio a condurre lo stesso a svolgere le attività sportive e/o ricreative scelte di comune accordo;
fin da ora si stabilisce che laddove uno dei genitori sia impegnato senza possibilità di liberarsi si obbliga a fornire comunicazione all'altro genitore con qualche giorno di anticipo onde consentire a quest'ultimo di sopperire, impegnandosi comunque entrambi i genitori a far continuare ai figli le attività sportive intraprese o da intraprendere di comune accordo.
I genitori concordano che durante la chiusura delle scuole per vacanza, scioperi e/o qualsiasi altra ragione e qualora non vi sia partecipazione ad attività extrascolastiche, il figlio starà con il genitore con il quale è prevista la permanenza per quel giorno;
in tal senso i genitori fin da ora convengono di stabilire entro il mese di maggio le eventuali attività extrascolastiche e/o ludico-ricreative che verranno svolte dal minore nel periodo estivo durante la chiusura delle scuole;
sono fatti salvi diversi accordi eventualmente assunti dai genitori, nel rispetto delle esigenze del minore.
In occasione delle festività principali i genitori continueranno ad osservare i periodi di frequentazione sopra stabiliti, con la precisazione che il figlio trascorrerà le festività principali (Natale, Santo Stefano,
3 Capodanno, Pasqua e Pasquetta) alternativamente con ciascuno dei genitori. Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere trenta giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, con obbligo di comunicare all'altro l'eventuale luogo di vacanza;
le parti concordano che il padre possa portare con sé il figlio in Brasile alternativamente un anno in occasione delle vacanze natalizie, in periodo coincidente con la sospensione delle attività scolastiche ed il successivo durante il periodo delle vacanze estive (luglio o agosto).
5 Tenuto conto delle modalità di affidamento congiunto e condiviso, considerato che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti del figlio in proporzione delle rispettive sostanze, atteso che i redditi delle parti si equivalgono ed i tempi di permanenza sono paritari, le parti provvederanno in via diretta al mantenimento del minore, facendo fronte a tutte le loro esigenze ordinarie (vitto, trasporto, oneri abitativi etc). Le spese straordinarie necessarie al figlio saranno sostenute nella misura del 50% da ciascuna delle parti, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pistoia, che si intende qui richiamato integralmente, con la precisazione che anche le spese di abbigliamento, della mensa e del trasporto scolastico e le altre voci di spesa relative alle esigenze quotidiane del minore (indicate nel richiamato Protocollo come “comprese nell'assegno di mantenimento”) che non siano corrisposte in via diretta dovranno essere sostenute per metà ciascuno tra i genitori.
6 Le parti concordano che l'assegno unico universale erogato dall'INPS
(o altra misura di sostegno) venga percepito al 100% da Pt_1
; a tal fine si impegna e si obbliga a fornire tutta
[...] Parte_2 la documentazione necessaria al buon esito della richiesta (Isee e altro) ed a collaborare per tale fine. I genitori concordano, altresì, che gli eventuali rimborsi erogati dalla Stato o da altri enti pubblici e/o privati per spese scolastiche, sportive e/o sanitarie andranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, nel caso siano sostenuti in pari quota da entrambi.
7 , senza spirito di liberalità ma esclusivamente in Parte_1 connessione alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, si impegna a trasferire
4 con successivo atto notarile i diritti pari alla piena proprietà di ½ dell'immobile – costituito da unità immobiliare posta in Monsummano
Terme, Via Dante Alighieri n. 167 e costituito da: appartamento per civile abitazione posto al piano terra, lato est, composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, disimpegno, ripostiglio camera bagno e guardaroba oltre resede esclusivo su due lati su cui insiste un tettoia e da cui si accede ad una legnaia (confini: a nord, CP_1 CP_2
ad est/sud, ad ovest salvo se altri), contraddistinto
[...] CP_3 al Catasto Fabbricati di Monsummano Terme nel foglio di mappa 6, dalla particella 433 sub 5, categoria A/7, classe 2, vani 5, rendita catastale 632,66. Si produce relazione tecnica Geom. Controparte_4
8 A seguito di quanto sopra, , all'esito dell'emissione Parte_1 della sentenza di separazione, che recepisca le qui esposte pattuizioni dei coniugi, si impegna e si obbliga ad intervenire al rogito notarile di trasferimento che dovrà fissarsi, entro e non oltre il termine di giorni sessanta (60) dall'emissione della sentenza, non ulteriormente prorogabile, a cura di , che dovrà dare comunicazione Parte_2 della data del rogito con un preavviso di almeno giorni 7 (sette) eventualmente anche a mezzo pec o raccomandata A.R. Parte_2 con il presente atto accetta e si impegna ad acquisire l'immobile già adibito a casa familiare, come sopra meglio identificato alle condizioni descritte nel presente atto e con spese notarili a proprio carico, impegnandosi altresì a sanare a propria cura e spese eventuali difformità urbanistiche e catastali che dovessero essere rilevate sull'immobile.
9 Senza che ciò costituisca corrispettivo, prezzo o conguaglio del trasferimento del bene immobile sopradescritto ed al solo ed esclusivo fine di regolare e i rapporti dare/avere tra i coniugi comparenti, nell'ottica di una sistemazione definitiva dei rapporti nascenti dal matrimonio, si impegna e si obbliga a versare alla moglie Parte_2
- entro e non oltre la data fissata per il trasferimento Parte_1 immobiliare, termine essenziale e non prorogabile - la somma di €
10.000,00, nonché a trasferire, nel medesimo termine essenziale di cui sopra l'auto Volkswagen Tiguan targata FN854HN, con spese di Par volturazione del mezzo a carico di . Parte_1 Parte_2
5 dovrà inoltre provvedere, entro e non oltre la data fissata per il rogito notarile, termine essenziale, a liberare da ogni onere Parte_1 scaturente dal mutuo ipotecario contratto dai coniugi in data
13/11/2014 con la Banca Unicredit S.p.a.
10 Si precisa che l'impegno al trasferimento del suindicato bene immobile nei termini e modalità pattuiti, così come le altre obbligazioni assunte nel presente atto, deve essere considerata quale elemento funzionale ed indispensabile di una soluzione concordata di tipo conciliativo/compensativo, al fine di addivenire alla risoluzione della crisi coniugale mediante la sistemazione definitiva, anche sotto l'aspetto economico patrimoniale, di tutti i rapporti sorti in costanza e in dipendenza del matrimonio. I coniugi chiedono, pertanto, in relazione alle future attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
11 Fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso le rate del mutuo ipotecario verranno corrisposte per intero da , che Parte_2 provvederà altresì a volturare a proprio nome le utenze che verranno sostenute nella misura del 50% da ciascuno, fino a che Pt_1
rimarrà ad abitare nell'abitazione familiare.
[...]
12 Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione/contributo di mantenimento, alimenti e/o altro.
13 Le parti concordano che eventuali figure estranee alla famiglia e vicino a non potranno essere inserite nella vita del Parte_1 minore per n. 2 (due) anni;
in ogni caso le parti concordano che l'introduzione di eventuali terzi nella vita del minore, anche per quanto Par riguarda dovrà avvenire gradualmente. Parte_2
14 e prestano mutuo e reciproco Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di documento equipollente per sé e per il figlio minore Per_1
Il passaporto del minore sarà custodito dalla nonna Persona_1 materna che potrà consegnarlo ad uno dei due genitori solo previo consenso di entrambi.
6 15 I coniugi si autorizzano a vivere separati fino dalla sottoscrizione del presente ricorso.
16 Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
18.06.2025 e 21.06.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
(C.F. , nata a [...] il
[...] C.F._1
18.01.1980 e (C.F. ), nato a [...] C.F._3
Curitiba (BRASILE) il 06.02.1986, che hanno contratto matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 15.12.2007, alle condizioni da essi concordate;
7 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 26, P. 1, anno 2007);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 831/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.04.2025, congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._1 il 18.01.1980, residente in [...], elettivamente domiciliata in Montecatini Terme
(PT), Viale IV Novembre n. 8, presso e nello Studio dell'Avv.
Giovanna Montalto (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._3
(BRASILE) il 06.02.1986, residente in [...], ivi elettivamente domiciliato in Via
Luciano Lama, n. 101, presso e nello studio dell'Avv. Elisabetta
Severi (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura in atti;
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.04.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 15.12.2007, precisavano che dall'unione era nato il figlio (in Persona_1 data 06.07.2017).
Le parti evidenziavano peraltro che, stante la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, addivenivano alla concorde decisione di separarsi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1 I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2 Le parti concordano che il figlio venga affidato Persona_1 ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza prevalente presso la madre, che si trasferirà in Monsummano Terme, Via Ruggero
Leoncavallo, n. 167, in un'abitazione di proprietà dei genitori di
. Le decisioni di ordinaria amministrazione relative Parte_1 al figlio minore verranno assunte autonomamente dai genitori, mentre quelle di straordinaria amministrazione, o comunque di maggior importanza, dovranno essere assunte previo accordo tra i genitori stessi.
3 Per quanto riguarda la casa familiare sita in Monsummano
Terme, Via Dante Alighieri n. 167, si impegna e si Parte_1 obbliga a rilasciare libero a vacuo da persone e/o cose l'immobile suindicato entro e non oltre la data fissata per il trasferimento meglio descritto sub 7 nella piena ed esclusiva disponibilità di
[...]
, impegnandosi entrambi i coniugi a distribuire e dividere Parte_2 tra loro i beni mobili ed effetti personali entro la data del trasferimento.
2 4 In relazione alla frequentazione del minore con ciascuno dei genitori, le parti concordano di tenere con sé il figlio per periodi di tempo paritari così avvicendati:
- un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina, quando il genitore condurrà il figlio presso l'istituto scolastico;
- durante la settimana il genitore con il quale il figlio non abbia trascorso il fine settimana provvederà a ritirarlo all'uscita della scuola il lunedì mattina e lo terrà con sé fino al mercoledì mattina quando provvederà ad accompagnarlo a scuola, mentre l'altro genitore lo terrà dal mercoledì all'uscita della scuola fino al venerdì mattina.
Ciascun genitore potrà continuare ad avvalersi dell'ausilio dei parenti materni durante il proprio orario di lavoro e/o per eventuali altre necessità, con la specificazione che gli oneri relativi ad eventuali baby- sitter rimarrà a totale carico del genitore che intende avvalersene.
Le parti si impegnano nei periodi di rispettiva permanenza del figlio a condurre lo stesso a svolgere le attività sportive e/o ricreative scelte di comune accordo;
fin da ora si stabilisce che laddove uno dei genitori sia impegnato senza possibilità di liberarsi si obbliga a fornire comunicazione all'altro genitore con qualche giorno di anticipo onde consentire a quest'ultimo di sopperire, impegnandosi comunque entrambi i genitori a far continuare ai figli le attività sportive intraprese o da intraprendere di comune accordo.
I genitori concordano che durante la chiusura delle scuole per vacanza, scioperi e/o qualsiasi altra ragione e qualora non vi sia partecipazione ad attività extrascolastiche, il figlio starà con il genitore con il quale è prevista la permanenza per quel giorno;
in tal senso i genitori fin da ora convengono di stabilire entro il mese di maggio le eventuali attività extrascolastiche e/o ludico-ricreative che verranno svolte dal minore nel periodo estivo durante la chiusura delle scuole;
sono fatti salvi diversi accordi eventualmente assunti dai genitori, nel rispetto delle esigenze del minore.
In occasione delle festività principali i genitori continueranno ad osservare i periodi di frequentazione sopra stabiliti, con la precisazione che il figlio trascorrerà le festività principali (Natale, Santo Stefano,
3 Capodanno, Pasqua e Pasquetta) alternativamente con ciascuno dei genitori. Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere trenta giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, con obbligo di comunicare all'altro l'eventuale luogo di vacanza;
le parti concordano che il padre possa portare con sé il figlio in Brasile alternativamente un anno in occasione delle vacanze natalizie, in periodo coincidente con la sospensione delle attività scolastiche ed il successivo durante il periodo delle vacanze estive (luglio o agosto).
5 Tenuto conto delle modalità di affidamento congiunto e condiviso, considerato che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti del figlio in proporzione delle rispettive sostanze, atteso che i redditi delle parti si equivalgono ed i tempi di permanenza sono paritari, le parti provvederanno in via diretta al mantenimento del minore, facendo fronte a tutte le loro esigenze ordinarie (vitto, trasporto, oneri abitativi etc). Le spese straordinarie necessarie al figlio saranno sostenute nella misura del 50% da ciascuna delle parti, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pistoia, che si intende qui richiamato integralmente, con la precisazione che anche le spese di abbigliamento, della mensa e del trasporto scolastico e le altre voci di spesa relative alle esigenze quotidiane del minore (indicate nel richiamato Protocollo come “comprese nell'assegno di mantenimento”) che non siano corrisposte in via diretta dovranno essere sostenute per metà ciascuno tra i genitori.
6 Le parti concordano che l'assegno unico universale erogato dall'INPS
(o altra misura di sostegno) venga percepito al 100% da Pt_1
; a tal fine si impegna e si obbliga a fornire tutta
[...] Parte_2 la documentazione necessaria al buon esito della richiesta (Isee e altro) ed a collaborare per tale fine. I genitori concordano, altresì, che gli eventuali rimborsi erogati dalla Stato o da altri enti pubblici e/o privati per spese scolastiche, sportive e/o sanitarie andranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, nel caso siano sostenuti in pari quota da entrambi.
7 , senza spirito di liberalità ma esclusivamente in Parte_1 connessione alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, si impegna a trasferire
4 con successivo atto notarile i diritti pari alla piena proprietà di ½ dell'immobile – costituito da unità immobiliare posta in Monsummano
Terme, Via Dante Alighieri n. 167 e costituito da: appartamento per civile abitazione posto al piano terra, lato est, composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, disimpegno, ripostiglio camera bagno e guardaroba oltre resede esclusivo su due lati su cui insiste un tettoia e da cui si accede ad una legnaia (confini: a nord, CP_1 CP_2
ad est/sud, ad ovest salvo se altri), contraddistinto
[...] CP_3 al Catasto Fabbricati di Monsummano Terme nel foglio di mappa 6, dalla particella 433 sub 5, categoria A/7, classe 2, vani 5, rendita catastale 632,66. Si produce relazione tecnica Geom. Controparte_4
8 A seguito di quanto sopra, , all'esito dell'emissione Parte_1 della sentenza di separazione, che recepisca le qui esposte pattuizioni dei coniugi, si impegna e si obbliga ad intervenire al rogito notarile di trasferimento che dovrà fissarsi, entro e non oltre il termine di giorni sessanta (60) dall'emissione della sentenza, non ulteriormente prorogabile, a cura di , che dovrà dare comunicazione Parte_2 della data del rogito con un preavviso di almeno giorni 7 (sette) eventualmente anche a mezzo pec o raccomandata A.R. Parte_2 con il presente atto accetta e si impegna ad acquisire l'immobile già adibito a casa familiare, come sopra meglio identificato alle condizioni descritte nel presente atto e con spese notarili a proprio carico, impegnandosi altresì a sanare a propria cura e spese eventuali difformità urbanistiche e catastali che dovessero essere rilevate sull'immobile.
9 Senza che ciò costituisca corrispettivo, prezzo o conguaglio del trasferimento del bene immobile sopradescritto ed al solo ed esclusivo fine di regolare e i rapporti dare/avere tra i coniugi comparenti, nell'ottica di una sistemazione definitiva dei rapporti nascenti dal matrimonio, si impegna e si obbliga a versare alla moglie Parte_2
- entro e non oltre la data fissata per il trasferimento Parte_1 immobiliare, termine essenziale e non prorogabile - la somma di €
10.000,00, nonché a trasferire, nel medesimo termine essenziale di cui sopra l'auto Volkswagen Tiguan targata FN854HN, con spese di Par volturazione del mezzo a carico di . Parte_1 Parte_2
5 dovrà inoltre provvedere, entro e non oltre la data fissata per il rogito notarile, termine essenziale, a liberare da ogni onere Parte_1 scaturente dal mutuo ipotecario contratto dai coniugi in data
13/11/2014 con la Banca Unicredit S.p.a.
10 Si precisa che l'impegno al trasferimento del suindicato bene immobile nei termini e modalità pattuiti, così come le altre obbligazioni assunte nel presente atto, deve essere considerata quale elemento funzionale ed indispensabile di una soluzione concordata di tipo conciliativo/compensativo, al fine di addivenire alla risoluzione della crisi coniugale mediante la sistemazione definitiva, anche sotto l'aspetto economico patrimoniale, di tutti i rapporti sorti in costanza e in dipendenza del matrimonio. I coniugi chiedono, pertanto, in relazione alle future attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
11 Fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso le rate del mutuo ipotecario verranno corrisposte per intero da , che Parte_2 provvederà altresì a volturare a proprio nome le utenze che verranno sostenute nella misura del 50% da ciascuno, fino a che Pt_1
rimarrà ad abitare nell'abitazione familiare.
[...]
12 Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione/contributo di mantenimento, alimenti e/o altro.
13 Le parti concordano che eventuali figure estranee alla famiglia e vicino a non potranno essere inserite nella vita del Parte_1 minore per n. 2 (due) anni;
in ogni caso le parti concordano che l'introduzione di eventuali terzi nella vita del minore, anche per quanto Par riguarda dovrà avvenire gradualmente. Parte_2
14 e prestano mutuo e reciproco Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di documento equipollente per sé e per il figlio minore Per_1
Il passaporto del minore sarà custodito dalla nonna Persona_1 materna che potrà consegnarlo ad uno dei due genitori solo previo consenso di entrambi.
6 15 I coniugi si autorizzano a vivere separati fino dalla sottoscrizione del presente ricorso.
16 Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
18.06.2025 e 21.06.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
(C.F. , nata a [...] il
[...] C.F._1
18.01.1980 e (C.F. ), nato a [...] C.F._3
Curitiba (BRASILE) il 06.02.1986, che hanno contratto matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 15.12.2007, alle condizioni da essi concordate;
7 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 26, P. 1, anno 2007);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8