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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 573 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Pratticò Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) - rappresentata e difesa dall'Avv. Paola PASQUALONE C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NAPOLI ANTONIO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/07/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/07/2012 in AU
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 27 , parte II, serie A, anno 2012) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del 18/07/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- pronunciare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 luglio 2012 nel Comune di AU (RC), con rito acattolico e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AU (Anno 2012 – Parte II -
1 Serie - A – Atto N. 27), e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AU di procedere all'annotazione della Sentenza e provvedere a tutte le incombenze di legge;
- i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 23/07/2012 in taurianova (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
27 , parte II, serie A, anno 2012 ) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del18/07/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
23/07/2012 in AU (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 27, parte II, serie A, anno 2012 ) alle seguenti condizioni:
2 - pronunciare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 luglio 2012 nel Comune di AU (RC), con rito acattolico e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AU (Anno 2012 – Parte II -
Serie - A – Atto N. 27), e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AU di procedere all'annotazione della Sentenza e provvedere a tutte le incombenze di legge;
- i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Pratticò Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) - rappresentata e difesa dall'Avv. Paola PASQUALONE C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NAPOLI ANTONIO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/07/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/07/2012 in AU
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 27 , parte II, serie A, anno 2012) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del 18/07/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- pronunciare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 luglio 2012 nel Comune di AU (RC), con rito acattolico e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AU (Anno 2012 – Parte II -
1 Serie - A – Atto N. 27), e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AU di procedere all'annotazione della Sentenza e provvedere a tutte le incombenze di legge;
- i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 23/07/2012 in taurianova (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
27 , parte II, serie A, anno 2012 ) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del18/07/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
23/07/2012 in AU (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 27, parte II, serie A, anno 2012 ) alle seguenti condizioni:
2 - pronunciare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 luglio 2012 nel Comune di AU (RC), con rito acattolico e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AU (Anno 2012 – Parte II -
Serie - A – Atto N. 27), e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AU di procedere all'annotazione della Sentenza e provvedere a tutte le incombenze di legge;
- i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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