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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2024, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2023 del Tribunale della libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Riccardo Ferone, del Foro di Napoli, difensore di CI, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/06/2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a NT CI ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di cocaina a fini di vendita, cedutagli da ZO MA (capo 66) descritta nel capo 67 delle imputazioni provvisorie. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 3672 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 15/11/2023 2. Nel ricorso presentato dal difensore di CI si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente. Si osserva che l'ordinanza non ha considerato i contenuti della memoria difensiva, depositata ritualmente nel procedimento davanti al Tribunale e allegata all'originale del presente ricorso, nella quale si contesta l'esistenza di elementi a sostegno del riconoscimento di CI nel soggetto che arrivò a bordo di uno scooter a casa di ZO MA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Già davanti al Tribunale del riesame CI aveva rappresentato la difficoltà, data l'imponenza del materiale investigativo, di reperire le video- immagini che hanno consentito di identificare CI come il soggetto che giunse a casa di MA con il motociclo targato RSAVE60. Tuttavia, il Tribunale, pur dando atto di questa difficoltà,, ha osservato che dalle indagini emerge che CI gestiva una piazza di spaccio e doveva pagare una quota ai dirigenti del sistema di smercio di droga impiantatosi nei Quartieri SP e in particolare a NZ MA da cui si riforniva in modo costante di cocaina (p.
5-6 dell'ordinanza impugnata, p. 509 ss. dell'ordinanza genetica). In particolare — con argomentazione fondata su pertinenti massime di esperienza e senza incorrere — in manifeste illogicità, ha considerato che CI: è un pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti e per questo ben noto agli investigatori, i quali, quindi, lo hanno potuto individuare mentre, a bordo di un motociclo, si recava casa di MA;
inoltre, è stato identificato nella intercettazione ambientale (n. 3353 del 10/02/2020), che seguì all'ingresso in casa di MA, con il dialogante di nome «NT» perché balbuziente. Il ricorso non si confronta con la indicazione di questa seconda via di identificazione del ricorrente, sicché risulta inammissibile. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ir=g3in al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. 2 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Riccardo Ferone, del Foro di Napoli, difensore di CI, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/06/2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a NT CI ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di cocaina a fini di vendita, cedutagli da ZO MA (capo 66) descritta nel capo 67 delle imputazioni provvisorie. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 3672 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 15/11/2023 2. Nel ricorso presentato dal difensore di CI si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente. Si osserva che l'ordinanza non ha considerato i contenuti della memoria difensiva, depositata ritualmente nel procedimento davanti al Tribunale e allegata all'originale del presente ricorso, nella quale si contesta l'esistenza di elementi a sostegno del riconoscimento di CI nel soggetto che arrivò a bordo di uno scooter a casa di ZO MA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Già davanti al Tribunale del riesame CI aveva rappresentato la difficoltà, data l'imponenza del materiale investigativo, di reperire le video- immagini che hanno consentito di identificare CI come il soggetto che giunse a casa di MA con il motociclo targato RSAVE60. Tuttavia, il Tribunale, pur dando atto di questa difficoltà,, ha osservato che dalle indagini emerge che CI gestiva una piazza di spaccio e doveva pagare una quota ai dirigenti del sistema di smercio di droga impiantatosi nei Quartieri SP e in particolare a NZ MA da cui si riforniva in modo costante di cocaina (p.
5-6 dell'ordinanza impugnata, p. 509 ss. dell'ordinanza genetica). In particolare — con argomentazione fondata su pertinenti massime di esperienza e senza incorrere — in manifeste illogicità, ha considerato che CI: è un pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti e per questo ben noto agli investigatori, i quali, quindi, lo hanno potuto individuare mentre, a bordo di un motociclo, si recava casa di MA;
inoltre, è stato identificato nella intercettazione ambientale (n. 3353 del 10/02/2020), che seguì all'ingresso in casa di MA, con il dialogante di nome «NT» perché balbuziente. Il ricorso non si confronta con la indicazione di questa seconda via di identificazione del ricorrente, sicché risulta inammissibile. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ir=g3in al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. 2 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/11/2023