Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1960, n. 1510
Articolo 2
Versione
4 gennaio 1961
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365 , e' sostituito dal seguente:
"Nel seno del Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso".
Entrata in vigore il 4 gennaio 1961