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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio ex art. 14 D.L.vo 150/11, promosso da:
, avvocato, Carrara 6.10.56, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente in Parte_1 proprio e dall'Avv. Roberto Galletti del Foro di Massa Carrara, con domicilio eletto presso lo stesso;
RICORRENTE contro
, Carrara 15.7.66, ivi residente, rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Controparte_1 Cresti del Foro di Massa, presso cui ha eletto domicilio RESISTENTE avente a oggetto: compenso professionale di avvocato nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NO adita, in composizione Collegiale, contrariis reiectis: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dalla SI.ra , presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa Controparte_1 (nel proc. n. 1359/2009 conclusosi con Sentenza n.547/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte D'Appello di NO (proc. n. 207/2012 conclusosi con Sentenza n. 698/2012), presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 1385/2013 conclusosi con Sentenza n. 18655/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di NO-Rinvio (proc. N. 467/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale);
2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CONDANNARE la SI.ra al Controparte_1 pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € 10.367,09=, oltre Spese Generali ex Parte_1 art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto decurtato dell'importo già versato per complessivi€ 2.131=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara antistatario.””
PER LA RESISTENTE , come in data 6.5.25;
1 “” In Via Principale nel Merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accolte le censure svolte dalla sig.ra in ordine all'attività svolta CP_1 dall'Avv. (perché la fase istruttoria del Giudizio di Appello non è stata svolta) e in ordine Parte_1 alla relativa quantificazione, perché commisurata ad un valore di causa abnorme, non provato e maggiorato erroneamente in talune fasi, ridurre la pretesa al pagamento della residua somma di €. 2.997,67. Viste le risultanze delle contestazioni mosse sulla richiesta liquidazione si chiede la compensazione delle spese di causa. Con salvezza di ogni diritto nei termini concessi dal Collegio.””
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso datato 12.12.24, l'avv. ha agito nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 già sua cliente, per il pagamento dei compensi professionali di avvocato maturati nell'ambito di un contenzioso lavoristico/previdenziale, articolatosi in vari gradi di giudizio e definito, con conciliazione, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, di fronte a questa Corte di Appello. Il ricorrente, nello specifico, dopo una premessa, in cui ha evidenziato di non condividere pregresse decisioni di questa Corte, circa altri soggetti assistiti dal ricorrente stesso nella medesima vertenza afferente la ( in particolare in relazione ad alcune voci non riconosciute per il giudizio CP_1 di fronte alla Corte di Cassazione e per quello di rinvio, oltre che in tema di liquidazione delle spese per il procedimento stesso in esame), rispetto al soggetto destinatario dell'attuale domanda, in particolare, ha dedotto:
- che nel 2009 il resistente, unitamente ad altri 239 Colleghi (appartenenti a tutte le categorie professionali del Comparto Sanità- Medici, Infermieri, NI ), si era rivolto allo studio per Pt_1 essere difeso in una causa contro l'allora (oggi Controparte_2 Controparte_3
, al fine di rivendicare il proprio diritto al riposo in caso di turno di reperibilità nella giornata
[...] della domenica, a prescindere dall' effettiva chiamata al lavoro;
- che, a fronte di poche sentenze di merito sull'argomento, era stato proposto ai clienti di promuovere anche una diversa domanda giudiziale, ancorché di contenuto innovativo e priva di precedenti giurisprudenziali, domanda relativa alla fattispecie in cui il lavoratore che veniva, invece, chiamato al lavoro nella giornata di reperibilità domenicale, perdendo il riposo della domenica, aveva il diritto, non solo al riposo compensativo, ma anche al risarcimento del danno per l'usura lavorativa che conseguiva, in sostanza, dall'aver lavorato di domenica, oltre che dal fatto che il lavoratore stesso aveva continuato a lavorare, senza usufruire di alcun riposo, anche nelle giornate lavorative della settimana successiva;
- che la , assieme ai colleghi, aveva accettato di aggiungere alla prima originaria CP_1 domanda, anche tale seconda prospettazione di danno, con l'effetto di acquisire dai lavoratori la media delle giornate di reperibilità in cui ciascuno era stato concretamente chiamato al lavoro, perdendo in tal modo il riposo domenicale;
- che le vertenze, atteso, quanto alla prima domanda, il diffuso esito negativo sul T.N., confermato dal rigetto nel caso specifico del Tribunale di Massa, veniva coltivata in appello solo con riferimento alla seconda prospettazione indicata, appello che, tuttavia, vedeva confermato anche per la stessa il rigetto di primo grado da parte della Corte di Appello di NO, sez. lavoro;
- che , in accordo con i lavoratori coinvolti, era stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sede di legittimità, in cui, a seguito di note scritte di trattazione e richiesta di trattazione orale, per meglio differenziare quando devoluto alla Corte stessa, rispetto al primo originario filone di controversie, la sentenza di appello veniva annullata con rinvio, per nuovo esame in diversa composizione, reputando che fosse necessario un riesame ed una relativa pronuncia sul risarcimento del danno da usura, per le giornate lavorative successive al mancato riposo, oltre che circa i riposi compensativi per la perdita del riposo domenicale, invece lavorato;
- che in sede di rinvio, a fronte dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento, veniva disposta CT, con attività particolarmente impegnativa rispetto al confronto fra documenti e
2 deduzioni oggetto di pretese, con forte ridimensionamento, peraltro, dei giorni rispetto ai quali potevano essere effettivamente avanzate domande;
- che in tale contesto, il CT, rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, avanzava una proposta conciliativa, che comprendeva un contributo spese legali, in ultimo determinato in € 500.000,00, impregiudicato il diritto del EN al compenso verso ciascun cliente, ciò con riferimento ad un totale di 240 lavoratori;
- che, a fronte di quanto sopra era stato proposto ai lavoratori medesimi di ripartire la somma per contributo spese legali nella stessa percentuale derivante dalle somme riconosciute ai singoli, rispetto alle domande di merito transatte, con avviso che, in difetto di accordo, a prescindere dalle somme percepite, anche ove inferiori, sarebbero stati richiesti i compensi secondo la tabelle di riferimento;
- che 218 clienti avevano aderito, sui citati 240, sì che il EN per i primi si regolava come sopra, ma si riservava per coloro che non avevano aderito, di chiedere il compenso ordinario, la rientrando fra chi aveva ritenuto di non aderire;
CP_1 Part
- che acquisita, quanto alla resistente, la somma completa versata da comprensiva della quota di spese legali date quale contributo a tal fine, la resistente medesima non corrispondeva all'avvocato alcuna somma, salvo un importo come di seguito indicato, così da imporre di adire l'A.G. ex art. 14 D.L.vo 150/11. A fronte di quanto sopra, il ricorrente ha proceduto al calcolo del dovuto, quanto al 1° grado, al 2° grado, al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, con conciliazione, mutando lo scaglione di riferimento in relazione alle progressive riunioni delle vertenze seriali in esame, essendo stati difesi, dopo la fase introduttiva, unitaria, 93 lavoratori di fronte al Tribunale e 129 lavoratori di fronte alla Corte di appello, dalla fase istruttoria/di trattazione, con stabilizzazione delle Parti assistite nello stesso processo, e , poi, 126 lavoratori sia di fronte alla Corte di Cassazione, che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, ove, poi, si addivenne alla transazione, formalizzata singolarmente per ogni soggetto. L'avv. pertanto, nel dare atto di aver ricevuto, a seguito di messa in mora, € 2.131,00, Pt_1 (in tesi IVA compresa), in forza dei calcoli esplicitati, dando atto dei presupposti per aumentare il compenso del 30%, per la particolare difficoltà, per poi ridurre il compenso stesso del 30%, per la ripetitività dei ricorsi , ciò limitatamente alle fasi anteriori alle riunioni, ha chiesto la condanna della a pagare € 10.367,09, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, salva diversa somma CP_1 meglio determinata, il tutto decurtato dell'importo già versato di € 2.131,00, oltre interessi dal dovuto al pagamento, con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Galletti. Fissata prima udienza per il 19.3.25, si è tempestivamente costituita la Parte resistente, la quale , senza contestare l'effettività delle prestazioni rese, ripercorrendo le diverse fasi processuali, anche rispetto ai seguiti conseguenti all'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione e conseguente CT, ha eccepito che si era trattata di una causa collettiva, originata da fatto che l'avv. era il legale di riferimento della causa che, a seguito di passaparola, aveva visto Pt_1 Pt_3 coinvolti 253 dipendenti, di cui 240 avevano portato a conclusione la vertenza. La ha, tuttavia, eccepito che nelle riunioni informative del EN con i lavoratori, era CP_1 stato prospettato un accordo circa il compenso pari al 10% di quanto recuperato per ciascuna parte ricorrente, sì da sottoscrivere, contestualmente, la procura ad litem e tale accordo, il tutto dando atto del fatto che , in esito ai conteggi documentali, in sede di CT, nel giudizio di rinvio, le aspettative iniziali erano risultate molto ridotte, così da chiarire come, in vista della proposta transattiva che definiva il giudizio, ella avesse contestato la stima delle giornate rilevate dal CT , ma , soprattutto le spese che l'avv. pretendeva per l'opera svolta. Pt_1 La ha, quindi, dedotto, in particolare: - di aver comunque sottoscritto la transazione, CP_1 senza accettare quanto preteso dall'avv. cui intendeva opporre il patto, in punto spese di lite, Pt_1 di cui sopra si è detto;
- di aver ricevuto svariate richieste di pagamento del compenso in questione, anche per somme esorbitanti e per pretesi esborsi non documentati;
- di aver tentato, nel corso degli anni di chiarire la propria posizione, senza, tuttavia, esito;
- di aver chiesto, il 27.2.25 all'avv. il Pt_1 citato patto di quota lite, firmato nel 2008, che era stato trattenuto dallo stesso EN , senza
3 alcun esito, salvo ricevere la contestazione che detto patto fosse mai stato sottoscritto;
- che, viceversa, occorreva considerare che, dal 2.2.13, l'avv. avrebbe dovuto redigere un preventivo Pt_1 spesa per il cliente, il che non era avvenuto e rendeva verosimile il dedotto originario patto di “ quota lite”. La resistente, ancora, nel lamentare le scarse allegazioni documentali avversarie, atte a giustificare quanto richiesto, anche al fine di determinare il complessivo valore della controversia, come indicato dal ricorrente, ha, comunque, centrato le proprie difese:
- sulla piena efficacia del patto di quota lite rammentato, risalente al 2008, assumendo la sussistenza dei presupposti per provare lo stesso ex art.2724 c.c. per testi, non potendo fornire tale documento, essendo nell'impossibilità di procurarselo per cause ad essa non imputabili;
- sul fatto di aver corrisposto all'avv. in forza di tale patto, € 605,20, pari al 10% della Pt_1 Part somma ricevuta dalla pari ad € 6.052,04;
- sulla contestazione della fase istruttoria svolta nell'anno 2012 di fronte alla Corte di Appello;
- sul criterio di calcolo applicato dall'avv. , con riferimento al cumulo di tutte le posizioni, Pt_1 rispetto al valore delle singole posizioni medesime, a fronte anche del valore presuntivo che per ogni dipendente il EN avrebbe potuto valutare ex ante, in relazione alla documentazione occorrente, sì da indicare quale valore complessivo stimabile ed effettivo quello di € 2.823.015,56;
- sulle pretese di aumento e riduzione del compenso del 30%, rispetto all'opportunità di eliderli;
- sui numeri delle procedure effettivamente riunite rispetto alle diverse fasi, con relative maggiorazioni e necessità di dividere l'importo per tutti i soggetti destinatari della sentenza, in relazione al disposto di cui all'art.4 DM 55/14, rispetto all'unicità delle sentenze pronunciate nei diversi gradi. In rapporto al metodo di calcolo del ricorrente, in particolare circa il cumulo, la ha, CP_1 dunque, sviluppato un ipotetico calcolo, in esito al quale ella avrebbe dovuto al massimo, all'avv.
€ 3.514,91, oltre accessori di legge, da cui detrarre € 2.131,00, riconosciuti come pagati dallo Pt_1 stesso ricorrente, allo stesso tempo evidenziando come, rispetto a 240 parti, tale liquidazione del compenso avrebbe determinato: “… un costo complessivo di causa di € 1.230.881,32. Sic !”. In tale atto di costituzione, la ha chiesto, pertanto, di accertare l'esistenza del patto di CP_1 quota lite, nei termini prospettati, nel merito chiedendo il rigetto delle avversarie pretese e, in via subordinata, instando per la determinazione del residuo dovuto in € 2.997,67, vinte le spese di lite. La resistente, dunque, ha chiesto ammettersi prove per testi come segnatamente dedotte. In esito alla prima udienza, la Corte ha assunto la seguente decisione: “ ritenuto, quanto alle prove orali dedotte da parte resistente, che le stesse siano inammissibili, poiché generiche, valutative ed esplorative, rispetto alla formulazione, oltre che in ragione dell'art. 2721 c.c. e dello stesso comportamento concludente dalla he ha già corrisposto € 2.131,00 ( facendo propria la deduzione avversaria, a fronte CP_1 della prova di un minor bonifico di € 605,20 risalente al 2023 – vedasi pag. 15 del ricorso), il capitolo 4 essendo, altresì, superfluo;
ritenuto del tutto generico ed apodittico il richiamo della ricorrente all'art.2724 c.c.; ritenuta
l'istanza ex art.210 c.p.c. inammissibile, a fronte del fatto che non vi è prova dell'esistenza del documento che sarebbe oggetto dell'ordine di esibizione, prova che neppure , per quanto sopra, può essere acquisita;
rilevato che il Legislatore ha inteso valorizzare ulteriormente la conciliazione quale strumento di definizione delle controversie, potenziando espressamente il ruolo dell'A.G., ai sensi del vigente art.185bis c.p.c.; ritenuto che il presente giudizio non sia caratterizzato da questioni di diritto di particolare complessità, a fronte, peraltro, di plurime peculiarità, in relazione alla giurisprudenza di legittimità nel frattempo intervenuta e della serialità dell'oggetto sostanziale della controversia, di cui danno atto sia il ricorrente, che la resistente;
considerato che
la definizione non contenziosa del giudizio è notoriamente più vantaggiosa, in termini economici, in ragione dei maggiori costi processuali derivanti dal protrarsi dei tempi del giudizio, ancor più in una situazione quale quella in esame, attesi i valori in gioco;
ritenuto, pertanto, a fronte delle peculiarità esposte, di dover formulare la proposta conciliativa che segue, essendo nell'interesse delle Parti addivenire ad un accordo immediato, evitando i rischi, i costi ed i tempi dei seguiti del presente giudizio;
ritenuto, in concreto, che le Parti potrebbero valutare una definizione transattiva dei diritti controversi nei seguenti termini, salvo ovviamente diverso
4 accordo che venga raggiunto dalle Parti stesse, eventualmente anche quale diverso sviluppo della presente proposta transattiva: a) pagamento da parte di in favore dell'Avv. della residua Controparte_1 Pt_1 somma così determinata € 6.971,00, da cui detrarre € 2.131,00 già corrisposti, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre CPA ed IVA come per legge;
b) contributo spese legali in favore degli Avv. e Galletti, pari a € 616,40, Pt_1 oltre CPA ed IVA come per legge;
c) rinuncia reciproca ad ogni ulteriore pretesa comunque connessa al rapporto professionale di cui è causa, con manleva ad ogni effetto da parte dell'Avv. anche rispetto alla Pt_1 società già cessionaria del credito in esame;
richiamato il disposto dell'art. 91 c.p.c. per il caso CP_4 di mancato raggiungimento della transazione, oltre che l'art.96 c.p.c., come in ultimo novellato.
P.Q.M.
Visto l'art.14 D.L.vo 150/2011, 185 bis c.p.c.
DICHIARA INAMMISSIBILI le istanze di prova dedotte da parte resistente;
FORMULA alle Parti la seguente proposta conciliativa per la definizione della controversia:
a) pagamento da parte di in favore dell'Avv. della residua somma così Controparte_1 Pt_1 determinata € 6.971,00, da cui detrarre € 2.131,00, già corrisposti, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre CPA ed IVA come per legge;
b) contributo spese legali in favore degli Avv. e Galletti, pari a € 616,40, oltre CPA ed IVA come Pt_1 per legge;
c) rinuncia reciproca ad ogni ulteriore pretesa comunque connessa al rapporto professionale di cui è causa, con manleva ad ogni effetto da parte dell'Avv. anche rispetto alla società già Pt_1 CP_4 cessionaria del credito in esame;
INVITA, per l'effetto, le Parti medesime a raggiungere, sulla base di tale proposta, un accordo conciliativo, invitando, altresì, i Difensori ad informare tempestivamente i propri assistiti della presente ordinanza, ciò anche ai sensi ed ai fini di cui al citato art.91 c.p.c., oltre che in ragione del disposto di cui all'art.96 c.p.c.;
RINVIA la causa all'udienza cartolare del 22.4.2025”. A fronte di quanto sopra, con note scritte afferenti a tale udienza, la ha aderito alla CP_1 proposta della Corte, mentre il ricorrente non ha aderito, dando atto di una controproposta comunque utile per la medesima, rispetto all'assoluta certezza delle proprie ragioni, anche rispetto a CP_1 precedenti pronunce, impugnate presso la Corte di Cassazione, per errori commessi, in tesi, da questa A,G., con riferimento, in particolare, allo scaglione applicabile ed alle fasi riconosciute, il tutto sottolineando che vi erano stati contatti diretti con la ex cliente in questione, la quale, a fronte delle contenuta differenza in aumento, aveva, in un primo momento, mostrato di aderire, salvo il ripensamento comunicato poco dopo dal di lei avvocato. Preso atto di ciò, è stata fissata udienza di discussione per il 10.6.25, con termini per difese finali. Parte ricorrente, dunque: - ha concluso come in epigrafe;
- ha spiegato il proprio rifiuto di aderire alla proposta del Collegio, in ragione dell'irrisorietà della differenza richiesta a controparte in aumento ( 826,10€ , oltre accessori), argomentando sugli errori compiuti nelle precedenti ultime decisioni della Corte, afferenti situazioni sovrapponibili, in punto scaglione applicato per liquidare le spese del giudizio ed omesso riconoscimento della fase di trattazione;
- ha contestato la sussistenza di qualsivoglia patto di quota lite;
- ha contestato ogni deduzione avversaria circa il calcolo del compenso di cui all'atto introduttivo, evidenziando l'utilità delle prestazioni rese, per, ancora, sottolineare la convenienza della transazione, che era stata proposta ai lavoratori in sede di conciliazione del giudizio, tanto da essere stata sottoscritta dalla quasi totalità delle Parti, salvo 22 lavoratori, a fronte del fatto che la compresa fra questi ultimi, aveva comunque sottoscritto la CP_1 Part transazione con di fatto pretendendo di nulla dovere al EN. Parte resistente, a sua volta: - ha concluso come in epigrafe;
- ha reiterato le difese già svolte, non coltivando più l'eccezione afferente al patto di quota lite;
- ha, pertanto, rimesso alla Corte la liquidazione del compenso richiesto, in relazione al valore della controversia, anche in rapporto alla riduzione delle aspettative, in esito alla CT disposta in sede di rinvio, secondo le risultanze acquisibili;
- ha escluso ogni debenza per la fase istruttoria del primo giudizio di appello, non essendo
5 svoltasi la stessa;
- ha richiamato i limiti di cui all'art.4 DM 55/14, riproponendo, nel caso, la determinazione del dovuto in € 2.997,67. In esito a tale ultima udienza, dunque, la causa è stata trattenuta in decisione. Ciò detto, dato atto della sussistenza dei presupposti in rito per procedere ex art.14 D.L.vo 150/11, come novellato, nonché della competenza funzionale di questa A.G., ove il giudizio si è concluso, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, devesi porre in risalto che non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa afferente segnatamente alla CP_1 che ha percepito oltre 6.000,00€ , al di là di quanto sotto motivato, rispetto ai seguiti delle riunioni, il che rende pacifica l'applicazione dei compensi per le cause di valore da 5.200,01€ a 26.000,00€. A fronte di quanto sopra, sgombrato il campo dalla valenza di qualsivoglia patto di quota lite, eccezione neppure più coltivata, oltre che infondata, per difetto di prova, merita di essere ulteriormente trattato il criterio di calcolo da applicare a fronte delle difese svolte circa la pluralità dei soggetti via via assistiti, il tutto dando atto che certe sono le fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti e che, in relazione alla doglianza afferente alla mancanza di istruttoria nel primo processo di appello, dimentica parte resistente che detta voce di compenso attiene, in modo omnicomprensivo, anche alla trattazione, sì da dover essere, comunque, riconosciuta. Ciò detto, in ordine a tale questione, è necessario comunque fare riferimento a quanto recentemente la Suprema Corte ha inteso chiarire in ordine ai criteri di liquidazione del compenso professionale di avvocato, come da pronuncia Cass., sez. III, n.10367, 17.4.24, secondo la quale: “
“…4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti principi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la cd. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
…””. Muovendo da tali principi, cui la Corte intende attenersi, non sussistendo ragione alcuna per discostarsi dagli stessi, va osservato, nel caso di specie, in rapporto, comunque, al “ petitum” che:
- il valore della controversia è rimasto invariabilmente quello originario, ricorrendo la fattispecie di cui sopra, indicata dalla Suprema Corte sub lettere e) ed f), essendo tutte le controversie rientranti nelle cause di valore compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00;
- l'aumento e la riduzione del 30%, come prospettato dallo stesso ricorrente, in ragione del fatto che la particolarità della causa, predisposta in esito ad uno studio dei diritti azionabili specifico, è, comunque, compensata dalla serialità della vertenza, con relativa proliferazione di ricorsi, vanno
6 ritenuti equivalenti e, pertanto, appare corretto, come richiesto di fatto dall'avv. a fronte del Pt_1 compenso determinando, eliderli, decisione che, in realtà, si risolve a favore del cliente. Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti ( ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, pare prospettato dalla resistente, muovendo, però dalla sommatoria delle domande, come stimata dalla resistente stessa), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole , importante, maggior onere del EN, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto , ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice. Non deve dimenticarsi, infatti, a riguardo, che è pacifico in causa che l'avv. abbia Pt_1 raggiunto un accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti ( tra cui la , il che, a ben vedere, rappresenta una circostanza di particolare CP_1 rilevanza. Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22). Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”. Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'avv. che Pt_1 hanno concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha “messo in campo” è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM 55/14. Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti, è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29651/18, afferente al tema “ de quo” ( ove veniva ritenuto corretto dividere il compenso unico per l'intero numero di parti difese, in quel caso 33), il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti citati dal ricorrente, rispetto alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico. In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22. A fronte di tale approdo metodologico, che tiene conto della realtà negoziale, al di là di calcoli teorici della neppure coerenti con le domande dell'avv. prima di procedere alla CP_1 Pt_1 determinazione esatta dei compensi dovuti, va considerata la valenza delle doglianze della resistente, doglianze del tutto fumose, poiché rispetto al “ quantum” esse si scontrano con la pacifica Part sottoscrizione della transazione giudiziale intercorsa con che la resistente medesima ha ammesso di aver sottoscritto, senza nulla devolvere all'avv. il che , francamente, caduta la Pt_1 citata eccezione sul patto di quota lite e la questione afferente alla debenza comunque della fase di istruttoria/trattazione in appello, consente rapidamente di procedere oltre.
7 In merito, pertanto, al dovuto, risultando corretto applicare il parametro medio, non sussistendo ragione alcuna per sminuire la valenza dell'attività professionale svolta dal ricorrente, discende che:
-per il primo grado sono dovuti dalla - per le fasi ante riunione € 2.475,00 euro (fase di CP_1 studio e introduttiva); - per le fasi post riunione complessivamente 7.968,00 euro (fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22 , pari, dunque ad € 362,18 euro, sì che per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di € 2.837,18;
-per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 16.596,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di € 754,36;
-per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 8.805,00 , importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di € 400,22;
-per il giudizio in riassunzione, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di € 526,83. In ragione di quanto sopra, pertanto, il credito dell'avv. nei confronti dell'odierna Pt_1 resistente ammonta, complessivamente, ad € 4.518,59, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta come è pacifico fra le Parti ( somma che, al di là delle asserzioni del ricorrente, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Circa le spese di lite, non può tacersi: - che il rifiuto dell'avv. della proposta conciliativa Pt_1 formulata dal Collegio faceva affidamento su un orientamento della Corte che è qui stato corretto;
- che la differenza fra la controproposta di definizione, valutata ex ante, era effettivamente contenuta;
- che le deduzioni difensive della sono state obiettivamente ondivaghe, sia rispetto CP_1 all'eccezione afferente al patto di quota lite, risultata infondata, sia rispetto alle trattative successive alla proposta del Collegio, in ragione anche di quanto effettivamente versato, per come riconosciuto dall'avv. senza, comunque, fatturazione ( dopo aver dedotto di aver pagato solo il 10% del Pt_1 percepito); - che la stessa proposta di calcolo del residuo dovuto, sebbene non valga come riconoscimento del debito, dovendo essere letta nel complesso delle difese, si fonda, in ogni caso, sul criterio del cumulo delle domande, soggettivamente applicato, in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, per poi pervenire ad un importo maggiore di quello sopra determinato, allo stesso tempo criticando l'esito del calcolo stesso , per eccessività, rispetto a 240 assistiti. Orbene, da tutto quanto sopra discende che la mancata adesione dell'avv. alla proposta Pt_1 ex art.185bis c.p.c. deve, ex art. 91 c.p.c., ritenersi giustificata e che circa l'invocata compensazione delle spese di lite , ex art.92 , c.2, c.p.c., non ricorrono sufficienti ragioni a favore della a ben CP_1 vedere risultando evidente, in ogni caso, il di lei atteggiamento “attendista”, non scevro in giudizio da incoerenze, per risultare, comunque, soccombente, rispetto, va rimarcato, all'avvenuto incasso, da anni, della somma oggetto della transazione. Le spese di lite, per l'effetto, devono essere riconosciute e liquidate, tenendo conto dell'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.518,59, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11
8 DICHIARA TENUTA E CONDANNA , a pagare al ricorrente, quale compenso Controparte_1 per le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di € 4.518,59, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi € 2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
NO, lì 17.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio ex art. 14 D.L.vo 150/11, promosso da:
, avvocato, Carrara 6.10.56, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente in Parte_1 proprio e dall'Avv. Roberto Galletti del Foro di Massa Carrara, con domicilio eletto presso lo stesso;
RICORRENTE contro
, Carrara 15.7.66, ivi residente, rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Controparte_1 Cresti del Foro di Massa, presso cui ha eletto domicilio RESISTENTE avente a oggetto: compenso professionale di avvocato nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NO adita, in composizione Collegiale, contrariis reiectis: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dalla SI.ra , presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa Controparte_1 (nel proc. n. 1359/2009 conclusosi con Sentenza n.547/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte D'Appello di NO (proc. n. 207/2012 conclusosi con Sentenza n. 698/2012), presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 1385/2013 conclusosi con Sentenza n. 18655/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di NO-Rinvio (proc. N. 467/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale);
2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CONDANNARE la SI.ra al Controparte_1 pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € 10.367,09=, oltre Spese Generali ex Parte_1 art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto decurtato dell'importo già versato per complessivi€ 2.131=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara antistatario.””
PER LA RESISTENTE , come in data 6.5.25;
1 “” In Via Principale nel Merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accolte le censure svolte dalla sig.ra in ordine all'attività svolta CP_1 dall'Avv. (perché la fase istruttoria del Giudizio di Appello non è stata svolta) e in ordine Parte_1 alla relativa quantificazione, perché commisurata ad un valore di causa abnorme, non provato e maggiorato erroneamente in talune fasi, ridurre la pretesa al pagamento della residua somma di €. 2.997,67. Viste le risultanze delle contestazioni mosse sulla richiesta liquidazione si chiede la compensazione delle spese di causa. Con salvezza di ogni diritto nei termini concessi dal Collegio.””
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso datato 12.12.24, l'avv. ha agito nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 già sua cliente, per il pagamento dei compensi professionali di avvocato maturati nell'ambito di un contenzioso lavoristico/previdenziale, articolatosi in vari gradi di giudizio e definito, con conciliazione, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, di fronte a questa Corte di Appello. Il ricorrente, nello specifico, dopo una premessa, in cui ha evidenziato di non condividere pregresse decisioni di questa Corte, circa altri soggetti assistiti dal ricorrente stesso nella medesima vertenza afferente la ( in particolare in relazione ad alcune voci non riconosciute per il giudizio CP_1 di fronte alla Corte di Cassazione e per quello di rinvio, oltre che in tema di liquidazione delle spese per il procedimento stesso in esame), rispetto al soggetto destinatario dell'attuale domanda, in particolare, ha dedotto:
- che nel 2009 il resistente, unitamente ad altri 239 Colleghi (appartenenti a tutte le categorie professionali del Comparto Sanità- Medici, Infermieri, NI ), si era rivolto allo studio per Pt_1 essere difeso in una causa contro l'allora (oggi Controparte_2 Controparte_3
, al fine di rivendicare il proprio diritto al riposo in caso di turno di reperibilità nella giornata
[...] della domenica, a prescindere dall' effettiva chiamata al lavoro;
- che, a fronte di poche sentenze di merito sull'argomento, era stato proposto ai clienti di promuovere anche una diversa domanda giudiziale, ancorché di contenuto innovativo e priva di precedenti giurisprudenziali, domanda relativa alla fattispecie in cui il lavoratore che veniva, invece, chiamato al lavoro nella giornata di reperibilità domenicale, perdendo il riposo della domenica, aveva il diritto, non solo al riposo compensativo, ma anche al risarcimento del danno per l'usura lavorativa che conseguiva, in sostanza, dall'aver lavorato di domenica, oltre che dal fatto che il lavoratore stesso aveva continuato a lavorare, senza usufruire di alcun riposo, anche nelle giornate lavorative della settimana successiva;
- che la , assieme ai colleghi, aveva accettato di aggiungere alla prima originaria CP_1 domanda, anche tale seconda prospettazione di danno, con l'effetto di acquisire dai lavoratori la media delle giornate di reperibilità in cui ciascuno era stato concretamente chiamato al lavoro, perdendo in tal modo il riposo domenicale;
- che le vertenze, atteso, quanto alla prima domanda, il diffuso esito negativo sul T.N., confermato dal rigetto nel caso specifico del Tribunale di Massa, veniva coltivata in appello solo con riferimento alla seconda prospettazione indicata, appello che, tuttavia, vedeva confermato anche per la stessa il rigetto di primo grado da parte della Corte di Appello di NO, sez. lavoro;
- che , in accordo con i lavoratori coinvolti, era stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sede di legittimità, in cui, a seguito di note scritte di trattazione e richiesta di trattazione orale, per meglio differenziare quando devoluto alla Corte stessa, rispetto al primo originario filone di controversie, la sentenza di appello veniva annullata con rinvio, per nuovo esame in diversa composizione, reputando che fosse necessario un riesame ed una relativa pronuncia sul risarcimento del danno da usura, per le giornate lavorative successive al mancato riposo, oltre che circa i riposi compensativi per la perdita del riposo domenicale, invece lavorato;
- che in sede di rinvio, a fronte dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento, veniva disposta CT, con attività particolarmente impegnativa rispetto al confronto fra documenti e
2 deduzioni oggetto di pretese, con forte ridimensionamento, peraltro, dei giorni rispetto ai quali potevano essere effettivamente avanzate domande;
- che in tale contesto, il CT, rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, avanzava una proposta conciliativa, che comprendeva un contributo spese legali, in ultimo determinato in € 500.000,00, impregiudicato il diritto del EN al compenso verso ciascun cliente, ciò con riferimento ad un totale di 240 lavoratori;
- che, a fronte di quanto sopra era stato proposto ai lavoratori medesimi di ripartire la somma per contributo spese legali nella stessa percentuale derivante dalle somme riconosciute ai singoli, rispetto alle domande di merito transatte, con avviso che, in difetto di accordo, a prescindere dalle somme percepite, anche ove inferiori, sarebbero stati richiesti i compensi secondo la tabelle di riferimento;
- che 218 clienti avevano aderito, sui citati 240, sì che il EN per i primi si regolava come sopra, ma si riservava per coloro che non avevano aderito, di chiedere il compenso ordinario, la rientrando fra chi aveva ritenuto di non aderire;
CP_1 Part
- che acquisita, quanto alla resistente, la somma completa versata da comprensiva della quota di spese legali date quale contributo a tal fine, la resistente medesima non corrispondeva all'avvocato alcuna somma, salvo un importo come di seguito indicato, così da imporre di adire l'A.G. ex art. 14 D.L.vo 150/11. A fronte di quanto sopra, il ricorrente ha proceduto al calcolo del dovuto, quanto al 1° grado, al 2° grado, al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, con conciliazione, mutando lo scaglione di riferimento in relazione alle progressive riunioni delle vertenze seriali in esame, essendo stati difesi, dopo la fase introduttiva, unitaria, 93 lavoratori di fronte al Tribunale e 129 lavoratori di fronte alla Corte di appello, dalla fase istruttoria/di trattazione, con stabilizzazione delle Parti assistite nello stesso processo, e , poi, 126 lavoratori sia di fronte alla Corte di Cassazione, che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, ove, poi, si addivenne alla transazione, formalizzata singolarmente per ogni soggetto. L'avv. pertanto, nel dare atto di aver ricevuto, a seguito di messa in mora, € 2.131,00, Pt_1 (in tesi IVA compresa), in forza dei calcoli esplicitati, dando atto dei presupposti per aumentare il compenso del 30%, per la particolare difficoltà, per poi ridurre il compenso stesso del 30%, per la ripetitività dei ricorsi , ciò limitatamente alle fasi anteriori alle riunioni, ha chiesto la condanna della a pagare € 10.367,09, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, salva diversa somma CP_1 meglio determinata, il tutto decurtato dell'importo già versato di € 2.131,00, oltre interessi dal dovuto al pagamento, con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Galletti. Fissata prima udienza per il 19.3.25, si è tempestivamente costituita la Parte resistente, la quale , senza contestare l'effettività delle prestazioni rese, ripercorrendo le diverse fasi processuali, anche rispetto ai seguiti conseguenti all'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione e conseguente CT, ha eccepito che si era trattata di una causa collettiva, originata da fatto che l'avv. era il legale di riferimento della causa che, a seguito di passaparola, aveva visto Pt_1 Pt_3 coinvolti 253 dipendenti, di cui 240 avevano portato a conclusione la vertenza. La ha, tuttavia, eccepito che nelle riunioni informative del EN con i lavoratori, era CP_1 stato prospettato un accordo circa il compenso pari al 10% di quanto recuperato per ciascuna parte ricorrente, sì da sottoscrivere, contestualmente, la procura ad litem e tale accordo, il tutto dando atto del fatto che , in esito ai conteggi documentali, in sede di CT, nel giudizio di rinvio, le aspettative iniziali erano risultate molto ridotte, così da chiarire come, in vista della proposta transattiva che definiva il giudizio, ella avesse contestato la stima delle giornate rilevate dal CT , ma , soprattutto le spese che l'avv. pretendeva per l'opera svolta. Pt_1 La ha, quindi, dedotto, in particolare: - di aver comunque sottoscritto la transazione, CP_1 senza accettare quanto preteso dall'avv. cui intendeva opporre il patto, in punto spese di lite, Pt_1 di cui sopra si è detto;
- di aver ricevuto svariate richieste di pagamento del compenso in questione, anche per somme esorbitanti e per pretesi esborsi non documentati;
- di aver tentato, nel corso degli anni di chiarire la propria posizione, senza, tuttavia, esito;
- di aver chiesto, il 27.2.25 all'avv. il Pt_1 citato patto di quota lite, firmato nel 2008, che era stato trattenuto dallo stesso EN , senza
3 alcun esito, salvo ricevere la contestazione che detto patto fosse mai stato sottoscritto;
- che, viceversa, occorreva considerare che, dal 2.2.13, l'avv. avrebbe dovuto redigere un preventivo Pt_1 spesa per il cliente, il che non era avvenuto e rendeva verosimile il dedotto originario patto di “ quota lite”. La resistente, ancora, nel lamentare le scarse allegazioni documentali avversarie, atte a giustificare quanto richiesto, anche al fine di determinare il complessivo valore della controversia, come indicato dal ricorrente, ha, comunque, centrato le proprie difese:
- sulla piena efficacia del patto di quota lite rammentato, risalente al 2008, assumendo la sussistenza dei presupposti per provare lo stesso ex art.2724 c.c. per testi, non potendo fornire tale documento, essendo nell'impossibilità di procurarselo per cause ad essa non imputabili;
- sul fatto di aver corrisposto all'avv. in forza di tale patto, € 605,20, pari al 10% della Pt_1 Part somma ricevuta dalla pari ad € 6.052,04;
- sulla contestazione della fase istruttoria svolta nell'anno 2012 di fronte alla Corte di Appello;
- sul criterio di calcolo applicato dall'avv. , con riferimento al cumulo di tutte le posizioni, Pt_1 rispetto al valore delle singole posizioni medesime, a fronte anche del valore presuntivo che per ogni dipendente il EN avrebbe potuto valutare ex ante, in relazione alla documentazione occorrente, sì da indicare quale valore complessivo stimabile ed effettivo quello di € 2.823.015,56;
- sulle pretese di aumento e riduzione del compenso del 30%, rispetto all'opportunità di eliderli;
- sui numeri delle procedure effettivamente riunite rispetto alle diverse fasi, con relative maggiorazioni e necessità di dividere l'importo per tutti i soggetti destinatari della sentenza, in relazione al disposto di cui all'art.4 DM 55/14, rispetto all'unicità delle sentenze pronunciate nei diversi gradi. In rapporto al metodo di calcolo del ricorrente, in particolare circa il cumulo, la ha, CP_1 dunque, sviluppato un ipotetico calcolo, in esito al quale ella avrebbe dovuto al massimo, all'avv.
€ 3.514,91, oltre accessori di legge, da cui detrarre € 2.131,00, riconosciuti come pagati dallo Pt_1 stesso ricorrente, allo stesso tempo evidenziando come, rispetto a 240 parti, tale liquidazione del compenso avrebbe determinato: “… un costo complessivo di causa di € 1.230.881,32. Sic !”. In tale atto di costituzione, la ha chiesto, pertanto, di accertare l'esistenza del patto di CP_1 quota lite, nei termini prospettati, nel merito chiedendo il rigetto delle avversarie pretese e, in via subordinata, instando per la determinazione del residuo dovuto in € 2.997,67, vinte le spese di lite. La resistente, dunque, ha chiesto ammettersi prove per testi come segnatamente dedotte. In esito alla prima udienza, la Corte ha assunto la seguente decisione: “ ritenuto, quanto alle prove orali dedotte da parte resistente, che le stesse siano inammissibili, poiché generiche, valutative ed esplorative, rispetto alla formulazione, oltre che in ragione dell'art. 2721 c.c. e dello stesso comportamento concludente dalla he ha già corrisposto € 2.131,00 ( facendo propria la deduzione avversaria, a fronte CP_1 della prova di un minor bonifico di € 605,20 risalente al 2023 – vedasi pag. 15 del ricorso), il capitolo 4 essendo, altresì, superfluo;
ritenuto del tutto generico ed apodittico il richiamo della ricorrente all'art.2724 c.c.; ritenuta
l'istanza ex art.210 c.p.c. inammissibile, a fronte del fatto che non vi è prova dell'esistenza del documento che sarebbe oggetto dell'ordine di esibizione, prova che neppure , per quanto sopra, può essere acquisita;
rilevato che il Legislatore ha inteso valorizzare ulteriormente la conciliazione quale strumento di definizione delle controversie, potenziando espressamente il ruolo dell'A.G., ai sensi del vigente art.185bis c.p.c.; ritenuto che il presente giudizio non sia caratterizzato da questioni di diritto di particolare complessità, a fronte, peraltro, di plurime peculiarità, in relazione alla giurisprudenza di legittimità nel frattempo intervenuta e della serialità dell'oggetto sostanziale della controversia, di cui danno atto sia il ricorrente, che la resistente;
considerato che
la definizione non contenziosa del giudizio è notoriamente più vantaggiosa, in termini economici, in ragione dei maggiori costi processuali derivanti dal protrarsi dei tempi del giudizio, ancor più in una situazione quale quella in esame, attesi i valori in gioco;
ritenuto, pertanto, a fronte delle peculiarità esposte, di dover formulare la proposta conciliativa che segue, essendo nell'interesse delle Parti addivenire ad un accordo immediato, evitando i rischi, i costi ed i tempi dei seguiti del presente giudizio;
ritenuto, in concreto, che le Parti potrebbero valutare una definizione transattiva dei diritti controversi nei seguenti termini, salvo ovviamente diverso
4 accordo che venga raggiunto dalle Parti stesse, eventualmente anche quale diverso sviluppo della presente proposta transattiva: a) pagamento da parte di in favore dell'Avv. della residua Controparte_1 Pt_1 somma così determinata € 6.971,00, da cui detrarre € 2.131,00 già corrisposti, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre CPA ed IVA come per legge;
b) contributo spese legali in favore degli Avv. e Galletti, pari a € 616,40, Pt_1 oltre CPA ed IVA come per legge;
c) rinuncia reciproca ad ogni ulteriore pretesa comunque connessa al rapporto professionale di cui è causa, con manleva ad ogni effetto da parte dell'Avv. anche rispetto alla Pt_1 società già cessionaria del credito in esame;
richiamato il disposto dell'art. 91 c.p.c. per il caso CP_4 di mancato raggiungimento della transazione, oltre che l'art.96 c.p.c., come in ultimo novellato.
P.Q.M.
Visto l'art.14 D.L.vo 150/2011, 185 bis c.p.c.
DICHIARA INAMMISSIBILI le istanze di prova dedotte da parte resistente;
FORMULA alle Parti la seguente proposta conciliativa per la definizione della controversia:
a) pagamento da parte di in favore dell'Avv. della residua somma così Controparte_1 Pt_1 determinata € 6.971,00, da cui detrarre € 2.131,00, già corrisposti, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre CPA ed IVA come per legge;
b) contributo spese legali in favore degli Avv. e Galletti, pari a € 616,40, oltre CPA ed IVA come Pt_1 per legge;
c) rinuncia reciproca ad ogni ulteriore pretesa comunque connessa al rapporto professionale di cui è causa, con manleva ad ogni effetto da parte dell'Avv. anche rispetto alla società già Pt_1 CP_4 cessionaria del credito in esame;
INVITA, per l'effetto, le Parti medesime a raggiungere, sulla base di tale proposta, un accordo conciliativo, invitando, altresì, i Difensori ad informare tempestivamente i propri assistiti della presente ordinanza, ciò anche ai sensi ed ai fini di cui al citato art.91 c.p.c., oltre che in ragione del disposto di cui all'art.96 c.p.c.;
RINVIA la causa all'udienza cartolare del 22.4.2025”. A fronte di quanto sopra, con note scritte afferenti a tale udienza, la ha aderito alla CP_1 proposta della Corte, mentre il ricorrente non ha aderito, dando atto di una controproposta comunque utile per la medesima, rispetto all'assoluta certezza delle proprie ragioni, anche rispetto a CP_1 precedenti pronunce, impugnate presso la Corte di Cassazione, per errori commessi, in tesi, da questa A,G., con riferimento, in particolare, allo scaglione applicabile ed alle fasi riconosciute, il tutto sottolineando che vi erano stati contatti diretti con la ex cliente in questione, la quale, a fronte delle contenuta differenza in aumento, aveva, in un primo momento, mostrato di aderire, salvo il ripensamento comunicato poco dopo dal di lei avvocato. Preso atto di ciò, è stata fissata udienza di discussione per il 10.6.25, con termini per difese finali. Parte ricorrente, dunque: - ha concluso come in epigrafe;
- ha spiegato il proprio rifiuto di aderire alla proposta del Collegio, in ragione dell'irrisorietà della differenza richiesta a controparte in aumento ( 826,10€ , oltre accessori), argomentando sugli errori compiuti nelle precedenti ultime decisioni della Corte, afferenti situazioni sovrapponibili, in punto scaglione applicato per liquidare le spese del giudizio ed omesso riconoscimento della fase di trattazione;
- ha contestato la sussistenza di qualsivoglia patto di quota lite;
- ha contestato ogni deduzione avversaria circa il calcolo del compenso di cui all'atto introduttivo, evidenziando l'utilità delle prestazioni rese, per, ancora, sottolineare la convenienza della transazione, che era stata proposta ai lavoratori in sede di conciliazione del giudizio, tanto da essere stata sottoscritta dalla quasi totalità delle Parti, salvo 22 lavoratori, a fronte del fatto che la compresa fra questi ultimi, aveva comunque sottoscritto la CP_1 Part transazione con di fatto pretendendo di nulla dovere al EN. Parte resistente, a sua volta: - ha concluso come in epigrafe;
- ha reiterato le difese già svolte, non coltivando più l'eccezione afferente al patto di quota lite;
- ha, pertanto, rimesso alla Corte la liquidazione del compenso richiesto, in relazione al valore della controversia, anche in rapporto alla riduzione delle aspettative, in esito alla CT disposta in sede di rinvio, secondo le risultanze acquisibili;
- ha escluso ogni debenza per la fase istruttoria del primo giudizio di appello, non essendo
5 svoltasi la stessa;
- ha richiamato i limiti di cui all'art.4 DM 55/14, riproponendo, nel caso, la determinazione del dovuto in € 2.997,67. In esito a tale ultima udienza, dunque, la causa è stata trattenuta in decisione. Ciò detto, dato atto della sussistenza dei presupposti in rito per procedere ex art.14 D.L.vo 150/11, come novellato, nonché della competenza funzionale di questa A.G., ove il giudizio si è concluso, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, devesi porre in risalto che non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa afferente segnatamente alla CP_1 che ha percepito oltre 6.000,00€ , al di là di quanto sotto motivato, rispetto ai seguiti delle riunioni, il che rende pacifica l'applicazione dei compensi per le cause di valore da 5.200,01€ a 26.000,00€. A fronte di quanto sopra, sgombrato il campo dalla valenza di qualsivoglia patto di quota lite, eccezione neppure più coltivata, oltre che infondata, per difetto di prova, merita di essere ulteriormente trattato il criterio di calcolo da applicare a fronte delle difese svolte circa la pluralità dei soggetti via via assistiti, il tutto dando atto che certe sono le fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti e che, in relazione alla doglianza afferente alla mancanza di istruttoria nel primo processo di appello, dimentica parte resistente che detta voce di compenso attiene, in modo omnicomprensivo, anche alla trattazione, sì da dover essere, comunque, riconosciuta. Ciò detto, in ordine a tale questione, è necessario comunque fare riferimento a quanto recentemente la Suprema Corte ha inteso chiarire in ordine ai criteri di liquidazione del compenso professionale di avvocato, come da pronuncia Cass., sez. III, n.10367, 17.4.24, secondo la quale: “
“…4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti principi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la cd. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
…””. Muovendo da tali principi, cui la Corte intende attenersi, non sussistendo ragione alcuna per discostarsi dagli stessi, va osservato, nel caso di specie, in rapporto, comunque, al “ petitum” che:
- il valore della controversia è rimasto invariabilmente quello originario, ricorrendo la fattispecie di cui sopra, indicata dalla Suprema Corte sub lettere e) ed f), essendo tutte le controversie rientranti nelle cause di valore compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00;
- l'aumento e la riduzione del 30%, come prospettato dallo stesso ricorrente, in ragione del fatto che la particolarità della causa, predisposta in esito ad uno studio dei diritti azionabili specifico, è, comunque, compensata dalla serialità della vertenza, con relativa proliferazione di ricorsi, vanno
6 ritenuti equivalenti e, pertanto, appare corretto, come richiesto di fatto dall'avv. a fronte del Pt_1 compenso determinando, eliderli, decisione che, in realtà, si risolve a favore del cliente. Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti ( ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, pare prospettato dalla resistente, muovendo, però dalla sommatoria delle domande, come stimata dalla resistente stessa), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole , importante, maggior onere del EN, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto , ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice. Non deve dimenticarsi, infatti, a riguardo, che è pacifico in causa che l'avv. abbia Pt_1 raggiunto un accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti ( tra cui la , il che, a ben vedere, rappresenta una circostanza di particolare CP_1 rilevanza. Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22). Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”. Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'avv. che Pt_1 hanno concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha “messo in campo” è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM 55/14. Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti, è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29651/18, afferente al tema “ de quo” ( ove veniva ritenuto corretto dividere il compenso unico per l'intero numero di parti difese, in quel caso 33), il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti citati dal ricorrente, rispetto alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico. In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22. A fronte di tale approdo metodologico, che tiene conto della realtà negoziale, al di là di calcoli teorici della neppure coerenti con le domande dell'avv. prima di procedere alla CP_1 Pt_1 determinazione esatta dei compensi dovuti, va considerata la valenza delle doglianze della resistente, doglianze del tutto fumose, poiché rispetto al “ quantum” esse si scontrano con la pacifica Part sottoscrizione della transazione giudiziale intercorsa con che la resistente medesima ha ammesso di aver sottoscritto, senza nulla devolvere all'avv. il che , francamente, caduta la Pt_1 citata eccezione sul patto di quota lite e la questione afferente alla debenza comunque della fase di istruttoria/trattazione in appello, consente rapidamente di procedere oltre.
7 In merito, pertanto, al dovuto, risultando corretto applicare il parametro medio, non sussistendo ragione alcuna per sminuire la valenza dell'attività professionale svolta dal ricorrente, discende che:
-per il primo grado sono dovuti dalla - per le fasi ante riunione € 2.475,00 euro (fase di CP_1 studio e introduttiva); - per le fasi post riunione complessivamente 7.968,00 euro (fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22 , pari, dunque ad € 362,18 euro, sì che per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di € 2.837,18;
-per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 16.596,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di € 754,36;
-per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 8.805,00 , importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di € 400,22;
-per il giudizio in riassunzione, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di € 526,83. In ragione di quanto sopra, pertanto, il credito dell'avv. nei confronti dell'odierna Pt_1 resistente ammonta, complessivamente, ad € 4.518,59, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta come è pacifico fra le Parti ( somma che, al di là delle asserzioni del ricorrente, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Circa le spese di lite, non può tacersi: - che il rifiuto dell'avv. della proposta conciliativa Pt_1 formulata dal Collegio faceva affidamento su un orientamento della Corte che è qui stato corretto;
- che la differenza fra la controproposta di definizione, valutata ex ante, era effettivamente contenuta;
- che le deduzioni difensive della sono state obiettivamente ondivaghe, sia rispetto CP_1 all'eccezione afferente al patto di quota lite, risultata infondata, sia rispetto alle trattative successive alla proposta del Collegio, in ragione anche di quanto effettivamente versato, per come riconosciuto dall'avv. senza, comunque, fatturazione ( dopo aver dedotto di aver pagato solo il 10% del Pt_1 percepito); - che la stessa proposta di calcolo del residuo dovuto, sebbene non valga come riconoscimento del debito, dovendo essere letta nel complesso delle difese, si fonda, in ogni caso, sul criterio del cumulo delle domande, soggettivamente applicato, in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, per poi pervenire ad un importo maggiore di quello sopra determinato, allo stesso tempo criticando l'esito del calcolo stesso , per eccessività, rispetto a 240 assistiti. Orbene, da tutto quanto sopra discende che la mancata adesione dell'avv. alla proposta Pt_1 ex art.185bis c.p.c. deve, ex art. 91 c.p.c., ritenersi giustificata e che circa l'invocata compensazione delle spese di lite , ex art.92 , c.2, c.p.c., non ricorrono sufficienti ragioni a favore della a ben CP_1 vedere risultando evidente, in ogni caso, il di lei atteggiamento “attendista”, non scevro in giudizio da incoerenze, per risultare, comunque, soccombente, rispetto, va rimarcato, all'avvenuto incasso, da anni, della somma oggetto della transazione. Le spese di lite, per l'effetto, devono essere riconosciute e liquidate, tenendo conto dell'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.518,59, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11
8 DICHIARA TENUTA E CONDANNA , a pagare al ricorrente, quale compenso Controparte_1 per le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di € 4.518,59, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi € 2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
NO, lì 17.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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