Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2099/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2099/2011, tra le seguenti parti:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Pontarelli giusta procura C.F._3 in atti;
- attori
(C.F. ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ) in qualità di eredi di e C.F._5 Persona_1 Persona_2
rappresentate e difese dall'avv. Marcello Biasiello, giusta procura in atti;
[...]
- convenute
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile;
risarcimento dei danni.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 22/05/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione notificato il 28/10/1988 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto dinanzi al Pretore di VE (R.G. n. 198/1988) Parte_3 per sentirlo condannare alla rimozione delle opere abusive costruite Persona_1 senza concessione edilizia e in violazione delle norme urbanistiche, consistenti nella edificazione di due pareti ed un pilastro con realizzazione di una terrazza con ringhiera, sulla quale vi erigeva tre pilastri in cemento con elevazione di un solaio, per metri quadrati sei sul fondo di dominio degli istanti sito in Conca Casale al Vicolo II Crognalito (p.lla 528, foglio 11) con rimessione dello stato quo ante e conseguente eliminazione delle illegali servitù di vedute frontali e laterali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/11/1988 si è costituito in giudizio contestando la fondatezza delle avverse pretese e chiedendone il Persona_1 rigetto. In particolare, ha dedotto che: la costruzione delle due pareti e del pilastro sui quali era stata realizzata una terrazza con ringhiera era risalente agli anni 50/60; nel 1978 erano state realizzate su di esse opere di manutenzione;
per la seconda terrazza vi era condono;
il manufatto non era stato realizzato sul suolo degli attori;
l'opera di edificazione contestata dagli attori non è consistita nell'ampliare la superficie di terreno della proprietà bensì semplicemente nel realizzare tre pilastri che partono Controparte_1 dal piano piano a sostegno del balcone del secondo piano;
la sua proprietà era delimitata da muretti con recinzione vantandone l'intervenuta usucapione. Pertanto, in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento del diritto di usucapione della parte di terreno di mq. 6, l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nonché il risarcimento dei danni subiti dal casotto degli attori sul terreno confinante con il suo fabbricato.
Espletata la CTU dall'ing. il Tribunale di Isernia, con sentenza n. Persona_3
302/2007 del 20/08/2007, ha accolto la domanda attorea di rilascio del terreno e di demolizione dei manufatti abusivi ivi insistenti e ha rigettato le domande riconvenzionali del convenuto. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello dinanzi alla Corte di Persona_1
Appello di Campobasso la quale, con sentenza n. 188/2011, pubblicata il 20/09/2011, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio in relazione al mancato intervento nel giudizio di primo grado di e Persona_2 ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice fissando il termine di legge per la riassunzione del processo.
Con ricorso in riassunzione del 28/11/2011 e Parte_1 Pt_2 Parte_1 hanno integrato il contraddittorio nei confronti di Parte_3 Persona_2
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/06/2012 si sono costituiti in giudizio e chiedendo “in via preliminare l'estinzione del Persona_1 Persona_2 processo a mente dell'art. 305 c.p.c.; nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi che nessuna occupazione è stata compiuta dalla Sig.ra nell'esecuzione dei lavori nell'anno Persona_2
1988 in danno della proprietà in Conca Casale (f.lio 11, p.lla n. 528) e che l'abitazione Parte_1 della Sig.ra già nell'anno 1988 aveva le vedute sulla proprietà come a tutt'oggi, in via Per_2 Parte_1 riconvenzionale, previa declaratoria di accertamento del possesso continuato per oltre 20 anni da parte della Sig.ra rigettare le domande spiegate da parte attrice poiché inammissibili e infondate e, per Per_2
l'effetto, dichiarare l'intervenuta usucapione del terreno distinto in catasto al f.lio 11 p.lla n. 528 in Conca Casale, per la superficie di mq 6 o misura diversa maggiore o minore e comunque per tutta quella parte che dovesse ricadere nella parte occupata dall'abitazione dei coniugi in favore di Controparte_1 quest'ultima, con tutti i provvedimenti consequenziali di legge;
sempre in via riconvenzionale, ma solo in ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, domanda, ex art. 938 c.c., attribuire in proprietà alla Sig.ra la proprietà dell'abitazione ricadente sulla parte del suolo Persona_2
Del Prete occupato e condannarla al pagamento in favore dei comproprietari del doppio del Parte_1 valore della superficie occupata;
sempre in via riconvenzionale ed in ogni caso, accertare e dichiarare che l'abitazione della a causa delle infiltrazioni di acqua e umidità provenienti dalla proprietà degli Per_2 attori, nel punto in cui si trova il loro casotto, ha riportato danni alla struttura e anche al mancato e/o limitato utilizzo dell'abitazione per un totale di € 30.000,00 o somma diversa maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa e, per l'effetto, condannare i sigg. in solido, al risarcimento Parte_1 dei danni patiti dalla Sig.ra calcolati pro parte in € 15.000,00 , ordinando altresì ai medesimi Per_2 le opere da eseguirsi, per eliminare la causa delle infiltrazioni predette;
condannare gli attori al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa oltre agli accessori di legge, rimborso ex art. 14 T.F., IVA e C.A.. In via istruttoria chiedeva prove testimoniali, rinnovarsi la CTU”.
In data 21/10/2020 si sono costituite in giudizio e Parte_4 Parte_5 nella qualità di eredi di e di Persona_1 Persona_2
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti e con l'audizione dei testimoni, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio del geom. . Persona_4 Con variazione tabellare del 26/02/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 22/05/2024.
OSSERVA
La domanda di riduzione in pristino e la conseguente condanna alla demolizione delle opere abusive realizzate da e sulla superficie Persona_1 Persona_2 attorea (p.lla 528, foglio 11) è infondata e, pertanto, va rigettata alla luce dei compiuti accertamenti svolti dal C.T.U. geom. . Persona_4
In merito alla modalità di individuazione dei confini, il CTU, con relazione del 12/07/2017, ha accertato che “le opere di separazione delle rispettive proprietà tra l'attore ed il convenuto, sopra descritte, quindi l'attuale confine apparente, sono costituite da: 1) un primo tratto, denominato “tratto A” (Doc.2 Tav.1), costituito da un muro che si diparte dallo spigolo sud del fabbricato p.lla 512, per una lunghezza di circa 2.94 mt, altezza di mt 2.34 ed uno spessore di mt 0,55, realizzato in buona parte da pietrame ed in parte da blocchi di cemento (Doc.7 foto n.5,8) così come specificato nei grafici allegati (Doc.2); 2) un secondo tratto, denominato “tratto B” (Doc.2 Tav.1), costituito da un muro in continuazione di quello precedente, ed avente stessa direzione, della lunghezza di circa mt 5,21, altezza di mt 0,52 ed uno spessore di mt 0,55, realizzato in pietrame con sovrastante paletti in ferro e rete metallica (Doc.7 foto n.4,5,9,10); tale muro interseca, (con angolo di circa 65°) un ulteriore muro di vecchia epoca in pietrame (Doc.7 foto n.4), che cinge il vico II° Crognalito con altre proprietà. Il secondo tratto di muro “tratto B”, con sovrastante paletti in ferro e rete metallica, tuttavia, non separa le proprietà oggetto di controversia, bensì la proprietà con la strada comunale Parte_1 denominata vico II° Crognalito, come individuata dal Comune di Conca Casale con attestato prot.050 del 09.01.2006”.
Dunque, attraverso le deduzioni contenute nei fascicoli delle parti, le informazioni degli atti di provenienza, le prove testimoniali, la documentazione urbanistico amministrativa, lo stato dei luoghi, nonché gli atti di aggiornamento depositati negli archivi catastali, ha stabilito che “il confine tra le due proprietà in questione è certo e definito materialmente da opere edilizie, tra l'altro in manufatti in pietra con tipologia edilizia di vecchia epoca, la cui preesistenza (da almeno quarant'anni) è confermata dalle testimonianze in atti, dalla documentazione urbanistico amministrativa comunale, nonché dalla scheda planimetrica catastale Mod.B del 04.02.1978. Le predette considerazioni escludono, pertanto, l'accertamento del confine tra la proprietà con Controparte_1 quella di sulla base della rappresentazione cartografica della mappa catastale avente valore Parte_1 solo sussidiario ed utilizzabile come ultima risorsa in assenza o inattendibilità ed inconsistenza di altri elementi”.
Dalla concessione edilizia prot. 65 pratica n. 2 del 26/05/1978 (doc. 4 allegato alla relazione peritale), inerente alla trasformazione di una parte del fabbricato di ed in Per_1 particolare dai grafici ad essa allegati, si evince la preesistenza dell'attuale tratto di muro “tratto A” (anche se con una inclinazione poco diversa) a confine con la proprietà
[...]
. Pt_1
Dalla sentenza penale n. 71/1984 del Pretore di VE del 06/06/1984, richiamata dalla sentenza del Tribunale di Isernia n. 302/2007, si evince che nei confronti di è stata emessa un'ordinanza di sospensione dei lavori da parte del Persona_1 sindaco di Conca Casale per aver edificato, su suolo antistante un immobile di proprietà dello stesso, senza concessione edilizia, tre pilasti in cemento armato alti circa metri tre.
Nella sentenza si legge, inoltre, che l'imputato avrebbe invocato l'applicazione dell'amnistia sull'affermazione che i lavori sarebbero stati realizzati negli anni 1978/1979. Tale beneficio non è stato concesso perché, secondo il Pretore, “i pilasti in parola non costituiscono opera edilizia terminata, ma fanno parte di una costruzione che deve essere completata: su di essi deve essere appoggiata una terrazza;
quindi, essi sono manifestazione di un iter costruttivo in corso”.
La sentenza n. 302/2007 ha, quindi, ritenuto che le risultanze fattuali emergenti dalla sentenza penale smentiscono l'assunto di circa l'avvenuta occupazione Persona_1 del terreno nel 1950 con la realizzazione del manufatto, in quanto la realizzazione dei tre pilastri risale, per stessa ammissione di nel processo penale, agli anni 1978/1979 e Per_1 la realizzazione della terrazza è avvenuta successivamente al 06/06/1984.
Tuttavia, deve precisarsi che la realizzazione dei tre pilasti e della successiva terrazza, pur se successivi al 1984, non escludono che la costruzione delle due pareti e del pilastro sui quali era stata realizzata la prima terrazza con ringhiera sia antecedente e risalente, come sostenuto da agli anni 50/60. Persona_1
La documentazione fotografia conferma, infatti, che vi è una prima ringhiera, sulla quale sono stati elevati tre pilastri, oggetto di contestazione, con realizzazione di una successiva ringhiera. Come chiarito dal CTU, con il progetto del 25/09/1986 venivano evidenziate le opere oggetto di sanatoria, tra cui la realizzazione di tre pilastrini esterni al terrazzo del primo piano a sostegno del balcone al piano secondo.
Dunque, la precisazione di parte convenuta, secondo la quale la terrazza sarebbe stata realizzata negli anni '50 previo accordo e previo consenso del dante causa degli attori, al fine di far risalire l'occupazione del terreno e quindi l'usucapione dello stesso agli anni compresi nel decennio del 1950, non è in contrasto con la prova documentale della sentenza penale n. 71/1984.
Inoltre, i testimoni escussi hanno confermato l'esistenza di un muretto di recinzione che ha sempre segnato il confine tra i due fondi oggetto di causa. All'udienza dell'08/11/2013 i testimoni e hanno Tes_1 Testimone_2 precisato che tra la proprietà e quella dei vi è un muro di Controparte_1 Parte_1 recinzione con rete metallica sovrastante.
All'udienza del 15/05/2014 il teste ha dichiarato “conosco i luoghi Testimone_3 di causa fin dalla mia fanciullezza e sono confinante con la proprietà dei fratelli nonché abito Parte_1
a circa 20 m dalla casa di e so che tra la proprietà e i Persona_1 Persona_5 Per_6 [...] vi è un muro di recinzione sormontato da rete metallica”. Pt_1
All'udienza del 14/07/2016 il teste ha precisato che “ricordo da Testimone_4 sempre il muretto di recinzione con sovrastante rete metallica, ciò è quello che ricordo da almeno quarant'anni”.
In definitiva, il CTU ha escluso l'occupazione illegittima nei termini che seguono: “sulla base delle considerazioni di cui al par.
4.2 precedente ed in particolare sulla determinazione del confine tra le rispettive proprietà dei coniugi e quella di rappresentato dalle opere Controparte_1 Parte_1 edilizie, tra l'altro in manufatti in pietra con tipologia edilizia di vecchia epoca, la cui preesistenza ( da almeno quarant'anni) è confermata dalle testimonianze in atti, dalla documentazione urbanistico amministrativa comunale, nonchè dalla scheda planimetrica catastale Mod.B del 04.02.1978, si può affermare che non vi è stata usurpazione-occupazione della proprietà ad opera dei coniugi Parte_1
. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni svolte la domanda attorea va rigettata e la domanda riconvenzionale di usucapione esperita dai convenuti è da considerarsi assorbita.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalle convenute per le infiltrazioni di acqua e umidità causate al proprio fabbricato e provenienti dal casotto degli attori, si osserva quanto segue.
Come rilevato dal CTU il casotto è posto a pochi centimetri (4-5 cm) di distanza dalla parete del fabbricato del per cui tra le due pareti vi è una intercapedine non Per_1 coperta e quindi soggetta alle infiltrazioni di acqua piovana.
Dalla relazione peritale emerge che “i danni accertati nell'abitazione dei coniugi Controparte_1 consistono in umidità e muffe diffuse sulla parte al piano terra e parte di quella sovrastante al piano primo, causate dalla assenza di scossalina a copertura della intercapedine tra il casotto di ed il Parte_1 muro di nonché secondariamente dalla inefficienza del sistema di scolo della grondaia del tetto a Per_1 quota più alta”; “le infiltrazioni sono, pertanto, da attribuirsi principalmente alla mancanza di adeguata scossalina tra la copertura del casotto di e la parete del a protezione della Parte_1 Per_1 intercapedine, infiltrazioni aggravate, seppure secondariamente, dall'inefficiente sistema di scarico del canale di gronda nella grondaia della copertura del . Per_1 La presenza di muffa ed umidità è attestata dal verbale di sopralluogo del 02/09/2006 redatto, su richiesta di del 27/01/2006, dal dott. del Persona_1 Persona_7
Dipartimento di prevenzione U.O. igiene e sanità pubblica dell'ASREM, dal quale si evince l'inabitabilità del vano del primo piano rivolto a nord dell'abitazione e l'inagibilità del vano cantina.
L'ammontare dei danni è stato quantificato dal CTU in € 16.617,78, con attribuzione dell'80% delle somme a carico delle parti attrici (€ 12.854,42) e la restante parte pari a € 3.763,36 a carico delle convenute.
In particolare, il CTU ha individuato le seguenti tipologie di danno a carico delle parti attrici: € 2.016,00 a titolo di danno emergente, € 2.793,60 per il ripristino periodico dei locali, € 960,00 per oneri tecnici, € 364,82 per l'eliminazione degli inconvenienti, € 6.720,00 € a titolo di lucro cessante.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno emergente “si è proceduto alla redazione di computo metrico estimativo (doc. 6) degli interventi edilizi atti a ripristinare le parti danneggiate, opportunamente deprezzate del coefficiente di degrado, al fine di riportare, idealmente, le opere nuove (intonaco, tinteggiatura) allo stato di vetustà in cui si trovava al moment dell'evento dannoso”; “i lavori sono analiticamente riportati nell'allegato computo metrico estimativo, utilizzando i prezzi unitari desunti dal prezziario regionale delle opere edili della Regione Molise ed. 2014; l'ammontare dei lavori è stato determinato pari ad € 2.520,00, di cui la percentuale stimata prudenzialmente nell'80%, e quindi pari a d € 2.016,00, è a carico di per le motivazioni di cui al par. precedente”. Parte_1
Quanto all'eliminazione degli inconvenienti “le opere ed i relativi costi sono stati stimati mediante computo metrico estimativo (doc. 6), il cui ammontare è pari ad € 1.005,78, precisando che le opere inerenti la messa in opera della scossalina a protezione dell'intercapedine, pari ad € 364,82, sono a carico di . Parte_1
In risposta alle osservazioni del CTP geom. di parte convenuta, il CTU Per_8 [...]
ha ritenuto congrua la determinazione degli oneri tecnici amministrativi per Per_4
l'esecuzione degli interventi, attinenti alla quantificazione del danno emergente, calcolabili in circa € 1.200,00 (di cui l'80% pari a € 960,00 a carico delle parti attrici); in merito ai lavori di manutenzione apportati dal e quantizzati, nell'allegato computo Per_1 metrico, in € 1.164,00 a singolo intervento, il CTU, ipotizzando l'esecuzione di tre interventi nell'arco degli anni, stante le testimonianze di e Testimone_3 Tes_5 ha individuato l'importo di € 3.492,00 per il ripristino dei locali (di cui l'80% pari a
[...]
€ 2.793,60 a carico delle parti attrici).
Quanto al lucro cessante, il CTU, preso atto degli interventi riparativi, ha così statuito:
“può considerarsi congruo determinare un reddito ordinario netto, quindi detratte le spese a carico della proprietà, per l'abitazione dei coniugi pari a circa 350,00 € mensili, di cui i due vani Controparte_1 inagibili rappresentano circa il 25% del totale, per cui avremo che il lucro cessante è pari a: (€ 350,00 x 0.25) x 96 mesi (8 anni) = € 8.400,00”.
In conclusione, la domanda riconvenzionale delle parti convenute merita accoglimento e, per l'effetto, le parti attrici vanno condannate al risarcimento dei danni in favore di e pari a € 12.854,42. Parte_4 Parte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Biasiello, difensore di e dichiaratosi antistatario. Parte_4 Parte_5
Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti attrici.
P.Q.M.
Rigetta le domande attoree.
Accoglie la domanda riconvenzionale delle convenute e, per l'effetto, condanna le parti attrici al risarcimento dei danni in favore di e pari a € Parte_4 Parte_5
12.854,42, oltre interessi al saggio legale dal giorno della domanda e fino al soddisfo.
Condanna le parti attrici alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute e per esse in favore dell'avv. Marcello Biasiello, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 5.838,55 per compensi e spese oltre a IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Pone definitivamente a carico delle parti attrici le spese della C.T.U. pari ad € 1.620,00 come liquidate con decreto n. 3291 del 05/07/2018.
Isernia, 21/03/2025
Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari