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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 870/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
UG D'AN elettivamente domiciliata in Sarno (SA) alla Via Laudisio I,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._1
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025 la parte appellante concludeva riportandosi al rispettivo atto introduttivo e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di con riferimento alla sentenza n. 4010/2022 (r.g. n. CP_1
288/2021) del Giudice di Pace di Nocera Inferiore resa il 10.12.2021 e depositata il 12.08.2022.
Giusto atto di citazione del 07.07.2020 notificato alla ed all in Controparte_3 CP_4 primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di pagamento n. CP_1
05320120000986250000 dell'importo di euro 704,41 relativa al mancato pagamento di contravvenzioni
1 al codice della strada irrogate dalla e notificato il 27.03.2013. Controparte_3
Parte attrice aveva chiesto l'annullamento della cartella nonché la declaratoria di estinzione del credito di cui alla cartella e di inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis nei suoi confronti, attesa la mancata notifica del verbale di accertamento delle infrazioni del codice della strada, con conseguente invalidità del verbale e della cartella.
Accertata la contumacia dell'ente creditore e l'omissione della notifica dell'atto presupposto, il giudice a quo ha accolto l'opposizione ed ha annullato la cartella, condannando l' al pagamento CP_4 delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per la nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto l'atto introduttivo veniva notificato alla presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di quale domiciliataria ex lege ai sensi del R.G. n. 1611/1933 art. 11. CP_3
L'a.d.e.r. ha inoltre eccepito che il giudice a quo non avrebbe rilevato l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado per carenza di un interesse giuridicamente rilevante, stante la rituale notificazione della cartella e la sentenza Corte di Cassazione SS. UU. n. 26283/2022.
L'atto di appello è stato notificato il 09.02.2023 a mediante invio all'indirizzo del CP_1 difensore costituito in primo grado (indirizzo pec presente nel Email_1 reginde) ed alla , mediante notifica all'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di . CP_3
Le parti appellate non si sono costituite, sicché ne va dichiarata la contumacia
Tanto premesso, la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., stante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Difatti, in violazione degli artt. 144 c.p.c. ed 11 r.gd. n. 1611/1933, l'atto di citazione è stato notificato alla Prefettura di presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, anziché presso CP_3
l'Avvocatura dello Stato di (cfr. la documentazione in atti). CP_3
Da tanto consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare tale nullità e non già decidere la causa nel merito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2 2) rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
3) condanna al pagamento in favore dell' delle CP_1 Parte_1 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' delle CP_1 Parte_1 spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 05.12.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
UG D'AN elettivamente domiciliata in Sarno (SA) alla Via Laudisio I,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._1
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025 la parte appellante concludeva riportandosi al rispettivo atto introduttivo e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di con riferimento alla sentenza n. 4010/2022 (r.g. n. CP_1
288/2021) del Giudice di Pace di Nocera Inferiore resa il 10.12.2021 e depositata il 12.08.2022.
Giusto atto di citazione del 07.07.2020 notificato alla ed all in Controparte_3 CP_4 primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di pagamento n. CP_1
05320120000986250000 dell'importo di euro 704,41 relativa al mancato pagamento di contravvenzioni
1 al codice della strada irrogate dalla e notificato il 27.03.2013. Controparte_3
Parte attrice aveva chiesto l'annullamento della cartella nonché la declaratoria di estinzione del credito di cui alla cartella e di inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis nei suoi confronti, attesa la mancata notifica del verbale di accertamento delle infrazioni del codice della strada, con conseguente invalidità del verbale e della cartella.
Accertata la contumacia dell'ente creditore e l'omissione della notifica dell'atto presupposto, il giudice a quo ha accolto l'opposizione ed ha annullato la cartella, condannando l' al pagamento CP_4 delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per la nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto l'atto introduttivo veniva notificato alla presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di quale domiciliataria ex lege ai sensi del R.G. n. 1611/1933 art. 11. CP_3
L'a.d.e.r. ha inoltre eccepito che il giudice a quo non avrebbe rilevato l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado per carenza di un interesse giuridicamente rilevante, stante la rituale notificazione della cartella e la sentenza Corte di Cassazione SS. UU. n. 26283/2022.
L'atto di appello è stato notificato il 09.02.2023 a mediante invio all'indirizzo del CP_1 difensore costituito in primo grado (indirizzo pec presente nel Email_1 reginde) ed alla , mediante notifica all'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di . CP_3
Le parti appellate non si sono costituite, sicché ne va dichiarata la contumacia
Tanto premesso, la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., stante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Difatti, in violazione degli artt. 144 c.p.c. ed 11 r.gd. n. 1611/1933, l'atto di citazione è stato notificato alla Prefettura di presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, anziché presso CP_3
l'Avvocatura dello Stato di (cfr. la documentazione in atti). CP_3
Da tanto consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare tale nullità e non già decidere la causa nel merito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2 2) rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
3) condanna al pagamento in favore dell' delle CP_1 Parte_1 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' delle CP_1 Parte_1 spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 05.12.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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