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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14902/2023 promossa da:
Parte_1
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Rocco
[...] P.IVA_1
NC IO ( e UG Email_1
MI ed elezione di domicilio in Via Email_2
Freguglia, 10 Milano presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Ciancia
-attrice-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ON TO ( ed elezione di domicilio Email_3 presso il difensore in Via Paolo Andreani, 4 Milano
-convenuto- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1) Accertare e dichiarare che difetta del diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di in Parte_1 forza della sentenza 1900 / 2003 del Tribunale di Milano e per soddisfare il credito in essa accertato.
2) Condannare alla rifusione di spese e compensi di lite, oltre al rimborso Controparte_1 delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarre a favore degli Avv.ti
Rocco NC C. IO ed UG MI, i quali dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda ed istanza così giudicare:
- nel merito, in via principale respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano n.
1900/2003.
Con vittoria di spese, anche quelle generali, e competenze di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
pagina 2 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione, all'esito della fase di merito, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c. presentata dalla società Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 397/2019.
Per meglio inquadrare l'oggetto e le ragioni dell'opposizione, è utile riepilogare gli antefatti della vicenda processuale:
- tutto comincia negli anni Novanta, quando l'odierna opponente Parte_1
e poi personalmente i signori , e
[...] Parte_1 CP_2 rilasciarono separate fideiussioni in favore della Parte_1 [...]
, a garanzia dei debiti della società LEVER'S JEANS SRL;
Parte_2
- con decreto ingiuntivo n. 12040/1999, questo Tribunale ha ingiunto alla debitrice principale di pagare alla l'importo di circa 1,5 miliardi di Lire Parte_2
e ai fideiussori di pagare l'importo garantito da ciascuno (pari a 700 milioni di Lire per la e 200 milioni ciascuno per i signori Parte_1
; Pt_1
- gli ingiunti , e Parte_1 Parte_1 Parte_3 hanno presentato opposizione contro il decreto ingiuntivo, decisa con
[...] sentenza di questo Tribunale n. 1900/2003 (che costituisce il titolo esecutivo alla base del pignoramento contro cui è stata presentata questa opposizione);
- la sentenza n. 1900/2003 ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo, ma gli opponenti sono stati comunque condannati a pagare alla rispettivamente Pt_2
361.519,85 euro (per ) e 103.291,38 euro (per i Parte_1 signori;
Pt_1
- negli anni seguenti, il credito portato dalla sentenza è stato (asseritamente) oggetto di diverse cessioni, prima in favore di e poi da questa a CP_3
fino ad essere, infine, ricompreso nel ramo d'azienda ceduto a CP_4 [...]
(oggi denominata ); CP_1 Controparte_1
- tuttavia, per ben 15 anni successivi alla sentenza del 2003 non sono mai state avviate azioni esecutive contro la , ma solo nei Parte_1 confronti degli altri fideiussori;
- solo nel 2018 la (allora) ha notificato un atto di precetto con cui ha CP_1 intimato il pagamento delle somme portate dalla sentenza, per un totale di
464.811,23 euro in linea capitale, di cui 361.519,85 euro dovuti da Parte_1
e 103.291,38 euro dovuti da e
[...] Parte_1 Parte_3
[...]
pagina 3 di 7 - non ricevendo il pagamento, (oggi ) ha pignorato CP_1 Controparte_1 gli immobili di proprietà di siti a Senago ed ha Parte_1 iscritto a ruolo la procedura esecutiva n. RGE 397/2019;
- con ricorso depositato il 23.12.2019, la debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione, eccependo che la procedente non avesse dato prova di avere acquistato il credito e che comunque esso fosse prescritto;
- per varie vicissitudini l'opposizione è stata vagliata dal Giudice dell'esecuzione solamente con ordinanza del 2.2.2023, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione del processo esecutivo;
- l'ordinanza del G.E. è stata fatta oggetto di reclamo e il Collegio l'ha riformata, ritenendo che l'eccezione di prescrizione fosse all'apparenza fondata. Pertanto, in virtù dell'ordinanza collegiale datata 5.4.2023, il processo esecutivo è rimasto sospeso;
- nelle more del reclamo, la debitrice esecutata ha introdotto anche questo giudizio di merito, che viene oggi in decisione;
- nella fase di merito le parti hanno ribadito le difese già esposte nella precedente fase cautelare e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024, previa concessione dei termini per le memorie conclusionali.
2.- La prescrizione del credito azionato in via esecutiva
La debitrice esecutata ha eccepito che il credito si è Parte_1 prescritto per il decorso di 10 anni dalla sentenza n. 1900/2003 contenente la condanna dei fideiussori e costituente il titolo esecutivo posto a base del pignoramento. L'eccezione è fondata, come già affermato dal Tribunale in sede di reclamo collegiale, e perciò
l'opposizione viene integralmente accolta, restando assorbita la diversa questione relativa alla prova delle cessioni.
La creditrice opposta ha provato a sostenere, senza successo, che in questi anni siano stati compiuti diversi atti interruttivi e sospensivi della prescrizione. In particolare, adduce l'esistenza di due diverse ragioni di interruzione e sospensione della prescrizione, che di seguito esamineremo separatamente.
2.A.- Il successivo giudizio di nullità della fideiussione
Parte convenuta ricorda che, successivamente alla pronuncia della sentenza del 2003, era stato promosso da un altro giudizio avente ad oggetto Parte_1
– tra l'altro – la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta dalla stessa.
pagina 4 di 7 Quel giudizio si è concluso in primo grado nel 2007, in secondo grado nel 2011 e in sede di legittimità nel 2015, sempre con il rigetto delle domande della debitrice: pertanto, secondo la tesi di parte convenuta, la prescrizione sarebbe stata interrotta e sarebbe rimasta sospesa per tutto il corso della seconda causa, fino alla sentenza della Corte di
Cassazione.
Questa tesi non convince. A ben vedere, infatti, l'oggetto di quel giudizio non era il credito (all'epoca vantato dalla , oggi da Parte_4 CP_1
) nei confronti della , sul quale si era già
[...] Parte_1 formato il giudicato in forza della sentenza del 2003. La domanda presentata dalla era di “accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o Parte_1
l'illegittimità dell'atto di fideiussione… e, per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri di
Milano 2 di provvedere all'immediata cancellazione dell'ipoteca giudiziale…”. Insomma, la debitrice non chiedeva nulla in relazione all'esistenza e alla debenza del credito, anche perché la questione era coperta dal giudicato. La domanda puntava solamente ad ottenere
– peraltro scontrandosi con il giudicato implicito – la sola declaratoria di nullità della fideiussione e la cancellazione dell'ipoteca; perciò, anche nell'irrealistica ipotesi in cui la domanda fosse stata accolta, sarebbe rimasto intatto il diritto della creditrice di agire in via esecutiva in forza del giudicato. Di conseguenza, oggi non ha senso interrogarsi sull'eventuale efficacia interruttiva della prescrizione attribuibile alle difese svolte dalla creditrice in quel giudizio, per la semplice ragione che non si trattava di un giudizio di accertamento negativo del credito, né, più in generale, di un giudizio avente ad oggetto in alcuna maniera il credito andato in prescrizione.
Non solo. Si deve anche considerare che la domanda di nullità della fideiussione era stata proposta in primo grado, ma è stata abbandonata dopo la sentenza di questo
Tribunale n. 12842/2007 del 24.11.2007 e non è stata più riproposta in appello. Ciò si evince dalla lettura della sentenza di appello n. 2540/2011, che riporta testualmente le conclusioni delle parti. Ne consegue che, a tutto voler concedere, l'effetto sospensivo della prescrizione invocato da parte convenuta sarebbe perdurato solo fino al passaggio in giudicato del capo non impugnato della sentenza di primo grado, avvenuto in forza dell'acquiescenza prestata dalla parte soccombente ai sensi dell'art. 329 c.p.c.: pertanto, la notificazione del precetto in data 3.12.2018 sarebbe comunque intervenuta dopo il decorso dei 10 anni utili alla prescrizione.
2.B.- L'intervento nelle esecuzioni contro gli altri fideiussori
Sotto un diverso profilo, la difesa di ricorda che l'originaria Controparte_1 creditrice (incorporante di Parte_4 Parte_2
pagina 5 di 7 nell'anno 2006 era intervenuta in una procedura esecutiva pendente a carico degli altri fideiussori signori per la soddisfazione del medesimo credito di cui qui si Pt_2 discute. La convenuta, quindi, invoca l'art. 1310 c.c. e sostiene che il predetto atto esecutivo abbia interrotto la prescrizione nei confronti di tutti i fideiussori, ivi compresa la
, in quanto ritenuti debitori solidali. La prescrizione Parte_1 sarebbe rimasta poi sospesa per tutta la durata del processo esecutivo e quindi fino al
18.12.2008 (data di approvazione del progetto di distribuzione), con la conseguenza che la notificazione del precetto del 3.12.2018 sarebbe intervenuta in tempo utile per impedire la prescrizione decennale.
Anche questa difesa è priva di fondamento. Difatti, la convenuta sembra dare per scontato che i fideiussori fossero tutti obbligati in solido nei confronti della Banca creditrice, ma questo è tutto da dimostrare.
In linea generale, si ricorda che, laddove vi siano più fideiussori di un unico debitore, le parti nella loro autonomia contrattuale possono sia prevedere che i garanti siano obbligati in solido tra loro oltre che in solido con il debitore principale (è questa l'ipotesi della “confideiussione” o “fideiussione cumulativa”), sia escludere ogni vincolo di solidarietà reciproca tra i garanti (è questa l'ipotesi della “fideiussione plurima”). In merito alla differenza tra le due ipotesi si veda, ad esempio, Cass. n. 16561/2010.
Nel nostro caso, tutti i documenti di causa inducono a ritenere che siamo di fronte ad un'ipotesi di fideiussione plurima, in cui non vi sono vincoli di solidarietà reciproca tra i fideiussori. Di conseguenza, non è applicabile l'art. 1310 c.c. e gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di un singolo fideiussore non estendono i propri effetti anche agli altri.
Ciò si desume, innanzitutto, dai titoli esecutivi: né il decreto ingiuntivo n. 12040/1999, né la sentenza n. 1900/2003 menzionano l'esistenza di alcun vincolo di solidarietà, ma al contrario per il loro tenore letterale sembrano considerare le varie obbligazioni di garanzia come indipendenti l'una dall'altra. Il che risulta pienamente coerente con il contenuto dei singoli contratti, sottoscritti in tempi diversi e per importi diversi e con espressa previsione che “quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se … l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare … per qualsiasi causa … anche per … transazione con l'Azienda di credito” (art. 11 della fideiussione sottoscritta da
) e che “la presente fideiussione viene rilasciata in aumento e Parte_1 cumulo di quella precedente” (art. 10 delle fideiussioni sottoscritte dai signori . Pt_1
Particolarmente rilevante è poi il fatto che la stessa abbia Controparte_1 sempre considerato i fideiussori come obbligati ciascuno per l'intero importo della propria garanzia, cumulativamente tra loro e non in via solidale. Basti leggere l'atto di precetto del pagina 6 di 7 2018, in cui viene intimato il pagamento complessivo di 464.811,23 euro, di cui 361.519,85 euro dovuti da e 103.291,38 euro dovuti da Parte_1 [...]
Pt_1 Parte_3
3.- Spese legali
Le spese della fase cautelare sono state già liquidate dal Collegio in sede di reclamo.
Quelle di questa fase di merito sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in misura prossima ai parametri medi tabellari, arrotondati a 20.000,00 euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA che non ha diritto di agire in via esecutiva Controparte_1 in forza della sentenza di questo Tribunale n. 1900/2003, perché il relativo credito si
è estinto per prescrizione;
2) CONDANNA a a rifondere le spese legali, liquidate in Controparte_1
1241,00 euro per anticipazioni e 20.000,00 euro per compensi, oltre spese generali
15% ed accessori di legge, da pagare direttamente in favore dei difensori anticipatari avv. Rocco NC IO e avv. UG MI.
Milano, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14902/2023 promossa da:
Parte_1
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Rocco
[...] P.IVA_1
NC IO ( e UG Email_1
MI ed elezione di domicilio in Via Email_2
Freguglia, 10 Milano presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Ciancia
-attrice-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ON TO ( ed elezione di domicilio Email_3 presso il difensore in Via Paolo Andreani, 4 Milano
-convenuto- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1) Accertare e dichiarare che difetta del diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di in Parte_1 forza della sentenza 1900 / 2003 del Tribunale di Milano e per soddisfare il credito in essa accertato.
2) Condannare alla rifusione di spese e compensi di lite, oltre al rimborso Controparte_1 delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarre a favore degli Avv.ti
Rocco NC C. IO ed UG MI, i quali dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda ed istanza così giudicare:
- nel merito, in via principale respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano n.
1900/2003.
Con vittoria di spese, anche quelle generali, e competenze di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
pagina 2 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione, all'esito della fase di merito, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c. presentata dalla società Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 397/2019.
Per meglio inquadrare l'oggetto e le ragioni dell'opposizione, è utile riepilogare gli antefatti della vicenda processuale:
- tutto comincia negli anni Novanta, quando l'odierna opponente Parte_1
e poi personalmente i signori , e
[...] Parte_1 CP_2 rilasciarono separate fideiussioni in favore della Parte_1 [...]
, a garanzia dei debiti della società LEVER'S JEANS SRL;
Parte_2
- con decreto ingiuntivo n. 12040/1999, questo Tribunale ha ingiunto alla debitrice principale di pagare alla l'importo di circa 1,5 miliardi di Lire Parte_2
e ai fideiussori di pagare l'importo garantito da ciascuno (pari a 700 milioni di Lire per la e 200 milioni ciascuno per i signori Parte_1
; Pt_1
- gli ingiunti , e Parte_1 Parte_1 Parte_3 hanno presentato opposizione contro il decreto ingiuntivo, decisa con
[...] sentenza di questo Tribunale n. 1900/2003 (che costituisce il titolo esecutivo alla base del pignoramento contro cui è stata presentata questa opposizione);
- la sentenza n. 1900/2003 ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo, ma gli opponenti sono stati comunque condannati a pagare alla rispettivamente Pt_2
361.519,85 euro (per ) e 103.291,38 euro (per i Parte_1 signori;
Pt_1
- negli anni seguenti, il credito portato dalla sentenza è stato (asseritamente) oggetto di diverse cessioni, prima in favore di e poi da questa a CP_3
fino ad essere, infine, ricompreso nel ramo d'azienda ceduto a CP_4 [...]
(oggi denominata ); CP_1 Controparte_1
- tuttavia, per ben 15 anni successivi alla sentenza del 2003 non sono mai state avviate azioni esecutive contro la , ma solo nei Parte_1 confronti degli altri fideiussori;
- solo nel 2018 la (allora) ha notificato un atto di precetto con cui ha CP_1 intimato il pagamento delle somme portate dalla sentenza, per un totale di
464.811,23 euro in linea capitale, di cui 361.519,85 euro dovuti da Parte_1
e 103.291,38 euro dovuti da e
[...] Parte_1 Parte_3
[...]
pagina 3 di 7 - non ricevendo il pagamento, (oggi ) ha pignorato CP_1 Controparte_1 gli immobili di proprietà di siti a Senago ed ha Parte_1 iscritto a ruolo la procedura esecutiva n. RGE 397/2019;
- con ricorso depositato il 23.12.2019, la debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione, eccependo che la procedente non avesse dato prova di avere acquistato il credito e che comunque esso fosse prescritto;
- per varie vicissitudini l'opposizione è stata vagliata dal Giudice dell'esecuzione solamente con ordinanza del 2.2.2023, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione del processo esecutivo;
- l'ordinanza del G.E. è stata fatta oggetto di reclamo e il Collegio l'ha riformata, ritenendo che l'eccezione di prescrizione fosse all'apparenza fondata. Pertanto, in virtù dell'ordinanza collegiale datata 5.4.2023, il processo esecutivo è rimasto sospeso;
- nelle more del reclamo, la debitrice esecutata ha introdotto anche questo giudizio di merito, che viene oggi in decisione;
- nella fase di merito le parti hanno ribadito le difese già esposte nella precedente fase cautelare e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024, previa concessione dei termini per le memorie conclusionali.
2.- La prescrizione del credito azionato in via esecutiva
La debitrice esecutata ha eccepito che il credito si è Parte_1 prescritto per il decorso di 10 anni dalla sentenza n. 1900/2003 contenente la condanna dei fideiussori e costituente il titolo esecutivo posto a base del pignoramento. L'eccezione è fondata, come già affermato dal Tribunale in sede di reclamo collegiale, e perciò
l'opposizione viene integralmente accolta, restando assorbita la diversa questione relativa alla prova delle cessioni.
La creditrice opposta ha provato a sostenere, senza successo, che in questi anni siano stati compiuti diversi atti interruttivi e sospensivi della prescrizione. In particolare, adduce l'esistenza di due diverse ragioni di interruzione e sospensione della prescrizione, che di seguito esamineremo separatamente.
2.A.- Il successivo giudizio di nullità della fideiussione
Parte convenuta ricorda che, successivamente alla pronuncia della sentenza del 2003, era stato promosso da un altro giudizio avente ad oggetto Parte_1
– tra l'altro – la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta dalla stessa.
pagina 4 di 7 Quel giudizio si è concluso in primo grado nel 2007, in secondo grado nel 2011 e in sede di legittimità nel 2015, sempre con il rigetto delle domande della debitrice: pertanto, secondo la tesi di parte convenuta, la prescrizione sarebbe stata interrotta e sarebbe rimasta sospesa per tutto il corso della seconda causa, fino alla sentenza della Corte di
Cassazione.
Questa tesi non convince. A ben vedere, infatti, l'oggetto di quel giudizio non era il credito (all'epoca vantato dalla , oggi da Parte_4 CP_1
) nei confronti della , sul quale si era già
[...] Parte_1 formato il giudicato in forza della sentenza del 2003. La domanda presentata dalla era di “accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o Parte_1
l'illegittimità dell'atto di fideiussione… e, per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri di
Milano 2 di provvedere all'immediata cancellazione dell'ipoteca giudiziale…”. Insomma, la debitrice non chiedeva nulla in relazione all'esistenza e alla debenza del credito, anche perché la questione era coperta dal giudicato. La domanda puntava solamente ad ottenere
– peraltro scontrandosi con il giudicato implicito – la sola declaratoria di nullità della fideiussione e la cancellazione dell'ipoteca; perciò, anche nell'irrealistica ipotesi in cui la domanda fosse stata accolta, sarebbe rimasto intatto il diritto della creditrice di agire in via esecutiva in forza del giudicato. Di conseguenza, oggi non ha senso interrogarsi sull'eventuale efficacia interruttiva della prescrizione attribuibile alle difese svolte dalla creditrice in quel giudizio, per la semplice ragione che non si trattava di un giudizio di accertamento negativo del credito, né, più in generale, di un giudizio avente ad oggetto in alcuna maniera il credito andato in prescrizione.
Non solo. Si deve anche considerare che la domanda di nullità della fideiussione era stata proposta in primo grado, ma è stata abbandonata dopo la sentenza di questo
Tribunale n. 12842/2007 del 24.11.2007 e non è stata più riproposta in appello. Ciò si evince dalla lettura della sentenza di appello n. 2540/2011, che riporta testualmente le conclusioni delle parti. Ne consegue che, a tutto voler concedere, l'effetto sospensivo della prescrizione invocato da parte convenuta sarebbe perdurato solo fino al passaggio in giudicato del capo non impugnato della sentenza di primo grado, avvenuto in forza dell'acquiescenza prestata dalla parte soccombente ai sensi dell'art. 329 c.p.c.: pertanto, la notificazione del precetto in data 3.12.2018 sarebbe comunque intervenuta dopo il decorso dei 10 anni utili alla prescrizione.
2.B.- L'intervento nelle esecuzioni contro gli altri fideiussori
Sotto un diverso profilo, la difesa di ricorda che l'originaria Controparte_1 creditrice (incorporante di Parte_4 Parte_2
pagina 5 di 7 nell'anno 2006 era intervenuta in una procedura esecutiva pendente a carico degli altri fideiussori signori per la soddisfazione del medesimo credito di cui qui si Pt_2 discute. La convenuta, quindi, invoca l'art. 1310 c.c. e sostiene che il predetto atto esecutivo abbia interrotto la prescrizione nei confronti di tutti i fideiussori, ivi compresa la
, in quanto ritenuti debitori solidali. La prescrizione Parte_1 sarebbe rimasta poi sospesa per tutta la durata del processo esecutivo e quindi fino al
18.12.2008 (data di approvazione del progetto di distribuzione), con la conseguenza che la notificazione del precetto del 3.12.2018 sarebbe intervenuta in tempo utile per impedire la prescrizione decennale.
Anche questa difesa è priva di fondamento. Difatti, la convenuta sembra dare per scontato che i fideiussori fossero tutti obbligati in solido nei confronti della Banca creditrice, ma questo è tutto da dimostrare.
In linea generale, si ricorda che, laddove vi siano più fideiussori di un unico debitore, le parti nella loro autonomia contrattuale possono sia prevedere che i garanti siano obbligati in solido tra loro oltre che in solido con il debitore principale (è questa l'ipotesi della “confideiussione” o “fideiussione cumulativa”), sia escludere ogni vincolo di solidarietà reciproca tra i garanti (è questa l'ipotesi della “fideiussione plurima”). In merito alla differenza tra le due ipotesi si veda, ad esempio, Cass. n. 16561/2010.
Nel nostro caso, tutti i documenti di causa inducono a ritenere che siamo di fronte ad un'ipotesi di fideiussione plurima, in cui non vi sono vincoli di solidarietà reciproca tra i fideiussori. Di conseguenza, non è applicabile l'art. 1310 c.c. e gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di un singolo fideiussore non estendono i propri effetti anche agli altri.
Ciò si desume, innanzitutto, dai titoli esecutivi: né il decreto ingiuntivo n. 12040/1999, né la sentenza n. 1900/2003 menzionano l'esistenza di alcun vincolo di solidarietà, ma al contrario per il loro tenore letterale sembrano considerare le varie obbligazioni di garanzia come indipendenti l'una dall'altra. Il che risulta pienamente coerente con il contenuto dei singoli contratti, sottoscritti in tempi diversi e per importi diversi e con espressa previsione che “quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se … l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare … per qualsiasi causa … anche per … transazione con l'Azienda di credito” (art. 11 della fideiussione sottoscritta da
) e che “la presente fideiussione viene rilasciata in aumento e Parte_1 cumulo di quella precedente” (art. 10 delle fideiussioni sottoscritte dai signori . Pt_1
Particolarmente rilevante è poi il fatto che la stessa abbia Controparte_1 sempre considerato i fideiussori come obbligati ciascuno per l'intero importo della propria garanzia, cumulativamente tra loro e non in via solidale. Basti leggere l'atto di precetto del pagina 6 di 7 2018, in cui viene intimato il pagamento complessivo di 464.811,23 euro, di cui 361.519,85 euro dovuti da e 103.291,38 euro dovuti da Parte_1 [...]
Pt_1 Parte_3
3.- Spese legali
Le spese della fase cautelare sono state già liquidate dal Collegio in sede di reclamo.
Quelle di questa fase di merito sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in misura prossima ai parametri medi tabellari, arrotondati a 20.000,00 euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA che non ha diritto di agire in via esecutiva Controparte_1 in forza della sentenza di questo Tribunale n. 1900/2003, perché il relativo credito si
è estinto per prescrizione;
2) CONDANNA a a rifondere le spese legali, liquidate in Controparte_1
1241,00 euro per anticipazioni e 20.000,00 euro per compensi, oltre spese generali
15% ed accessori di legge, da pagare direttamente in favore dei difensori anticipatari avv. Rocco NC IO e avv. UG MI.
Milano, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7