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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6623 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3283/2020
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERRARO PATRIZIA
Appellato/i
CP_1
Avv. MARTUSCIELLO ERMANNO avv. Alessandrini in sost
Nessuno è presente per l'appellante.
L'avv. Alessandrini discute la causa, si riporta ai propri atti e chiede la distrazione delle spese di lite.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
AR NC
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3283/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(P. IVA: ) in persona del Dirigente pro tempore del Settore Parte_2 P.IVA_1
n. 5 – LL.PP. e AMBIENTE, Ing. (C.F.: , rappresentato e Parte_3 C.F._1 difeso dall'Avv. Patrizia Ferraro (C.F.: iscritta all'Albo Speciale dell'Ordine C.F._2 degli Avvocati di Latina, e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci n. 38 giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato ai fini del presente CP_1 C.F._3 giudizio in Roma via Germanico, 146 presso l'Avv. Ermanno Martusciello (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._4
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato il ha proposto appello avverso Parte_2
l'ordinanza del Tribunale di Latina n.1431720, pubblicata il 26.05.2020, resa nel giudizio
2 intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con ricorso ex art. 702 bis cpc iscritto in data 12 aprile 2018, l'Ing. ha adito l'intestato Tribunale CP_1 al fine di sentire accertare e dichiarare ex art. 21 del DPR 327/2001 il diritto al pagamento nei confronti del dei compensi per l'attività di membro del Collegio Peritale per la Parte_2 determinazione stragiudiziale della indennità di esproprio con riferimento ad intervento nel quartiere Spinete in Fondi (LT) per le ditte espropriande nn.25,34,55,58 e 62 e per l'effetto condannare il resistente al pagamento della somma di € 20.526,06 oltre ritenuta di Pt_2 acconto o somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva di essere stato nominato, a seguito della attivazione della procedura peritale-arbitrale da parte dei citati soggetti espropriandi ai sensi dell'art. 21 DPR
327/2001 per la determinazione stragiudiziale dell'indennità di esproprio, quale tecnico di fiducia degli espropriandi stessi e che il Collegio, insediatosi a seguito della nomina con decreto del
Presidente del Tribunale di Latina, del terzo tecnico, si era regolarmente insediato ed aveva esaminato le posizioni di ciascun lotto soggetto ad esproprio nonché gli atti e i documenti relativi.
Si esponeva, altresì, che in esito al complesso lavoro il Collegio aveva depositato in data 1 agosto
2015 le relazioni finali che avevano determinato i relativi valori indennitari in misura superiore a quello indicato dall'Ente espropriante con conseguente onere a carico del medesimo delle spese di funzionamento dell'organo collegiale a norma dell'art. 21 T.U. citato. Si costituiva il Pt_2 resistente eccependo, in primo luogo, la sussistenza di un litisconsorzio necessario con i soggetti espropriandi nel giudizio per il pagamento del compenso professionale dei componenti del
Collegio . Nel merito il contestava la somma richiesta in quanto ritenuta non congrua né Pt_2 conforme alle tariffe professionali vigenti in materia, tenuto conto che il professionista aveva quantificato il compenso richiesto “ per interpolazione lineare in riferimento alle tariffe per collegi arbitrali delle Camere di Commercio” mentre avrebbe dovuto farsi applicazione dei parametri di cui al DM 30/5/2002 ed in particolare dell'art. 13 prevedente un compenso a scaglioni per perizia o consulenza tecnica in materia di estimo. Il inoltre deduceva la pendenza innanzi alla Pt_2
Corte di Appello di Roma dell'opposizione avverso le indennità di esproprio quantificate dal
Collegio arbitrale per le ditte in questione e che, in esito alla stessa, la Corte aveva rideterminato l'indennità per le ditte 58 e 62 riducendola a € 9.800,00 a fronte di € 67.760,00 quantificato dal
Collegio Arbitrale. Parte resistente deduceva pertanto che tale riduzione aveva diretta incidenza sulla determinazione dei compensi che in ogni caso avrebbe dovuto effettuarsi ai sensi del DM
30/5/2002 nella somma complessiva di € 3.925,60 per le ditte espropriande ed in tal senso svolgeva domanda riconvenzionale di ricalcolo dei compensi professionali del ricorrente, oltre vacazione
3 ed accessori come per legge. Espletata CTU contabile, la causa veniva assunta in decisione in esito alla trattazione scritta c.d. udienza “figurata” del 26 maggio 2020 (ai sensi dell'art 83 comma 7 lett h del D.L. 18/2020), presa visione delle conclusioni scritte delle parti”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata ordinanza, ha così deciso: “a) Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna il in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di parte ricorrente per la CP_1 causale di cui in premessa della somma di € 24.934,77 detratta ritenuta di acconto oltre interessi legali dalla data di messa in mora;
b) Condanna il in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore della parte ricorrente nella somma di € 146,50 per spese ed €4.835,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario, CPA ed IVA. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di
CTU come liquidate”.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello il che ha svolto le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento del presente appello, riformare totalmente l'ordinanza del 26/05/2020, emessa dal Tribunale di
Latina nell'ambito del giudizio avente nrg 2185/2018 e, per l'effetto: 1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'Ing. , CP_1 stante l'irregolarità del contraddittorio;
2) nel merito, accertare e dichiarare che il compenso riconosciuto al ricorrente è stato erroneamente quantificato sulla base di tariffe professionali ormai abrogate e, pertanto, rigettare il ricorso ex adverso proposto ovvero, in subordine ed in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, ridurre l'importo dovuto al ricorrente, ricalcolando il suo compenso sulla base dei parametri di cui all'art. 13 del D.M.
30/05/02 e/o in conformità alle tariffe di cui al D.M. 143/2013; 3) condannare, quindi, l'Ing.
[...]
a restituire al gli importi in eccesso già liquidati in esecuzione CP_1 Pt_2 Pt_2 dell'ordinanza impugnata. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre il CPDEL dovuto agli avvocati dipendenti pubblici”.
Si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito l 'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
All'odierna udienza il difensore della parte presente ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
L'appello proposto dal è articolato in tre motivi. Parte_2
Con il primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto- Erronea
4 valutazione dei fatti e dei presupposti di legge”, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che nella specie non ricorresse un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il Giudice avrebbe dovuto quindi rilevare la non completezza del contraddittorio e dichiarare l'improcedibilità della domanda.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Motivazione insufficiente, contraddittoria ed errata- erronea applicazione della norma di legge”, l'appellante contesta il provvedimento per aver acriticamente accolto le conclusioni del perito e, conseguentemente, applicato le tariffe di cui alla
L.143/1949. A tal riguardo, sostiene che il giudice non avrebbe in alcun modo motivato la scelta di applicare tali tariffe in luogo di quelle di cui al DM 30 maggio 2002. Evidenzia, peraltro,
l'abrogazione delle tariffe applicate.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Motivazione insufficiente e contraddittoria- Omessa pronuncia”, l'appellante deduce di aver dato atto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, di aver proposto opposizione innanzi la Corte di appello di Roma avverso la stima quantificata dalla
Commissione di cui il ricorrente faceva parte e che la Corte aveva accolto tale opposizione, ricalcolando l'indennità. Pertanto, il compenso dovuto all'odierno appellato doveva essere calcolato sull'importo così come rideterminato dalla Corte di appello, mentre il Tribunale nulla avrebbe disposto al riguardo. Censura conseguentemente la sentenza di primo grado per omessa pronuncia.
L'ordinanza impugnata è così motivata: “La domanda di parte ricorrente è fondata e risulta meritevole di accoglimento. In primo luogo deve ritenersi non sussistente nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario con i soggetti espropriati. Per giurisprudenza costante infatti, (cfr da ultimo Cass. 4 ottobre 2016 n. 19804), il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Nel caso di specie, la determinazione dei compensi spettanti al componente del Collegio
Arbitrale viene richiesta nei confronti del soggetto tenuto al pagamento ovvero a carico dell'ente espropriante ai sensi dell'art. 21 DPR 327/2001. D'altra parte, per principio altrettanto pacifico, in tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di
5 litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi, sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in jus, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 c.p.c. Nel caso in esame il ha genericamente dedotto di accertare la corretta integrazione del Pt_2 contraddittorio. Per quanto concerne il merito della controversia, il ricorrente ha documentalmente comprovato sia l'intervenuto espletamento dell'attività in questione ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 sia la sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento dei relativi oneri da parte dell'autorità espropriante ex comma 6 di cui al detto art. 21 del D.P.R. n. 327/2001. L'articolo 21 del DPR 327 del 2001 ( TU espropriazioni) citato prevede che l'autorità espropriante debba formare l'elenco degli espropriati che non hanno accettato la determinazione dell'indennità provvisoria (comma 1) e che si debba poi procedere alla nomina della terna di esperti per la determinazione (commi da 2 a 5). Il comma 6 dell'articolo in esame prevede poi quanto segue: "6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio”. Secondo la giurisprudenza (da ultimo Cass. 8 settembre 2016 n. 17795),
l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese dei tecnici va effettuata sulla base del raffronto tra l'indennità provvisoria di stima determinata dall'autorità espropriante ai sensi dell'articolo 20 del citato testo unico e la stima effettuata dalla terna di tecnici nominata ai sensi dell'articolo 21 e non già tra la stima di questi ultimi e quella fatta effettuare dal CTU in sede di giudizio di opposizione. Il chiaro tenore letterale della norma in questione con il riferimento alle tariffe professionali vigente impedisce inoltre che debba ritenersi applicabile, come dedotto dal resistente, la quantificazione di cui al DM 30 maggio 2002 che attiene alla diversa ipotesi Pt_2 della liquidazione dei compensi dei consulenti incaricati su disposizione dell'autorità giudiziaria.
D'altro canto, nel verbale di determinazione dirigenziale del 31/01/2014, del in cui Parte_2 si nominava l'ing. , quale tecnico dei soggetti espropriandi, il geom. , CP_1 Controparte_3 quale tecnico dell'Autorità espropriante ed il geom. nominato dal Tribunale di Latina, CP_4 membri del Collegio Arbitrale per la valutazione della indennità di esproprio relativamente alle 4 ditte indicate, veniva dato atto “che l'onorario professionale spettante ai tecnici della commissione sarà liquidato con successivi atti, soltanto dopo il deposito della relazione di stima, in ordine alla tariffa professionale vigente e secondo il disposto del comma 6 dell'art.21 del DPR 327/2001”. Circa il quantum debeatur, contestato dal con riferimento ai criteri di determinazione, la CTU Pt_2
6 espletata in corso di causa dal Dott. ha formulato due ipotesi di calcolo, avuto Persona_1 riguardo al fatto che il collegio così formato aveva determinato l'indennità di esproprio nel modo seguente: Ditta n. 55 € 244.904,00 (220,00 €/mq); Ditta n. 25 € 76.071,60 (220,00 €/mq); Ditta n.
58-62 € 67.760.00 (220,00 €/mq); Ditta n. 34 € 62.832,00 (220,00 €/mq). Il valore dell'indennità di esproprio determinata dal Collegio (220,00 €/mq) risultava essere superiore a quello indicato in via provvisoria dall'Ente espropriante (10,00 €/mq) per cui le spese di funzionamento dell'Organo
Collegiale dovevano essere a carico dell'ente espropriante. Il CTU ha evidenziato che nella parcella pro-forma inviata dal ricorrente al i compensi venivano esposti in € 18.097,81 con Parte_2 il metodo dell'interpolazione lineare in riferimento alle tariffe per collegi arbitrali delle Camere di
Commercio, oltre a € 198,00 per spese di viaggio, € 908,96 per vacazioni, con relativo calcolo dell'imponibile previdenziale e fiscale e della R.A. giungendo a un netto a pagare pari a € 20.526,06 ovvero la somma richiesta in giudizio. Il CTU ha determinato il compenso in una duplice ipotesi, considerando due diversi tariffari:
1. Tariffe per l'accesso al procedimento arbitrale della Camera di Commercio di Latina, approvate con provvedimento n. 47 del 29/03/2005; 2. Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto - Legge n. 143 del 02/03/1949. Nella prima ipotesi è emerso un compenso spettante al Collegio Arbitrale di importo pari ad euro 55.819,93 e quindi un compenso spettante all'Ing. pari ad euro 18.606,64 oltre CP_1 spese per viaggi (€ 198,00), vacazioni (€ 454,56), cassa di previdenza (€ 762,45), iva (€4.361,20), al netto della ritenuta IRPEF (€ 3.812,24) per un totale di euro 20.584,23. Il CTU ha precisato di aver incluso le spese per viaggi come previsto dalla L. n. 143 del 02/03/1949 art. 6 e di aver ridotto a metà gli onorari a vacazione come stabilito dalla L. n. 143 del 02/03/1949 art. 4 secondo cui “gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora e sono ridotti alla metà nei casi di perizie estimative”. Nella seconda ipotesi, il CTU ha fatto applicazione della L. n. 143 del 02/03/1949 e in particolare dell'art. 24 ( per le perizie estimative particolareggiate, oltre i compensi integrativi a vacazione di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6, è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della Tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia. L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare), art. 4 ( gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora e sono ridotti alla metà nei casi di perizie estimative); art. 6 ( il committente deve rimborsare al professionista alcune spese tra le quali anche le spese per viaggi); art. 7: quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa). Considerando le aliquote indicate nella Tabella
7 F Onorari dovuti al professionista per perizie estimative ed applicando la formula per la ricerca della percentuale mediante interpolazione lineare, è stato determinato un compenso spettante all'Ing.
pari ad euro 22.677,13 oltre spese per viaggi (€ 198,00), vacazioni (€ 454,56), cassa di CP_1 previdenza (€ 925,27), iva (€ 5.292,53); detratta la ritenuta IRPEF (€ 4.626,34) il totale risulta pari a € 24.934,77. Risultano incluse le spese per viaggi come previsto dalla art 6 L. n. 143 del 02/03/1949
e gli onorari a vacazione sono stati ridotti alla metà come stabilito dalla L. n. 143 del 02/03/1949 art.
4. Il resistente ha contestato tali risultanze evidenziando quanto alla prima ipotesi che Pt_2 le tariffe della Camera di Commercio possono essere applicate solo qualora le parti aderiscano al
Regolamento disciplinante il procedimento arbitrale e quanto alla seconda ipotesi che l'incarico conferito all'Ing. , quale tecnico dei soggetti espropriandi, afferisce a tipologie di attività CP_1 tutt'affatto diverse da quelle indicate nella tabella F ove risultano contemplate attività connesse a
Costruzioni edilizie e comunque un novero di attività certamente più complesse e dunque meritevoli di un compenso adeguato e proporzionale alle attività correnti, reiterando l'eccezione di applicabilità del D.M. 30/05/2002. Il CTU in risposta alle contestazioni di cui alla prima ipotesi, pur convenendo che il Regolamento disciplinante il procedimento arbitrale della CCIAA di Latina all'art. 1, prevede che procedura di arbitrato ivi stabilita si applica qualora le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera di
Commercio di Latina o alla Camera Arbitrale di Latina o al suo Regolamento o contenga espressioni analoghe, ha chiarito di aver applicato per analogia tali tariffe stabilite per i procedimenti arbitrali della CCIAA di Latina in quanto l'Ing. è stato nominato dal Comune membro di un Collegio CP_1
Arbitrale. Riguardo alle contestazioni sulla seconda ipotesi il CTU ha sottolineato che nel verbale di determinazione dirigenziale del 31/01/2014 il ha dato atto “che l'onorario professionale Pt_2 spettante ai tecnici della commissione sarà liquidato con successivi atti, soltanto dopo il deposito della relazione di stima, in ordine alla tariffa professionale vigente e secondo il disposto del comma
6 dell'art. 21 del DPR 327/2001”; per quanto riguarda invece la determinazione del compenso, il
CTU ha precisato in ordine alle aliquote indicate nella Tabella F categoria I (costruzioni edilizie),
l'art. 25 della Legge professionale prevede che “per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I”, quindi per tutte le stime di terreni edificabili e non, ovvero per le stime per espropriazioni in genere si applicano le aliquote delle
“costruzioni edilizie” di cui alla categoria I della Tabella F. Tali conclusioni devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo ed esaustivo correttamente motivato onde non si ritiene di dare luogo a rinnovazione della CTU come richiesto dal resistente. Per effetto di tanto, Pt_2 ritenuta la accoglibilità della seconda ipotesi di calcolo basata sulla applicazione della legge professionale di cui alla L. 143/1949 in ragione del richiamo alle tariffe professionali contenuto nella
8 determinazione dirigenziale n. 102 del 31 gennaio 2014, deve pronunciarsi la condanna del Pt_2 resistente al pagamento di compensi professionali in favore dell'Ing. nella somma di CP_1
€24.934,77 già detratta la ritenuta di acconto oltre interessi legali dalla messa in mora. Non si ritiene di riconoscere il maggior danno ex art. 1224 secondo comma cc in ossequio al principio da ultimo riaffermato (Cass. S.U. 23 marzo 2015 n. 5743) secondo cui il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza”.
Il primo motivo non può essere condiviso.
Va rilevata l'assenza nel caso di specie di un'ipotesi di litisconsorzio necessario trattandosi di pagamento di compenso professionale gravante pacificamente solo sul ente espropriante che Pt_2 ha riconosciuto di essere il solo soggetto tenuto al pagamento, anche se ne ha contestato il quantum.
Nella specie non si ravvisa, in aderenza al dictum del primo giudice, alcuna ipotesi di violazione del contraddittorio necessario in primo grado atteso che non vi è alcuna disposizione normativa in tal senso né pacificamente la situazione giuridica dedotta coinvolge altri soggetti oltre al Pt_2
Deve pertanto condividersi l'assunto del primo giudice atteso che esso si pone in linea di continuità con l'orientamento del Giudice di legittimità secondo cui il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta (Cfr. Cass 15521/18).
Neppure il secondo motivo coglie nel segno.
Innanzitutto ed in relazione alla mancata applicazione del D.M. 30.05.2002 va rilevato che la presente fattispecie non riguarda una consulenza tecnica disposta dall'autorità giudiziaria bensì un procedimento esclusivamente amministrativo conclusosi con il deposito della relazione di stima.
Lo stesso art. 21 del DPR 327/2001 dispone espressamente, al comma 6 che le spese per la nomina dei tecnici sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali. Quindi non può farsi alcun richiamo al DPR sulle spese di giustizia invocato dall'appellante; peraltro nella determinazione dirigenziale con la quale l'ing. è stato nominato su indicazione della ditta CP_1 espropriata dal quale componente del Collegio, è scritto che: “.. l'onorario Parte_2 professionale spettante ai tecnici della commissione sarà liquidato con successivi atti, soltanto dopo
9 il deposito della relazione di stima, in ordine alla tariffa professionale vigente e secondo il disposto del comma 6 art. 21 del DPR 327/2001.”
Quanto ai criteri di quantificazione del compenso va rilevato in primis che la normativa invocata dall'ente appellante (d.m. 143/2013) non risulta applicabile al caso di specie individuando la stessa i “parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.”, trattandosi di fattispecie del tutto diversa da quella qui esaminata.
In secundis, la legge 143/1949 in materia di “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti” e presa a base del calcolo effettuato dal ctu nominato in primo grado come poi recepito dal primo giudice risulta tuttora vigente ed i parametri di cui alle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti in essa previste sono state espressamente richiamate dalla determina dirigenziale di nomina;
l'abolizione delle tariffe professionali di cui al d.l. 1/2012 convertito nella L
27/2012 eliminando le tariffe minime e massima ha solo consentito una maggiore libertà contrattuale tra professionisti e clienti ma ciò non può per ciò solo significare che le dette tariffe professionali non possano continuare ad essere oggetto di specifico richiamo al fine di integrare il contenuto dell'atto e quindi come parametro per la predisposizione del compenso, sia nella libera contrattazione che da parte di procedimenti amministrativi, come è avvenuto nella specie.
Del resto, la già menzionata determinazione dirigenziale di nomina dei periti, che è successiva all'invocato D.M. 143/2013, comunque non applicabile in via generale, non fa riferimento alcuno ai parametri in esso previsti, bensì al solo criterio di cui alle tariffe professionali.
In ogni caso, dall'esame della ctu espletata in primo grado, deve ritenersi come la somma richiesta, a giudizio della Corte, si profili del tutto congrua ex art. 2233 c.c., anche in considerazione del pregio e dell'importanza dell'attività prestata che, come è facilmente riscontrabile dall'esame della corposa documentazione allegata al ricorso, è stata particolarmente laboriosa ed ha spaziato dall'accurato riscontro dei luoghi, allo studio delle cartografie e degli atti comunali, all'esame delle memorie numerosamente prodotte dalle parti, alla risoluzione di complicate questioni urbanistiche – estimatorie, il tutto correlato al valore dell'affare. (450mila euro); e si consideri altresì la stesura delle corpose relazioni tecnico giuridiche. A tal fine sorregge l'orientamento della Corte di legittimità che statuisce come: “In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio
10 equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente. (Cass. Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024 (Rv. 672806 - 02)
In definitiva, tenendo conto dei parametri tariffari indicati nella parcella posta a base della domanda ed in considerazione del pregio dell'opera prestata (che risulta dalla copiosissima documentazione versata in atti) non potrà, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., che confermarsi la sentenza in punto di quantificazione del compenso richiesto.
Il motivo deve pertanto essere disatteso.
Neppure il terzo motivo propugnato merita di essere condiviso.
Secondo il Comune appellante l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale il compenso si determina in relazione alla indennità stabilita in esito alla perizia amministrativa collegiale e non già in esito a quanto stabilito in via giudiziale, sarebbe erronea.
La doglianza non merita di essere condivisa.
Il presente giudizio riguarda pacificamente i compensi per quattro distinti collegi arbitrali relativi a quattro soggetti espropriati, per un valore complessivo accertato dal collegio, di circa
450.000,00 euro.
Recita testualmente l'art. 21 (Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione) 6^ comma DPR 327/2001 “Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio”, laddove la norma fa chiaramente riferimento al valore della stima stabilita dal collegio arbitrale in sede amministrativa e non a quella, peraltro soltanto eventuale, determinatasi all'esito del giudizio di opposizione proposto.
E nella specie è pacifico ed anche documentato come il procedimento amministrativo si sia chiuso con il deposito della perizia collegiale nella quale è stata fissata l'indennità definitiva di esproprio ed in relazione alle attività svolte dal collegio ed al valore della indennità definitiva si sia venuto a determinare il compenso dovuto ai componenti il collegio.
Neppure può dirsi essere sussistente alcun rapporto di pregiudizialità con la causa di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio atteso che, come a tal proposito ritenuto dalla Corte di legittimità “Non sussiste pregiudizialità tra la causa di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, proposta avanti alla corte d'appello e prospettante anche la invalidità della perizia per illegittima composizione del collegio di tecnici di cui all'art. 21 del d.P.R. 8 giugno
11 2001, n. 327, in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi per la relativa nomina di uno dei componenti, e la causa instaurata, avanti al tribunale, da altro componente il collegio medesimo, al fine del pagamento del proprio compenso per la prestazione professionale incontestatamente fornita;
infatti, il diritto a detto compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, a prescindere dall'eventuale dichiarazione di nullità della liquidazione dell'indennità per difetto di composizione del collegio;
ne consegue che manca il presupposto della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.; né, nella specie, difettando la richiesta di tutte le parti, il giudice avrebbe potuto disporre la sospensione facoltativa, ciò giustificando l'accoglimento del regolamento necessario di competenza. (Cass. Ordinanza n. 3575 del 07/03/2012 (Rv. 622072 - 01). In definitiva, tra il procedimento amministrativo volto alla quantificazione dell'indennizzo espropriativo sulla cui base la legge vuole che si determini il compenso del collegio dei professionisti nominati ed il procedimento di opposizione alla stima dell'indennizzo stesso non vi è alcuna correlazione ai fini che qui interessano.
Conclusivamente, l'appello proposto deve essere respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della causa (scaglione terzo, valore fino ad € 26.000), compensi minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata e medi per il resto
La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 avverso l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Latina n. 1431/20 pubblicata il 26.5.2020 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi Parte_2
€4.888, oltre a spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore, avv. Ermanno Martusciello, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di se dovuto. Parte_2
Così deciso in Roma il giorno 11.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente
NI ZZ -A A-
12
Sezione VI civile
R.G. 3283/2020
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERRARO PATRIZIA
Appellato/i
CP_1
Avv. MARTUSCIELLO ERMANNO avv. Alessandrini in sost
Nessuno è presente per l'appellante.
L'avv. Alessandrini discute la causa, si riporta ai propri atti e chiede la distrazione delle spese di lite.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
AR NC
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3283/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(P. IVA: ) in persona del Dirigente pro tempore del Settore Parte_2 P.IVA_1
n. 5 – LL.PP. e AMBIENTE, Ing. (C.F.: , rappresentato e Parte_3 C.F._1 difeso dall'Avv. Patrizia Ferraro (C.F.: iscritta all'Albo Speciale dell'Ordine C.F._2 degli Avvocati di Latina, e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci n. 38 giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato ai fini del presente CP_1 C.F._3 giudizio in Roma via Germanico, 146 presso l'Avv. Ermanno Martusciello (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._4
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato il ha proposto appello avverso Parte_2
l'ordinanza del Tribunale di Latina n.1431720, pubblicata il 26.05.2020, resa nel giudizio
2 intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con ricorso ex art. 702 bis cpc iscritto in data 12 aprile 2018, l'Ing. ha adito l'intestato Tribunale CP_1 al fine di sentire accertare e dichiarare ex art. 21 del DPR 327/2001 il diritto al pagamento nei confronti del dei compensi per l'attività di membro del Collegio Peritale per la Parte_2 determinazione stragiudiziale della indennità di esproprio con riferimento ad intervento nel quartiere Spinete in Fondi (LT) per le ditte espropriande nn.25,34,55,58 e 62 e per l'effetto condannare il resistente al pagamento della somma di € 20.526,06 oltre ritenuta di Pt_2 acconto o somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva di essere stato nominato, a seguito della attivazione della procedura peritale-arbitrale da parte dei citati soggetti espropriandi ai sensi dell'art. 21 DPR
327/2001 per la determinazione stragiudiziale dell'indennità di esproprio, quale tecnico di fiducia degli espropriandi stessi e che il Collegio, insediatosi a seguito della nomina con decreto del
Presidente del Tribunale di Latina, del terzo tecnico, si era regolarmente insediato ed aveva esaminato le posizioni di ciascun lotto soggetto ad esproprio nonché gli atti e i documenti relativi.
Si esponeva, altresì, che in esito al complesso lavoro il Collegio aveva depositato in data 1 agosto
2015 le relazioni finali che avevano determinato i relativi valori indennitari in misura superiore a quello indicato dall'Ente espropriante con conseguente onere a carico del medesimo delle spese di funzionamento dell'organo collegiale a norma dell'art. 21 T.U. citato. Si costituiva il Pt_2 resistente eccependo, in primo luogo, la sussistenza di un litisconsorzio necessario con i soggetti espropriandi nel giudizio per il pagamento del compenso professionale dei componenti del
Collegio . Nel merito il contestava la somma richiesta in quanto ritenuta non congrua né Pt_2 conforme alle tariffe professionali vigenti in materia, tenuto conto che il professionista aveva quantificato il compenso richiesto “ per interpolazione lineare in riferimento alle tariffe per collegi arbitrali delle Camere di Commercio” mentre avrebbe dovuto farsi applicazione dei parametri di cui al DM 30/5/2002 ed in particolare dell'art. 13 prevedente un compenso a scaglioni per perizia o consulenza tecnica in materia di estimo. Il inoltre deduceva la pendenza innanzi alla Pt_2
Corte di Appello di Roma dell'opposizione avverso le indennità di esproprio quantificate dal
Collegio arbitrale per le ditte in questione e che, in esito alla stessa, la Corte aveva rideterminato l'indennità per le ditte 58 e 62 riducendola a € 9.800,00 a fronte di € 67.760,00 quantificato dal
Collegio Arbitrale. Parte resistente deduceva pertanto che tale riduzione aveva diretta incidenza sulla determinazione dei compensi che in ogni caso avrebbe dovuto effettuarsi ai sensi del DM
30/5/2002 nella somma complessiva di € 3.925,60 per le ditte espropriande ed in tal senso svolgeva domanda riconvenzionale di ricalcolo dei compensi professionali del ricorrente, oltre vacazione
3 ed accessori come per legge. Espletata CTU contabile, la causa veniva assunta in decisione in esito alla trattazione scritta c.d. udienza “figurata” del 26 maggio 2020 (ai sensi dell'art 83 comma 7 lett h del D.L. 18/2020), presa visione delle conclusioni scritte delle parti”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata ordinanza, ha così deciso: “a) Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna il in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di parte ricorrente per la CP_1 causale di cui in premessa della somma di € 24.934,77 detratta ritenuta di acconto oltre interessi legali dalla data di messa in mora;
b) Condanna il in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore della parte ricorrente nella somma di € 146,50 per spese ed €4.835,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario, CPA ed IVA. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di
CTU come liquidate”.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello il che ha svolto le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento del presente appello, riformare totalmente l'ordinanza del 26/05/2020, emessa dal Tribunale di
Latina nell'ambito del giudizio avente nrg 2185/2018 e, per l'effetto: 1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'Ing. , CP_1 stante l'irregolarità del contraddittorio;
2) nel merito, accertare e dichiarare che il compenso riconosciuto al ricorrente è stato erroneamente quantificato sulla base di tariffe professionali ormai abrogate e, pertanto, rigettare il ricorso ex adverso proposto ovvero, in subordine ed in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, ridurre l'importo dovuto al ricorrente, ricalcolando il suo compenso sulla base dei parametri di cui all'art. 13 del D.M.
30/05/02 e/o in conformità alle tariffe di cui al D.M. 143/2013; 3) condannare, quindi, l'Ing.
[...]
a restituire al gli importi in eccesso già liquidati in esecuzione CP_1 Pt_2 Pt_2 dell'ordinanza impugnata. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre il CPDEL dovuto agli avvocati dipendenti pubblici”.
Si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito l 'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
All'odierna udienza il difensore della parte presente ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
L'appello proposto dal è articolato in tre motivi. Parte_2
Con il primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto- Erronea
4 valutazione dei fatti e dei presupposti di legge”, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che nella specie non ricorresse un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il Giudice avrebbe dovuto quindi rilevare la non completezza del contraddittorio e dichiarare l'improcedibilità della domanda.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Motivazione insufficiente, contraddittoria ed errata- erronea applicazione della norma di legge”, l'appellante contesta il provvedimento per aver acriticamente accolto le conclusioni del perito e, conseguentemente, applicato le tariffe di cui alla
L.143/1949. A tal riguardo, sostiene che il giudice non avrebbe in alcun modo motivato la scelta di applicare tali tariffe in luogo di quelle di cui al DM 30 maggio 2002. Evidenzia, peraltro,
l'abrogazione delle tariffe applicate.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Motivazione insufficiente e contraddittoria- Omessa pronuncia”, l'appellante deduce di aver dato atto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, di aver proposto opposizione innanzi la Corte di appello di Roma avverso la stima quantificata dalla
Commissione di cui il ricorrente faceva parte e che la Corte aveva accolto tale opposizione, ricalcolando l'indennità. Pertanto, il compenso dovuto all'odierno appellato doveva essere calcolato sull'importo così come rideterminato dalla Corte di appello, mentre il Tribunale nulla avrebbe disposto al riguardo. Censura conseguentemente la sentenza di primo grado per omessa pronuncia.
L'ordinanza impugnata è così motivata: “La domanda di parte ricorrente è fondata e risulta meritevole di accoglimento. In primo luogo deve ritenersi non sussistente nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario con i soggetti espropriati. Per giurisprudenza costante infatti, (cfr da ultimo Cass. 4 ottobre 2016 n. 19804), il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Nel caso di specie, la determinazione dei compensi spettanti al componente del Collegio
Arbitrale viene richiesta nei confronti del soggetto tenuto al pagamento ovvero a carico dell'ente espropriante ai sensi dell'art. 21 DPR 327/2001. D'altra parte, per principio altrettanto pacifico, in tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di
5 litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi, sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in jus, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 c.p.c. Nel caso in esame il ha genericamente dedotto di accertare la corretta integrazione del Pt_2 contraddittorio. Per quanto concerne il merito della controversia, il ricorrente ha documentalmente comprovato sia l'intervenuto espletamento dell'attività in questione ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 sia la sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento dei relativi oneri da parte dell'autorità espropriante ex comma 6 di cui al detto art. 21 del D.P.R. n. 327/2001. L'articolo 21 del DPR 327 del 2001 ( TU espropriazioni) citato prevede che l'autorità espropriante debba formare l'elenco degli espropriati che non hanno accettato la determinazione dell'indennità provvisoria (comma 1) e che si debba poi procedere alla nomina della terna di esperti per la determinazione (commi da 2 a 5). Il comma 6 dell'articolo in esame prevede poi quanto segue: "6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio”. Secondo la giurisprudenza (da ultimo Cass. 8 settembre 2016 n. 17795),
l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese dei tecnici va effettuata sulla base del raffronto tra l'indennità provvisoria di stima determinata dall'autorità espropriante ai sensi dell'articolo 20 del citato testo unico e la stima effettuata dalla terna di tecnici nominata ai sensi dell'articolo 21 e non già tra la stima di questi ultimi e quella fatta effettuare dal CTU in sede di giudizio di opposizione. Il chiaro tenore letterale della norma in questione con il riferimento alle tariffe professionali vigente impedisce inoltre che debba ritenersi applicabile, come dedotto dal resistente, la quantificazione di cui al DM 30 maggio 2002 che attiene alla diversa ipotesi Pt_2 della liquidazione dei compensi dei consulenti incaricati su disposizione dell'autorità giudiziaria.
D'altro canto, nel verbale di determinazione dirigenziale del 31/01/2014, del in cui Parte_2 si nominava l'ing. , quale tecnico dei soggetti espropriandi, il geom. , CP_1 Controparte_3 quale tecnico dell'Autorità espropriante ed il geom. nominato dal Tribunale di Latina, CP_4 membri del Collegio Arbitrale per la valutazione della indennità di esproprio relativamente alle 4 ditte indicate, veniva dato atto “che l'onorario professionale spettante ai tecnici della commissione sarà liquidato con successivi atti, soltanto dopo il deposito della relazione di stima, in ordine alla tariffa professionale vigente e secondo il disposto del comma 6 dell'art.21 del DPR 327/2001”. Circa il quantum debeatur, contestato dal con riferimento ai criteri di determinazione, la CTU Pt_2
6 espletata in corso di causa dal Dott. ha formulato due ipotesi di calcolo, avuto Persona_1 riguardo al fatto che il collegio così formato aveva determinato l'indennità di esproprio nel modo seguente: Ditta n. 55 € 244.904,00 (220,00 €/mq); Ditta n. 25 € 76.071,60 (220,00 €/mq); Ditta n.
58-62 € 67.760.00 (220,00 €/mq); Ditta n. 34 € 62.832,00 (220,00 €/mq). Il valore dell'indennità di esproprio determinata dal Collegio (220,00 €/mq) risultava essere superiore a quello indicato in via provvisoria dall'Ente espropriante (10,00 €/mq) per cui le spese di funzionamento dell'Organo
Collegiale dovevano essere a carico dell'ente espropriante. Il CTU ha evidenziato che nella parcella pro-forma inviata dal ricorrente al i compensi venivano esposti in € 18.097,81 con Parte_2 il metodo dell'interpolazione lineare in riferimento alle tariffe per collegi arbitrali delle Camere di
Commercio, oltre a € 198,00 per spese di viaggio, € 908,96 per vacazioni, con relativo calcolo dell'imponibile previdenziale e fiscale e della R.A. giungendo a un netto a pagare pari a € 20.526,06 ovvero la somma richiesta in giudizio. Il CTU ha determinato il compenso in una duplice ipotesi, considerando due diversi tariffari:
1. Tariffe per l'accesso al procedimento arbitrale della Camera di Commercio di Latina, approvate con provvedimento n. 47 del 29/03/2005; 2. Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto - Legge n. 143 del 02/03/1949. Nella prima ipotesi è emerso un compenso spettante al Collegio Arbitrale di importo pari ad euro 55.819,93 e quindi un compenso spettante all'Ing. pari ad euro 18.606,64 oltre CP_1 spese per viaggi (€ 198,00), vacazioni (€ 454,56), cassa di previdenza (€ 762,45), iva (€4.361,20), al netto della ritenuta IRPEF (€ 3.812,24) per un totale di euro 20.584,23. Il CTU ha precisato di aver incluso le spese per viaggi come previsto dalla L. n. 143 del 02/03/1949 art. 6 e di aver ridotto a metà gli onorari a vacazione come stabilito dalla L. n. 143 del 02/03/1949 art. 4 secondo cui “gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora e sono ridotti alla metà nei casi di perizie estimative”. Nella seconda ipotesi, il CTU ha fatto applicazione della L. n. 143 del 02/03/1949 e in particolare dell'art. 24 ( per le perizie estimative particolareggiate, oltre i compensi integrativi a vacazione di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6, è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della Tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia. L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare), art. 4 ( gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora e sono ridotti alla metà nei casi di perizie estimative); art. 6 ( il committente deve rimborsare al professionista alcune spese tra le quali anche le spese per viaggi); art. 7: quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa). Considerando le aliquote indicate nella Tabella
7 F Onorari dovuti al professionista per perizie estimative ed applicando la formula per la ricerca della percentuale mediante interpolazione lineare, è stato determinato un compenso spettante all'Ing.
pari ad euro 22.677,13 oltre spese per viaggi (€ 198,00), vacazioni (€ 454,56), cassa di CP_1 previdenza (€ 925,27), iva (€ 5.292,53); detratta la ritenuta IRPEF (€ 4.626,34) il totale risulta pari a € 24.934,77. Risultano incluse le spese per viaggi come previsto dalla art 6 L. n. 143 del 02/03/1949
e gli onorari a vacazione sono stati ridotti alla metà come stabilito dalla L. n. 143 del 02/03/1949 art.
4. Il resistente ha contestato tali risultanze evidenziando quanto alla prima ipotesi che Pt_2 le tariffe della Camera di Commercio possono essere applicate solo qualora le parti aderiscano al
Regolamento disciplinante il procedimento arbitrale e quanto alla seconda ipotesi che l'incarico conferito all'Ing. , quale tecnico dei soggetti espropriandi, afferisce a tipologie di attività CP_1 tutt'affatto diverse da quelle indicate nella tabella F ove risultano contemplate attività connesse a
Costruzioni edilizie e comunque un novero di attività certamente più complesse e dunque meritevoli di un compenso adeguato e proporzionale alle attività correnti, reiterando l'eccezione di applicabilità del D.M. 30/05/2002. Il CTU in risposta alle contestazioni di cui alla prima ipotesi, pur convenendo che il Regolamento disciplinante il procedimento arbitrale della CCIAA di Latina all'art. 1, prevede che procedura di arbitrato ivi stabilita si applica qualora le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera di
Commercio di Latina o alla Camera Arbitrale di Latina o al suo Regolamento o contenga espressioni analoghe, ha chiarito di aver applicato per analogia tali tariffe stabilite per i procedimenti arbitrali della CCIAA di Latina in quanto l'Ing. è stato nominato dal Comune membro di un Collegio CP_1
Arbitrale. Riguardo alle contestazioni sulla seconda ipotesi il CTU ha sottolineato che nel verbale di determinazione dirigenziale del 31/01/2014 il ha dato atto “che l'onorario professionale Pt_2 spettante ai tecnici della commissione sarà liquidato con successivi atti, soltanto dopo il deposito della relazione di stima, in ordine alla tariffa professionale vigente e secondo il disposto del comma
6 dell'art. 21 del DPR 327/2001”; per quanto riguarda invece la determinazione del compenso, il
CTU ha precisato in ordine alle aliquote indicate nella Tabella F categoria I (costruzioni edilizie),
l'art. 25 della Legge professionale prevede che “per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I”, quindi per tutte le stime di terreni edificabili e non, ovvero per le stime per espropriazioni in genere si applicano le aliquote delle
“costruzioni edilizie” di cui alla categoria I della Tabella F. Tali conclusioni devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo ed esaustivo correttamente motivato onde non si ritiene di dare luogo a rinnovazione della CTU come richiesto dal resistente. Per effetto di tanto, Pt_2 ritenuta la accoglibilità della seconda ipotesi di calcolo basata sulla applicazione della legge professionale di cui alla L. 143/1949 in ragione del richiamo alle tariffe professionali contenuto nella
8 determinazione dirigenziale n. 102 del 31 gennaio 2014, deve pronunciarsi la condanna del Pt_2 resistente al pagamento di compensi professionali in favore dell'Ing. nella somma di CP_1
€24.934,77 già detratta la ritenuta di acconto oltre interessi legali dalla messa in mora. Non si ritiene di riconoscere il maggior danno ex art. 1224 secondo comma cc in ossequio al principio da ultimo riaffermato (Cass. S.U. 23 marzo 2015 n. 5743) secondo cui il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza”.
Il primo motivo non può essere condiviso.
Va rilevata l'assenza nel caso di specie di un'ipotesi di litisconsorzio necessario trattandosi di pagamento di compenso professionale gravante pacificamente solo sul ente espropriante che Pt_2 ha riconosciuto di essere il solo soggetto tenuto al pagamento, anche se ne ha contestato il quantum.
Nella specie non si ravvisa, in aderenza al dictum del primo giudice, alcuna ipotesi di violazione del contraddittorio necessario in primo grado atteso che non vi è alcuna disposizione normativa in tal senso né pacificamente la situazione giuridica dedotta coinvolge altri soggetti oltre al Pt_2
Deve pertanto condividersi l'assunto del primo giudice atteso che esso si pone in linea di continuità con l'orientamento del Giudice di legittimità secondo cui il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta (Cfr. Cass 15521/18).
Neppure il secondo motivo coglie nel segno.
Innanzitutto ed in relazione alla mancata applicazione del D.M. 30.05.2002 va rilevato che la presente fattispecie non riguarda una consulenza tecnica disposta dall'autorità giudiziaria bensì un procedimento esclusivamente amministrativo conclusosi con il deposito della relazione di stima.
Lo stesso art. 21 del DPR 327/2001 dispone espressamente, al comma 6 che le spese per la nomina dei tecnici sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali. Quindi non può farsi alcun richiamo al DPR sulle spese di giustizia invocato dall'appellante; peraltro nella determinazione dirigenziale con la quale l'ing. è stato nominato su indicazione della ditta CP_1 espropriata dal quale componente del Collegio, è scritto che: “.. l'onorario Parte_2 professionale spettante ai tecnici della commissione sarà liquidato con successivi atti, soltanto dopo
9 il deposito della relazione di stima, in ordine alla tariffa professionale vigente e secondo il disposto del comma 6 art. 21 del DPR 327/2001.”
Quanto ai criteri di quantificazione del compenso va rilevato in primis che la normativa invocata dall'ente appellante (d.m. 143/2013) non risulta applicabile al caso di specie individuando la stessa i “parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.”, trattandosi di fattispecie del tutto diversa da quella qui esaminata.
In secundis, la legge 143/1949 in materia di “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti” e presa a base del calcolo effettuato dal ctu nominato in primo grado come poi recepito dal primo giudice risulta tuttora vigente ed i parametri di cui alle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti in essa previste sono state espressamente richiamate dalla determina dirigenziale di nomina;
l'abolizione delle tariffe professionali di cui al d.l. 1/2012 convertito nella L
27/2012 eliminando le tariffe minime e massima ha solo consentito una maggiore libertà contrattuale tra professionisti e clienti ma ciò non può per ciò solo significare che le dette tariffe professionali non possano continuare ad essere oggetto di specifico richiamo al fine di integrare il contenuto dell'atto e quindi come parametro per la predisposizione del compenso, sia nella libera contrattazione che da parte di procedimenti amministrativi, come è avvenuto nella specie.
Del resto, la già menzionata determinazione dirigenziale di nomina dei periti, che è successiva all'invocato D.M. 143/2013, comunque non applicabile in via generale, non fa riferimento alcuno ai parametri in esso previsti, bensì al solo criterio di cui alle tariffe professionali.
In ogni caso, dall'esame della ctu espletata in primo grado, deve ritenersi come la somma richiesta, a giudizio della Corte, si profili del tutto congrua ex art. 2233 c.c., anche in considerazione del pregio e dell'importanza dell'attività prestata che, come è facilmente riscontrabile dall'esame della corposa documentazione allegata al ricorso, è stata particolarmente laboriosa ed ha spaziato dall'accurato riscontro dei luoghi, allo studio delle cartografie e degli atti comunali, all'esame delle memorie numerosamente prodotte dalle parti, alla risoluzione di complicate questioni urbanistiche – estimatorie, il tutto correlato al valore dell'affare. (450mila euro); e si consideri altresì la stesura delle corpose relazioni tecnico giuridiche. A tal fine sorregge l'orientamento della Corte di legittimità che statuisce come: “In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio
10 equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente. (Cass. Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024 (Rv. 672806 - 02)
In definitiva, tenendo conto dei parametri tariffari indicati nella parcella posta a base della domanda ed in considerazione del pregio dell'opera prestata (che risulta dalla copiosissima documentazione versata in atti) non potrà, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., che confermarsi la sentenza in punto di quantificazione del compenso richiesto.
Il motivo deve pertanto essere disatteso.
Neppure il terzo motivo propugnato merita di essere condiviso.
Secondo il Comune appellante l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale il compenso si determina in relazione alla indennità stabilita in esito alla perizia amministrativa collegiale e non già in esito a quanto stabilito in via giudiziale, sarebbe erronea.
La doglianza non merita di essere condivisa.
Il presente giudizio riguarda pacificamente i compensi per quattro distinti collegi arbitrali relativi a quattro soggetti espropriati, per un valore complessivo accertato dal collegio, di circa
450.000,00 euro.
Recita testualmente l'art. 21 (Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione) 6^ comma DPR 327/2001 “Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio”, laddove la norma fa chiaramente riferimento al valore della stima stabilita dal collegio arbitrale in sede amministrativa e non a quella, peraltro soltanto eventuale, determinatasi all'esito del giudizio di opposizione proposto.
E nella specie è pacifico ed anche documentato come il procedimento amministrativo si sia chiuso con il deposito della perizia collegiale nella quale è stata fissata l'indennità definitiva di esproprio ed in relazione alle attività svolte dal collegio ed al valore della indennità definitiva si sia venuto a determinare il compenso dovuto ai componenti il collegio.
Neppure può dirsi essere sussistente alcun rapporto di pregiudizialità con la causa di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio atteso che, come a tal proposito ritenuto dalla Corte di legittimità “Non sussiste pregiudizialità tra la causa di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, proposta avanti alla corte d'appello e prospettante anche la invalidità della perizia per illegittima composizione del collegio di tecnici di cui all'art. 21 del d.P.R. 8 giugno
11 2001, n. 327, in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi per la relativa nomina di uno dei componenti, e la causa instaurata, avanti al tribunale, da altro componente il collegio medesimo, al fine del pagamento del proprio compenso per la prestazione professionale incontestatamente fornita;
infatti, il diritto a detto compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, a prescindere dall'eventuale dichiarazione di nullità della liquidazione dell'indennità per difetto di composizione del collegio;
ne consegue che manca il presupposto della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.; né, nella specie, difettando la richiesta di tutte le parti, il giudice avrebbe potuto disporre la sospensione facoltativa, ciò giustificando l'accoglimento del regolamento necessario di competenza. (Cass. Ordinanza n. 3575 del 07/03/2012 (Rv. 622072 - 01). In definitiva, tra il procedimento amministrativo volto alla quantificazione dell'indennizzo espropriativo sulla cui base la legge vuole che si determini il compenso del collegio dei professionisti nominati ed il procedimento di opposizione alla stima dell'indennizzo stesso non vi è alcuna correlazione ai fini che qui interessano.
Conclusivamente, l'appello proposto deve essere respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della causa (scaglione terzo, valore fino ad € 26.000), compensi minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata e medi per il resto
La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 avverso l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Latina n. 1431/20 pubblicata il 26.5.2020 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi Parte_2
€4.888, oltre a spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore, avv. Ermanno Martusciello, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di se dovuto. Parte_2
Così deciso in Roma il giorno 11.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente
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