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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12933/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12933/2022
PROMOSSA DA nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv MASCALI GIUSEPPA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata ad [...] il [...] rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'avv. MAZZEO RINALDI ANNA C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, , ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dalla moglie l'affido condiviso del figlio nato il [...], con CP_2 Per_1
collocamento presso la moglie , di regolamentare gli incontri col minore prevedendo che lo stesso trascorra col padre tre pomeriggi infrasettimanali e la domenica alternata dalle 16 alle 20, sino al pagina 1 di 4 compimento del primo anno di vita, successivamente il minore trascorrerà col padre un fine settimana alternato con pernottamento, un mese di vacanza in estate, anche non consecutivo, le vacanze natalizie, assicurando l'alternanza con la madre fra la vigilia e il giorno di Natale, così come per le vacanze pasquali, il giorno del compleanno, il minore festeggerà a pranzo o a cena con ciascun genitore e trascorrerà con il genitore il giorno del loro compleanno, si dichiarava disponibile a versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 per il figlio, oltre all'intero ammontare dell'assegno unico e il
50% delle spese straordinarie. si è costituita in giudizio e ha concordato con il marito sulla domanda di separazione, CP_2
di affido condiviso del figlio, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale di proprietà dei propri genitori, quanto alla regolamentazione degli incontri fra il padre ed il minore, ha chiesto che il stia con il figlio due pomeriggi la settimana, il martedì ed il venerdì dalle 16 Parte_1 alle 20,30 e l'intera giornata del sabato o della domenica e, dal compimento del primo anno di vita, che il bambino possa pernottare col padre, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica, di essere avvisata dei turni di lavoro del marito la settimana precedente, che il minore trascorra col padre 5 giorni durante le vacanze natalizie (prevedendo l'alternanza fra la vigilia ed il giorno di Natale solo ove il genitore con cui il minore debba stare, non si trovi in viaggio per le vacanze) alternando il giorno di
Natale con quello di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, due periodi di dieci giorni durante l'estate , comprensivi, ad anni alterni, del ferragosto, concordando, per il resto, con le domande avverse, aggiungendo anche la festa del papà e quella della mamma. La ha chiesto di porre a carico del l'obbligo di versarle un CP_2 Parte_1 assegno di € 500,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 15.2.2023, il Giudice, con funzioni di Presidente, ha affidato il minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre, cui ha affidato la casa coniugale, ha stabilito che il piccolo stesse col padre, che potrà portarlo con sé, due pomeriggi la settimana che, in assenza di diversi accordi tra le parti, ha fissato nel martedì e venerdì, dall'ora di pranzo fino alle 20,30 e ciò per abituare il bambino a riposare il pomeriggio col padre e, a settimane alterne, l'intera giornata del sabato o della domenica, dalle 10 alle 20,30 .
Dopo il compimento del primo anno di vita, il Giudice ha statuito che il minore trascorresse col padre due fine settimana al mese, con pernottamento, prelevandolo dalla casa della madre alle 10 del sabato e riaccompagnandolo alle 20,30 della domenica.
pagina 2 di 4 Durante le vacanze natalizie, il Giudice che il minore trascorresse col padre 5 giorni durante le vacanze natalizie (prevedendo l'alternanza fra la vigilia ed il giorno di Natale solo ove il genitore con cui il minore dovesse stare, non si trovasse lontano dal luogo di abituale residenza) alternando il giorno di
Natale con quello di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Durante l'estate il Giudice ha disposto che il minore trascorresse 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e che, in quel periodo, si intendessero sospesi gli incontri con il genitore non convivente.
E' stato stabilito che il minore stesse con il padre o con la madre nei giorni dei loro compleanni e per la festa del papà o della mamma.
Quanto al compleanno del bambino , il Giudice ha invitato i genitori a festeggiarlo insieme, in caso di disaccordo, ha stabilito che il bambino festeggiasse il suo compleanno, ad anni alterni, con la mamma o con il papà.
Il Giudice ha invitato il a comunicare tempestivamente, possibilmente entro la settimana Parte_1
precedente o, comunque, appena ne sia a conoscenza, alla moglie i propri turni di lavoro, concordando così la permanenza del minore presso di lui.
Il Giudice ha posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie, per il Parte_1 mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 300,00, oltre all'intero assegno unico e al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda.
Nel corso del giudizio, non è stata svolta attività istruttoria e, all'udienza del 12.12.2023, sostituita da note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi con conferma delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
Le parti sono state d'accordo, già dagli atti introduttivi, sull'affido condiviso del figlio, con collocamento presso la madre cui va assegnata la casa coniugale (di proprietà dei genitori della stessa)
In sede di comparsa conclusionale, il ricorrente ha dedotto che la moglie ostacoli i suoi incontri col figlio, la ha contestato tale assunto e il non ha chiesto di provare tale circostanza, per CP_2 Parte_1
pagina 3 di 4 cui, allo stato, non ricorrono gli estremi per modificare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, la cui rispondenza agli interessi del minore, peraltro, non è stata contestata .
Per la corretta esecuzione delle disposizioni presidenziali, il ricorrente potrà adire il giudice, anche successivamente al deposito della presente sentenza.
Quanto ai rapporti patrimoniali: la sperequazione fra i redditi dei coniugi (€2000 per il ed € Parte_1
600, non fissi, per la resistente) induce ad aumentare ad € 400,00 l'importo dell'assegno mensile che il deve versare alla moglie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, oltre Parte_1
al pagamento al 50% delle spese straordinarie.
Non vi è motivo, dato il regime dell'affido e la condotta del che ha sempre adempiuto Parte_1
all'obbligo di mantenimento, modificare le regole sull'assegno unico che va erogato al 50% in favore di ciascun genitore, come per legge.
Data la prevalenza della pronuncia sullo status, rispetto alle altre statuizioni, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e affida il Parte_1 CP_2
figlio, ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui assegna la casa Persona_2
coniugale, determina i periodi di permanenza del minore col padre come indicato in parte motiva e pone a carico di , con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, Parte_1
l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della ente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2018, atto n. 175, parte II serie A) compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12933/2022
PROMOSSA DA nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv MASCALI GIUSEPPA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata ad [...] il [...] rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'avv. MAZZEO RINALDI ANNA C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, , ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dalla moglie l'affido condiviso del figlio nato il [...], con CP_2 Per_1
collocamento presso la moglie , di regolamentare gli incontri col minore prevedendo che lo stesso trascorra col padre tre pomeriggi infrasettimanali e la domenica alternata dalle 16 alle 20, sino al pagina 1 di 4 compimento del primo anno di vita, successivamente il minore trascorrerà col padre un fine settimana alternato con pernottamento, un mese di vacanza in estate, anche non consecutivo, le vacanze natalizie, assicurando l'alternanza con la madre fra la vigilia e il giorno di Natale, così come per le vacanze pasquali, il giorno del compleanno, il minore festeggerà a pranzo o a cena con ciascun genitore e trascorrerà con il genitore il giorno del loro compleanno, si dichiarava disponibile a versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 per il figlio, oltre all'intero ammontare dell'assegno unico e il
50% delle spese straordinarie. si è costituita in giudizio e ha concordato con il marito sulla domanda di separazione, CP_2
di affido condiviso del figlio, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale di proprietà dei propri genitori, quanto alla regolamentazione degli incontri fra il padre ed il minore, ha chiesto che il stia con il figlio due pomeriggi la settimana, il martedì ed il venerdì dalle 16 Parte_1 alle 20,30 e l'intera giornata del sabato o della domenica e, dal compimento del primo anno di vita, che il bambino possa pernottare col padre, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica, di essere avvisata dei turni di lavoro del marito la settimana precedente, che il minore trascorra col padre 5 giorni durante le vacanze natalizie (prevedendo l'alternanza fra la vigilia ed il giorno di Natale solo ove il genitore con cui il minore debba stare, non si trovi in viaggio per le vacanze) alternando il giorno di
Natale con quello di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, due periodi di dieci giorni durante l'estate , comprensivi, ad anni alterni, del ferragosto, concordando, per il resto, con le domande avverse, aggiungendo anche la festa del papà e quella della mamma. La ha chiesto di porre a carico del l'obbligo di versarle un CP_2 Parte_1 assegno di € 500,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 15.2.2023, il Giudice, con funzioni di Presidente, ha affidato il minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre, cui ha affidato la casa coniugale, ha stabilito che il piccolo stesse col padre, che potrà portarlo con sé, due pomeriggi la settimana che, in assenza di diversi accordi tra le parti, ha fissato nel martedì e venerdì, dall'ora di pranzo fino alle 20,30 e ciò per abituare il bambino a riposare il pomeriggio col padre e, a settimane alterne, l'intera giornata del sabato o della domenica, dalle 10 alle 20,30 .
Dopo il compimento del primo anno di vita, il Giudice ha statuito che il minore trascorresse col padre due fine settimana al mese, con pernottamento, prelevandolo dalla casa della madre alle 10 del sabato e riaccompagnandolo alle 20,30 della domenica.
pagina 2 di 4 Durante le vacanze natalizie, il Giudice che il minore trascorresse col padre 5 giorni durante le vacanze natalizie (prevedendo l'alternanza fra la vigilia ed il giorno di Natale solo ove il genitore con cui il minore dovesse stare, non si trovasse lontano dal luogo di abituale residenza) alternando il giorno di
Natale con quello di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Durante l'estate il Giudice ha disposto che il minore trascorresse 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e che, in quel periodo, si intendessero sospesi gli incontri con il genitore non convivente.
E' stato stabilito che il minore stesse con il padre o con la madre nei giorni dei loro compleanni e per la festa del papà o della mamma.
Quanto al compleanno del bambino , il Giudice ha invitato i genitori a festeggiarlo insieme, in caso di disaccordo, ha stabilito che il bambino festeggiasse il suo compleanno, ad anni alterni, con la mamma o con il papà.
Il Giudice ha invitato il a comunicare tempestivamente, possibilmente entro la settimana Parte_1
precedente o, comunque, appena ne sia a conoscenza, alla moglie i propri turni di lavoro, concordando così la permanenza del minore presso di lui.
Il Giudice ha posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie, per il Parte_1 mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 300,00, oltre all'intero assegno unico e al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda.
Nel corso del giudizio, non è stata svolta attività istruttoria e, all'udienza del 12.12.2023, sostituita da note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi con conferma delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
Le parti sono state d'accordo, già dagli atti introduttivi, sull'affido condiviso del figlio, con collocamento presso la madre cui va assegnata la casa coniugale (di proprietà dei genitori della stessa)
In sede di comparsa conclusionale, il ricorrente ha dedotto che la moglie ostacoli i suoi incontri col figlio, la ha contestato tale assunto e il non ha chiesto di provare tale circostanza, per CP_2 Parte_1
pagina 3 di 4 cui, allo stato, non ricorrono gli estremi per modificare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, la cui rispondenza agli interessi del minore, peraltro, non è stata contestata .
Per la corretta esecuzione delle disposizioni presidenziali, il ricorrente potrà adire il giudice, anche successivamente al deposito della presente sentenza.
Quanto ai rapporti patrimoniali: la sperequazione fra i redditi dei coniugi (€2000 per il ed € Parte_1
600, non fissi, per la resistente) induce ad aumentare ad € 400,00 l'importo dell'assegno mensile che il deve versare alla moglie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, oltre Parte_1
al pagamento al 50% delle spese straordinarie.
Non vi è motivo, dato il regime dell'affido e la condotta del che ha sempre adempiuto Parte_1
all'obbligo di mantenimento, modificare le regole sull'assegno unico che va erogato al 50% in favore di ciascun genitore, come per legge.
Data la prevalenza della pronuncia sullo status, rispetto alle altre statuizioni, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e affida il Parte_1 CP_2
figlio, ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui assegna la casa Persona_2
coniugale, determina i periodi di permanenza del minore col padre come indicato in parte motiva e pone a carico di , con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, Parte_1
l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della ente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2018, atto n. 175, parte II serie A) compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4