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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1889/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. a margine del ricorso di primo grado, dall'avv.
Nicola Aiello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rossitto;
P.IVA_1
nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nunzio Perrotta;
APPELLATI
1 *****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 8 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis adiva il Tribunale di Siracusa esponendo: Parte_1
che in data 19 febbraio 2013, soffrendo di dolori al ginocchio destro, si era recata presso l (di seguito, breviter, Controparte_1 [...]
) ed ivi era stata visitata dal medico dott. , il Controparte_1 Parte_2 quale le aveva diagnosticato l'esistenza di una grave gonartrosi ed aveva posto indicazione per intervento chirurgico di impianto di protesi totale, nonostante i movimenti di flesso estensione dell'articolazione fossero limitati solamente ai gradi estremi e l'esame radiografico eseguito avesse disvelato una modesta riduzione della rima articolare;
che il 2 febbraio 2013 essa attrice era stata sottoposta al prescritto intervento di protesizzazione, dal quale era derivato un notevole peggioramento della sintomatologia dolorosa ed una notevole riduzione dei gradi di estensione dell'articolazione; che, per porre rimedio a tale situazione, si era dovuta sottoporre ad altri due interventi chirurgici, eseguiti da terzi nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2014.
Assumeva che il aveva negligentemente scelto di intervenire con Pt_2
l'impianto di protesi, nonostante non sussistesse alcuna valida indicazione al detto intervento chirurgico;
che l'intervento in questione non era stato preceduto dalla prestazione di valido consenso informato ed era stato eseguito con imperizia, tanto che aveva comportato un accorciamento del tendine rotuleo con importante sintomatologia algica ed altrettanto importante riduzione dei movimenti del ginocchio, con gravissimo peggioramento delle proprie condizioni di salute, solo in parte migliorate a seguito dei due interventi riparatori ai quali essa ricorrente si era sottoposta.
Chiedeva, pertanto, la condanna in via solidale di e dell' Parte_2 [...]
al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'atto Controparte_1
chirurgico.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese attrici e Parte_2
chiedendone il rigetto.
Si costituiva in giudizio, altresì, l , eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione sostanziale di esso convenuto e, comunque, l'infondatezza della domanda
2 attrice.
Spiegava, per il caso di condanna, domanda di manleva nei confronti del Pt_2 per essere tenuto indenne “di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, questo fosse tenuto a pagare a parte appellante anche a titolo di regresso e, in ogni caso, in misura non inferiore al 50% del totale dovuto anche per refusione delle spese di lite”.
Nel corso del giudizio, disposto il mutamento del rito, veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio con incarico collegiale.
Con sentenza n. 2111/2021 del 30 novembre 2021 il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda attrice e, dichiarata assorbita la domanda di manleva proposta dall'
[...]
, condannava alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 Parte_1
dei convenuti.
Avverso la sentenza la soccombente ha interposto appello sulla base di sette ragioni di censura.
Costituitisi in giudizio, gli appellanti hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
L' ha altresì riproposto la domanda di manleva a suo Controparte_1
tempo formulata.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 8 gennaio 2025 – previa sostituzione dell'originario relatore, trasferito ad altro ufficio giudiziario - con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo assume l'appellante che ha errato il primo giudice nel ritenere diligente la condotta di nella scelta dell'intervento di protesizzazione, Parte_2
atteso che dagli esami eseguiti e dalle condizioni fisiche di essa non risultava Pt_1
l'indicazione per l'intervento praticato;
che i consulenti tecnici d'ufficio nominati nel giudizio di primo grado avevano ritenuto probabile l'esistenza di un danno dovuto ad usura della cartilagine, tale da giustificare la protesizzazione del ginocchio, mentre di siffatta circostanza non vi era prova alcuna, non avendo neppure il fatto eseguire ad Pt_2
essa paziente i necessari esami diagnostici;
che la decisione di addivenire ad un intervento non necessario, che aveva determinato l'aggravamento del quadro anatomico e funzionale, era stato il frutto di una scelta superficiale, non suggerita neppure dai dati clinici obiettivi all'epoca riscontrati.
3 Con il secondo motivo l'appellante censura il ragionamento del primo giudice, laddove ha escluso la responsabilità dei convenuti ed ha – malamente interpretando l'elaborato peritale – ritenuto che l'aggravamento delle condizioni di essa Pt_1 discendessero dall'intervento eseguito successivamente a quello per cui è causa.
Sostiene, al riguardo, che prima della protesizzazione la limitazione funzionale del ginocchio era modesta mentre, dopo l'intervento eseguito a , il deficit funzionale CP_1 era divenuto grave;
che per rimediare all'inesatta (oltre che non necessaria) esecuzione dell'intervento di protesizzazione si era sottoposta ai due interventi riparatori successivamente eseguiti da altro medico e presso altra struttura, all'esito dei quali vi era stato un netto miglioramento delle proprie condizioni, con aumento di movimenti di flessione, notevole riduzione del dolore e miglioramento dell'autonomia funzionale senza utilizzo di supporto deambulatorio.
Deduce che il primo giudice ha del tutto ignorato quanto accertato dai consulenti tecnici d'ufficio a proposito del fatto che i postumi dell'intervento eseguito dal Pt_2 potevano essere evitati “con l'ordinaria diligenza e perizia tramite una resezione del piatto tibiale di poco maggiore in altezza e con inclinazione posteriore di 3 gradi” e che il deficit di flessione era stato recuperato proprio grazie ai due interventi successivi.
Con il terzo motivo assume l'appellante che il primo giudice non ha fatto buon governo dei principi che regolano l'onere della prova, laddove ha affermato che non vi era prova che le lagnanze dedotte dalla ricorrente fossero ascrivibili all'operato del medico convenuto.
Nella specie, infatti, il – sul quale incombeva lo specifico onere probatorio Pt_2
– non aveva provato di avere correttamente eseguito l'intervento, ovvero che l'inadempimento era dovuto a causa a lui non imputabile, nonostante si fosse trattato di un atto chirurgico di routine.
Con il quarto motivo viene ribadita l'erroneità del ragionamento del primo giudice, nell'aver ritenuto esente da colpa l'operato del Pt_2
I motivi, che si esaminano congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati, nel senso che si dirà.
I consulenti tecnici d'ufficio nominati nel presente grado di giudizio, le cui conclusioni sono immuni da difetti logici ed affatto esaustive, anche sotto il profilo della risposta alle osservazioni delle parti, hanno accertato che non sussisteva indicazione all'intervento di impianto di protesi totale del ginocchio.
In particolare, la , affetta da artrite reumatoide, risultava, dall'esame Pt_1
4 radiografico preoperatorio, avere manifestazioni artrosiche del tutto iniziali, inquadrabili nello stadio “0” della scala di e nello stadio “1” dell'artrite reumatoide. Controparte_2
Per meglio spiegare tale diagnosi, hanno osservato i c.t.u. che lo stadio dell'artrite reumatoide può essere identificato analizzando il tipo di lesioni sul paziente. Sicché, nello stadio 1 è presente un infiltrato di linfociti e macrofagi, si notano macroscopicamente tumefazioni simmetriche, non c'è arrossamento, ci sono sintomi sistemici e noduli reumatoidi. In circolo si rileva aumento degli indici di flogosi e del fattore reumatoide;
nello stadio 2 si nota flogosi e proliferazione sinoviale ed endoteliale (neoangiogenesi e formazione del panno sinoviale). Inoltre sono presenti erosione dell'osso, riassorbimento della cartilagine, rottura dei tendini ed alterazioni ossee visibili dalla radiografia;
nello stadio 3 si rilevano deformazioni ossee, lussazioni e fibrosi evidenti.
Negli stadi 2 e 3 (e solo in tali casi), quando subentra la distruzione del tessuto cartilagineo, per potersi orientare in un possibile trattamento chirurgico si usa la classificazione di , un sistema di valutazione e quantificazione della Controparte_2
gravità della artrosi di ginocchio che si basa sulla valutazione delle radiografie standard in antero-posteriore e sotto carico e in appoggio bipodalico.
La scala di LG classifica l'artrosi di ginocchio in 5 gradi di successiva CP_2
maggiore gravità e i parametri utilizzati sono la riduzione dello spazio articolare e la presenza di osteofiti, sicché al grado 0 non sono visibili modificazioni artrosiche;
al grado 1 vi è un dubbio restringimento dello spazio articolare e minuta formazione di osteofiti;
al grado 2 minime alterazioni del profilo marginale, formazione limitata di osteofiti e possibile restringimento dello spazio articolare;
al grado 3 moderate multiple formazioni osteofitosiche, restringimento visibile e limitato dello spazio articolare e sclerosi ossea iniziale non marcata;
al grado 4 severo restringimento dello spazio articolare con marcata sclerosi ossea, deformazione ossea visibile e non discutibile, ampia formazione di osteofiti.
L'esame radiografico eseguito in data 19/02/13, prima dell'intervento chirurgico, il quale rappresenta l'unico esame diagnostico fatto eseguire dal , evidenziava Pt_2 una “modesta riduzione della rima articolare femoro-rotulee dell'emirima mediale femoro- tibiale, sclerosi dei piatti tibiali interni, atteggiamento in valgismo dei capi ossei articolari affrontati”, e la stessa diagnosi di ingresso all' parlava di Controparte_1 semplice “lesione osteocondrale ginocchio dx”.
La , dunque, era affetta da artrite reumatoide allo stadio iniziale, mentre Pt_1
l'indicazione all'intervento di protesi del ginocchio poteva aversi solo a partire dal secondo
5 stadio.
È d'uopo evidenziare che l'intervento di sostituzione del ginocchio con la protesi totale è una procedura di rivestimento, ovverosia di sostituzione della superficie dell'osso, con la rimozione delle superfici di femore e tibia. La seconda fase prevede il posizionamento di elementi di metallo fissati utilizzando il cemento o particolari tecniche chirurgiche nel caso in cui si usino protesi non cementate.
Affermano i c.t.u. che “non si può sottoporre un paziente ad un intervento chirurgico così invasivo e carico di possibili complicanze, come una protesi totale di ginocchio, se non vi è una certa e chiara indicazione”.
L'intervento eseguito, dunque, di protesi totale del ginocchio, non era affatto necessario ed è stato dunque inappropriato, tal che i c.t.u. lo hanno definito un overtreatment.
Per il resto, i c.t.u. hanno accertato che nell'esecuzione dell'intervento, nonostante piccoli errori tecnici, del resto molto comuni negli impianti protesici, non possono essere rilevate condotte colpose nei confronti dei sanitari che operarono presso la CP_3
.
[...]
Ciò che è avvenuto, tuttavia, è stato il verificarsi di una complicanza definita
“fenomeno della protesi dolorosa”, vale a dire “una condizione di dolore inspiegabile che non può essere ricondotto a malposizionamento delle componenti protesiche o ad altri fattori che comportano il fallimento di una protesi quali infezione, instabilità, artropatia rotulea progressiva, sinovite ricorrente, ecc. D'altronde, si tratta di una condizione ben nota nella letteratura medica che comporta la necessità di una revisione protesica con tassi di revisione a cinque anni anche nell'ordine dell'1,6%” dei casi”.
Inoltre, come accertato dai c.t.u., gli interventi ai quali la si è sottoposta a Pt_1
distanza di circa un anno e mezzo dal primo, consistenti in quella che i c.t.u. hanno definito una “ineluttabile riprotesizzazione”, hanno ridotto la sintomatologia dolorosa e la limitazione funzionale dell'articolazione, decisamente aumentate a seguito dell'intervento di protesi totale eseguito dal Infatti, prima dell'intervento di protesi il Pt_2 Pt_2 aveva riscontrato “dolenzia alla digitopressione sulle rime articolari, movimenti di flesso- estensione limitati ai massimi gradi”, mentre dopo il detto intervento il ginocchio risultava
“dolente con limitazione funzionale di grado elevato”.
Sussiste, dunque, tanto la colpa del medico, consistente nella negligente scelta di eseguire un atto chirurgico non necessario, quanto il nesso causale fra la detta condotta e
6 l'evento, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute della paziente.
Affatto privo di rilievo, sul punto, si appalesa quanto dedotto dal in Pt_2 relazione al fatto che l'indicazione chirurgica era basata sul dolore della paziente e dunque sull'esame clinico della stessa, atteso che, sulla base delle risultanze in actis, sopra riferite, assolutamente non necessario era sottoporre la a sì invasivo e rischioso Pt_1 intervento chirurgico, affatto sproporzionato rispetto all'effettiva patologia di cui la stessa soffriva, dovendosi peraltro osservare che la non avesse mai effettuato (non rileva, Pt_1
se per mancanza di volontà o altro) neppure trattamenti di tipo conservativo (es. infiltrazioni), la cui efficacia non era stata dunque testata.
Parimenti privo di pregio è quanto affermato a proposito del fatto che “se il Dott. non avesse eseguito l'intervento de quo (assistito da consenso Parte_2
informato) avrebbe certamente esposto la sig.ra ad un progressivo e Parte_1
inesorabile peggioramento fino a comprometterle gravemente la vita sia fisicamente che psicologicamente”.
Ed invero (si veda, sul punto, Cass. n. 25825/2024), nell'accertamento del nesso causale la condotta alternativa lecita va messa in relazione all'evento concretamente verificatosi e di cui si duole il danneggiato, e non già rispetto ad un evento diverso (es. la mancata guarigione o la prevenzione delle conseguenze dell'artrite reumatoide), posto che l'efficacia causale della condotta alternativa lecita (consistente nell'astenersi dall'indicare interventi chirurgici non necessari, e suggerire piuttosto interventi conservativi o meno invasivi) è giustificata dalla minore rischiosità degli stessi, che è cosa ben diversa anche sul piano della individuazione dell'evento rispetto a cui effettuare il giudizio controfattuale.
In sostanza, la condotta alternativa lecita (trattamento meno invasivo) era da pretendersi a prescindere dalla sua efficacia sulla patologia in corso, ma per via del fatto che garantiva, a differenza di quella di fatto tenuta, di evitare il rischio poi verificatosi, chiaramente riconducibile all'antecedente colposo posto in essere dal Pt_2
irrilevante essendo che in un non meglio precisato futuro e per ipotesi quella stessa operazione sarebbe potuta divenire necessaria.
Con il quinto motivo l'appellante, dolendosi della decisione impugnata, ripropone la domanda di condanna della struttura, tenuta in solido con il al risarcimento dei Pt_2
danni.
La doglianza è fondata.
È noto come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta
7 negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre l'art. 1228 c.c. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
Ne consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. nn.
28987/2019, 16488/2017), sicché la responsabilità solidale della struttura appellata non soffre eccezioni per il sol fatto che il non fosse lavoratore subordinato. Pt_2
Con il sesto motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, per l'omessa valutazione e quantificazione del danno biologico da invalidità permanente assoluta e relativa, oltre che del danno patrimoniale per gli esborsi documentati e chiede che “la Corte d'appello riconosca un “danno biologico differenziale”, di natura iatrogena, in danno della non inferiore al 16 % (sedici percento), rispetto al totale, oltre al Pt_1 periodo di invalidità assoluta e relativa”.
Il motivo è fondato nei limiti di cui infra, alla luce del rinnovato accertamento tecnico disposto dalla Corte.
Ed invero, i c.t.u. nominati nel presente grado di giudizio hanno accertato che, a causa della negligenza di , la ha subito un danno da inabilità Parte_2 Pt_1
temporanea assoluta di giorni 38; che sono altresì derivati giorni 90 di invalidità temporanea parziale al 50%; che, per quanto attiene i postumi residuati essi “vanno visti nel maggior danno disfunzionale del ginocchio quale esito di una non indicata protesizzazione dovendosi però operare un calcolo differenziale tra le attuali rilevanze disfunzionali e quelle precedenti sottese dalla sofferta artrite reumatoide”. In particolare, il danno preesistente di cui la soffriva a causa della patologia che la affliggeva (i.e. Pt_1
8 l'artride reumatoide) era pari al 10%, mentre il danno complessivo finale derivato a causa della condotta colposa del è pari al 22%, dovendosi nella specie effettuare il Pt_2
calcolo del danno differenziale, stante il rapporto di concorrenza fra la patologia preesistente e l'aggravamento dovuto alla colpa medica, siccome suggerito dalla più recente giurisprudenza (in particolare, da Cass. n. 28986/2019, Cass. n. 2126/2024), ovverosia calcolando il differenziale dei valori monetari.
Quanto alle spese sostenute, i c.t.u. hanno riconosciuto la necessità e congruità dell'importo di €. 663,41, sicché entro tale limite va accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Applicando le tabelle milanesi oggi in vigore, ne discende che sono dovuti alla
: a titolo di danno da inabilità temporanea €. 9.545,00 (considerando il punto base Pt_1 di €. 115,00 si ottiene il risultato di €. 4.370,00 a titolo di inabilità assoluta per giorni 38 e di
€. 5.175,00 a titolo di inabilità parziale al 50% per giorni 90); a titolo di danno biologico differenziale €. 63.912,00 (€. 87.283,00 per l'invalidità complessiva finale del 22% - €.
23.371,00 per l'invalidità del 10% riconducibile alla patologia pregressa).
Il danno complessivamente liquidato in €. 74.120,41 dovrà essere devalutato alla data dell'evento (2/2/2013) e sul risultato andranno applicati gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno.
Va ora scrutinata la domanda di manleva riproposta dall' Controparte_1 nei confronti del per essere il primo tenuto indenne “di tutte le somme
[...] Pt_2
che, a qualsiasi titolo, questo fosse tenuto a pagare a parte appellante anche a titolo di regresso e, in ogni caso, in misura non inferiore al 50% del totale dovuto anche per refusione delle spese di lite”.
Essa è infondata.
Per orientamento che non vi è ragione di contraddire, in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (v. Cass. n.
28987/2019).
Ed invero, i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055
c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il
9 diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità. In presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi sul concorso di concause nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno
(per tutte, v. Cass. n. 29218/2017).
E poiché tanto a norma dell'art. 2055, comma terzo, c.c., quanto a mente dell'art. 1298 c.c. vige la presunzione iuris tantum di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, spetta al solvens di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale dell'evento.
In questa cornice, richiamando quanto sopra detto a proposito della responsabilità solidale della struttura (tenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c.), unitamente a quella del medico cui è addebitabile la condotta colposa, ne consegue, per come afferma la Suprema Corte, la “impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa”.
Soluzione, questa, che incontra il suo limite laddove si manifesti un evidente iato tra
(grave e straordinaria) malpractice e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato dal paziente.
Pertanto, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del solvens dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni.
In assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria,
10 soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298
c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3.
Ora, nel caso di specie, la responsabilità del nell'effettuare la scelta di un Pt_2
intervento non necessario al momento in cui fu suggerito non riveste quel crisma di totale dissonanza rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, nei termini sopra ricostruiti, che la rivalsa richiede.
Infine, osserva la Corte che la domanda proposta dall' Controparte_1
nei confronti di non attiene alla gradazione delle rispettive colpe, Parte_2
sicché di questo il collegio non deve occuparsi, essendo essa meramente volta ad essere tenuto l'istituto indenne, in vista dell'eventuale pagamento non ancora effettuato, come si è detto, “di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, questo fosse tenuto a pagare a parte appellante anche a titolo di regresso e, in ogni caso, in misura non inferiore al 50% del totale dovuto anche per refusione delle spese di lite”.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza – trovando così accoglimento anche l'ultimo motivo di gravame nel rapporto fra l'appellante e gli appellati – e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Osserva la Corte, sul punto, che, relativamente al rapporto fra l Controparte_1
ed il pur omessa dal primo giudice ogni statuizione sulle spese, non
[...] Pt_2
è stato proposto gravame avverso siffatta omissione, sicché deve procedersi alla sola liquidazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2111/2021 in data 30 novembre 2021 del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza appellata, condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €. 74.120,41, da devalutare alla data dell'evento (2/2/2013) e con l'applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno fino alla data della presente sentenza;
- Rigetta la domanda di manleva riproposta dall' nei Controparte_1
confronti di;
Parte_2
11 - Condanna gli appellati in solido alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi, che liquida in €. 14.000,00 per compensi del giudizio di primo grado ed in €. 14.300,00 per compensi del presente grado di giudizio, oltre ad IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese di consulenza, siccome liquidate con distinti decreti dei dì 22/1/2019 e 6/2/2025;
- Condanna l alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese del grado, che liquida in complessivi €. 5.000,00 per
[...]
compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 3
marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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