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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/11/2024, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1047/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1047/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Paola Foti e dall'Avv. Erica Aprile, presso il cui studio in Firenze, Piazza Cesare Beccaria n. 7, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Irene
Margherita Gonnelli e dall'Avv. Silvia Pellegrini, presso il cui studio in Siena, Via
Giuseppe Garibaldi n. 29, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' N. 1047/2024 R.G. 2 / 11
genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2024, per l'Avv. Paola Foti conclude come da memoria ex art. 473- Parte_1 bis.17 c.p.c.: “affinché l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia: - Modificare quanto stabilito dal Tribunale di Siena con decreto del
04.12.2014 e, pertanto, prevedere che il padre trascorra con il figlio minorenne
i giorni di intrattenimento che erano stati attribuiti alla madre, signora Per_1
- Modificare quanto stabilito dalla Corte di Appello di Controparte_1
Firenze con decreto in sede di reclamo del 17.07.2019 circa l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra un contributo mensile di Pt_1 CP_1 mantenimento per i figli pari alla complessiva somma di € 600,00 e, per l'effetto: 1)
REVOCARE il mantenimento stabilito in favore dei figli e stante Per_1 Per_2
la permanenza prevalente di quest'ultimi non più presso la madre bensì presso il padre. 2) REVOCARE il mantenimento stabilito in favore del figlio stante la Per_3
permanenza quasi stabile presso la città di Pisa e la cessata convivenza con la madre
e, per l'effetto, disporre la corresponsione diretta del contributo di € 200,00 al figlio. -
Disporre che la signora corrisponda al signor un contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli ed in misura proporzionale al proprio Per_2 Per_1 reddito.”; per l'Avv. Irene Margherita Gonnelli, anche in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. Silvia Pellegrini, conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “- IN TESI: -- DICHIARARE immediatamente l'improcedibilità del ricorso e
l'estinzione del presente giudizio;
- IN IPOTESI: -- DICHIARARE immediatamente, o in subordine con il provvedimento emesso a conclusione del presente procedimento,
l'inammissibilità della domanda del ricorrente relativa alla modifica delle frequentazioni con i genitori dei maggiorenni e Parte_2 Parte_3
e l'inammissibilità della domanda del ricorrente relativa alla revoca del versamento alla sig.ra del contributo al mantenimento a favore del Controparte_1
maggiorenne ed alla disposizione di versamento diretto del Parte_2 N. 1047/2024 R.G. 3 / 11
contributo paterno al figlio maggiorenne con conseguente Parte_2
esclusione delle stesse, da considerarsi tamquam non essent, e delle relative argomentazioni e mezzi istruttori, contenuti nel ricorso e nell'istanza di anticipazione avversari, dal thema probandum e dal thema decidendum;
-- RIGETTARE integralmente le domande di parte ricorrente. Con vittoria di spese e compensi. Con condanna del sig. ai sensi dell'art. 96 commi 1 e/o 3 c.p.c., al Parte_1
versamento di una somma equitativamente determinata a favore della sig.ra
[...]
”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 28.5.2024, Parte_1
esponeva che la Corte di Appello di Firenze con decreto in data 17.07.2019, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Siena del 5.2.2018, aveva stabilito a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minorenni (precedentemente fissato in € 450,00 mensili) nella maggior somma di 600,00 mensili (€ 200,00 a figlio), che egli aveva richiesto il ripristino delle condizioni precedenti ma il Tribunale di
Siena, con ulteriore decreto dell'1.12.2020, aveva rigettato la sua richiesta;
sosteneva che si erano verificati fatti nuovi perché 1) il figlio , di venti anni, Per_3
frequentava l'Università degli Studi di Pisa ed aveva stipulato un contratto di locazione di un appartamento a Pisa e faceva sporadico rientro presso la madre mentre
2) i figli ed , rispettivamente di anni diciotto e di anni sedici, Per_2 Per_1
avevano espresso la propria volontà di risiedere con il padre, scambiando i giorni del decreto con quelli assegnati alla madre, e vivevano ormai prevalentemente presso il padre, ed inoltre 3) la aveva trovato lavoro a tempo indeterminato presso il CP_1
Comune di Poggibonsi;
concludeva chiedendo la modifica dei giorni di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore, la revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico per i figli e con l'attribuzione di tale assegno a carico Per_1 Per_2
della e la corresponsione diretta del mantenimento al figlio , con CP_2 Per_3
vittoria di spese. N. 1047/2024 R.G. 4 / 11
Con successiva istanza depositata il 5.7.2024, lo chiedeva l'anticipazione Pt_1 dell'udienza in quanto la lo aveva denunciato per violazione del decreto CP_1
del giudice civile citato supra.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza e di quello di anticipazione di tale udienza, la resistente CP_1
si costituiva in giudizio;
eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della
[...]
domanda e l'estinzione del giudizio per la tardiva notifica del ricorso in violazione del termine di cui all'art. 473-bis.14 comma 5° c.p.c. e l'inammissibilità della domanda con riferimento alla frequentazione tra il padre ed i figli maggiorenni e Per_3
e con riferimento al versamento diretto del mantenimento al figlio Per_2
; nel merito, dopo avere ricostruito i rapporti tra le parti ed i numerosi Per_3
provvedimenti giudiziari intervenuti tra le parti, contestava che la permanenza dei figli presso ciascun genitore fosse mutata ed evidenziava l'irrilevanza della propria situazione reddituale;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione art. 473-bis.19
c.p.c. del 15.10.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di Pt_1
regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione ai figli minorenni nati al di fuori del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c..
Preliminarmente, la resistente ha sollevato una eccezione di improcedibilità della domanda e di estinzione del processo per la tardiva notifica del ricorso.
Tale eccezione è infondata, posto che nessuna norma prevede una sanzione di tal genere in caso di notifica del ricorso senza il rispetto del termine a comparire di sessanta giorni previsto dall'art. 473-bis.14 comma 5° c.p.c.; piuttosto, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 164 comma 3° c.p.c. per l'atto di citazione, la tardività della notifica del ricorso comporta una nullità, che è sanata dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una N. 1047/2024 R.G. 5 / 11
nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 2 luglio 2004 n. 12129; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910).
Ma nel caso di specie, come detto, la resistente si è limitata a eccepire il mancato rispetto del termine, senza chiedere un termine a difesa ma, anzi, si è difesa ampiamente nel merito, e con ciò ha sanato ogni nullità in questione.
Ancora la resistente ha chiesto la immediata dichiarazione di inammissibilità della domanda con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita per i figli Per_3
e ormai maggiorenni. Parte_3
Ebbene, fermo restando che i due figli in questione sono pacificamente maggiorenni, essendo nati rispettivamente il 9.9.2003 ed il 21.9.2005, la domanda, nel corpo del ricorso, appare invero riferita a tutti e tre i figli e, anche nelle conclusioni, risulta invero genericamente proposta con riferimento al rapporto tra il padre ed i figli.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che il ricorrente, nella memoria di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c., ha espressamente limitato la domanda medesima nei confronti del solo figlio , che è nato l'[...], ed è dunque ancora minorenne, si deve Per_1
comunque procedere all'esame nel merito della domanda stessa solo con riferimento al suddetto figlio;
viceversa, non vi è luogo a provvedere sulla Per_1
frequentazione tra il padre ed i figli maggiorenni e Per_3 Parte_3
Ancora, la resistente ha eccepito anche l'inammissibilità della domanda del ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione al versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne Parte_2
In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore (ma le considerazioni non cambiano per il caso di figlio nato al di fuori del matrimonio), il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e N. 1047/2024 R.G. 6 / 11
concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (cfr. Cassazione civile, sez. I,
Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34100).
Sotto questo profilo, d'altro canto, del tutto irrilevante è la dichiarazione del figlio successivamente prodotta dallo (doc. 30 fasc.ricorrente), la quale, Per_3 Pt_1
evidentemente, non integra una domanda giudiziale.
In questo senso, l'eccezione risulta fondata.
Passando quindi al merito della controversia, si deve premettere, in punto di fatto, che, per quel che interessa in questa sede, l'esercizio della potestà genitoriale tra le parti in causa ed i tre figli è attualmente regolato dal decreto del Tribunale di Siena del
4.12.2014 (doc. 2 fasc.resistente), che aveva disposto l'affidamento condiviso dei tre figli minorenni con collocamento prevalente presso la madre ed un assegno di mantenimento di complessivi € 450,00, decreto di cui la aveva richiesto la CP_1
modifica, che era stata rigettata dal Tribunale di Siena con ulteriore decreto del
5.2.2018 (doc. 2 fasc.ricorrente), a sua volta riformato dalla Corte d'Appello di
Firenze in sede di reclamo con decreto del 17.7.2019 (doc. 1 fasc.ricorrente), che ha infine posto a carico dello - a decorrere dall'1.7.2019 - l'obbligo di Pt_1
contribuire al mantenimento dei tre figli minorenni nella maggior somma di 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio).
Appare viceversa superfluo ripercorrere l'iter delle varie ulteriori controversie, sia civili che penali, che hanno riguardato le parti in causa, essenzialmente a causa dei mancati pagamenti da parte dello o comunque per l'ulteriore modifica del Pt_1
regime indicato supra.
Ciò detto, si deve ulteriormente premettere, in punto di diritto, che, anche a seguito della riforma del procedimento in materia di persone minorenni e famiglia, l'art. 473- bis.29 c.p.c., in applicazione del tradizionale principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole sono modificabili in caso di sopravvenienza di nuove circostanze, dispone che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la N. 1047/2024 R.G. 7 / 11
revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
In effetti, così come già nel precedente regime processuale, i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. cassazione civile, sez. I, Ordinanza 9 gennaio 2020, n.
283), potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato
(cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 6 marzo 2023, n. 6639).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato, quali fatti nuovi, il trasferimento Pt_1
del figlio maggiorenne a Pisa, per frequentare l'Università e la Per_3
manifestazione di volontà degli altri due figli e di trascorrere la Per_3 Per_1
maggior parte del tempo presso il padre, “scambiando” i giorni di permanenza dal padre con quelli di permanenza dalla madre.
Sotto il primo profilo, però, il ricorrente si è limitato genericamente ad affermare che
“il figlio frequenta l'Università degli studi di Pisa e per motivi di studio, dal Per_3
23 luglio 2023 ha stipulato un contratto di locazione per la durata di anni 4 per la conduzione di un'unità abitativa posta nella medesima città, cessando parzialmente la convivenza con la madre” e “di fatto, fa rientro presso l'abitazione materna solo alcuni giorni - sporadici - durante il mese”, ha prodotto il relativo contratto di locazione (doc. 4 fasc.ricorrente) ed ha chiesto ammettersi l'audizione sul capitolo “b)
D.C.V. che dal 23 luglio 2023 si è trasferito presso la città di Pisa per motivi di studio, conducendo in locazione un immobile e che ha cessato la convivenza stabile con sua madre” ed ha indicato quale testimone su detto capitolo lo stesso Parte_2
[...]
A fronte di ciò, escluso di poter procedere alla “audizione” del figlio maggiorenne, la relativa richiesta deve essere qualificata come “prova testimoniale”; ed in tal senso, anche a prescindere sulla genericità del capitolo di prova, tenuto conto del fatto che sussiste incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando il testimone è N. 1047/2024 R.G. 8 / 11
titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100
c.p.c., nel caso di specie deve comunque escludersi la capacità a testimoniare del figlio
, soggetto del cui mantenimento si discute e che, essendo maggiorenne, Per_3
sarebbe legittimato ad agire (ovvero ad intervenire) per ottenere, anche direttamente, la corresponsione del mantenimento.
Ciò detto, la stipulazione del contratto di locazione di un appartamento a Pisa, da sola, non consente di ritenere provato che le ordinarie esigenze di mantenimento del figlio siano venute meno;
anzitutto, è pacifico, in quanto è stato affermato dalla madre e successivamente ammesso anche dal padre, che ha lasciato l'immobile di Per_3
Pisa, riconsegnando le chiavi (doc. 37 fasc.resistente) ed ha quindi abbandonato anche l'Università di Pisa, come confermato dal pagamento della tassa di congedo (doc. 38 fasc.resistente), tornando a stare a casa della madre;
a ciò deve aggiungersi che la documentazione prodotta dalla resistente con riferimento alle spese per le utenze domestiche (docc. 27, 28 e 29 fasc.resistente), rimaste sostanzialmente invariate, induce a ritenere che anche la composizione del nucleo familiare della medesima non sia cambiata;
del resto, non lavora e non guadagna e, quindi, deve ancora Per_3
essere mantenuto, ancorché fuori di casa, ove continuerà - oltre che a studiare - anche a mangiare, a vestirsi, a divertirsi ecc…
Sotto l'ulteriore profilo, quello della manifestazione di volontà degli altri due figli e di trascorrere la maggior parte del tempo presso il padre, Per_3 Per_1
“scambiando” i giorni di permanenza dal padre con quelli di permanenza dalla madre, il ricorrente si è poi limitato, da un lato, a produrre due dichiarazioni d'intento dei due figli e, dall'altro, a chiedere l'audizione dei medesimi sul capitolo “a) D.C.V. che dal 1 marzo 2024 ha stabilito la propria residenza preferenziale presso suo padre, scambiando i giorni di intrattenimento stabiliti per la madre dal Tribunale di Siena con il padre” ed ha indicato quali testimoni su detto capitolo gli stessi Pt_3
d
[...] Testimone_1
Tuttavia, anche in questo, ribadito quanto evidenziato supra, anche a prescindere dalla genericità del capitolo di prova, resta il fatto che ed Parte_3 Per_1 N. 1047/2024 R.G. 9 / 11
devono essere ritenuti incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., Pt_1
per i medesimi motivi indicati supra.
In questo quadro, la semplice manifestazione di volontà dei due figli espressa in altrettanti scritti prodotti dal padre (docc. 5 e 6 fasc.ricorrente) appare insufficiente sia a dimostrare che tale intenzione si è trasformata nel corrispondente effettivo comportamento sia, ancor prima, a dimostrare la volontà degli altri due figli (rectius, del figlio minore , considerato che non vi è luogo a provvedere sulla Per_1 permanenza del maggiorenne presso l'uno o l'altro genitore). Per_2
Né può ammettersi una vera e propria “audizione” del figlio minorenne con riferimento ai propri desideri ed alle proprie volontà rispetto al collocamento ed alla frequentazione coi genitori. In effetti, fermo quanto evidenziato supra, lo Pt_1
non ha fornito altri elementi, anche di tipo indiziario, volti a dimostrare quanto dal medesimo sostenuto, laddove - come già accennato supra - la documentazione prodotta dalla relativamente ai consumi di acqua ed energia elettrica CP_1
costituisce proprio un elemento indiziario di segno opposto, al quale si accompagnano sia i reports di geolocalizzazione del cellulare del figlio minore (docc. 22, Per_1
23, 24, 25 e 26 fasc.resistente) sia i messaggi whatsapp del medesimo con Per_1
la madre (doc. 30-bis fasc.resistente) da cui emerge l'assidua presenza dei figli presso la casa della madre;
tutti questi elementi, complessivamente considerati, portano a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il figlio minore non abbia affatto “scambiato i giorni” di permanenza dalla madre con Per_1
quelli di permanenza dal padre, e ciò rende ulteriormente superflua la sua audizione.
Da ultimo, lo ha evidenziato che la non è più disoccupata ma Pt_1 CP_1
svolge un'attività lavorativa retribuita presso il Comune di Poggibonsi.
Come evidenziato in giurisprudenza, in tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il N. 1047/2024 R.G. 10 / 11
rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (cfr. Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 26 gennaio 2024, n. 2536; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. I , Ordinanza 22 novembre 2023, n. 32466;
Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 16 settembre 2020, n. 19299).
Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge;
pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le maggiori potenzialità economiche del genitore Pt_1
collocatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3926; Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2013, n.
18538).
In conclusione, quindi, la richiesta di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale avanzata dallo deve essere ritenuta Pt_1
infondata e, di conseguenza, rigettata.
Inoltre, sotto il profilo istruttorio, a fronte della mancanza di prova - che era a carico del ricorrente - sia dell'avvenuto mutamento di frequentazione dei genitori Pt_1
da parte dei figli sia della volontà di un tale mutamento, anche la prova testimoniale richiesta dalla risulta superflua. CP_1
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla resistente Pt_1 CP_1
le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in N. 1047/2024 R.G. 11 / 11
dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - da considerarsi indeterminabile di complessità bassa - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi in considerazione della natura documentale della causa, che si è esaurita in un'unica udienza -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara non luogo a provvedere sulla frequentazione tra il padre ed i figli e Per_3
Parte_3
dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne Parte_2
rigetta nel merito ogni altra domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 31 ottobre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1047/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Paola Foti e dall'Avv. Erica Aprile, presso il cui studio in Firenze, Piazza Cesare Beccaria n. 7, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Irene
Margherita Gonnelli e dall'Avv. Silvia Pellegrini, presso il cui studio in Siena, Via
Giuseppe Garibaldi n. 29, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' N. 1047/2024 R.G. 2 / 11
genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2024, per l'Avv. Paola Foti conclude come da memoria ex art. 473- Parte_1 bis.17 c.p.c.: “affinché l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia: - Modificare quanto stabilito dal Tribunale di Siena con decreto del
04.12.2014 e, pertanto, prevedere che il padre trascorra con il figlio minorenne
i giorni di intrattenimento che erano stati attribuiti alla madre, signora Per_1
- Modificare quanto stabilito dalla Corte di Appello di Controparte_1
Firenze con decreto in sede di reclamo del 17.07.2019 circa l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra un contributo mensile di Pt_1 CP_1 mantenimento per i figli pari alla complessiva somma di € 600,00 e, per l'effetto: 1)
REVOCARE il mantenimento stabilito in favore dei figli e stante Per_1 Per_2
la permanenza prevalente di quest'ultimi non più presso la madre bensì presso il padre. 2) REVOCARE il mantenimento stabilito in favore del figlio stante la Per_3
permanenza quasi stabile presso la città di Pisa e la cessata convivenza con la madre
e, per l'effetto, disporre la corresponsione diretta del contributo di € 200,00 al figlio. -
Disporre che la signora corrisponda al signor un contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli ed in misura proporzionale al proprio Per_2 Per_1 reddito.”; per l'Avv. Irene Margherita Gonnelli, anche in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. Silvia Pellegrini, conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “- IN TESI: -- DICHIARARE immediatamente l'improcedibilità del ricorso e
l'estinzione del presente giudizio;
- IN IPOTESI: -- DICHIARARE immediatamente, o in subordine con il provvedimento emesso a conclusione del presente procedimento,
l'inammissibilità della domanda del ricorrente relativa alla modifica delle frequentazioni con i genitori dei maggiorenni e Parte_2 Parte_3
e l'inammissibilità della domanda del ricorrente relativa alla revoca del versamento alla sig.ra del contributo al mantenimento a favore del Controparte_1
maggiorenne ed alla disposizione di versamento diretto del Parte_2 N. 1047/2024 R.G. 3 / 11
contributo paterno al figlio maggiorenne con conseguente Parte_2
esclusione delle stesse, da considerarsi tamquam non essent, e delle relative argomentazioni e mezzi istruttori, contenuti nel ricorso e nell'istanza di anticipazione avversari, dal thema probandum e dal thema decidendum;
-- RIGETTARE integralmente le domande di parte ricorrente. Con vittoria di spese e compensi. Con condanna del sig. ai sensi dell'art. 96 commi 1 e/o 3 c.p.c., al Parte_1
versamento di una somma equitativamente determinata a favore della sig.ra
[...]
”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 28.5.2024, Parte_1
esponeva che la Corte di Appello di Firenze con decreto in data 17.07.2019, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Siena del 5.2.2018, aveva stabilito a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minorenni (precedentemente fissato in € 450,00 mensili) nella maggior somma di 600,00 mensili (€ 200,00 a figlio), che egli aveva richiesto il ripristino delle condizioni precedenti ma il Tribunale di
Siena, con ulteriore decreto dell'1.12.2020, aveva rigettato la sua richiesta;
sosteneva che si erano verificati fatti nuovi perché 1) il figlio , di venti anni, Per_3
frequentava l'Università degli Studi di Pisa ed aveva stipulato un contratto di locazione di un appartamento a Pisa e faceva sporadico rientro presso la madre mentre
2) i figli ed , rispettivamente di anni diciotto e di anni sedici, Per_2 Per_1
avevano espresso la propria volontà di risiedere con il padre, scambiando i giorni del decreto con quelli assegnati alla madre, e vivevano ormai prevalentemente presso il padre, ed inoltre 3) la aveva trovato lavoro a tempo indeterminato presso il CP_1
Comune di Poggibonsi;
concludeva chiedendo la modifica dei giorni di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore, la revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico per i figli e con l'attribuzione di tale assegno a carico Per_1 Per_2
della e la corresponsione diretta del mantenimento al figlio , con CP_2 Per_3
vittoria di spese. N. 1047/2024 R.G. 4 / 11
Con successiva istanza depositata il 5.7.2024, lo chiedeva l'anticipazione Pt_1 dell'udienza in quanto la lo aveva denunciato per violazione del decreto CP_1
del giudice civile citato supra.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza e di quello di anticipazione di tale udienza, la resistente CP_1
si costituiva in giudizio;
eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della
[...]
domanda e l'estinzione del giudizio per la tardiva notifica del ricorso in violazione del termine di cui all'art. 473-bis.14 comma 5° c.p.c. e l'inammissibilità della domanda con riferimento alla frequentazione tra il padre ed i figli maggiorenni e Per_3
e con riferimento al versamento diretto del mantenimento al figlio Per_2
; nel merito, dopo avere ricostruito i rapporti tra le parti ed i numerosi Per_3
provvedimenti giudiziari intervenuti tra le parti, contestava che la permanenza dei figli presso ciascun genitore fosse mutata ed evidenziava l'irrilevanza della propria situazione reddituale;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione art. 473-bis.19
c.p.c. del 15.10.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di Pt_1
regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione ai figli minorenni nati al di fuori del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c..
Preliminarmente, la resistente ha sollevato una eccezione di improcedibilità della domanda e di estinzione del processo per la tardiva notifica del ricorso.
Tale eccezione è infondata, posto che nessuna norma prevede una sanzione di tal genere in caso di notifica del ricorso senza il rispetto del termine a comparire di sessanta giorni previsto dall'art. 473-bis.14 comma 5° c.p.c.; piuttosto, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 164 comma 3° c.p.c. per l'atto di citazione, la tardività della notifica del ricorso comporta una nullità, che è sanata dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una N. 1047/2024 R.G. 5 / 11
nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 2 luglio 2004 n. 12129; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910).
Ma nel caso di specie, come detto, la resistente si è limitata a eccepire il mancato rispetto del termine, senza chiedere un termine a difesa ma, anzi, si è difesa ampiamente nel merito, e con ciò ha sanato ogni nullità in questione.
Ancora la resistente ha chiesto la immediata dichiarazione di inammissibilità della domanda con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita per i figli Per_3
e ormai maggiorenni. Parte_3
Ebbene, fermo restando che i due figli in questione sono pacificamente maggiorenni, essendo nati rispettivamente il 9.9.2003 ed il 21.9.2005, la domanda, nel corpo del ricorso, appare invero riferita a tutti e tre i figli e, anche nelle conclusioni, risulta invero genericamente proposta con riferimento al rapporto tra il padre ed i figli.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che il ricorrente, nella memoria di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c., ha espressamente limitato la domanda medesima nei confronti del solo figlio , che è nato l'[...], ed è dunque ancora minorenne, si deve Per_1
comunque procedere all'esame nel merito della domanda stessa solo con riferimento al suddetto figlio;
viceversa, non vi è luogo a provvedere sulla Per_1
frequentazione tra il padre ed i figli maggiorenni e Per_3 Parte_3
Ancora, la resistente ha eccepito anche l'inammissibilità della domanda del ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione al versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne Parte_2
In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore (ma le considerazioni non cambiano per il caso di figlio nato al di fuori del matrimonio), il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e N. 1047/2024 R.G. 6 / 11
concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (cfr. Cassazione civile, sez. I,
Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34100).
Sotto questo profilo, d'altro canto, del tutto irrilevante è la dichiarazione del figlio successivamente prodotta dallo (doc. 30 fasc.ricorrente), la quale, Per_3 Pt_1
evidentemente, non integra una domanda giudiziale.
In questo senso, l'eccezione risulta fondata.
Passando quindi al merito della controversia, si deve premettere, in punto di fatto, che, per quel che interessa in questa sede, l'esercizio della potestà genitoriale tra le parti in causa ed i tre figli è attualmente regolato dal decreto del Tribunale di Siena del
4.12.2014 (doc. 2 fasc.resistente), che aveva disposto l'affidamento condiviso dei tre figli minorenni con collocamento prevalente presso la madre ed un assegno di mantenimento di complessivi € 450,00, decreto di cui la aveva richiesto la CP_1
modifica, che era stata rigettata dal Tribunale di Siena con ulteriore decreto del
5.2.2018 (doc. 2 fasc.ricorrente), a sua volta riformato dalla Corte d'Appello di
Firenze in sede di reclamo con decreto del 17.7.2019 (doc. 1 fasc.ricorrente), che ha infine posto a carico dello - a decorrere dall'1.7.2019 - l'obbligo di Pt_1
contribuire al mantenimento dei tre figli minorenni nella maggior somma di 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio).
Appare viceversa superfluo ripercorrere l'iter delle varie ulteriori controversie, sia civili che penali, che hanno riguardato le parti in causa, essenzialmente a causa dei mancati pagamenti da parte dello o comunque per l'ulteriore modifica del Pt_1
regime indicato supra.
Ciò detto, si deve ulteriormente premettere, in punto di diritto, che, anche a seguito della riforma del procedimento in materia di persone minorenni e famiglia, l'art. 473- bis.29 c.p.c., in applicazione del tradizionale principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole sono modificabili in caso di sopravvenienza di nuove circostanze, dispone che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la N. 1047/2024 R.G. 7 / 11
revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
In effetti, così come già nel precedente regime processuale, i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. cassazione civile, sez. I, Ordinanza 9 gennaio 2020, n.
283), potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato
(cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 6 marzo 2023, n. 6639).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato, quali fatti nuovi, il trasferimento Pt_1
del figlio maggiorenne a Pisa, per frequentare l'Università e la Per_3
manifestazione di volontà degli altri due figli e di trascorrere la Per_3 Per_1
maggior parte del tempo presso il padre, “scambiando” i giorni di permanenza dal padre con quelli di permanenza dalla madre.
Sotto il primo profilo, però, il ricorrente si è limitato genericamente ad affermare che
“il figlio frequenta l'Università degli studi di Pisa e per motivi di studio, dal Per_3
23 luglio 2023 ha stipulato un contratto di locazione per la durata di anni 4 per la conduzione di un'unità abitativa posta nella medesima città, cessando parzialmente la convivenza con la madre” e “di fatto, fa rientro presso l'abitazione materna solo alcuni giorni - sporadici - durante il mese”, ha prodotto il relativo contratto di locazione (doc. 4 fasc.ricorrente) ed ha chiesto ammettersi l'audizione sul capitolo “b)
D.C.V. che dal 23 luglio 2023 si è trasferito presso la città di Pisa per motivi di studio, conducendo in locazione un immobile e che ha cessato la convivenza stabile con sua madre” ed ha indicato quale testimone su detto capitolo lo stesso Parte_2
[...]
A fronte di ciò, escluso di poter procedere alla “audizione” del figlio maggiorenne, la relativa richiesta deve essere qualificata come “prova testimoniale”; ed in tal senso, anche a prescindere sulla genericità del capitolo di prova, tenuto conto del fatto che sussiste incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando il testimone è N. 1047/2024 R.G. 8 / 11
titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100
c.p.c., nel caso di specie deve comunque escludersi la capacità a testimoniare del figlio
, soggetto del cui mantenimento si discute e che, essendo maggiorenne, Per_3
sarebbe legittimato ad agire (ovvero ad intervenire) per ottenere, anche direttamente, la corresponsione del mantenimento.
Ciò detto, la stipulazione del contratto di locazione di un appartamento a Pisa, da sola, non consente di ritenere provato che le ordinarie esigenze di mantenimento del figlio siano venute meno;
anzitutto, è pacifico, in quanto è stato affermato dalla madre e successivamente ammesso anche dal padre, che ha lasciato l'immobile di Per_3
Pisa, riconsegnando le chiavi (doc. 37 fasc.resistente) ed ha quindi abbandonato anche l'Università di Pisa, come confermato dal pagamento della tassa di congedo (doc. 38 fasc.resistente), tornando a stare a casa della madre;
a ciò deve aggiungersi che la documentazione prodotta dalla resistente con riferimento alle spese per le utenze domestiche (docc. 27, 28 e 29 fasc.resistente), rimaste sostanzialmente invariate, induce a ritenere che anche la composizione del nucleo familiare della medesima non sia cambiata;
del resto, non lavora e non guadagna e, quindi, deve ancora Per_3
essere mantenuto, ancorché fuori di casa, ove continuerà - oltre che a studiare - anche a mangiare, a vestirsi, a divertirsi ecc…
Sotto l'ulteriore profilo, quello della manifestazione di volontà degli altri due figli e di trascorrere la maggior parte del tempo presso il padre, Per_3 Per_1
“scambiando” i giorni di permanenza dal padre con quelli di permanenza dalla madre, il ricorrente si è poi limitato, da un lato, a produrre due dichiarazioni d'intento dei due figli e, dall'altro, a chiedere l'audizione dei medesimi sul capitolo “a) D.C.V. che dal 1 marzo 2024 ha stabilito la propria residenza preferenziale presso suo padre, scambiando i giorni di intrattenimento stabiliti per la madre dal Tribunale di Siena con il padre” ed ha indicato quali testimoni su detto capitolo gli stessi Pt_3
d
[...] Testimone_1
Tuttavia, anche in questo, ribadito quanto evidenziato supra, anche a prescindere dalla genericità del capitolo di prova, resta il fatto che ed Parte_3 Per_1 N. 1047/2024 R.G. 9 / 11
devono essere ritenuti incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., Pt_1
per i medesimi motivi indicati supra.
In questo quadro, la semplice manifestazione di volontà dei due figli espressa in altrettanti scritti prodotti dal padre (docc. 5 e 6 fasc.ricorrente) appare insufficiente sia a dimostrare che tale intenzione si è trasformata nel corrispondente effettivo comportamento sia, ancor prima, a dimostrare la volontà degli altri due figli (rectius, del figlio minore , considerato che non vi è luogo a provvedere sulla Per_1 permanenza del maggiorenne presso l'uno o l'altro genitore). Per_2
Né può ammettersi una vera e propria “audizione” del figlio minorenne con riferimento ai propri desideri ed alle proprie volontà rispetto al collocamento ed alla frequentazione coi genitori. In effetti, fermo quanto evidenziato supra, lo Pt_1
non ha fornito altri elementi, anche di tipo indiziario, volti a dimostrare quanto dal medesimo sostenuto, laddove - come già accennato supra - la documentazione prodotta dalla relativamente ai consumi di acqua ed energia elettrica CP_1
costituisce proprio un elemento indiziario di segno opposto, al quale si accompagnano sia i reports di geolocalizzazione del cellulare del figlio minore (docc. 22, Per_1
23, 24, 25 e 26 fasc.resistente) sia i messaggi whatsapp del medesimo con Per_1
la madre (doc. 30-bis fasc.resistente) da cui emerge l'assidua presenza dei figli presso la casa della madre;
tutti questi elementi, complessivamente considerati, portano a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il figlio minore non abbia affatto “scambiato i giorni” di permanenza dalla madre con Per_1
quelli di permanenza dal padre, e ciò rende ulteriormente superflua la sua audizione.
Da ultimo, lo ha evidenziato che la non è più disoccupata ma Pt_1 CP_1
svolge un'attività lavorativa retribuita presso il Comune di Poggibonsi.
Come evidenziato in giurisprudenza, in tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il N. 1047/2024 R.G. 10 / 11
rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (cfr. Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 26 gennaio 2024, n. 2536; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. I , Ordinanza 22 novembre 2023, n. 32466;
Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 16 settembre 2020, n. 19299).
Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge;
pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le maggiori potenzialità economiche del genitore Pt_1
collocatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3926; Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2013, n.
18538).
In conclusione, quindi, la richiesta di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale avanzata dallo deve essere ritenuta Pt_1
infondata e, di conseguenza, rigettata.
Inoltre, sotto il profilo istruttorio, a fronte della mancanza di prova - che era a carico del ricorrente - sia dell'avvenuto mutamento di frequentazione dei genitori Pt_1
da parte dei figli sia della volontà di un tale mutamento, anche la prova testimoniale richiesta dalla risulta superflua. CP_1
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla resistente Pt_1 CP_1
le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in N. 1047/2024 R.G. 11 / 11
dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - da considerarsi indeterminabile di complessità bassa - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi in considerazione della natura documentale della causa, che si è esaurita in un'unica udienza -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara non luogo a provvedere sulla frequentazione tra il padre ed i figli e Per_3
Parte_3
dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne Parte_2
rigetta nel merito ogni altra domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 31 ottobre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi