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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/07/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1550/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 1550/2023, promossa da:
(c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore D'Apice Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Salerno, Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo, n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, Controparte_1 P.IVA_1 per essa, già , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2 suo studio, in Milano, via P. Andreani n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTA – OPPOSTA e con l'intervento volontario di
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, e, per essa, in qualità di procuratrice speciale, c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via P. Andreani n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
TERZA INTERVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di costituzione.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza. pagina 1 di 6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. 1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 4.2.2023, da parte di
[...]
e intimante il pagamento della complessiva somma di euro 55.233,70, quale credito residuo Controparte_1 non soddisfatto dall'azione esecutiva espropriativa immobiliare n. 470/2018 RGE, instaurata, da parte creditrice, innanzi al Tribunale di Modena e rivelatasi incapiente quanto al credito complessivamente vantato come da titolo esecutivo azionato, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 13.6.2006, con l'allora con atto a ministero Notaio, dott. Controparte_5
rep. 28912 – racc. 5338. Persona_1
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva: (i) la propria carenza di legittimazione passiva, per essere il credito assistito da apposita garanzia assicurativa (polizza “Genwort Financial Mortgage Insurance Limited”); (ii) la nullità e/o l'annullabilità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità prescritto dall'art. 38 T.U.B.; (iii) l'errata e/o la falsa rappresentazione dei parametri economici contrattualmente indicati e asseritamente riferiti al TAEG/ISC (4,794%) in violazione degli artt. 116 e ss. T.U.B. per l'omessa inclusione di costi direttamente connessi all'erogazione del credito, determinativo di una chiara violazione del dettato normativo sulla trasparenza bancaria, con conseguente nullità parziale del contratto sottoscritto;
(iv) l'indebita applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'illegittima previsione di un piano di ammortamento alla francese;
(v) la responsabilità di
[...]
per l'illegittima segnalazione della sig.ra quale cattivo pagatore, nelle banche dati di CP_1 Pt_1 rilevamento del merito creditizio nonché per la vendita, in sede esecutiva, a un prezzo pressoché vile dell'immobile di sua proprietà. Stanti le suesposte premesse, la stessa, concludeva, chiedendo, dunque, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e in via d'urgenza, dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, nel merito, l'assoluta nullità e/o l'annullabilità parziale del contratto di mutuo stipulato per i motivi illustrati, con condanna di al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti Controparte_1 dalla sig.ra in conseguenza dei dedotti profili di illiceità; il tutto, con vittoria di spese e compensi Pt_1 difensivi.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.7.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, il creditore, insistendo per il rigetto integrale delle domande avversarie in Controparte_1 quanto palesemente destituite di fondamento in fatto e in diritto. In particolare, ferma la pacifica erogazione, a parte opponente, delle somme concesse a mutuo, la stessa, ribadiva la piena validità del contratto di mutuo sottoscritto e, conseguentemente, del credito indicato nell'atto di precetto opposto per essere, le presunte illegittimità eccepite da controparte prive di effettivo riscontro probatorio, oltre che inidonee a determinare conseguenze, sul piano giuridico, tali da pregiudicare il recupero delle ulteriori somme dovute.
1.3 – Con ordinanza, pronunciata in data 21/7/2023, il precedente Giudice rigettava la domanda di sospensione avanzata da parte attrice e, contestualmente, provvedeva ad assegnare, alle parti, i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente.
In seguito, la causa, istruita a livello documentale, veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 281 quinquies, co. 1, c.p.c., ratione temporis applicabile, previa rinuncia delle parti ai termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente occorre darsi atto dell'intervenuta costituzione, con memoria difensiva depositata in data 14.2.2024, della cessionaria del credito per cui è causa, Controparte_4
Come noto, l'art. 111, co. 3, c.p.c. attribuisce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire o di essere chiamato nel processo e, previo consenso di tutte le parti, la possibilità di estromissione dell'alienante e del successore universale. Dunque, la norma in esame, nel prevedere che il processo prosegue tra le parti originarie, esclude che il successore a titolo particolare possa qualificarsi quale litisconsorte necessario;
infatti, la qualità di litisconsorte necessario del successore - che presuppone la preesistenza di una pluralità di parti - si assume solo quando il medesimo intervenga o sia chiamato nel processo ovvero eserciti la facoltà di impugnare la sentenza contro il dante causa (cfr. Cass. civ., sez. II, 11.10.2006, n. 21773). Secondo l'impostazione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, l'intervento dell'avente causa o del legatario sarebbe riconducibile alla categoria dell'intervento adesivo dipendente, in quanto il successore particolare non propone una domanda nuova, ma pone in essere un'attività preordinata a sostenere la medesima pretesa fatta valere dall'alienante o dal successore universale, così da lasciare immutato l'oggetto del processo. Nella specie, non essendo stata avanzata espressa richiesta di estromissione della cedente, Controparte_1
il giudizio deve proseguire tra le parti originarie, con la conseguenza che è irrilevante, ai fini della
[...] presente disamina, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla cessionaria, CP_6
[...]
[...]
[...
– Tanto premesso, relativamente ai motivi di opposizione formulati in questa sede, gli stessi, non possono dirsi meritevoli di accoglimento per le ragioni che si andranno ad illustrare.
2.2 – In primo luogo, deve dirsi priva di pregio l'obiezione di parte opponente secondo cui la presenza di una polizza assicurativa, a garanzia del rimborso delle somme mutuate, escluderebbe la possibilità per la creditrice, di agire direttamente nei confronti della sig.ra Controparte_1 Pt_1
Ciò per l'evidente ragione che, così argomentando, si finirebbe per disattendere la funzione stessa delle garanzie personali, da ravvisarsi, per l'appunto, nell'esigenza di tenere indenne il creditore dall'eventuale inadempimento del debitore, consentendogli di esigere la prestazione nei confronti di un soggetto terzo, il quale, pertanto, riduce il rischio di mancato pagamento. Dunque, il debitore principale e il garante hanno posizioni diverse rispetto alla legittimazione passiva: il debitore principale è il soggetto che, in prima istanza, è tenuto ad adempiere l'obbligazione; il garante è, invece, colui che garantisce l'adempimento del debitore principale e, in caso di inadempimento di quest'ultimo, può essere chiamato a rispondere del debito. In questi termini, la responsabilità del garante si affianca a quella del debitore principale ma non si sostituisce, integralmente, ad essa.
2.3 – Analogamente, non può darsi rilievo alla questione, posta da parte opponente, afferente al presunto pagina 3 di 6 superamento della soglia di finanziabilità prescritta dall'art. 38 T.U.B., sebbene, nel corso del tempo, la stessa, abbia trovato diverse soluzioni in seno alla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, è sufficiente rammentare che le Sezioni Unite, con la nota sentenza 16.11.2022, n. 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'art. 117, co. 8, T.U.B. non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'art. 38, secondo comma, cit. integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale", costituisce - secondo le Sezioni Unite - piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo, neutralizzata la premessa posta a fondamento dei precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. La negazione del carattere imperativo della norma ha indotto a escludere che il limite di finanziabilità, da essa previsto, costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo. Questo Tribunale reputa di uniformarsi a tale principio. In applicazione dell'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, deve dunque escludersi che l'eccedenza della soglia di finanziabilità - anche se concretamente e pacificamente sussistente nella fattispecie in esame - sia idonea ad incidere sulla validità del negozio. Conseguentemente, il motivo di opposizione va rigettato.
2.4 - Quanto al merito della pretesa creditoria azionata va rimarcato che parte opponente non ha specificamente contestato il rapporto di mutuo, concentrando le proprie deduzioni solo su asseriti profili di responsabilità della Banca mutuante. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, ancora una volta, le contestazioni sollevate – a prescindere dalla loro fondatezza - non valgano a pregiudicare la validità del contratto sottoscritto né a delineare condotte contrarie a buona fede della Banca finanziatrice. Più precisamente, relativamente all'asserita errata e/o incompleta indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (ISC), preme rammentarsi come tale parametro - introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003 – abbia essenzialmente una funzione di pubblicità e di trasparenza, essendo volto a rendere edotto il cliente del costo totale effettivo del finanziamento, ossia dell'effettiva onerosità dell'operazione. Stante il suo valore sintetico, l'ISC non costituisce un tasso di interesse né un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
esso non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è Pt_2 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo – non ravvisabile nel caso in esame e comunque disciplinato nel nostro ordinamento a partire dal 2010 e, pertanto, successivamente alla stipula del contratto di mutuo per cui è causa - nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del pagina 4 di 6 contratto”. Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (cfr. Corte d'Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018; Tribunale Vicenza, 20.8.2020, n.1391). Ciò in quanto l'erronea Pa indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può, quindi, dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr. Cassazione n. 26585/2022), sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. Nella specie, l'opponente nulla ha dedotto al riguardo, limitandosi ad argomentazioni assolutamente generiche (pag. 9 e ss.) prive di consistenza sul piano probatorio. Ancora una volta, l'eccezione non può dirsi accoglibile.
2.5 – Parimenti irrilevante è il richiamo operato da parte opponente all'istituto dell'anatocismo. Come noto, i mutui assistiti da un piano di rimborso c.d. "alla francese" si caratterizzano tipicamente per un abbattimento del capitale molto poco significativo nella fase iniziale del rapporto, con la conseguenza che - a parità di tasso di interesse indicato in contratto e concretamente applicato - l'operazione di finanziamento risulta più onerosa rispetto ad un finanziamento con piano di ammortamento "all'italiana", essendo maggiore la base di computo (il capitale residuo da restituire) sulla quale viene calcolata la quota interessi che compone ogni singola rata. Restituendo una quota minore di capitale all'inizio del rapporto rispetto ad un piano di ammortamento a capitale costante, va da sé che matureranno interessi maggiori a carico del cliente, il che è però del tutto fisiologico, in quanto tali interessi appaiono causalmente giustificati dalla necessità di remunerare la disponibilità del capitale erogato, di cui gode il mutuatario per un lasso temporale maggiore. In termini di matematica finanziaria, si è soliti affermare che nei piani di ammortamento alla francese opera un regime di capitalizzazione composto, ma tale classificazione non va confusa con la nozione civilistica di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., fenomeno che denota il maturare di interessi su interessi già scaduti, i quali in questo senso vengono "capitalizzati", ovvero entrano a far parte - ampliandola - della quota capitale che rappresenta la base di calcolo degli interessi successivi. Come ben chiarito dalla recente pronuncia delle SS.UU. 15130/2024: "…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente". Pertanto, non ponendosi un problema di capitalizzazione degli interessi né, similmente, di nullità strutturale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, la doglianza è da ritenersi infondata.
pagina 5 di 6 2.6 – Quanto alle restanti censure, la circostanza pacifica e incontestata che la sig.ra si sia Pt_1 dimostrata inadempiente alle obbligazioni assunte a far tempo dal 2015, rende di per sé legittima la decisione della Banca sia di esperire, in suo danno, un'azione esecutiva sia di procedere alla segnalazione del credito alla Centrale Rischi. Peraltro, è appena il caso di rilevare come parte opponente non abbia formulato, nell'atto introduttivo, alcuna allegazione idonea a delineare il tipo di pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, subito in conseguenza della dedotta segnalazione, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotetico peggioramento della sua affidabilità commerciale in termini di ottenimento o conservazione dei finanziamenti, né paventato una maggiore difficoltà nell'accesso al credito. Infatti, deve qui ribadirsi che, per giurisprudenza consolidata, il danno all'immagine e alla reputazione, in termini di "illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. civ., 28.3.2018, n. 7594; Cass. civ., 6.3.2023, n. 6589). In definitiva, l'opposizione va rigettata.
3.
Le spese seguono la soccombenza in conformità a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con esclusione del solo compenso spettante per la sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di e con l'intervento ex Parte_1 Controparte_1 art. 111 c.p.c. di ogni altra istanza, eccezione o domanda, disattesa o assorbita, così Controparte_4 dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in euro 8.400,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 13 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 1550/2023, promossa da:
(c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore D'Apice Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Salerno, Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo, n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, Controparte_1 P.IVA_1 per essa, già , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2 suo studio, in Milano, via P. Andreani n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTA – OPPOSTA e con l'intervento volontario di
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, e, per essa, in qualità di procuratrice speciale, c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via P. Andreani n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
TERZA INTERVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di costituzione.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza. pagina 1 di 6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. 1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 4.2.2023, da parte di
[...]
e intimante il pagamento della complessiva somma di euro 55.233,70, quale credito residuo Controparte_1 non soddisfatto dall'azione esecutiva espropriativa immobiliare n. 470/2018 RGE, instaurata, da parte creditrice, innanzi al Tribunale di Modena e rivelatasi incapiente quanto al credito complessivamente vantato come da titolo esecutivo azionato, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 13.6.2006, con l'allora con atto a ministero Notaio, dott. Controparte_5
rep. 28912 – racc. 5338. Persona_1
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva: (i) la propria carenza di legittimazione passiva, per essere il credito assistito da apposita garanzia assicurativa (polizza “Genwort Financial Mortgage Insurance Limited”); (ii) la nullità e/o l'annullabilità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità prescritto dall'art. 38 T.U.B.; (iii) l'errata e/o la falsa rappresentazione dei parametri economici contrattualmente indicati e asseritamente riferiti al TAEG/ISC (4,794%) in violazione degli artt. 116 e ss. T.U.B. per l'omessa inclusione di costi direttamente connessi all'erogazione del credito, determinativo di una chiara violazione del dettato normativo sulla trasparenza bancaria, con conseguente nullità parziale del contratto sottoscritto;
(iv) l'indebita applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'illegittima previsione di un piano di ammortamento alla francese;
(v) la responsabilità di
[...]
per l'illegittima segnalazione della sig.ra quale cattivo pagatore, nelle banche dati di CP_1 Pt_1 rilevamento del merito creditizio nonché per la vendita, in sede esecutiva, a un prezzo pressoché vile dell'immobile di sua proprietà. Stanti le suesposte premesse, la stessa, concludeva, chiedendo, dunque, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e in via d'urgenza, dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, nel merito, l'assoluta nullità e/o l'annullabilità parziale del contratto di mutuo stipulato per i motivi illustrati, con condanna di al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti Controparte_1 dalla sig.ra in conseguenza dei dedotti profili di illiceità; il tutto, con vittoria di spese e compensi Pt_1 difensivi.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.7.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, il creditore, insistendo per il rigetto integrale delle domande avversarie in Controparte_1 quanto palesemente destituite di fondamento in fatto e in diritto. In particolare, ferma la pacifica erogazione, a parte opponente, delle somme concesse a mutuo, la stessa, ribadiva la piena validità del contratto di mutuo sottoscritto e, conseguentemente, del credito indicato nell'atto di precetto opposto per essere, le presunte illegittimità eccepite da controparte prive di effettivo riscontro probatorio, oltre che inidonee a determinare conseguenze, sul piano giuridico, tali da pregiudicare il recupero delle ulteriori somme dovute.
1.3 – Con ordinanza, pronunciata in data 21/7/2023, il precedente Giudice rigettava la domanda di sospensione avanzata da parte attrice e, contestualmente, provvedeva ad assegnare, alle parti, i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente.
In seguito, la causa, istruita a livello documentale, veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 281 quinquies, co. 1, c.p.c., ratione temporis applicabile, previa rinuncia delle parti ai termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente occorre darsi atto dell'intervenuta costituzione, con memoria difensiva depositata in data 14.2.2024, della cessionaria del credito per cui è causa, Controparte_4
Come noto, l'art. 111, co. 3, c.p.c. attribuisce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire o di essere chiamato nel processo e, previo consenso di tutte le parti, la possibilità di estromissione dell'alienante e del successore universale. Dunque, la norma in esame, nel prevedere che il processo prosegue tra le parti originarie, esclude che il successore a titolo particolare possa qualificarsi quale litisconsorte necessario;
infatti, la qualità di litisconsorte necessario del successore - che presuppone la preesistenza di una pluralità di parti - si assume solo quando il medesimo intervenga o sia chiamato nel processo ovvero eserciti la facoltà di impugnare la sentenza contro il dante causa (cfr. Cass. civ., sez. II, 11.10.2006, n. 21773). Secondo l'impostazione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, l'intervento dell'avente causa o del legatario sarebbe riconducibile alla categoria dell'intervento adesivo dipendente, in quanto il successore particolare non propone una domanda nuova, ma pone in essere un'attività preordinata a sostenere la medesima pretesa fatta valere dall'alienante o dal successore universale, così da lasciare immutato l'oggetto del processo. Nella specie, non essendo stata avanzata espressa richiesta di estromissione della cedente, Controparte_1
il giudizio deve proseguire tra le parti originarie, con la conseguenza che è irrilevante, ai fini della
[...] presente disamina, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla cessionaria, CP_6
[...]
[...]
[...
– Tanto premesso, relativamente ai motivi di opposizione formulati in questa sede, gli stessi, non possono dirsi meritevoli di accoglimento per le ragioni che si andranno ad illustrare.
2.2 – In primo luogo, deve dirsi priva di pregio l'obiezione di parte opponente secondo cui la presenza di una polizza assicurativa, a garanzia del rimborso delle somme mutuate, escluderebbe la possibilità per la creditrice, di agire direttamente nei confronti della sig.ra Controparte_1 Pt_1
Ciò per l'evidente ragione che, così argomentando, si finirebbe per disattendere la funzione stessa delle garanzie personali, da ravvisarsi, per l'appunto, nell'esigenza di tenere indenne il creditore dall'eventuale inadempimento del debitore, consentendogli di esigere la prestazione nei confronti di un soggetto terzo, il quale, pertanto, riduce il rischio di mancato pagamento. Dunque, il debitore principale e il garante hanno posizioni diverse rispetto alla legittimazione passiva: il debitore principale è il soggetto che, in prima istanza, è tenuto ad adempiere l'obbligazione; il garante è, invece, colui che garantisce l'adempimento del debitore principale e, in caso di inadempimento di quest'ultimo, può essere chiamato a rispondere del debito. In questi termini, la responsabilità del garante si affianca a quella del debitore principale ma non si sostituisce, integralmente, ad essa.
2.3 – Analogamente, non può darsi rilievo alla questione, posta da parte opponente, afferente al presunto pagina 3 di 6 superamento della soglia di finanziabilità prescritta dall'art. 38 T.U.B., sebbene, nel corso del tempo, la stessa, abbia trovato diverse soluzioni in seno alla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, è sufficiente rammentare che le Sezioni Unite, con la nota sentenza 16.11.2022, n. 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'art. 117, co. 8, T.U.B. non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'art. 38, secondo comma, cit. integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale", costituisce - secondo le Sezioni Unite - piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo, neutralizzata la premessa posta a fondamento dei precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. La negazione del carattere imperativo della norma ha indotto a escludere che il limite di finanziabilità, da essa previsto, costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo. Questo Tribunale reputa di uniformarsi a tale principio. In applicazione dell'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, deve dunque escludersi che l'eccedenza della soglia di finanziabilità - anche se concretamente e pacificamente sussistente nella fattispecie in esame - sia idonea ad incidere sulla validità del negozio. Conseguentemente, il motivo di opposizione va rigettato.
2.4 - Quanto al merito della pretesa creditoria azionata va rimarcato che parte opponente non ha specificamente contestato il rapporto di mutuo, concentrando le proprie deduzioni solo su asseriti profili di responsabilità della Banca mutuante. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, ancora una volta, le contestazioni sollevate – a prescindere dalla loro fondatezza - non valgano a pregiudicare la validità del contratto sottoscritto né a delineare condotte contrarie a buona fede della Banca finanziatrice. Più precisamente, relativamente all'asserita errata e/o incompleta indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (ISC), preme rammentarsi come tale parametro - introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003 – abbia essenzialmente una funzione di pubblicità e di trasparenza, essendo volto a rendere edotto il cliente del costo totale effettivo del finanziamento, ossia dell'effettiva onerosità dell'operazione. Stante il suo valore sintetico, l'ISC non costituisce un tasso di interesse né un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
esso non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è Pt_2 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo – non ravvisabile nel caso in esame e comunque disciplinato nel nostro ordinamento a partire dal 2010 e, pertanto, successivamente alla stipula del contratto di mutuo per cui è causa - nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del pagina 4 di 6 contratto”. Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (cfr. Corte d'Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018; Tribunale Vicenza, 20.8.2020, n.1391). Ciò in quanto l'erronea Pa indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può, quindi, dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr. Cassazione n. 26585/2022), sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. Nella specie, l'opponente nulla ha dedotto al riguardo, limitandosi ad argomentazioni assolutamente generiche (pag. 9 e ss.) prive di consistenza sul piano probatorio. Ancora una volta, l'eccezione non può dirsi accoglibile.
2.5 – Parimenti irrilevante è il richiamo operato da parte opponente all'istituto dell'anatocismo. Come noto, i mutui assistiti da un piano di rimborso c.d. "alla francese" si caratterizzano tipicamente per un abbattimento del capitale molto poco significativo nella fase iniziale del rapporto, con la conseguenza che - a parità di tasso di interesse indicato in contratto e concretamente applicato - l'operazione di finanziamento risulta più onerosa rispetto ad un finanziamento con piano di ammortamento "all'italiana", essendo maggiore la base di computo (il capitale residuo da restituire) sulla quale viene calcolata la quota interessi che compone ogni singola rata. Restituendo una quota minore di capitale all'inizio del rapporto rispetto ad un piano di ammortamento a capitale costante, va da sé che matureranno interessi maggiori a carico del cliente, il che è però del tutto fisiologico, in quanto tali interessi appaiono causalmente giustificati dalla necessità di remunerare la disponibilità del capitale erogato, di cui gode il mutuatario per un lasso temporale maggiore. In termini di matematica finanziaria, si è soliti affermare che nei piani di ammortamento alla francese opera un regime di capitalizzazione composto, ma tale classificazione non va confusa con la nozione civilistica di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., fenomeno che denota il maturare di interessi su interessi già scaduti, i quali in questo senso vengono "capitalizzati", ovvero entrano a far parte - ampliandola - della quota capitale che rappresenta la base di calcolo degli interessi successivi. Come ben chiarito dalla recente pronuncia delle SS.UU. 15130/2024: "…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente". Pertanto, non ponendosi un problema di capitalizzazione degli interessi né, similmente, di nullità strutturale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, la doglianza è da ritenersi infondata.
pagina 5 di 6 2.6 – Quanto alle restanti censure, la circostanza pacifica e incontestata che la sig.ra si sia Pt_1 dimostrata inadempiente alle obbligazioni assunte a far tempo dal 2015, rende di per sé legittima la decisione della Banca sia di esperire, in suo danno, un'azione esecutiva sia di procedere alla segnalazione del credito alla Centrale Rischi. Peraltro, è appena il caso di rilevare come parte opponente non abbia formulato, nell'atto introduttivo, alcuna allegazione idonea a delineare il tipo di pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, subito in conseguenza della dedotta segnalazione, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotetico peggioramento della sua affidabilità commerciale in termini di ottenimento o conservazione dei finanziamenti, né paventato una maggiore difficoltà nell'accesso al credito. Infatti, deve qui ribadirsi che, per giurisprudenza consolidata, il danno all'immagine e alla reputazione, in termini di "illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. civ., 28.3.2018, n. 7594; Cass. civ., 6.3.2023, n. 6589). In definitiva, l'opposizione va rigettata.
3.
Le spese seguono la soccombenza in conformità a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con esclusione del solo compenso spettante per la sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di e con l'intervento ex Parte_1 Controparte_1 art. 111 c.p.c. di ogni altra istanza, eccezione o domanda, disattesa o assorbita, così Controparte_4 dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in euro 8.400,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 13 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi
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