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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/07/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Genova
Sezione Terza Civile
R.G. n. 220/2023 V.G. riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel. dott. Franco Davini Consigliere dott.ssa Lucia Franzese Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione promosso da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Parte_1 CodiceFiscale_1
Bet del foro di Genova, per mandato in atti;
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTA CONTUMACE con intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Genova;
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente in riassunzione: <insta affinché codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in diversa composizione, voglia, contrariis reiectis, decidendo in sede di rinvio dalla Suprema
Corte e in conformità a quanto dalla stessa statuito con la pronuncia epigrafata, ferme le altre statuizioni, dal punto di vista economico,
stabilire che i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario della figlia nel periodo in cui la figlia è presso ognuno di loro;
le spese straordinarie della figlia minore (per la cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della
IV Sezione Civile del Tribunale di Genova) verranno suddivise tra i genitori al 50%.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio davanti alla Corte di cassazione e di tutti i gradi del giudizio e del giudizio di riassunzione.
per la Procura Generale: “conclude, allo stato, per l'accoglimento della domanda paterna”.
RAGIONI DI FATTO
1 1. Con ricorso al Tribunale di Genova conveniva in giudizio la moglie per Parte_2 ottenere: la separazione giudiziale, l'affidamento condiviso della figlia minore (nata in Per_1
Lituania il 05.06.2015), la sua collocazione presso la madre nella casa coniugale di Genova, la determinazione di un regime di visite padre-figlia e di un assegno di mantenimento.
La si costituiva in giudizio chiedendo di trasferirsi in Lituania con la figlia;
a seguito CP_1 della adozione di provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. finalizzati anche a consentire ai genitori di valutare quale fosse la migliore collocazione della minore e assumere una decisione definitiva circa il Paese in cui collocare prevalentemente la stessa, il giudice istruttore disponeva c.t.u. volta ad accertare le migliori modalità di collocamento, affidamento e visita della minore.
Interveniva ex lege il Pubblico Ministero.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 28.05.2021 statuiva: i) la separazione personale dei coniugi;
ii) l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre in Genova;
iii) la fissazione di un regime di visite madre-figlia, oltre che dei periodi di vacanze con i genitori;
iv) la previsione di un mantenimento diretto a carico del padre nel periodo in cui la figlia era presso di lui e un contributo di mantenimento a carico dello stesso, pari ad euro
500,00 mensili, da versare nei mesi da giugno a settembre compresi, per il periodo in cui la figlia era presso la madre, oltre ad una suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
v) la compensazione delle spese di lite.
2. impugnava la sentenza chiedendone la parziale riforma sia in punto di Pt_1 regolamentazione del regime delle visite estive sia in punto di mantenimento, concludendo per il mantenimento diretto della figlia a carico di entrambi i genitori nel periodo in cui la stessa si trovava presso ognuno di loro. L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, a sua volta, in via incidentale, chiedeva che la figlia venisse collocata presso di lei in Lituania. Il Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento della domanda paterna e il rigetto di modifiche in punto di collocazione della minore.
La Corte di Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale, modificava il regime estivo delle visite, confermava nel resto e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
3. proponeva ricorso per Cassazione mediante la proposizione di tre motivi: con il Pt_1 primo lamentava la violazione dell'art. 189 c.p.c., con il secondo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e con il terzo denunciava la violazione dell'art. 337-ter c.c. Nel giudizio di legittimità non si costituiva. CP_1
2 La Suprema Corte, con ordinanza del 31.05.2023, dichiarava inammissibile il primo motivo, respingeva il secondo e, in accoglimento del terzo motivo, rinviava alla Corte di appello per un nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
4. ha riassunto il presente procedimento al fine di ottenere una pronuncia sul punto Pt_1 impugnato e cassato, la Corte di Appello ha fissata udienza di comparizione delle parti in data
15.11.2023, poi rinviata più volte al fine di consentire la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta in Lituania. Il Procuratore Generale è intervenuto nel presente procedimento concludendo per l'accoglimento della domanda paterna.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente, considerata l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si dichiara la contumacia della convenuta . Controparte_1
2. Ciò posto, è necessario passare ad analizzare il merito della causa tenendo conto di quanto statuito dalla Corte di legittimità la quale - in accoglimento del terzo motivo di ricorso per cassazione proposto dal e concernente le modalità di contribuzione al mantenimento Pt_1 della minore - ha ritenuto che la sentenza della Corte di Appello, assumendo, peraltro, che la concreta situazione economica dell'appellata era, in realtà positiva, si è limitata ad affermare che <non risultando che la svolga attività lavorativa né che abbia redditi e, in CP_1 considerazione degli oneri di viaggio da cui è gravata per fare visita alla figlia e portarla con sé in Lituania, l'importo indicato a carico del padre appare ragionevole e congruo>>.
La Suprema Corte ha ritenuto tale conclusione apodittica, gravemente inficiata da una motivazione non in linea con quanto previsto all'art. 337-ter c.c., priva di una effettiva valutazione anche degli altri parametri previsti da tale disposizione e di una descrizione completa della situazione patrimoniale del Pt_1
Orbene, questa Corte, in osservanza dei parametri previsti dall'art. 337-ter c.c. e soprattutto del principio di proporzionalità, comparando i redditi di entrambi i genitori, le attuali esigenze della minore, il tenore di vita da lei goduto in costanza di matrimonio dei genitori e, in particolar modo i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, ritiene che anche la madre debba contribuire per la sua parte al mantenimento della minore. Pare adeguato pertanto eliminare l'assegno disposto a carico del per il periodo in cui la minore si trova presso la madre Pt_1
e prevedere il mantenimento diretto della figlia a carico di entrambi i genitori, per il periodo in cui la minore si trova presso ciascuno di loro. E ciò anche considerati i costi necessariamente sopportati dal ricorrente in riassunzione per i viaggi dall'Italia alla Lituania nei periodi in cui la
3 figlia è presso la madre. Le spese straordinarie per la minore restano suddivise nella misura del
50% tra i genitori e, per il resto, quanto statuito nella ordinanza di appello deve essere confermato.
3. Circa le spese di lite - effettuata una valutazione complessiva, considerata la natura della causa e i rapporti tra le parti - si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova, pubblicata in data 12.04.2022, n.211 promossa da:
Parte_1
- ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
con intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
dispone quanto segue:
- dichiara la contumacia di ; Controparte_1
- in accoglimento del ricorso in riassunzione, dispone che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore nel periodo in cui la stessa è presso ognuno di loro;
le spese straordinarie sono divise tra i genitori al 50%;
compensa interamente tra le parti le spese dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Presidente estensore
4
Sezione Terza Civile
R.G. n. 220/2023 V.G. riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel. dott. Franco Davini Consigliere dott.ssa Lucia Franzese Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione promosso da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Parte_1 CodiceFiscale_1
Bet del foro di Genova, per mandato in atti;
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTA CONTUMACE con intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Genova;
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente in riassunzione: <insta affinché codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in diversa composizione, voglia, contrariis reiectis, decidendo in sede di rinvio dalla Suprema
Corte e in conformità a quanto dalla stessa statuito con la pronuncia epigrafata, ferme le altre statuizioni, dal punto di vista economico,
stabilire che i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario della figlia nel periodo in cui la figlia è presso ognuno di loro;
le spese straordinarie della figlia minore (per la cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della
IV Sezione Civile del Tribunale di Genova) verranno suddivise tra i genitori al 50%.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio davanti alla Corte di cassazione e di tutti i gradi del giudizio e del giudizio di riassunzione.
per la Procura Generale: “conclude, allo stato, per l'accoglimento della domanda paterna”.
RAGIONI DI FATTO
1 1. Con ricorso al Tribunale di Genova conveniva in giudizio la moglie per Parte_2 ottenere: la separazione giudiziale, l'affidamento condiviso della figlia minore (nata in Per_1
Lituania il 05.06.2015), la sua collocazione presso la madre nella casa coniugale di Genova, la determinazione di un regime di visite padre-figlia e di un assegno di mantenimento.
La si costituiva in giudizio chiedendo di trasferirsi in Lituania con la figlia;
a seguito CP_1 della adozione di provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. finalizzati anche a consentire ai genitori di valutare quale fosse la migliore collocazione della minore e assumere una decisione definitiva circa il Paese in cui collocare prevalentemente la stessa, il giudice istruttore disponeva c.t.u. volta ad accertare le migliori modalità di collocamento, affidamento e visita della minore.
Interveniva ex lege il Pubblico Ministero.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 28.05.2021 statuiva: i) la separazione personale dei coniugi;
ii) l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre in Genova;
iii) la fissazione di un regime di visite madre-figlia, oltre che dei periodi di vacanze con i genitori;
iv) la previsione di un mantenimento diretto a carico del padre nel periodo in cui la figlia era presso di lui e un contributo di mantenimento a carico dello stesso, pari ad euro
500,00 mensili, da versare nei mesi da giugno a settembre compresi, per il periodo in cui la figlia era presso la madre, oltre ad una suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
v) la compensazione delle spese di lite.
2. impugnava la sentenza chiedendone la parziale riforma sia in punto di Pt_1 regolamentazione del regime delle visite estive sia in punto di mantenimento, concludendo per il mantenimento diretto della figlia a carico di entrambi i genitori nel periodo in cui la stessa si trovava presso ognuno di loro. L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, a sua volta, in via incidentale, chiedeva che la figlia venisse collocata presso di lei in Lituania. Il Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento della domanda paterna e il rigetto di modifiche in punto di collocazione della minore.
La Corte di Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale, modificava il regime estivo delle visite, confermava nel resto e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
3. proponeva ricorso per Cassazione mediante la proposizione di tre motivi: con il Pt_1 primo lamentava la violazione dell'art. 189 c.p.c., con il secondo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e con il terzo denunciava la violazione dell'art. 337-ter c.c. Nel giudizio di legittimità non si costituiva. CP_1
2 La Suprema Corte, con ordinanza del 31.05.2023, dichiarava inammissibile il primo motivo, respingeva il secondo e, in accoglimento del terzo motivo, rinviava alla Corte di appello per un nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
4. ha riassunto il presente procedimento al fine di ottenere una pronuncia sul punto Pt_1 impugnato e cassato, la Corte di Appello ha fissata udienza di comparizione delle parti in data
15.11.2023, poi rinviata più volte al fine di consentire la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta in Lituania. Il Procuratore Generale è intervenuto nel presente procedimento concludendo per l'accoglimento della domanda paterna.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente, considerata l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si dichiara la contumacia della convenuta . Controparte_1
2. Ciò posto, è necessario passare ad analizzare il merito della causa tenendo conto di quanto statuito dalla Corte di legittimità la quale - in accoglimento del terzo motivo di ricorso per cassazione proposto dal e concernente le modalità di contribuzione al mantenimento Pt_1 della minore - ha ritenuto che la sentenza della Corte di Appello, assumendo, peraltro, che la concreta situazione economica dell'appellata era, in realtà positiva, si è limitata ad affermare che <non risultando che la svolga attività lavorativa né che abbia redditi e, in CP_1 considerazione degli oneri di viaggio da cui è gravata per fare visita alla figlia e portarla con sé in Lituania, l'importo indicato a carico del padre appare ragionevole e congruo>>.
La Suprema Corte ha ritenuto tale conclusione apodittica, gravemente inficiata da una motivazione non in linea con quanto previsto all'art. 337-ter c.c., priva di una effettiva valutazione anche degli altri parametri previsti da tale disposizione e di una descrizione completa della situazione patrimoniale del Pt_1
Orbene, questa Corte, in osservanza dei parametri previsti dall'art. 337-ter c.c. e soprattutto del principio di proporzionalità, comparando i redditi di entrambi i genitori, le attuali esigenze della minore, il tenore di vita da lei goduto in costanza di matrimonio dei genitori e, in particolar modo i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, ritiene che anche la madre debba contribuire per la sua parte al mantenimento della minore. Pare adeguato pertanto eliminare l'assegno disposto a carico del per il periodo in cui la minore si trova presso la madre Pt_1
e prevedere il mantenimento diretto della figlia a carico di entrambi i genitori, per il periodo in cui la minore si trova presso ciascuno di loro. E ciò anche considerati i costi necessariamente sopportati dal ricorrente in riassunzione per i viaggi dall'Italia alla Lituania nei periodi in cui la
3 figlia è presso la madre. Le spese straordinarie per la minore restano suddivise nella misura del
50% tra i genitori e, per il resto, quanto statuito nella ordinanza di appello deve essere confermato.
3. Circa le spese di lite - effettuata una valutazione complessiva, considerata la natura della causa e i rapporti tra le parti - si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova, pubblicata in data 12.04.2022, n.211 promossa da:
Parte_1
- ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
con intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
dispone quanto segue:
- dichiara la contumacia di ; Controparte_1
- in accoglimento del ricorso in riassunzione, dispone che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore nel periodo in cui la stessa è presso ognuno di loro;
le spese straordinarie sono divise tra i genitori al 50%;
compensa interamente tra le parti le spese dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Presidente estensore
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