Art. 16. (Contributi mediante marche) 1. A decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 30 e 31 della legge 23 novembre 1971, n. 1100 , sono abrogati.
Nota all'art. 16:
- Per il titolo della citata legge n. 1100/1971 si vedano le precedenti note all'art. 2.
Nota all'art. 16:
- Per il titolo della citata legge n. 1100/1971 si vedano le precedenti note all'art. 2.