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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2359/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto cessione dei crediti, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli Avvocati Monica Canepa ed Emanuela Guarino, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in alla piazza Matteotti;
Pt_1
ATTORE - OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Frasca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Andrea D'Isernia, n. 59;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “1) ritenere e dichiarare nullo, inammissibile, improponibile e, comunque, infondato il ricorso per ingiunzione siccome proposto dalla in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, revocare e/o porre nel nulla il Decreto ingiuntivo n. 444/18 reso dal Giudice Designato del Tribunale di Brindisi il 29/3/2018 e notificato al il 13/4/2018; 2) dichiarare invalido, nullo, Parte_1
inefficace e comunque annullare il contratto di cessione di crediti costituente il titolo delle ragioni vantate dalla società opposta per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del contratto stipulato tra la
1 società cedente e il e, in ogni caso, accertare e Parte_2 Parte_1
dichiarare il difetto alla richiesta di pagamento avanzata in via monitoria;
4) dichiarare e riconoscere il difetto di legittimazione attiva della opposta;
5) occorrendo, ritenere e dichiarare comunque infondate e senza causa le pretese creditorie ex adverso avanzate nei confronti del 6) condannare in ogni caso l'opposta, in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, e/o chi di ragione alla rifusione delle spese, diritti
e onorari del presente giudizio ivi incluse quelle della fase monitoria”.
CONVENUTA: “1) rigettare integralmente in rito, quantomeno nel merito, le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, poiché improponibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto, nonché indimostrate e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
2) solo in via subordinata, in caso di revoca del provvedimento monitorio, condannare con sentenza il in Parte_1
persona del suo Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di i) € 124.847,13 a titolo di interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al loro saldo, ii) € 53,82 per spese notarili, iii) €
2.242,00 per competenze legali della procedura monitoria, oltre spese generali, iva e cpa, iv) € 406,50 per spese vive della procedura monitoria. O in quella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Oltre, comunque, agli ulteriori interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda sino al soddisfo effettivo;
3) in via ancora più gradata e con pronuncia più sfavorevole per il debitore, condannare con sentenza il al pagamento Parte_1
degli interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal 30° giorno successivo alla fornitura dell'energia elettrica sino al saldo effettivo, oltre successivi interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre spese legali come liquidate nel provvedimento monitorio e spese notarili;
4) condannare, in ogni caso, il in persona Parte_1
del suo Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze di lite ex D.M. 147/22; spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 30.5.2018 il conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2018 Controparte_1
del 29.3.2018, con il quale il Tribunale di Brindisi gli aveva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 124.900,95, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese legali, a
2 titolo di interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture commerciali relative alla fornitura di energia elettrica erogata in favore del Parte_1
Premesso che tale credito era nella titolarità di e veniva poi ceduto a Parte_2
l'attore eccepiva: la nullità del ricorso e della procura alle liti, per Controparte_1
inesistenza di poteri rappresentativi in capo al procuratore speciale, che aveva conferito il mandato difensivo;
il difetto di legittimazione attiva della società opposta, non avendo il mai accettato la cessione dei crediti (da ritenersi necessaria, secondo la Pt_1 prospettazione dell'opponente, trattandosi di una pubblica amministrazione); la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dell'ingiunzione, non essendo chiaro se il credito fosse riferibile anche alla sorte capitale ovvero soltanto agli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento della prima e quali fossero le fatture rimaste impagate a titolo di interessi;
l'assenza di idonea prova scritta del credito;
la nullità dell'ipotetico contratto tra società cedente ed ente locale per mancanza di forma scritta - necessaria ad substantiam, essendo una delle parti contrattuali una pubblica amministrazione – e per mancata indicazione del relativo impegno di spesa e della copertura finanziaria;
la prescrizione del credito ex art. 2948 c.c., essendo sorto, in gran parte, nei primi mesi dell'anno 2013; inapplicabilità ai contratti di fornitura di energia elettrica della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002; generica quantificazione degli interessi dovuti, mancando la prova della data di ricevimento delle singole fatture.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 3.10.2018, si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione. Controparte_1
La causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
All'udienza del 17.6.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Ad avviso di chi giudica appare fondata, ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione,
l'eccezione di nullità del contratto concluso tra il e la società cedente Parte_1
3 per difetto di forma scritta. Alla nullità del contratto segue l'infondatezza della pretesa creditoria, anche se relativa agli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, e il conseguente accoglimento dell'opposizione in valutazione.
Come noto, tutti i contratti conclusi da una pubblica amministrazione (sia essa un'amministrazione dello Stato ovvero un ente locale) devono rivestire a pena di nullità la forma scritta, la quale è richiesta ad substantiam.
In senso conforme si è espressa, da tempo, tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità, chiarendo che “Ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale” (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/09/2010, n.20340).
Sono nulli, pertanto, i contratti conclusi da una pubblica amministrazione in forma orale ovvero per fatti concludenti o meramente attuativi dell'accordo.
Tanto premesso in punto di diritto, va dato atto che nel caso in valutazione, la creditrice opposta si è limitata a dare prova scritta del contratto di cessione del credito ma non ha documentato l'esistenza di un contratto scritto tra l'ente locale ingiunto e la società
[...]
nella sua qualità di fornitrice del servizio elettrico e cedente. Difetta, dunque, Parte_2
agli atti la prova scritta del contratto dal quale traggono origine le pretese creditorie avanzate dalla società opposta. Stante la nullità del citato contratto di somministrazione, lo
4 stesso è da ritenersi, infatti, del tutto improduttivo di effetti;
tanto significa, che non può essere legittimamente preteso il pagamento degli interessi moratori derivanti dal dedotto ritardato pagamento delle fatture, considerato che in tanto è possibile sostenere la debenza di tali somme in quanto sia provata la validità del contratto stipulato a monte, che rende legittima la pretesa della sorte capitale sulla quale calcolare gli interessi.
Sostiene la società opposta che nel caso in esame la sottoscrizione del contratto non sarebbe necessaria, in quanto avrebbe erogato energia elettrica in regime Parte_2
di salvaguardia (circostanza non contestata dal , essendo risultata Parte_1 aggiudicatrice della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per la nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013. Ad avviso CP_2
di il rapporto obbligatorio avrebbe, dunque, fonte legale (l. 3 agosto Controparte_1
2007, n. 125) e non sarebbe affatto prevista la sottoscrizione di un contratto ad hoc.
Le argomentazioni di parte opposta non paiono convincenti.
I principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione impongono il ricorso ad un contratto scritto, ove la p.a. assuma obbligazioni nei confronti di società commerciali. Gli articoli 16 e 17 del R.D. 2440/1923 cristallizzano tale regola (certamente speciale rispetto a quelle valevoli per la generalità dei consociati), non espressamente derogata dalla disciplina di cui alla l. 3 agosto 2007, n.125.
In definitiva, deve ritenersi che allorquando ad avvalersi del servizio di erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia sia una pubblica amministrazione, le parti debbano, in ossequio alla regola di cui ai citati articoli 16 e 17 del R.D. 2440/1923, procedere alla sottoscrizione di un contratto in forma scritta, che ne regolamenti espressamente i rapporti. In mancanza, nessuna pretesa potrà essere legittimamente avanzata nei confronti della pubblica amministrazione.
In ogni caso, va poi rilevato che il contratto di somministrazione sarebbe comunque invalido per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 191 TUEL (non essendovi prova agli atti del loro assolvimento), secondo il quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”, con obbligo per il responsabile del procedimento di comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno. La sanzione prevista per l'inosservanza di tali
5 adempimenti è la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, tanto della deliberazione che autorizza l'atto con cui è stato assunto l'obbligo quanto dell'atto stesso (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13159).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione in esame deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'opposta va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e giuridiche particolarmente complesse) con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
in persona del sindaco p.t., contro in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
444/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 29.3.2018;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in €
[...]
4.623,50, di cui € 406,50 per spese ed € 4.217,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2359/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto cessione dei crediti, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli Avvocati Monica Canepa ed Emanuela Guarino, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in alla piazza Matteotti;
Pt_1
ATTORE - OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Frasca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Andrea D'Isernia, n. 59;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “1) ritenere e dichiarare nullo, inammissibile, improponibile e, comunque, infondato il ricorso per ingiunzione siccome proposto dalla in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, revocare e/o porre nel nulla il Decreto ingiuntivo n. 444/18 reso dal Giudice Designato del Tribunale di Brindisi il 29/3/2018 e notificato al il 13/4/2018; 2) dichiarare invalido, nullo, Parte_1
inefficace e comunque annullare il contratto di cessione di crediti costituente il titolo delle ragioni vantate dalla società opposta per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del contratto stipulato tra la
1 società cedente e il e, in ogni caso, accertare e Parte_2 Parte_1
dichiarare il difetto alla richiesta di pagamento avanzata in via monitoria;
4) dichiarare e riconoscere il difetto di legittimazione attiva della opposta;
5) occorrendo, ritenere e dichiarare comunque infondate e senza causa le pretese creditorie ex adverso avanzate nei confronti del 6) condannare in ogni caso l'opposta, in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, e/o chi di ragione alla rifusione delle spese, diritti
e onorari del presente giudizio ivi incluse quelle della fase monitoria”.
CONVENUTA: “1) rigettare integralmente in rito, quantomeno nel merito, le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, poiché improponibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto, nonché indimostrate e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
2) solo in via subordinata, in caso di revoca del provvedimento monitorio, condannare con sentenza il in Parte_1
persona del suo Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di i) € 124.847,13 a titolo di interessi ex d.lgs 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al loro saldo, ii) € 53,82 per spese notarili, iii) €
2.242,00 per competenze legali della procedura monitoria, oltre spese generali, iva e cpa, iv) € 406,50 per spese vive della procedura monitoria. O in quella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Oltre, comunque, agli ulteriori interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda sino al soddisfo effettivo;
3) in via ancora più gradata e con pronuncia più sfavorevole per il debitore, condannare con sentenza il al pagamento Parte_1
degli interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal 30° giorno successivo alla fornitura dell'energia elettrica sino al saldo effettivo, oltre successivi interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre spese legali come liquidate nel provvedimento monitorio e spese notarili;
4) condannare, in ogni caso, il in persona Parte_1
del suo Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze di lite ex D.M. 147/22; spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 30.5.2018 il conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2018 Controparte_1
del 29.3.2018, con il quale il Tribunale di Brindisi gli aveva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 124.900,95, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese legali, a
2 titolo di interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture commerciali relative alla fornitura di energia elettrica erogata in favore del Parte_1
Premesso che tale credito era nella titolarità di e veniva poi ceduto a Parte_2
l'attore eccepiva: la nullità del ricorso e della procura alle liti, per Controparte_1
inesistenza di poteri rappresentativi in capo al procuratore speciale, che aveva conferito il mandato difensivo;
il difetto di legittimazione attiva della società opposta, non avendo il mai accettato la cessione dei crediti (da ritenersi necessaria, secondo la Pt_1 prospettazione dell'opponente, trattandosi di una pubblica amministrazione); la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dell'ingiunzione, non essendo chiaro se il credito fosse riferibile anche alla sorte capitale ovvero soltanto agli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento della prima e quali fossero le fatture rimaste impagate a titolo di interessi;
l'assenza di idonea prova scritta del credito;
la nullità dell'ipotetico contratto tra società cedente ed ente locale per mancanza di forma scritta - necessaria ad substantiam, essendo una delle parti contrattuali una pubblica amministrazione – e per mancata indicazione del relativo impegno di spesa e della copertura finanziaria;
la prescrizione del credito ex art. 2948 c.c., essendo sorto, in gran parte, nei primi mesi dell'anno 2013; inapplicabilità ai contratti di fornitura di energia elettrica della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002; generica quantificazione degli interessi dovuti, mancando la prova della data di ricevimento delle singole fatture.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 3.10.2018, si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione. Controparte_1
La causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
All'udienza del 17.6.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Ad avviso di chi giudica appare fondata, ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione,
l'eccezione di nullità del contratto concluso tra il e la società cedente Parte_1
3 per difetto di forma scritta. Alla nullità del contratto segue l'infondatezza della pretesa creditoria, anche se relativa agli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, e il conseguente accoglimento dell'opposizione in valutazione.
Come noto, tutti i contratti conclusi da una pubblica amministrazione (sia essa un'amministrazione dello Stato ovvero un ente locale) devono rivestire a pena di nullità la forma scritta, la quale è richiesta ad substantiam.
In senso conforme si è espressa, da tempo, tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità, chiarendo che “Ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale” (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/09/2010, n.20340).
Sono nulli, pertanto, i contratti conclusi da una pubblica amministrazione in forma orale ovvero per fatti concludenti o meramente attuativi dell'accordo.
Tanto premesso in punto di diritto, va dato atto che nel caso in valutazione, la creditrice opposta si è limitata a dare prova scritta del contratto di cessione del credito ma non ha documentato l'esistenza di un contratto scritto tra l'ente locale ingiunto e la società
[...]
nella sua qualità di fornitrice del servizio elettrico e cedente. Difetta, dunque, Parte_2
agli atti la prova scritta del contratto dal quale traggono origine le pretese creditorie avanzate dalla società opposta. Stante la nullità del citato contratto di somministrazione, lo
4 stesso è da ritenersi, infatti, del tutto improduttivo di effetti;
tanto significa, che non può essere legittimamente preteso il pagamento degli interessi moratori derivanti dal dedotto ritardato pagamento delle fatture, considerato che in tanto è possibile sostenere la debenza di tali somme in quanto sia provata la validità del contratto stipulato a monte, che rende legittima la pretesa della sorte capitale sulla quale calcolare gli interessi.
Sostiene la società opposta che nel caso in esame la sottoscrizione del contratto non sarebbe necessaria, in quanto avrebbe erogato energia elettrica in regime Parte_2
di salvaguardia (circostanza non contestata dal , essendo risultata Parte_1 aggiudicatrice della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per la nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013. Ad avviso CP_2
di il rapporto obbligatorio avrebbe, dunque, fonte legale (l. 3 agosto Controparte_1
2007, n. 125) e non sarebbe affatto prevista la sottoscrizione di un contratto ad hoc.
Le argomentazioni di parte opposta non paiono convincenti.
I principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione impongono il ricorso ad un contratto scritto, ove la p.a. assuma obbligazioni nei confronti di società commerciali. Gli articoli 16 e 17 del R.D. 2440/1923 cristallizzano tale regola (certamente speciale rispetto a quelle valevoli per la generalità dei consociati), non espressamente derogata dalla disciplina di cui alla l. 3 agosto 2007, n.125.
In definitiva, deve ritenersi che allorquando ad avvalersi del servizio di erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia sia una pubblica amministrazione, le parti debbano, in ossequio alla regola di cui ai citati articoli 16 e 17 del R.D. 2440/1923, procedere alla sottoscrizione di un contratto in forma scritta, che ne regolamenti espressamente i rapporti. In mancanza, nessuna pretesa potrà essere legittimamente avanzata nei confronti della pubblica amministrazione.
In ogni caso, va poi rilevato che il contratto di somministrazione sarebbe comunque invalido per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 191 TUEL (non essendovi prova agli atti del loro assolvimento), secondo il quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”, con obbligo per il responsabile del procedimento di comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno. La sanzione prevista per l'inosservanza di tali
5 adempimenti è la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, tanto della deliberazione che autorizza l'atto con cui è stato assunto l'obbligo quanto dell'atto stesso (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13159).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione in esame deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'opposta va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e giuridiche particolarmente complesse) con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
in persona del sindaco p.t., contro in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
444/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 29.3.2018;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in €
[...]
4.623,50, di cui € 406,50 per spese ed € 4.217,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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