Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 190
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Sentenza 4 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brindisi, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina Greco, riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo. Le parti in causa sono il Comune di Brindisi, attore, e Banca Sistema S.p.A., convenuta. L'attore ha richiesto la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso a suo carico, contestando la legittimità della cessione del credito da parte di Hera Comm S.r.l. e il difetto di legittimazione attiva della banca. La convenuta, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo fondato il motivo di nullità del contratto di cessione del credito per difetto di forma scritta, necessaria per i contratti stipulati da pubbliche amministrazioni. La mancanza di un contratto scritto tra il Comune e la società cedente ha comportato l'infondatezza della pretesa creditoria, inclusi gli interessi moratori. La sentenza sottolinea l'importanza della forma scritta come garanzia per la trasparenza e il buon andamento dell'amministrazione pubblica, confermando che senza tale forma non possono essere legittimamente avanzate pretese nei confronti della pubblica amministrazione. Infine, il Giudice ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese legali in favore del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 190
    Giurisdizione : Trib. Brindisi
    Numero : 190
    Data del deposito : 4 febbraio 2025

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