TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. IO VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1237/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
C.da Zotta Papera n.5/A, (C.F.: , elettivamente domiciliato in Centuripe, via C.F._1
Platani n°6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bauso, (C.F.: ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
nata ad [...] il [...], (C.F.: , residente in Controparte_1 C.F._3
Catenanuova (EN) via Rolando Lanari-C. da Zotta Papera n. 5/A, elettivamente domiciliata in Enna
pagina 1 di 11 (EN) Corso Sicilia n. 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Vetri (C.F.: ), C.F._4
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che non si è opposto all'accoglimento della domanda di separazione.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, ove le parti hanno così concluso:
per , nessuno è comparso;
Parte_1
per l'Avv. Angela Dantoni in sostituzione dell'Avv. Lo Vetri ha precisato le Controparte_1
conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa, chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2023, il sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dalla sig.ra con la quale in Controparte_1
data 27.12.1990 aveva contratto matrimonio concordatario in RA (CT), trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Catenanuova (EN), anno 1990, numero 1, parte II, Serie B, Ufficio 1.
Il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale erano nati a LL (CT) i figli:
IO nato il giorno 08.7.1991, nato il [...] e nato il [...], tutti Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, ha dedotto il venir meno della “affectio maritalis”, rilevando che “La convivenza coniugale, nel tempo, si è rivelata intollerabile a causa del carattere iracondo della moglie che negli anni si è resa protagonista, insieme al figlio , di vere e proprie aggressioni ai danni Per_1
del marito” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Nel corpo dell'atto introduttivo, il ricorrente ha riferito, inoltre, di presunte risalenti aggressioni fisiche compiute ai suoi danni dalla di lui moglie “…Quest'ultimo, in alcuni casi, è stato costretto finanche a ricorrere alle cure dei Sanitari. Solo a titolo esemplificativo, si rappresenta all'adito Tribunale che in data 2.10.2022, la moglie ha aggredito il marito, gettandogli acqua bollente che ha provocato un'ustione di terzo grado all'avambraccio destro, documentata dal Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di Enna del 2.10.2022 e dal certificato del Dott. Persona_3
pagina 2 di 11 del 2.10.2022 (cfr. All.ti 3 e 4). Molto recentemente, nel mese di agosto 2023, le violenze Per_4 perpetrate hanno causato al una tumefazione all'arcata zigomatica sinistra e al labbro Pt_1 superiore sinistro (cfr. All 5. Certificato Dott.ssa del 21.8.2023).”, in forza delle Persona_5
quali ha chiesto che la separazione fosse addebitata all'odierna resistente.
Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla resistente;
l'autorizzazione a vivere separati;
l'assegnazione della casa coniugale sita al piano primo di Contrada Raisa snc, Catenanuova, quale bene personale del ricorrente, pervenuto allo stesso in forza di atto di donazione del 27.7.1995, rogata dal Notaio repertorio n. Persona_6
128006 e n. 33296 raccolta, registrato a Catania in data 11.8.1995 (cfr. all. 6 e 7).
Il ricorrente ha, infine, chiesto di non disporre alcun mantenimento in favore della moglie, in considerazione sia della richiesta di addebito della separazione nonché dell'autosufficienza economica della sig.ra impegnata sin dal 2012 a prestare la propria attività lavorativa come Controparte_1
badante.
In data 30 gennaio 2024 si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto esposto dal ricorrente, rappresentando a tal fine che già a far data dall'anno 2015, il resistente aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna, che lo aveva portato ad abbandonare la casa coniugale per trasferirsi nell'abitazione materna “ incurante del fatto che la sua famiglia, all'epoca composta anche dai tre figli non tutti ancora economicamente indipendenti, potesse anche non essere in grado di sostenersi autonomamente. Questa situazione, ovviamente, gli ha permesso di gestire con più tranquillità la “nuova” relazione che, tuttavia, si è interrotta dopo circa due anni. Ciononostante, il
ha protratto per un altro anno la sua permanenza presso l'abitazione di via Messina. Nel Pt_1
dicembre del 2018, morta la madre, ha deciso di ritornare a casa, convinto di poter riprendere normalmente i rapporti – con moglie e figli – e di poter recuperare gli oltre 1.000 giorni di assenza ingiustificata e ingiustificabile, corrispondendo alla moglie € 200,00 al mese” ( cfr. pag. 2 memoria di costituzione).
La resistente ha inoltre riferito di atteggiamenti violenti perpetrati ai suoi danni dal , confluiti Pt_1
nella denuncia del 02.10.2022, allegata agli atti, in cui viene riferito di un tentato investimento compiuto dal resistente, con la propria auto, ai danni della di lui moglie. Inoltre, nel corpo della stessa pagina 3 di 11 querela, la resistente ha riferito di ripetute offese e minacce verbali compiute dal in presenza, Pt_1
non solo dei figli, ma anche di terze persone e in luoghi affollati come strade e piazze del paese.
Alla luce delle superiori premesse, la resistente non si è opposta all'accoglimento della domanda di separazione, ma ha chiesto che la stessa venisse pronunciata con addebito al . Pt_1
Quanto agli aspetti economici, la resistente ha rappresentato di prestare solo sporadicamente la propria attività lavorativa come badante o addetta alle pulizie e di non aver pertanto raggiunto alcuna autosufficienza economica.
Tanto premesso, la resistente ha dunque chiesto “Piaccia al il Sig. Presidente del Tribunale di Enna, con ordinanza, contrariis reiectis, 1) Dare atto che la resistente non si oppone alla separazione;
2)
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3) Nulla disporre in merito alla domanda di assegnazione della casa coniugale al marito;
4) Disporre a carico del sig. un Parte_1 assegno mensile non inferiore a € 600,00 a titolo di mantenimento della moglie;
5) Controparte_1
adottare ogni ulteriore provvedimento che risulterà di giustizia, ivi compreso l'ordine, al ricorrente, di produzione dei rapporti bancari;
Piaccia al Tribunale di Enna, con sentenza, contrariis reiectis, 1)
Pronunciare la separazione dei coniugi , con addebito al marito;
Parte_2
5) Disporre a carico del sig. un assegno mensile di almeno € 600,00 a titolo di Parte_1
mantenimento della moglie;
6) dare atto della disponibilità della sig.ra Controparte_1 CP_1
a procedere alla divisione consensuale di mobili, arredi e suppellettili presenti nella casa
[...]
coniugale, nonché degli ulteriori beni che risulteranno in comunione tra coniugi;
6) Condannare il sig.
al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.”. Parte_1
In data 22.02.2024 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c, nel corpo della quale ha preliminarmente contestato la presunta relazione extraconiugale addebitatagli dalla resistente, rappresentando che il trasferimento presso l'abitazione materna era da ricondurre alle esigenze di accudimento dell'anziana madre, protrattosi sino alla morte della stessa, avvenuta nell'anno 2018, all'esito della quale il , si era trasferito nuovamente presso la residenza coniugale. Pt_1
Nel corpo della predetta memoria, parte ricorrente ha inoltre contestato la veridicità delle accuse mosse dalla resistente in ordine alle minacce e alle vessazioni asseritamente perpetrate dallo stesso, rilevando a tal fine che la querela era stata presentata dalla resistente con lo scopo di premunirsi una difesa, in via pagina 4 di 11 preventiva, onde poter giustificare, come atto di legittima difesa, le ustioni arrecate al in data Pt_1
02.10.2022 ( cfr. pag.
2-3 memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c).
All'udienza del 14.03.2024, le parti congiuntamente hanno chiesto un rinvio per produrre la documentazione afferente al patrimonio mobiliare delle parti, al fine di trovare un accordo sulle condizioni della separazione.
In sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 22.05.2024, parte resistente ha rappresentato che non solo le parti non avevano trovato alcun accordo consensuale, ma addirittura che i rapporti tra le stesse si fossero ulteriormente deteriorati, costringendo la sig.ra a seguito dell'ennesima CP_1
aggressione fisica e verbale, a sporgere querela nei confronti del sig. , querela, tuttavia, non Pt_1
allegata agli atti. Inoltre, attesa l'indisponibilità del ricorrente a consentire alla moglie di continuare ad abitare nella casa coniugale, materialmente divisibile, la stessa avrebbe dovuto prendere in locazione un immobile pagandone il relativo canone mensile.
Infine, parte resistente all'esito della documentata situazione patrimoniale del sig. , ha chiesto Pt_1 che l'assegno venisse quantificato nella misura di almeno € 800,00.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., resa a seguito dell'udienza del 22.05.2024, il giudice relatore dott.ssa Eleonora Guarnera, attesa l'impossibilità di trovare un accordo sulle condizioni di separazione dei coniugi, ha rilevato che essendo tutti i figli della coppia maggiorenni ed economicamente indipendenti, nulla poteva disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare (di proprietà del ricorrente), quanto, invece, agli aspetti economici “tenuto conto della sperequazione economico- reddituale esistente tra i coniugi (come desumibile dalla documentazione in atti), nonché del fatto che la resistente, ancorché dotata di capacità lavorativa generica, risulta sprovvista di redditi documentati di un qualche rilievo e dovrà comunque affrontare i costi necessari per condurre in locazione altro immobile ammobiliato (salva la facoltà delle parti di procedere ad una ripartizione bonaria dei relativi arredi secondo la rispettiva titolarità) nel quale andare ad abitare, il signor va onerato di Pt_1 contribuire al mantenimento della signora versandole un assegno di € 550,00, da CP_1
corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese (a decorrere dal mese di giugno p.v.) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT”.
Infine, nel corpo della predetta ordinanza, il Giudice relatore, non ravvisando la necessità - alla luce delle allegazioni assertorie e della documentazione prodotta dal ricorrente - di disporre gli accertamenti pagina 5 di 11 patrimoniali sollecitati da entrambe le parti, ha fissato per la precisazioni delle conclusioni l'udienza del 18.12.2024.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice relatore, in data 17.12.2024, l'avv. Bauso, procuratore di parte ricorrente ha depositato la raccomandata a/r del luglio 2024 relativa alla comunicazione di rinuncia al mandato difensivo del sig. , cui tuttavia non ha fatto Parte_1
seguito la nomina di un altro difensore.
All'udienza del giorno 18.12.2024, è comparsa dunque solo parte resistente, la quale ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa, chiedendo, inoltre, la conferma dell'ordinanza presidenziale.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la stessa al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Intervenuto in data 30.12.2024, il parere del P.M., dott.ssa , la stessa non si è opposta Persona_7
all'accoglimento della domanda di separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle reciproche richieste di addebito della separazione, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito pagina 6 di 11 della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Con specifico riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di Cassazione ha affermato che essa è una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si constati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. 917/2017; Cass. 16859/2015; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006).
Grava, dunque, sulla parte che richiede, l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012).
Orbene, premesso che nel caso di specie la violazione dell'obbligo di infedeltà da parte del ricorrente è stata solo labialmente riferita dalla moglie ma rimasta prive di riscontro oggettivo, la resistente nel corpo della memoria di costituzione del presente giudizio ha rappresentato che sin dall'anno 2015 il ricorrente ha intrapreso una relazione extraconiugale, durata per oltre due anni;
ebbene, considerato che il giudizio di separazione è stato incoato, non già dalla sig.ra ma bensì dal sig. , CP_1 Pt_1 nell'anno 2023, ossia ben otto anni dopo la scoperta della presunta e non provata relazione extraconiugale, può ragionevolmente ritenersi che la presunta violazione dell'obbligo di infedeltà non possa essere considerata come eziologicamente determinante nella crisi coniugale fra le parti dell'odierno giudizio, né che la stessa abbia avuto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 7 di 11 Le dedotte e non provate violazioni dell'obbligo di fedeltà, si inseriscono pertanto nell'ambito di una lunga e duratura crisi coniugale, sicché la domanda di addebito svolta dalla resistente va rigettata in quanto infondata.
Analogamente prive di riscontro sono rimaste le presunte violazioni fisiche e verbali riferite dalla resistente. Invero, dalla documentazione versata in atti, risulta allegata un'unica denuncia del
2.10.2022, cui tuttavia non ha fatto seguito alcun procedimento penale, né sul punto sono stati articolati mezzi di prova.
Simili considerazioni debbono svolgersi in ordine alla richiesta di addebito svolta dal ricorrente, per presunte aggressioni fisiche perpetrate ai suoi danni dalla di lui moglie.
Con specifico riferimento all'episodio del 2.10.2022 nel corso del quale l'odierna resistente avrebbe gettato acqua bollente provocando al sig. un'ustione di terzo grado, sebbene l'episodio sia stato Pt_1 confermato dalla stessa sig.ra nel corpo della denuncia sporta dalla stessa in pari data, l'azione CP_1
viene giustificata dalla resistente come atto di legittima difesa rispetto ad una riferita aggressione perpetrata ai suoi danni dal , il quale, tra l'altro, per l'episodio citato non ha sporto alcuna Pt_1 denuncia, né agli atti risulta depositato l'avvio di un procedimento penale.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge, che le parti in giudizio abbiano attraversato una lunga e profonda crisi coniugale, senza che la stessa possa ricondursi ad uno specifico evento in grado di interrompere in maniera autonoma l'affectio coniugalis, debbono dunque essere rigettate le reciproche richieste di addebito svolte da entrambe le parti.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
pagina 8 di 11 La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi è emerso, che la resistente, oggi sessantacinquenne, con un basso livello di scolarizzazione, è stata da sempre casalinga e solo sporadicamente ha svolto la professione di badante e/o addetta alle pulizie.
Il sig. , di contro in qualità di dipendente del “Libero ha Pt_1 Controparte_2 percepito nell'anno 2022, un reddito complessivo pari a € 13.180,60, importi simili sono stati corrisposti negli anni 2021 e 2020 (cfr. All.11 ricorso introduttivo).
Oltre al reddito da lavoro dipendente, il ricorrente, come da visura catastale allegata (cfr. all. 6 ricorso introduttivo) risulta titolare di numerosi beni immobili, a ciò si aggiunga che, all'esito del deposito della documentazione allegata in seno alle note di trattazione per l'udienza del 3.4.2024 ( cfr. allegati 1-
10), è risultato che lo stesso è titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare.
Considerato, inoltre, che nel corso del giudizio nessun nuovo elemento è emerso rispetto al quadro evidenziato dall'ordinanza ex art. 127 ter cpc, resa a seguito dell'udienza del 22.05.2024, e che dunque
è ancora attualmente sussistente una notevole sperequazione economica-reddituale tra i coniugi, deve prevedersi a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente un assegno mensile di mantenimento da quantificare, a conferma dell'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. sopra richiamata, in €
550,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal ricorrente, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, risulta documentato che tutti i tre figli sono maggiorenni, economicamente indipendenti e non risiedono all'interno della casa familiare.
Non sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dal ricorrente sul presupposto che la stessa sia di sua esclusiva proprietà.
Invero, il disposto dell'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento”.
La casa familiare rimane soggetta all'ordinario regime proprietario e, se in comproprietà, resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr.
Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n. 1545/2006).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato il [...] a Parte_1
Catenanuova (EN) (C.F.: e nata ad [...] il C.F._1 Controparte_1
28.10.1960, (C.F.: ; C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, celebrato in data 27.12.1990 in RA (CT), trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Catenanuova, anno 1990, numero 1, parte II,
Serie B, Ufficio 1;
- RIGETTA le reciproche domande di addebito della separazione svolte da entrambe le parti;
pagina 10 di 11 - PONE a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento di un assegno mensile di € 550,00, da versare entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da Parte_1
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. IO Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. IO VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1237/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
C.da Zotta Papera n.5/A, (C.F.: , elettivamente domiciliato in Centuripe, via C.F._1
Platani n°6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bauso, (C.F.: ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
nata ad [...] il [...], (C.F.: , residente in Controparte_1 C.F._3
Catenanuova (EN) via Rolando Lanari-C. da Zotta Papera n. 5/A, elettivamente domiciliata in Enna
pagina 1 di 11 (EN) Corso Sicilia n. 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Vetri (C.F.: ), C.F._4
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che non si è opposto all'accoglimento della domanda di separazione.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, ove le parti hanno così concluso:
per , nessuno è comparso;
Parte_1
per l'Avv. Angela Dantoni in sostituzione dell'Avv. Lo Vetri ha precisato le Controparte_1
conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa, chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2023, il sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dalla sig.ra con la quale in Controparte_1
data 27.12.1990 aveva contratto matrimonio concordatario in RA (CT), trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Catenanuova (EN), anno 1990, numero 1, parte II, Serie B, Ufficio 1.
Il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale erano nati a LL (CT) i figli:
IO nato il giorno 08.7.1991, nato il [...] e nato il [...], tutti Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, ha dedotto il venir meno della “affectio maritalis”, rilevando che “La convivenza coniugale, nel tempo, si è rivelata intollerabile a causa del carattere iracondo della moglie che negli anni si è resa protagonista, insieme al figlio , di vere e proprie aggressioni ai danni Per_1
del marito” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Nel corpo dell'atto introduttivo, il ricorrente ha riferito, inoltre, di presunte risalenti aggressioni fisiche compiute ai suoi danni dalla di lui moglie “…Quest'ultimo, in alcuni casi, è stato costretto finanche a ricorrere alle cure dei Sanitari. Solo a titolo esemplificativo, si rappresenta all'adito Tribunale che in data 2.10.2022, la moglie ha aggredito il marito, gettandogli acqua bollente che ha provocato un'ustione di terzo grado all'avambraccio destro, documentata dal Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di Enna del 2.10.2022 e dal certificato del Dott. Persona_3
pagina 2 di 11 del 2.10.2022 (cfr. All.ti 3 e 4). Molto recentemente, nel mese di agosto 2023, le violenze Per_4 perpetrate hanno causato al una tumefazione all'arcata zigomatica sinistra e al labbro Pt_1 superiore sinistro (cfr. All 5. Certificato Dott.ssa del 21.8.2023).”, in forza delle Persona_5
quali ha chiesto che la separazione fosse addebitata all'odierna resistente.
Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla resistente;
l'autorizzazione a vivere separati;
l'assegnazione della casa coniugale sita al piano primo di Contrada Raisa snc, Catenanuova, quale bene personale del ricorrente, pervenuto allo stesso in forza di atto di donazione del 27.7.1995, rogata dal Notaio repertorio n. Persona_6
128006 e n. 33296 raccolta, registrato a Catania in data 11.8.1995 (cfr. all. 6 e 7).
Il ricorrente ha, infine, chiesto di non disporre alcun mantenimento in favore della moglie, in considerazione sia della richiesta di addebito della separazione nonché dell'autosufficienza economica della sig.ra impegnata sin dal 2012 a prestare la propria attività lavorativa come Controparte_1
badante.
In data 30 gennaio 2024 si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto esposto dal ricorrente, rappresentando a tal fine che già a far data dall'anno 2015, il resistente aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna, che lo aveva portato ad abbandonare la casa coniugale per trasferirsi nell'abitazione materna “ incurante del fatto che la sua famiglia, all'epoca composta anche dai tre figli non tutti ancora economicamente indipendenti, potesse anche non essere in grado di sostenersi autonomamente. Questa situazione, ovviamente, gli ha permesso di gestire con più tranquillità la “nuova” relazione che, tuttavia, si è interrotta dopo circa due anni. Ciononostante, il
ha protratto per un altro anno la sua permanenza presso l'abitazione di via Messina. Nel Pt_1
dicembre del 2018, morta la madre, ha deciso di ritornare a casa, convinto di poter riprendere normalmente i rapporti – con moglie e figli – e di poter recuperare gli oltre 1.000 giorni di assenza ingiustificata e ingiustificabile, corrispondendo alla moglie € 200,00 al mese” ( cfr. pag. 2 memoria di costituzione).
La resistente ha inoltre riferito di atteggiamenti violenti perpetrati ai suoi danni dal , confluiti Pt_1
nella denuncia del 02.10.2022, allegata agli atti, in cui viene riferito di un tentato investimento compiuto dal resistente, con la propria auto, ai danni della di lui moglie. Inoltre, nel corpo della stessa pagina 3 di 11 querela, la resistente ha riferito di ripetute offese e minacce verbali compiute dal in presenza, Pt_1
non solo dei figli, ma anche di terze persone e in luoghi affollati come strade e piazze del paese.
Alla luce delle superiori premesse, la resistente non si è opposta all'accoglimento della domanda di separazione, ma ha chiesto che la stessa venisse pronunciata con addebito al . Pt_1
Quanto agli aspetti economici, la resistente ha rappresentato di prestare solo sporadicamente la propria attività lavorativa come badante o addetta alle pulizie e di non aver pertanto raggiunto alcuna autosufficienza economica.
Tanto premesso, la resistente ha dunque chiesto “Piaccia al il Sig. Presidente del Tribunale di Enna, con ordinanza, contrariis reiectis, 1) Dare atto che la resistente non si oppone alla separazione;
2)
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3) Nulla disporre in merito alla domanda di assegnazione della casa coniugale al marito;
4) Disporre a carico del sig. un Parte_1 assegno mensile non inferiore a € 600,00 a titolo di mantenimento della moglie;
5) Controparte_1
adottare ogni ulteriore provvedimento che risulterà di giustizia, ivi compreso l'ordine, al ricorrente, di produzione dei rapporti bancari;
Piaccia al Tribunale di Enna, con sentenza, contrariis reiectis, 1)
Pronunciare la separazione dei coniugi , con addebito al marito;
Parte_2
5) Disporre a carico del sig. un assegno mensile di almeno € 600,00 a titolo di Parte_1
mantenimento della moglie;
6) dare atto della disponibilità della sig.ra Controparte_1 CP_1
a procedere alla divisione consensuale di mobili, arredi e suppellettili presenti nella casa
[...]
coniugale, nonché degli ulteriori beni che risulteranno in comunione tra coniugi;
6) Condannare il sig.
al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.”. Parte_1
In data 22.02.2024 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c, nel corpo della quale ha preliminarmente contestato la presunta relazione extraconiugale addebitatagli dalla resistente, rappresentando che il trasferimento presso l'abitazione materna era da ricondurre alle esigenze di accudimento dell'anziana madre, protrattosi sino alla morte della stessa, avvenuta nell'anno 2018, all'esito della quale il , si era trasferito nuovamente presso la residenza coniugale. Pt_1
Nel corpo della predetta memoria, parte ricorrente ha inoltre contestato la veridicità delle accuse mosse dalla resistente in ordine alle minacce e alle vessazioni asseritamente perpetrate dallo stesso, rilevando a tal fine che la querela era stata presentata dalla resistente con lo scopo di premunirsi una difesa, in via pagina 4 di 11 preventiva, onde poter giustificare, come atto di legittima difesa, le ustioni arrecate al in data Pt_1
02.10.2022 ( cfr. pag.
2-3 memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c).
All'udienza del 14.03.2024, le parti congiuntamente hanno chiesto un rinvio per produrre la documentazione afferente al patrimonio mobiliare delle parti, al fine di trovare un accordo sulle condizioni della separazione.
In sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 22.05.2024, parte resistente ha rappresentato che non solo le parti non avevano trovato alcun accordo consensuale, ma addirittura che i rapporti tra le stesse si fossero ulteriormente deteriorati, costringendo la sig.ra a seguito dell'ennesima CP_1
aggressione fisica e verbale, a sporgere querela nei confronti del sig. , querela, tuttavia, non Pt_1
allegata agli atti. Inoltre, attesa l'indisponibilità del ricorrente a consentire alla moglie di continuare ad abitare nella casa coniugale, materialmente divisibile, la stessa avrebbe dovuto prendere in locazione un immobile pagandone il relativo canone mensile.
Infine, parte resistente all'esito della documentata situazione patrimoniale del sig. , ha chiesto Pt_1 che l'assegno venisse quantificato nella misura di almeno € 800,00.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., resa a seguito dell'udienza del 22.05.2024, il giudice relatore dott.ssa Eleonora Guarnera, attesa l'impossibilità di trovare un accordo sulle condizioni di separazione dei coniugi, ha rilevato che essendo tutti i figli della coppia maggiorenni ed economicamente indipendenti, nulla poteva disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare (di proprietà del ricorrente), quanto, invece, agli aspetti economici “tenuto conto della sperequazione economico- reddituale esistente tra i coniugi (come desumibile dalla documentazione in atti), nonché del fatto che la resistente, ancorché dotata di capacità lavorativa generica, risulta sprovvista di redditi documentati di un qualche rilievo e dovrà comunque affrontare i costi necessari per condurre in locazione altro immobile ammobiliato (salva la facoltà delle parti di procedere ad una ripartizione bonaria dei relativi arredi secondo la rispettiva titolarità) nel quale andare ad abitare, il signor va onerato di Pt_1 contribuire al mantenimento della signora versandole un assegno di € 550,00, da CP_1
corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese (a decorrere dal mese di giugno p.v.) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT”.
Infine, nel corpo della predetta ordinanza, il Giudice relatore, non ravvisando la necessità - alla luce delle allegazioni assertorie e della documentazione prodotta dal ricorrente - di disporre gli accertamenti pagina 5 di 11 patrimoniali sollecitati da entrambe le parti, ha fissato per la precisazioni delle conclusioni l'udienza del 18.12.2024.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice relatore, in data 17.12.2024, l'avv. Bauso, procuratore di parte ricorrente ha depositato la raccomandata a/r del luglio 2024 relativa alla comunicazione di rinuncia al mandato difensivo del sig. , cui tuttavia non ha fatto Parte_1
seguito la nomina di un altro difensore.
All'udienza del giorno 18.12.2024, è comparsa dunque solo parte resistente, la quale ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa, chiedendo, inoltre, la conferma dell'ordinanza presidenziale.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la stessa al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Intervenuto in data 30.12.2024, il parere del P.M., dott.ssa , la stessa non si è opposta Persona_7
all'accoglimento della domanda di separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle reciproche richieste di addebito della separazione, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito pagina 6 di 11 della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Con specifico riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di Cassazione ha affermato che essa è una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si constati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. 917/2017; Cass. 16859/2015; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006).
Grava, dunque, sulla parte che richiede, l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012).
Orbene, premesso che nel caso di specie la violazione dell'obbligo di infedeltà da parte del ricorrente è stata solo labialmente riferita dalla moglie ma rimasta prive di riscontro oggettivo, la resistente nel corpo della memoria di costituzione del presente giudizio ha rappresentato che sin dall'anno 2015 il ricorrente ha intrapreso una relazione extraconiugale, durata per oltre due anni;
ebbene, considerato che il giudizio di separazione è stato incoato, non già dalla sig.ra ma bensì dal sig. , CP_1 Pt_1 nell'anno 2023, ossia ben otto anni dopo la scoperta della presunta e non provata relazione extraconiugale, può ragionevolmente ritenersi che la presunta violazione dell'obbligo di infedeltà non possa essere considerata come eziologicamente determinante nella crisi coniugale fra le parti dell'odierno giudizio, né che la stessa abbia avuto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 7 di 11 Le dedotte e non provate violazioni dell'obbligo di fedeltà, si inseriscono pertanto nell'ambito di una lunga e duratura crisi coniugale, sicché la domanda di addebito svolta dalla resistente va rigettata in quanto infondata.
Analogamente prive di riscontro sono rimaste le presunte violazioni fisiche e verbali riferite dalla resistente. Invero, dalla documentazione versata in atti, risulta allegata un'unica denuncia del
2.10.2022, cui tuttavia non ha fatto seguito alcun procedimento penale, né sul punto sono stati articolati mezzi di prova.
Simili considerazioni debbono svolgersi in ordine alla richiesta di addebito svolta dal ricorrente, per presunte aggressioni fisiche perpetrate ai suoi danni dalla di lui moglie.
Con specifico riferimento all'episodio del 2.10.2022 nel corso del quale l'odierna resistente avrebbe gettato acqua bollente provocando al sig. un'ustione di terzo grado, sebbene l'episodio sia stato Pt_1 confermato dalla stessa sig.ra nel corpo della denuncia sporta dalla stessa in pari data, l'azione CP_1
viene giustificata dalla resistente come atto di legittima difesa rispetto ad una riferita aggressione perpetrata ai suoi danni dal , il quale, tra l'altro, per l'episodio citato non ha sporto alcuna Pt_1 denuncia, né agli atti risulta depositato l'avvio di un procedimento penale.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge, che le parti in giudizio abbiano attraversato una lunga e profonda crisi coniugale, senza che la stessa possa ricondursi ad uno specifico evento in grado di interrompere in maniera autonoma l'affectio coniugalis, debbono dunque essere rigettate le reciproche richieste di addebito svolte da entrambe le parti.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
pagina 8 di 11 La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi è emerso, che la resistente, oggi sessantacinquenne, con un basso livello di scolarizzazione, è stata da sempre casalinga e solo sporadicamente ha svolto la professione di badante e/o addetta alle pulizie.
Il sig. , di contro in qualità di dipendente del “Libero ha Pt_1 Controparte_2 percepito nell'anno 2022, un reddito complessivo pari a € 13.180,60, importi simili sono stati corrisposti negli anni 2021 e 2020 (cfr. All.11 ricorso introduttivo).
Oltre al reddito da lavoro dipendente, il ricorrente, come da visura catastale allegata (cfr. all. 6 ricorso introduttivo) risulta titolare di numerosi beni immobili, a ciò si aggiunga che, all'esito del deposito della documentazione allegata in seno alle note di trattazione per l'udienza del 3.4.2024 ( cfr. allegati 1-
10), è risultato che lo stesso è titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare.
Considerato, inoltre, che nel corso del giudizio nessun nuovo elemento è emerso rispetto al quadro evidenziato dall'ordinanza ex art. 127 ter cpc, resa a seguito dell'udienza del 22.05.2024, e che dunque
è ancora attualmente sussistente una notevole sperequazione economica-reddituale tra i coniugi, deve prevedersi a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente un assegno mensile di mantenimento da quantificare, a conferma dell'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. sopra richiamata, in €
550,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal ricorrente, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, risulta documentato che tutti i tre figli sono maggiorenni, economicamente indipendenti e non risiedono all'interno della casa familiare.
Non sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dal ricorrente sul presupposto che la stessa sia di sua esclusiva proprietà.
Invero, il disposto dell'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento”.
La casa familiare rimane soggetta all'ordinario regime proprietario e, se in comproprietà, resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr.
Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n. 1545/2006).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato il [...] a Parte_1
Catenanuova (EN) (C.F.: e nata ad [...] il C.F._1 Controparte_1
28.10.1960, (C.F.: ; C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, celebrato in data 27.12.1990 in RA (CT), trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Catenanuova, anno 1990, numero 1, parte II,
Serie B, Ufficio 1;
- RIGETTA le reciproche domande di addebito della separazione svolte da entrambe le parti;
pagina 10 di 11 - PONE a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento di un assegno mensile di € 550,00, da versare entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da Parte_1
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. IO Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11