Articolo 8 della Legge 30 luglio 1959, n. 540
Articolo 7Articolo 9
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15 agosto 1959
Art. 8.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329 , concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690 , a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959