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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/09/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 103 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 103 /2024 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
Controparte_1
- opposta -
Oggi 22 settembre 2025 alle ore 9.46 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Palumbo Ferdinando per parte opponente;
l'avv. Lucia Costanzo, in sostituzioni dell'avv. Marco Rossi, per la parte opposta;
L'avv. Palumbo si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'opposizione; L'avv. Costanzo si riporta alle note conclusionali depositate ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa sia decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. Nella causa civile iscritta al n. 103 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Palumbo Ferdinando, in virtù Parte_2 di procura a margine dell'atto di citazione;
- opponente -
E
(p.iva: ) e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura generale alle Controparte_1 liti rilasciata dal notaio (rep. 44583; racc. 16958); Persona_1
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
All'udienza del 22.9.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
FATTO E DIRITTO
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data Parte_2
16.12.2023 da e per essa dalla mandataria per Controparte_2 Controparte_1 il pagamento della somma di € 18.158,60, in forza di titolo esecutivo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n. 247/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 2.3.2016, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione.
A fondamento dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la carenza di valida procura alle liti rilasciata dalla società opposta nell'atto di precetto, nonché la carenza titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla società stessa;
nel merito, contestava l'indeterminatezza del credito indicato in precetto, non essendovi alcun riferimento alla quantità di rate scadute ed impagate, nè ai criteri di conteggio degli interessi e/o ad eventuali versamenti effettuati medio-tempore dalla debitrice. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o inefficacia, anche parziale, dell'atto di precetto opposto e l'inesistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione nei propri confronti.
Si costituiva in giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_2 Controparte_1
la quale, preliminarmente, evidenziava che l'atto di precetto recava in calce la procura alle
[...] liti rilasciata dall'avv. Senes Antonello – in qualità di procuratore generale alle liti di
[...]
– all'avv. Daniela di Vasto;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, CP_1 rilevando che l'atto di precetto oggetto di opposizione era fondato su un decreto ingiuntivo regolarmente emesso nei confronti di , dichiarato definitivamente esecutivo Parte_2 per mancanza di opposizione;
che le doglianze relative al merito della pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo erano inammissibili e, comunque, infondate, essendo la stessa fondata sull'inadempimento ad contratto di finanziamento sottoscritto dalla debitrice;
che il precetto richiamava esplicitamente il decreto ingiuntivo per il calcolo delle rate scadute e non pagate e specificava il tasso di interesse applicato nella misura legale per il computo interessi di mora;
che le risultanze documentali allegate al proprio fascicolo comprovavano la titolarità del credito da parte della società opposta, in forza dell'atto di cessione stipulato con l'originaria creditrice, contenente l'allegato elenco dei crediti ceduti, tra cui quello in contestazione, e della comunicazione della cessione effettuata alla debitrice.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
*****
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Inoltre, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Nella fattispecie in esame, l'atto di precetto notificato, in data 16.12.2023, a Parte_2 da e, per essa, dalla mandataria per il Controparte_2 Controparte_1 pagamento della somma di € 18.158,60, si fonda su titolo esecutivo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n. 247/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 2.3.2016, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di procura alle liti, sollevata dall'opponente, atteso che l'atto di precetto in questione contiene, in calce, la procura rilasciata dall'avv. Senes
Antonello – in qualità di procuratore generale alle liti di – all'avv. Daniela Controparte_1 di Vasto.
Inoltre, la debitrice ha contestato la carenza di legittimazione attiva della Controparte_2
e per essa della mandataria sul presupposto che non fosse stata fornita la Controparte_1 prova della titolarità del credito oggetto di cessione e sotteso all'atto di precetto.
In punto di legittimazione attiva della società cessionaria, si evidenzia che, secondo l'orientamento da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., n. 24798 del 5.11.2020).
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. Civ., n. 20495 del 29.9.2020).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la cessionaria-odierna parte opposta ha allegato la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del credito oggetto dell'atto di precetto: il contratto di cessione dei crediti intercorso tra la ed , l'elenco CP_3 Controparte_4 dei crediti ceduti allegato alla cessione, la comunicazione di cessione notificata all'opponente e ricevuta in data 13.01.2022, il successivo atto di cessione tra e Controparte_4 [...]
, l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 86/2023 e l'elenco dei crediti ceduti allegato CP_2 alla cessione da cui risulta anche quello vantato nei confronti della debitrice opponente, (cfr. doc. all. dal n. 4 al n.9 del fascicolo di parte opposta).
La documentazione suindicata, pertanto, fornisce adeguata dimostrazione della titolarità attiva, da parte della cessionaria del credito azionato nei confronti dell'odierna Controparte_2 debitrice, così da consentire a quest'ultima di verificare ed accertare l'inclusione del proprio debito tra quelli oggetto dell'intervenuta cessione, da parte delle originarie società creditrici, potendosi, quindi, superare le generiche eccezioni sollevate dall'opponente.
La Suprema Corte, in un recente arresto (cfr. sent. n. 10200 del 16.4.2021) ha ribadito che “La cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge
n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi x. e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”.
Ancor più di recente, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 21821 del 20/07/2023) ha precisato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. Inammissibili, poi, sono in questa sede le contestazioni afferenti il merito della pretesa economica allo stesso sottesa, sia in ordine all'esistenza del credito che alla sua quantificazione, trattandosi di questioni da proporre nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, va ribadito che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005) e che, nel caso in cui sia stato promosso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, in quanto le questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione che in esso è contenuta devono essere fatte valere all'interno del giudizio di opposizione alla ingiunzione che esaurisce ogni possibile accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte (cfr. Cass. Civ., n. 8331 del 19.6.2001).
Inoltre, il decreto ingiuntivo non opposto è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine al soggetto che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende - per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, ed alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico giuridico - ad un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto (Cass., 14 luglio 2000 n. 9335).
Nella fattispecie in esame, la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo, per mancata proposizione dell'opposizione, ha reso definitivo il decreto ingiuntivo sotteso al precetto, impedendo la riproposizione di questioni di merito afferenti l'esistenza ed il quantum del credito, sulla scorta di fatti precedenti la formazione del titolo stesso.
Inoltre, quanto alla contestazione relativa al tasso di interesse applicato, è sufficiente evidenziare che l'atto di precetto in questione contiene la specifica indicazione del tasso di interesse applicato, nella misura legale, per il computo interessi di mora e della decorrenza degli stessi (dalla data della domanda fino alla data di redazione del precetto).
Alla stregua di tali elementi e sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati,
l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto, notificato in data Parte_2
16.12.2023, da e, per essa, dalla mandataria Controparte_2 Controparte_1 per il pagamento della somma di € 18.158,60, deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato Parte_2 in data 16.12.2023, da e, per essa, dalla mandataria Controparte_2 [...]
per il pagamento della somma di € 18.158,60; Controparte_1
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda la cancelleria per il deposito della presente sentenza.
Cosenza, 22.9.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 103 /2024 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
Controparte_1
- opposta -
Oggi 22 settembre 2025 alle ore 9.46 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Palumbo Ferdinando per parte opponente;
l'avv. Lucia Costanzo, in sostituzioni dell'avv. Marco Rossi, per la parte opposta;
L'avv. Palumbo si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'opposizione; L'avv. Costanzo si riporta alle note conclusionali depositate ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa sia decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. Nella causa civile iscritta al n. 103 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Palumbo Ferdinando, in virtù Parte_2 di procura a margine dell'atto di citazione;
- opponente -
E
(p.iva: ) e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura generale alle Controparte_1 liti rilasciata dal notaio (rep. 44583; racc. 16958); Persona_1
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
All'udienza del 22.9.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
FATTO E DIRITTO
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data Parte_2
16.12.2023 da e per essa dalla mandataria per Controparte_2 Controparte_1 il pagamento della somma di € 18.158,60, in forza di titolo esecutivo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n. 247/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 2.3.2016, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione.
A fondamento dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la carenza di valida procura alle liti rilasciata dalla società opposta nell'atto di precetto, nonché la carenza titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla società stessa;
nel merito, contestava l'indeterminatezza del credito indicato in precetto, non essendovi alcun riferimento alla quantità di rate scadute ed impagate, nè ai criteri di conteggio degli interessi e/o ad eventuali versamenti effettuati medio-tempore dalla debitrice. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o inefficacia, anche parziale, dell'atto di precetto opposto e l'inesistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione nei propri confronti.
Si costituiva in giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_2 Controparte_1
la quale, preliminarmente, evidenziava che l'atto di precetto recava in calce la procura alle
[...] liti rilasciata dall'avv. Senes Antonello – in qualità di procuratore generale alle liti di
[...]
– all'avv. Daniela di Vasto;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, CP_1 rilevando che l'atto di precetto oggetto di opposizione era fondato su un decreto ingiuntivo regolarmente emesso nei confronti di , dichiarato definitivamente esecutivo Parte_2 per mancanza di opposizione;
che le doglianze relative al merito della pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo erano inammissibili e, comunque, infondate, essendo la stessa fondata sull'inadempimento ad contratto di finanziamento sottoscritto dalla debitrice;
che il precetto richiamava esplicitamente il decreto ingiuntivo per il calcolo delle rate scadute e non pagate e specificava il tasso di interesse applicato nella misura legale per il computo interessi di mora;
che le risultanze documentali allegate al proprio fascicolo comprovavano la titolarità del credito da parte della società opposta, in forza dell'atto di cessione stipulato con l'originaria creditrice, contenente l'allegato elenco dei crediti ceduti, tra cui quello in contestazione, e della comunicazione della cessione effettuata alla debitrice.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
*****
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Inoltre, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Nella fattispecie in esame, l'atto di precetto notificato, in data 16.12.2023, a Parte_2 da e, per essa, dalla mandataria per il Controparte_2 Controparte_1 pagamento della somma di € 18.158,60, si fonda su titolo esecutivo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n. 247/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 2.3.2016, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di procura alle liti, sollevata dall'opponente, atteso che l'atto di precetto in questione contiene, in calce, la procura rilasciata dall'avv. Senes
Antonello – in qualità di procuratore generale alle liti di – all'avv. Daniela Controparte_1 di Vasto.
Inoltre, la debitrice ha contestato la carenza di legittimazione attiva della Controparte_2
e per essa della mandataria sul presupposto che non fosse stata fornita la Controparte_1 prova della titolarità del credito oggetto di cessione e sotteso all'atto di precetto.
In punto di legittimazione attiva della società cessionaria, si evidenzia che, secondo l'orientamento da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., n. 24798 del 5.11.2020).
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. Civ., n. 20495 del 29.9.2020).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la cessionaria-odierna parte opposta ha allegato la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del credito oggetto dell'atto di precetto: il contratto di cessione dei crediti intercorso tra la ed , l'elenco CP_3 Controparte_4 dei crediti ceduti allegato alla cessione, la comunicazione di cessione notificata all'opponente e ricevuta in data 13.01.2022, il successivo atto di cessione tra e Controparte_4 [...]
, l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 86/2023 e l'elenco dei crediti ceduti allegato CP_2 alla cessione da cui risulta anche quello vantato nei confronti della debitrice opponente, (cfr. doc. all. dal n. 4 al n.9 del fascicolo di parte opposta).
La documentazione suindicata, pertanto, fornisce adeguata dimostrazione della titolarità attiva, da parte della cessionaria del credito azionato nei confronti dell'odierna Controparte_2 debitrice, così da consentire a quest'ultima di verificare ed accertare l'inclusione del proprio debito tra quelli oggetto dell'intervenuta cessione, da parte delle originarie società creditrici, potendosi, quindi, superare le generiche eccezioni sollevate dall'opponente.
La Suprema Corte, in un recente arresto (cfr. sent. n. 10200 del 16.4.2021) ha ribadito che “La cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge
n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi x. e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”.
Ancor più di recente, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 21821 del 20/07/2023) ha precisato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. Inammissibili, poi, sono in questa sede le contestazioni afferenti il merito della pretesa economica allo stesso sottesa, sia in ordine all'esistenza del credito che alla sua quantificazione, trattandosi di questioni da proporre nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, va ribadito che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005) e che, nel caso in cui sia stato promosso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, in quanto le questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione che in esso è contenuta devono essere fatte valere all'interno del giudizio di opposizione alla ingiunzione che esaurisce ogni possibile accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte (cfr. Cass. Civ., n. 8331 del 19.6.2001).
Inoltre, il decreto ingiuntivo non opposto è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine al soggetto che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende - per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, ed alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico giuridico - ad un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto (Cass., 14 luglio 2000 n. 9335).
Nella fattispecie in esame, la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo, per mancata proposizione dell'opposizione, ha reso definitivo il decreto ingiuntivo sotteso al precetto, impedendo la riproposizione di questioni di merito afferenti l'esistenza ed il quantum del credito, sulla scorta di fatti precedenti la formazione del titolo stesso.
Inoltre, quanto alla contestazione relativa al tasso di interesse applicato, è sufficiente evidenziare che l'atto di precetto in questione contiene la specifica indicazione del tasso di interesse applicato, nella misura legale, per il computo interessi di mora e della decorrenza degli stessi (dalla data della domanda fino alla data di redazione del precetto).
Alla stregua di tali elementi e sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati,
l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto, notificato in data Parte_2
16.12.2023, da e, per essa, dalla mandataria Controparte_2 Controparte_1 per il pagamento della somma di € 18.158,60, deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato Parte_2 in data 16.12.2023, da e, per essa, dalla mandataria Controparte_2 [...]
per il pagamento della somma di € 18.158,60; Controparte_1
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda la cancelleria per il deposito della presente sentenza.
Cosenza, 22.9.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà