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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/11/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 13 novembre 2025 dinanzi al G.I. dott. NI OD sono comparsi l'avv. Massimiliano Zoli in sostituzione dell'avv. Claudio Dragone per parte opposta.
L'Avv. Zoli, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. NI OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3221 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 ente sso lo studio dell'avv. Antonino Ferrara sito in Roma Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
tempore, domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Dragone sito in Roma via Augusto Riboty n. 23 che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 885/2023 che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di della somma di euro 17.408,70 oltre interessi e CP_1 spese per a titolo di fornitura di merce rimasta insoluta. Deduceva, in particolare, che non vi era prova del credito e che la fornitura non era mai stata erogata e prestata in favore della società opponente. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “- nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia RG 2515/23 - Nr. 885/2023 del giorno 06.08.'23 notificato in data 10.10.'23, per i motivi di cui in narrativa dichiarando che nulla sia dovuto da parte dell'opponente in favore dell'opposta. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che l'opposizione era CP_1 infondata sia in fatto ed i ava respinta con la conferma del decreto ingiuntivo. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “rigettata ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto e sprovvista di prova, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della
condannandola al pagamento della somma della somma Parte_1 di €. 17.408,70 oltre interessi ed alle spese ed onorari liquidate in decreto, ovvero di quella somma superiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi e spese come riconosciute in decreto”.
3.Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
5.Vale rilevare che può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili. La fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). Con particolare riferimento al registro iva acquisti la Suprema Corte ha ribadito che (Cass. Civ. n. 32935/2018), sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacchè la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.. Nella specie, il giudice aveva emesso ordine di esibizione nei confronti dell'opponente per il deposito del registra iva acquisti. Ordine che è rimasto inosservato e tale comportamento elusivo, secondo l'art. 210 c.p.c. ed ex art. 116 comma 2 c.p.c., costituisce chiaro argomento di prova circa l'esistenza degli acquisti e sulla ricezione della merce.
6.A ciò si aggiunga la prova acquisita dall'istruttoria orale. Anzitutto, in sede di interrogatorio formale della società opponente, il rappresentante legale ha riconosciuto che “all'epoca della fornitura oggetto del decreto Parte_2 ingiuntivo non ero io la rappresentante legale di posso però Parte_1 dire che da quando sono io la rappresentante le issionata a è stata sempre pagata tranne due fatture che rientrano tra quelle CP_1 ecreto ingiuntivo, mi riferisco alle ultime due fatture emesse tra quelle a cui si riferisce il decreto ingiuntivo. Per queste due fatture confermo che la merce è stata effettivamente commissionata a e da questa consegnata CP_1 in ristorante. Le altre fatture cui si riferisce il iuntivo hanno una data antecedente alla assunzione da parte mia dell'incarico di rappresentante legale e quindi su queste fatture nulla so riferire, prima di tale momento non ero né socia né dipendente di Sono diventata rappresentante legale Parte_1 in data febbraio 2023 Tuttavia, anche con riguardo alle fatture pregresse, la deposizione di Pt_3
ha offerto elementi utili alla dimostrazione della effettiva consegna ed
[...] ione della fornitura di cui alle richiamate fatture in quanto il teste ha affermato che “non posso ricordare il numero preciso delle singole fatture, ma era questa la merce che solitamente ordinava ed ero io che Parte_1 effettuavo le consegne, ma siccome effettuo circa 15 consegne al giorno e in particolare circa 2 consegne a settimana in favore di non Parte_1 posso ricordare ogni esatta consegna nello specifico una consegna comunque faccio firmare una ricevuta. Per di solito Parte_1 firmava la ricevuta NI il titolare oppure il direttor canza di questi due una ragazza addetta al negozio”. Dunque, il teste ha confermato il costante rapporto commerciale intercorso tra le società e che il dipendente effettuava, anche con riguardo al periodo di cui alle fatture, due consegne a settimana. Pertanto, anche se il conducente non ha ricordato il numero esatto delle singole fatture, ha riconosciuto la merce come quella solitamente ordinata da ed ha precisato di avere effettuato due consegne a settimana Parte_1
. Nel periodo di cui alle fatture sottese al decreto ingiuntivo Parte_1 non vi è stata dimostrazione di altre diverse consegne di merce rispetto a quelle delle fatture azionate con il ricorso monitorio. Ne discende che, tenuto conto dell'inosservanza dell'ordine di esibizione del registro iva acquisti, nonché della prova testimoniale e l'interrogatorio formale (dove il rappresentante legale per il periodo di diretta conoscenza ha riconosciuto la ricezione della merce), si deve ritenere che le due consegne settimanali cui ha fatto riferimento il teste siano proprio quelle oggetto Pt_3 del decreto ingiuntivo.
7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 885/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge. Si comunichi.
Il giudice
NI OD
All'udienza del giorno 13 novembre 2025 dinanzi al G.I. dott. NI OD sono comparsi l'avv. Massimiliano Zoli in sostituzione dell'avv. Claudio Dragone per parte opposta.
L'Avv. Zoli, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. NI OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3221 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 ente sso lo studio dell'avv. Antonino Ferrara sito in Roma Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
tempore, domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Dragone sito in Roma via Augusto Riboty n. 23 che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 885/2023 che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di della somma di euro 17.408,70 oltre interessi e CP_1 spese per a titolo di fornitura di merce rimasta insoluta. Deduceva, in particolare, che non vi era prova del credito e che la fornitura non era mai stata erogata e prestata in favore della società opponente. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “- nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia RG 2515/23 - Nr. 885/2023 del giorno 06.08.'23 notificato in data 10.10.'23, per i motivi di cui in narrativa dichiarando che nulla sia dovuto da parte dell'opponente in favore dell'opposta. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che l'opposizione era CP_1 infondata sia in fatto ed i ava respinta con la conferma del decreto ingiuntivo. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “rigettata ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto e sprovvista di prova, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della
condannandola al pagamento della somma della somma Parte_1 di €. 17.408,70 oltre interessi ed alle spese ed onorari liquidate in decreto, ovvero di quella somma superiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi e spese come riconosciute in decreto”.
3.Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
5.Vale rilevare che può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili. La fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). Con particolare riferimento al registro iva acquisti la Suprema Corte ha ribadito che (Cass. Civ. n. 32935/2018), sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacchè la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.. Nella specie, il giudice aveva emesso ordine di esibizione nei confronti dell'opponente per il deposito del registra iva acquisti. Ordine che è rimasto inosservato e tale comportamento elusivo, secondo l'art. 210 c.p.c. ed ex art. 116 comma 2 c.p.c., costituisce chiaro argomento di prova circa l'esistenza degli acquisti e sulla ricezione della merce.
6.A ciò si aggiunga la prova acquisita dall'istruttoria orale. Anzitutto, in sede di interrogatorio formale della società opponente, il rappresentante legale ha riconosciuto che “all'epoca della fornitura oggetto del decreto Parte_2 ingiuntivo non ero io la rappresentante legale di posso però Parte_1 dire che da quando sono io la rappresentante le issionata a è stata sempre pagata tranne due fatture che rientrano tra quelle CP_1 ecreto ingiuntivo, mi riferisco alle ultime due fatture emesse tra quelle a cui si riferisce il decreto ingiuntivo. Per queste due fatture confermo che la merce è stata effettivamente commissionata a e da questa consegnata CP_1 in ristorante. Le altre fatture cui si riferisce il iuntivo hanno una data antecedente alla assunzione da parte mia dell'incarico di rappresentante legale e quindi su queste fatture nulla so riferire, prima di tale momento non ero né socia né dipendente di Sono diventata rappresentante legale Parte_1 in data febbraio 2023 Tuttavia, anche con riguardo alle fatture pregresse, la deposizione di Pt_3
ha offerto elementi utili alla dimostrazione della effettiva consegna ed
[...] ione della fornitura di cui alle richiamate fatture in quanto il teste ha affermato che “non posso ricordare il numero preciso delle singole fatture, ma era questa la merce che solitamente ordinava ed ero io che Parte_1 effettuavo le consegne, ma siccome effettuo circa 15 consegne al giorno e in particolare circa 2 consegne a settimana in favore di non Parte_1 posso ricordare ogni esatta consegna nello specifico una consegna comunque faccio firmare una ricevuta. Per di solito Parte_1 firmava la ricevuta NI il titolare oppure il direttor canza di questi due una ragazza addetta al negozio”. Dunque, il teste ha confermato il costante rapporto commerciale intercorso tra le società e che il dipendente effettuava, anche con riguardo al periodo di cui alle fatture, due consegne a settimana. Pertanto, anche se il conducente non ha ricordato il numero esatto delle singole fatture, ha riconosciuto la merce come quella solitamente ordinata da ed ha precisato di avere effettuato due consegne a settimana Parte_1
. Nel periodo di cui alle fatture sottese al decreto ingiuntivo Parte_1 non vi è stata dimostrazione di altre diverse consegne di merce rispetto a quelle delle fatture azionate con il ricorso monitorio. Ne discende che, tenuto conto dell'inosservanza dell'ordine di esibizione del registro iva acquisti, nonché della prova testimoniale e l'interrogatorio formale (dove il rappresentante legale per il periodo di diretta conoscenza ha riconosciuto la ricezione della merce), si deve ritenere che le due consegne settimanali cui ha fatto riferimento il teste siano proprio quelle oggetto Pt_3 del decreto ingiuntivo.
7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 885/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge. Si comunichi.
Il giudice
NI OD