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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 2236/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
, brasiliana, nata a [...]/MG/Brasile, il 04.08.1979 (C.F. CPF. Parte_1
044.637.826-78) e residente in [...]10 LT 1- Bloco B, ap 105,
Edificio Bellaggio – Setor de Habit. Norte, Brasilia- DF;
Rappresentati e difesi dall'avvocato Mariastella La Malfa del foro di Palermo.
Contro
Il , in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi si rimetteva al Tribunale per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo ai richiedenti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 In data 05.06.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 07.07.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni , nulla opponendo.
In data 25.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 14.11.2024 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 10.11.2024 il Difensore di parte depositava note scritte
In data 13.11.2024 il Ministero si costituiva.
In data 15.01.2025 il Giudice letto l'atto di costituzione del e ritenuto necessario in CP_1
osservanza del principio del contradittorio che la controparte possa interloquire su tali rilievi assegna termine di 10 gg per il deposito di memorie;
In data 22.01.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava memorie di replica.
Letta la documentazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Si rileva che i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai di Brasilia in Parte_2
Brasile, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Tale domanda ritualmente presentata rimaneva tuttavia inesitata. E' fatto notorio che i
Consolati Italiani in Brasile hanno tempi di avvio e conclusione del procedimento del tutto imprevedibili e, in ogni caso, eccessivamente lunghi rispetto all'interesse della parte al riconoscimento del suo diritto. Vi è pertanto assoluta incertezza in ordine alla definizione da parte della autorità consolare della richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in palese violazione dell'art. 2 della Legge 241 del 07.08.1990 che statuisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Inoltre, l'art. 3 DPR 362/1994 prevede espressamente che l'Amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza entro il termine di 730 giorni.
2 Il Tribunale non solo rileva che è abbondantemente decorso il termine di 730 giorni entro il quale la Pubblica Amministrazione deve definire il procedimento ex art 3 D.P.R. 362/94 ma ritiene altresì che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato - che viene in tal modo leso - possano essere considerati equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
D'altronde, non si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Infine, non appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Il Tribunale ordinario, dunque, è esclusivamente competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda della ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Nella comparsa di costituzione il Ministero:
1) Rimette ogni valutazione in ordine alla effettiva idoneità probatoria del depositato certificato di battesimo. I ricorrenti avrebbero dovuto produrre, certificato di nascita, atteso che lo Stato civile italiano, istituito con R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, è in vigore dal 1° gennaio 1866 presso tutti i comuni italiani e prevede la produzione dei registri degli atti di nascita, di cittadinanza, di
3 pubblicazioni di matrimonio e di morte, sempre redatti in doppio originale, uno dei quali rimane presso il comune stesso.
2) Ritiene inoltre le ricostruzioni riportate nel certificato di battesimo volte a provare che l'avo nato in [...] emigrato in Brasile, figlio di (come riportato Persona_1 Pt_2 Persona_2 nel certificato di battesimo), corrisponda all'avo brasiliano, figlio di (come riportato Persona_3
nell'atto di matrimonio) siano mere deduzioni.
3) Eccepisce l'invalidità (rectius l'inefficacia) del certificato di nascita di ai fini Persona_4 dell'attestazione di maternità. Infatti, atteso che i di lei genitori, e Persona_5 [...]
non sono sposati e trovandosi pertanto ella nella condizione di figlia nata fuori dal Parte_1 matrimonio, la dichiarazione effettuata dal solo padre, non è sufficiente ai fini Persona_5 dell'attestazione di maternità ostandovi espressamente:
• l'art.258 c.c. commi 1 e 2 che statuisce che, in tali casi, “Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto a riguardo ai parenti di esso”
• l'art.250.c.c. che statuisce che “il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 14 anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.”
Chiede comunque che in dispositivo si attesti espressamente che la sentenza non esplicherà alcun effetto nei confronti di atteso che la stessa non compare tra gli attori Persona_4 che hanno esercitato l'azione e rilevato altresì che la procura alle liti è stata conferita da
[...]
solo in nome proprio e non anche per conto della figlia minore. Parte_1
Il Tribunale osserva quanto segue:
Con riferimento alla prima questione, il Tribunale rileva che la ricorrente ha fornito l'attestazione rilasciata dal Comune di Prata di Pordenone (PN) in cui si porta a conoscenza di non disporre dei registri dello stato civile anteriori a luglio 1871. Pertanto, il certificato di battesimo , prodotto in conformità alla Circolare K 28.1 e ss, che prevede la possibilità per i richiedenti di allegare il certificato rilasciato dalla Curia Vescovile del luogo nel caso in cui il Comune dell'avo non disponga dei registri dello stato civile, va considerato prova sufficiente al fine di dimostrare che l'avo in oggetto è nato da cittadini italiani sul territorio italiano.
Per quanto concerne la mancata corrispondenza tra il nominativo di indicata Persona_3 quale madre di nel certificato di matrimonio di quest'ultimo, e il nominativo Persona_1
di indicata quale madre di nel certificato di battesimo di Persona_2 Persona_1 quest'ultimo, il Giudice ritiene che i due certificati si riferiscano in realtà alla medesima personae che altri non sia che A tale conclusione si perviene in virtù delle seguenti Persona_3 Persona_2
circostanze:
4 - .- la coincidenza della data e del luogo di nascita di figlio di Persona_1 Persona_3
(cfr. certificato di battesimo) e di , figlia di (cfr certificato di Persona_1 Persona_2
matrimonio)
- La coincidenza del nominativo quale padre di figlio di Persona_6 Persona_1
(cfr. certificato di battesimo) e quale padre di , figlia di Persona_3 Persona_1 Per_2
cfr certificato di matrimonio)
[...]
- L'assenza di un certificato di morte afferente a (cfr. certificato di battesimo , Persona_2
secondo foglio ove è riportata la ricerca condotta a cura dell'archivista della diocesi)
- L'inesistenza di altro nato a [...] negli anni 1870-72 (cfr. Persona_1
certificato di battesimo , secondo foglio ove è riportata la ricerca condotta a cura dell'archivista della diocesi)
In conclusione, la ricorrente ha fornito prova che il proprio avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è ovvero ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 Persona_7 [...]
cittadino italiano, nato a [...], il [...], figlio di Per_8 [...]
e emigrato in Brasile. Per_6 Persona_3
La ricorrente ha altresì fornito prova che l'avo non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo.
Né egli si è mai naturalizzato brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano, veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti
5 fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
I ricorrenti hanno infine provato la linea di discendenza, mediante la necessaria documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Segnatamente, la documentazione prodotta in atti dimostra che:
- Dal matrimonio tra ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 Persona_7
ovvero e , cittadina italiana, celebrato in Brasile in data Persona_8 Persona_9
19/09/1886, nasceva un figlio:
• nato in [...] il [...] (come riportato nel certificato di Persona_10
nascita), che contraeva a sua volta matrimonio con e dalla cui unione Persona_11
nasceva una figlia:
▪ nata in [...] il [...], che a sua volta contraeva matrimonio in Parte_3
data 12.07.1975 con e dalla cui unione nasceva una figlia: Controparte_3
➢ L'odierna ricorrente , nata a [...]/MG/Brasile, il Parte_1
04.08.1979.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che la ricorrente è cittadina italiana.
Con riferimento alla terza eccezione del riguardante la posizione della minore CP_1
il Tribunale osserva di non essere mai stato investito di tale accertamento Persona_4
in quanto la domanda giudizialedi riconoscimento è stata proposta solo in favore della ricorrente
. Né la procura alle liti è stata conferita anche nell'interesse della minore. Parte_1
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del
13.11.2024, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il Controparte_1 CP_1
convenuto, anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal
Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza
6 degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un
Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Nel caso di specie, il evidenzia che i richiedenti non possono annoverarsi tra la popolazione CP_1
residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente CP_1
chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di CP_1
accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla CP_1 domanda di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- L'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al Ministro dell'Interno il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile. Ne tale potere può essere conferito al extra ordinem, da una pronuncia giudiziale;
CP_1
- dell'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui
7 circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra la CP_1
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_1
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_1 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
8 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa Controparte_1 CP_4
non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva. Trattandosi di organizzazione meramente interna, l'ordine di annotazione impartita al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello stato civile non è un potere conferito extra ordinem.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_1
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_1
trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_1
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_1
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_1 CP_1
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, Controparte_1
ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a [...] Parte_4
Casca/MG/Brasile, il 04.08.1979 è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 25.02.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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