Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4918 del Registro Generale volontaria giurisdizione 2022
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
Inferiore n. 7, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Messina, via Tommaso
Cannizzaro n. 262 (Tel./FAX: 0909433959; Pec:
; PARTE ATTRICE Email_1
E
(C.F. ) in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina, presso i cui uffici domiciliano per legge, in via dei Mille, is. 122,
n. 64 (C.F. , p.e.c.: C.F._2 Email_2
– fax 090674168; PARTE CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2022 e poi nuovamente notifica in data 10.03.2023, a seguito di ordine di rinnovazione della prima notifica, l'avv. conveniva in giudizio davanti a Parte_1
questo Tribunale la esponendo che davanti al Giudice Controparte_1
di Pace di Messina era pendente tra le medesime parti in causa un giudizio, nel quale egli aveva chiesto che fosse annullata una ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti a seguito di verbale del 13.12.2020 per l'asserita violazione dell'art. 126 bis comma 2 del codice della strada in quanto non avrebbe comunicato i dati del conducente del veicolo in relazione ad un precedente verbale di contravvenzione del 28.07.2020 per eccesso di velocità. Evidenziava che il verbale del 13.12.2020, sul quale si basava l'ordinanza ingiunzione, era nullo in quanto non era stato ritualmente notificato il precedente verbale di contravvenzione del 28.07.2020 per eccesso di velocità, come egli aveva potuto appurare a seguito di accesso agli atti, avendo riscontrato che la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale gli sarebbe stato notificato il predetto verbale di contestazione del 28.07.2020, non corrispondeva alla propria. Rilevava che per tale motivo all'udienza del 06.07.2022 nel predetto giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione aveva proposto querela di falso ed il Giudice di Pace aveva ritenuto ammissibile la querela e rilevante ai fini del giudizio il documento impugnato e, di conseguenza, aveva sospeso il giudizio rimettendo le parti innanzi al Tribunale di
Messina. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse accolta la querela di falso e che fosse, quindi, accertato che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica del verbale n. 30589/2020J del 28.07.2020 era falsa.
2 Con comparsa depositata il 05.12.2023 si costituiva in giudizio la
, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, posto che la falsità era ascrivibile, eventualmente, all'agente postale che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata,
e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto l'agente postale non era tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione a lui effettuata dal soggetto che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento qualificandosi quale destinatario dell'atto.
Acquisito il documento impugnato di falso, all'udienza del
02.05.2024 veniva redatto, alla presenza del Pubblico Ministero, il verbale di deposito previsto dall'art. 223 c.p.c.. Il Giudice Istruttore disponeva, quindi, C.T.U. grafologica per accertare se la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento appartenesse all'avv. . Parte_1
Depositata la relazione di C.T.U., all'udienza del 06.02.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
Istruttore, con provvedimento dell'08.02.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Come è noto, una delle questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza concerne l'individuazione dell'oggetto del processo su querela di falso: la tesi tradizionale vuole che si tratti di un processo di accertamento che ha per oggetto un fatto e più precisamente il modo di essere di un documento, mentre altri autorevoli studiosi hanno sostenuto che esso avrebbe per oggetto una questione pregiudiziale ovvero un rapporto obbligatorio. E' certo, tuttavia, che il legislatore, forse influenzato da una concezione “penalistica” del processo di falso, ha previsto accanto ad un giudizio incidentale anche un giudizio autonomo, così manifestando
3 chiaramente la volontà di costruire la certezza in ordine ai documenti come un bene autonomo, che prescinde dal suo collegamento con un processo attualmente pendente e, quindi, con la efficacia probatoria ricavabile dalla scrittura. Il potere di ottenere la verificazione giudiziale della falsità o della autenticità di un documento non è posto, pertanto, solamente in funzione dell'efficacia probatoria del documento stesso rispetto alla fattispecie sostanziale oggetto dell'accertamento giurisdizionale, in quanto una simile conclusione sembra contraddetta dal sistema positivo vigente che non pone limitazioni alla proposizione in via autonoma della querela di falso. In ogni caso la querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti (Cass. 20.06.2000 n. 8362).
Orbene, se questo è lo scopo della querela di falso, la stessa è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. civ. 30.08.2007 n. 18323). Nel caso in esame, pertanto, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CP_1
in quanto è evidente, dalle stesse difese dell'amministrazione, che
[...]
la stessa intende valersi della notifica impugnata per contrastare l'opposizione proposta dall'attore davanti al Giudice di pace di Messina averso l'ordinanza ingiunzione emessa sulla base del verbale di contestazione del 13.12.2020.
Naturalmente, presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce "fino a querela di falso", trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il
4 valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699, 2700
c.c.) e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi (Cass. civ. sez. un.
4.06.1986 n. 3734).
In giurisprudenza è, comunque, pacifico che tanto la relata di notifica che l'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in essi contenute. Inoltre, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n.
890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione
5 del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (Cass. civ. 04.02.2014 n.
2421; Cass. civ. 22.11.2006 n. 24852)
Invero, il problema da risolvere in questa sede non è tanto la astratta possibilità di impugnare mediante querela di falso il documento indicato in citazione, quanto verificare se la sottoscrizione del destinatario che ha ricevuto l'atto sia o meno falsa.
Orbene, sul punto la C.T.U. , all'esito di una indagine Per_1
accurata e convincente, nella relazione depositata il 12.11.2024 ha concluso affermando che “La sigla apposta nella cartolina AR relativa all'invio della raccomandata Nr.68822143543-0 avente come mittente “POLIZIA
MUNICIPALE – MESSINA / SEZIONE CONTRAVVENZIONI PRESSO
SAPI SER CPM BOLOGNA, […] NON è riferibile alla grafomotricità dell'avv. ”. Parte_1
Alla stregua degli accertamenti compiuti dalla C.T.U. va, pertanto, dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato con querela di falso.
Ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c., e degli artt. 537 e 675 c.p.p., va, pertanto, ordinata la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine del documento stesso il cui originale dovrà essere conservato dalla
Cancelleria di questo Tribunale allegato al verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, di conseguenza, vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta.
Dette spese, avuto riguardo alla entità della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori corrispondenti a quelli minimi
6 indicati nei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal
D.M. 147/2022, in complessivi € 1.101,00 per spese di C.T.U. ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a.. Poiché l'attore, con delibera del 05.06.2024 (a seguito di istanza presentata il 03.05.2024) è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dei compensi relativi alla fase istruttoria ed alla fase decisoria e delle spese relative alla C.T.U. va effettuato in favore dell'Erario, mentre il pagamento degli altri compensi va effettuato in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente sula querela di falso presentata davanti a questo Tribunale con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.10.2022 e poi nuovamente in data 10.03.2023, a seguito di ordine di rinnovazione della prima notifica, dall'avv. nei Parte_1
confronti della dichiara la falsità della firma Controparte_1
apposta sull'avviso di ricevimento relativo all'invio della raccomandata
Nr.68822143543-0 con la quale è stato notificato il verbale n. 30589/2020J del 28.07.2020; ordina la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine del documento stesso il cui originale dovrà essere conservato dalla
Cancelleria di questo Tribunale allegato al verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico;
condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.101,00 per spese di C.T.U. ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui €
7 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che il pagamento dei compensi relativi alla fase istruttoria ed alla fase decisoria e delle spese relative alla C.T.U. sia effettuato in favore dell'Erario, mentre il pagamento degli altri compensi sia effettuato in favore dell'attore.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
13/05/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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