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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/04/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 28.4.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1720/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Assunta Lombardo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: pensione ordinaria di inabilità
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.03.2024 esponeva: Parte_1
- che, con decreto di omologa del 07.09.2023, il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario utile alla pensione ordinaria di inabilità, con decorrenza dal giugno
2022;
- di aver notificato il detto decreto all' il 08.09.2023; CP_1
- di non aver ricevuto alcun riscontro dall' . CP_2
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento della detta prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 27.11.2024, premettendo che la pensione di inabilità ex CP_1 art. 2 L. 222/1984 era subordinata alla cessazione di qualunque attività lavorativa da parte del beneficiario, deduceva di aver inoltrato richiesta di cessazione in data 10.01.2024, cui non era seguita alcuna risposta dal patronato CP_3
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
1 L'udienza del 28.4.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che parte ricorrente con le note del
22.4.2025 ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuto il pagamento della prestazione coma da prospetto allegato.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti atteso che dalla documentazione in atti risulta che la prestazione è stata riconosciuta solo a decorrere da maggio 2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra le parti.
Messina, 29.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
2
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 28.4.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1720/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Assunta Lombardo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: pensione ordinaria di inabilità
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.03.2024 esponeva: Parte_1
- che, con decreto di omologa del 07.09.2023, il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario utile alla pensione ordinaria di inabilità, con decorrenza dal giugno
2022;
- di aver notificato il detto decreto all' il 08.09.2023; CP_1
- di non aver ricevuto alcun riscontro dall' . CP_2
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento della detta prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 27.11.2024, premettendo che la pensione di inabilità ex CP_1 art. 2 L. 222/1984 era subordinata alla cessazione di qualunque attività lavorativa da parte del beneficiario, deduceva di aver inoltrato richiesta di cessazione in data 10.01.2024, cui non era seguita alcuna risposta dal patronato CP_3
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
1 L'udienza del 28.4.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che parte ricorrente con le note del
22.4.2025 ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuto il pagamento della prestazione coma da prospetto allegato.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti atteso che dalla documentazione in atti risulta che la prestazione è stata riconosciuta solo a decorrere da maggio 2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra le parti.
Messina, 29.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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