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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2743 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022
Avente a oggetto: “Lesione personale”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
HE di CA (C.F. ), presso il cui studio in NI (CE) alla C.F._2 via Roma n.11, elettivamente domicilia;
-Attore-
E
(C.F. ), in qualità di Presidente Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'Associazione , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 avvocati Giovanni Grauso (C.F.: ), e (C.F.: C.F._4 CP_3
), presso il cui studio in NI (CE), alla via Napoli n. 292, C.F._5 elettivamente domicilia;
-Convenuto
Nonchè
, (P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difeso dall' avv. Francesco Madonna
( ), presso il cui studio in S. Maria C. Vetere, alla Via Cardarelli, CodiceFiscale_6
5, elettivamente domicilia;
-Terzo chiamato in causa-
Conclusioni: Come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il Parte_1 convenuto indicato in epigrafe al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito al sinistro, avvenuto in data 17.05.2019, presso l'impianto sportivo denominato “ ”. Controparte_2
Nel dettaglio l'attore assumeva che: “ in data 17/5/2019, nel corso di una partita di calcetto,
a causa della disconnessione sulla pavimentazione del campo subiva lesioni fisiche con conseguente torsione del ginocchio dx;
a seguito dell'occorso per i forti dolori si recava presso
l'Ospedale di Sant'Anna e San Sebastiano, ove gli veniva diagnosticato “trauma ginocchio destro”; veniva visitato presso la Clinica San HE dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento del ginocchio destro in data 20.06.2019; al momento del sinistro, aveva 17 anni, e che il danno biologico veniva quantificato nella misura del 5 % nonché ITT gg 10, ITP gg 20 al 75%, ITP gg 20 al 50% e ITP gg 20 al 25%”.
In conseguenza di ciò concludeva per l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della Controparte_5 somma di euro 12.744,88, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva il sig. il quale Controparte_1 contestava la domanda attrice in quanto infondata chiedendone il rigetto e chiedeva contestualmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per essere tenuto indenne dal fatto coperto da assicurazione. Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva, altresì, l'assicurazione che, contestando ogni avversa domanda, chiedeva, in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità ed inammissibilità delle domande, sia di risarcimento che di garanzia. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia invocato dal convenuto e la decadenza ai sensi dell'art. 1915 c.c. II co.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita con le prove orali e per il tramite di una consulenza tecnica d'ufficio cosicché, all'udienza del 12 giugno 2025 veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 16 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Si dà atto, altresì, dell'asserito esperimento, con esito negativo, della procedura di negoziazione assistita.
Altresì ritiene questo giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte convenuta, sulla scorta delle allegazioni è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n.
10577 del 04.05.2018).
Avuto riguardo, invece, alla legittimazione attiva e passiva, la circostanza che le parti nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine a tale questione, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia
(Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
In virtù del principio della ragione più liquida, questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sul mancato assolvimento dell'onere della prova, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni. Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la domanda va inquadrata nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente privato in relazione al bene de quo.
La fattispecie in esame rientra senza dubbio nell'alveo dell'art. 2051 c.c., avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode la convenuta.
Invero, secondo la S.C., “il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di “custode” delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso”.
In particolare, il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo (nella specie, un campo da tennis), ben potendo essere anch'esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno (Cass. 26/9/06 n. 20825).
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Ne consegue che il soggetto proprietario del campo deve ritenersi responsabile, ex art. 2051
c.c., dei danni subiti da chi utilizza il campo in caso di anomalie dello stesso, per il dovere di custodia sul bene, comportante l'obbligo di vigilare affinché sul bene da lui avuto in custodia non derivino danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario;
soltanto il caso fortuito ha efficacia scriminante (Cass. 25/7/08
n. 20427).
In particolare, secondo la S.C., deve essere esclusa la responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c., quando il danno è riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito: senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, ascrivibile a un terzo, oppure allo stesso danneggiato (Cass. 19/6/08 n. 16607).
In conclusione, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051
c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Così inquadrata la vicenda e coniugando i suesposti principi di diritto, spetta all'attore provare il fatto nonché che l'evento si sia verificato a causa delle condizioni della cosa e infine i danni subiti;
al custode spetta, invece, provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.
Tanto premesso in punto di diritto, ritiene lo scrivente che l'assunto dell'attore non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria svolta.
Le dichiarazioni rese dal teste di parte attorea , escusso all'udienza Testimone_1 del 06/02/2025, oltre che generiche non consentono una ricostruzione dell'accadimento del fatto storico.
Invero, il teste ha riferito: “Mentre calciava il pallone è rimasto incastrato Parte_1 con il piede nel terreno di gioco. Non ricordo se è caduto, posso solo dire che si toccava il piede destro… La buca non era visibile. Il fatto è successo verso le 18,00/19,00…Non ricordo se si è accasciato a terra, come ho già detto si manteneva il piede per il dolore. Il sig. tava calciando a circa sei sette metri in direzione della porta dove mi trovavo io. Pt_1
Non ricordo se il campo era illuminato”
Di contro, il teste di parte convenuta escusso alla medesima udienza ha Testimone_2 riferito: “ Non si è verificato nessun infortunio. Mi trovavo nella zona chiosco che da l'affaccio diretto sul campo di calcio in attesa di giocare al turno successivo. Ricordo che era pomeriggio ma dato il tempo trascorso non posso riferire sull'esatto orario. Posso solo dire che andavo a giocare due volte a settimana e non ho mai visto l'intervento del 118”; ho giocato proprio su quel campo e non ho riscontrato anomalie. Preciso che su quel campo venivano svolti anche campionati di calcetto a cinque”; Ribadisco che all'epoca dei fatti il campo non presentava anomalie ed era tenuto bene. Alla luce dell'acquisito corredo probatorio non può che disattendersi la prospettazione resa dall'attore per la evidente genericità della versione resa dal teste di parte istante, neppure in grado di riferire le modalità effettive di svolgimento del sinistro e che, inoltre, ricordava che l'attore era rimasto incastrato con il piede nel terreno di gioco ma non del se è caduto o vi fosse illuminazione.
Va, inoltre evidenziato che il presunto infortunio sarebbe avvenuto nel mese di maggio, alle ore 18,00/19,00 circa, quando la luce solare consentiva una chiara visibilità dei luoghi ed alcun ulteriore elemento probatorio (foto dei luoghi) è stato fornito dall'attore da confermare il dissesto del manto del campo da gioco.
Mancando del tutto i presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod.civ. non resta che disattendere la domanda risarcitoria, essendo del tutto carente la prova che il dissesto del manto erboso del campo di calcetto – se sussistente - non fosse percepibile con l'uso della ordinaria diligenza.
La soluzione prescelta, dovuta alla mancanza di prova sull'an debeatur, causa dell'inevitabile rigetto della domanda, non impedisce tuttavia di assoggettare il governo delle spese processuali al criterio che ne consente la integrale compensazione tra le parti, considerata la dubbiezza della lite e l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate
(c.f.r. Cass.76/(c.f.r. Cass.76/340; 79/2885).
Le spese di ctu, vanno poste per intero a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 2743/2022 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU. Parte_1
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 27/10/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2743 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022
Avente a oggetto: “Lesione personale”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
HE di CA (C.F. ), presso il cui studio in NI (CE) alla C.F._2 via Roma n.11, elettivamente domicilia;
-Attore-
E
(C.F. ), in qualità di Presidente Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'Associazione , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 avvocati Giovanni Grauso (C.F.: ), e (C.F.: C.F._4 CP_3
), presso il cui studio in NI (CE), alla via Napoli n. 292, C.F._5 elettivamente domicilia;
-Convenuto
Nonchè
, (P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difeso dall' avv. Francesco Madonna
( ), presso il cui studio in S. Maria C. Vetere, alla Via Cardarelli, CodiceFiscale_6
5, elettivamente domicilia;
-Terzo chiamato in causa-
Conclusioni: Come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il Parte_1 convenuto indicato in epigrafe al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito al sinistro, avvenuto in data 17.05.2019, presso l'impianto sportivo denominato “ ”. Controparte_2
Nel dettaglio l'attore assumeva che: “ in data 17/5/2019, nel corso di una partita di calcetto,
a causa della disconnessione sulla pavimentazione del campo subiva lesioni fisiche con conseguente torsione del ginocchio dx;
a seguito dell'occorso per i forti dolori si recava presso
l'Ospedale di Sant'Anna e San Sebastiano, ove gli veniva diagnosticato “trauma ginocchio destro”; veniva visitato presso la Clinica San HE dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento del ginocchio destro in data 20.06.2019; al momento del sinistro, aveva 17 anni, e che il danno biologico veniva quantificato nella misura del 5 % nonché ITT gg 10, ITP gg 20 al 75%, ITP gg 20 al 50% e ITP gg 20 al 25%”.
In conseguenza di ciò concludeva per l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della Controparte_5 somma di euro 12.744,88, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva il sig. il quale Controparte_1 contestava la domanda attrice in quanto infondata chiedendone il rigetto e chiedeva contestualmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per essere tenuto indenne dal fatto coperto da assicurazione. Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva, altresì, l'assicurazione che, contestando ogni avversa domanda, chiedeva, in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità ed inammissibilità delle domande, sia di risarcimento che di garanzia. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia invocato dal convenuto e la decadenza ai sensi dell'art. 1915 c.c. II co.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita con le prove orali e per il tramite di una consulenza tecnica d'ufficio cosicché, all'udienza del 12 giugno 2025 veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 16 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Si dà atto, altresì, dell'asserito esperimento, con esito negativo, della procedura di negoziazione assistita.
Altresì ritiene questo giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte convenuta, sulla scorta delle allegazioni è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n.
10577 del 04.05.2018).
Avuto riguardo, invece, alla legittimazione attiva e passiva, la circostanza che le parti nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine a tale questione, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia
(Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
In virtù del principio della ragione più liquida, questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sul mancato assolvimento dell'onere della prova, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni. Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la domanda va inquadrata nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente privato in relazione al bene de quo.
La fattispecie in esame rientra senza dubbio nell'alveo dell'art. 2051 c.c., avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode la convenuta.
Invero, secondo la S.C., “il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di “custode” delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso”.
In particolare, il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo (nella specie, un campo da tennis), ben potendo essere anch'esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno (Cass. 26/9/06 n. 20825).
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Ne consegue che il soggetto proprietario del campo deve ritenersi responsabile, ex art. 2051
c.c., dei danni subiti da chi utilizza il campo in caso di anomalie dello stesso, per il dovere di custodia sul bene, comportante l'obbligo di vigilare affinché sul bene da lui avuto in custodia non derivino danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario;
soltanto il caso fortuito ha efficacia scriminante (Cass. 25/7/08
n. 20427).
In particolare, secondo la S.C., deve essere esclusa la responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c., quando il danno è riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito: senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, ascrivibile a un terzo, oppure allo stesso danneggiato (Cass. 19/6/08 n. 16607).
In conclusione, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051
c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Così inquadrata la vicenda e coniugando i suesposti principi di diritto, spetta all'attore provare il fatto nonché che l'evento si sia verificato a causa delle condizioni della cosa e infine i danni subiti;
al custode spetta, invece, provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.
Tanto premesso in punto di diritto, ritiene lo scrivente che l'assunto dell'attore non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria svolta.
Le dichiarazioni rese dal teste di parte attorea , escusso all'udienza Testimone_1 del 06/02/2025, oltre che generiche non consentono una ricostruzione dell'accadimento del fatto storico.
Invero, il teste ha riferito: “Mentre calciava il pallone è rimasto incastrato Parte_1 con il piede nel terreno di gioco. Non ricordo se è caduto, posso solo dire che si toccava il piede destro… La buca non era visibile. Il fatto è successo verso le 18,00/19,00…Non ricordo se si è accasciato a terra, come ho già detto si manteneva il piede per il dolore. Il sig. tava calciando a circa sei sette metri in direzione della porta dove mi trovavo io. Pt_1
Non ricordo se il campo era illuminato”
Di contro, il teste di parte convenuta escusso alla medesima udienza ha Testimone_2 riferito: “ Non si è verificato nessun infortunio. Mi trovavo nella zona chiosco che da l'affaccio diretto sul campo di calcio in attesa di giocare al turno successivo. Ricordo che era pomeriggio ma dato il tempo trascorso non posso riferire sull'esatto orario. Posso solo dire che andavo a giocare due volte a settimana e non ho mai visto l'intervento del 118”; ho giocato proprio su quel campo e non ho riscontrato anomalie. Preciso che su quel campo venivano svolti anche campionati di calcetto a cinque”; Ribadisco che all'epoca dei fatti il campo non presentava anomalie ed era tenuto bene. Alla luce dell'acquisito corredo probatorio non può che disattendersi la prospettazione resa dall'attore per la evidente genericità della versione resa dal teste di parte istante, neppure in grado di riferire le modalità effettive di svolgimento del sinistro e che, inoltre, ricordava che l'attore era rimasto incastrato con il piede nel terreno di gioco ma non del se è caduto o vi fosse illuminazione.
Va, inoltre evidenziato che il presunto infortunio sarebbe avvenuto nel mese di maggio, alle ore 18,00/19,00 circa, quando la luce solare consentiva una chiara visibilità dei luoghi ed alcun ulteriore elemento probatorio (foto dei luoghi) è stato fornito dall'attore da confermare il dissesto del manto del campo da gioco.
Mancando del tutto i presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod.civ. non resta che disattendere la domanda risarcitoria, essendo del tutto carente la prova che il dissesto del manto erboso del campo di calcetto – se sussistente - non fosse percepibile con l'uso della ordinaria diligenza.
La soluzione prescelta, dovuta alla mancanza di prova sull'an debeatur, causa dell'inevitabile rigetto della domanda, non impedisce tuttavia di assoggettare il governo delle spese processuali al criterio che ne consente la integrale compensazione tra le parti, considerata la dubbiezza della lite e l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate
(c.f.r. Cass.76/(c.f.r. Cass.76/340; 79/2885).
Le spese di ctu, vanno poste per intero a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 2743/2022 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU. Parte_1
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 27/10/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO