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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/09/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.1088/2023 R.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Leone, per procura in atti
-appellante-
E
Il in persona del suo Sindaco pro tempore, c.f. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. Eleonora Caruso, per procura in atti
-appellato-
E NEI CONFRONTI
Dell' , con sede in nel Corso Controparte_2 CP_1
Indipendenza n.24, c.f: , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2 CP_3
nato a [...] il [...], c.f: C.F. in proprio oltre che nella qualità
[...] C.F._2 di legale rappresentante dell'Associazione “ ”, rappresentati Controparte_2 CP_2
e difesi dall'Avv. Annarita Lorefice, per procura in atti
-appellati-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 23 giugno 2025, la causa, sulle note conclusive già depositate, è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.12.2016, citava davanti al Tribunale di Ragusa Parte_1 il l' (ora in avanti soltanto Controparte_1 Controparte_4
) nonché il suo Presidente, anche in proprio, per essere risarcito CP_2 Controparte_3 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 18.647,68, oltre €
700,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute. Deduceva di aver subito un infortunio, in data 24.7.2015 in località di Marina di Acate, durante un incontro di calcetto organizzato dall' convenuta, con il patrocinio del Riferiva di aver riportato un CP_2 Controparte_1 grave danno al ginocchio destro, in particolare: “lesione del legamento crociato destro e lesione condrale della rotula destra”. Concludeva nel modo seguente: respinta ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione, voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in narrativa, la responsabilità dei convenuti, ex art. 2043, 2051 e 2055 c.c. e per non avere predisposto idonea copertura assicurativa, ordine al sinistro occorso all'attore in data 24.7.2015 all'interno del campo di calcetto allestito dai convenuti a Marina di Acate;
b) per l'effetto, condannare i convenuti e in solido, al Controparte_1 CP_4 Controparte_3 risarcimento dei danni ed al pagamento in favore di della complessiva Parte_2 somma di C. 18.647,68, così come meglio specificata in narrativa, ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa. Con riserva di indicare, in via istruttoria, mezzi di prova, testi, produrre documenti ed ogni altro mezzo di prova al fine. Sin da ora, chiede ammettersi CTU medica al fine di descrivere e quantificare i danni subiti dall'attore”.
Si costituiva il contestando la propria chiamata in causa da parte del Controparte_1 Parte_1 il quale già dall'esposizione dei fatti di causa aveva egli stesso, escluso la propria responsabilità per il sinistro un quanto accaduto nell'ambito di una competizione sportiva organizzata e gestita dall'Associazione convenuta, che il Comune si era soltanto limitato a patrocinare. Deduceva che di tutte le manifestazioni patrocinate dal la gestione e l'organizzazione era CP_1 dell' che era l'unica responsabile e deputata al controllo del loro corretto svolgimento CP_2 anche sotto il profilo della sicurezza per i partecipanti. Contestava anche l'an oltre che il quantum del preteso risarcimento, rilevava che l'attore, partecipando al torneo calcistico, si era comunque esposto al rischio di subire un infortunio connaturato al tipo di gioco al quale aveva volontariamente aderito;
che non era provato un danno biologico residuato nella misura del 9% come dedotto in causa;
contestava di essere inadempiente all'obbligo di stipula della copertura assicurativa per i partecipanti al torneo, in quanto, come detto, non aveva avuto alcun ruolo
2 organizzativo nel suo allestimento;
si opponeva alla chiesta ctu medica e concludeva nel modo seguente: “in accoglimento delle eccezioni formulate, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare la domanda attrice in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile perché del tutto generica ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, sia con riferimento all'an, sia con riferimento al quantum. Conseguentemente ritenere e dichiarare che
l'Ente convenuto nulla deve all'attore. Con vittoria di spese, compensi e spese generali del giudizio. Salvo ogni altro diritto. Con riserva di integrare i mezzi istruttori nei modi e termini di legge”.
Si costituivano con un'unica comparsa l' , in persona del suo Presidente e, CP_2 quest'ultimo anche in proprio, eccependo il difetto di legittimazione passiva di CP_3
in proprio, in quanto ai sensi dell'art 38 cc il presidente di una associazione non
[...] riconosciuta, come quella convenuta, poteva in astratto essere chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte in nome della rappresentata soltanto se provato che aveva agito in tale veste, mentre, nella fattispecie, non vi era alcuna prova che il aveva preso parte CP_3 all'organizzazione della manifestazione sportiva nel corso della quale si era verificato l'infortunio, pertanto domandavano la sua estromissione dal giudizio. Aggiungevano che non c'era alcuna prova della correlazione causale tra l'infortunio e le condizioni del campo di calcetto, dedotto inadeguato e sconnesso per la presenza di crepe nel tappetto di erba sintetica;
negavano l'assunto che nel campo di calcetto fossero presenti le anomalie dedotte ( crepe ed avvallamenti) e comunque poiché il campo di calcio era bene illuminato da rendere visibile le condizioni in cui versava non poteva costituire un'insidia e/o trabocchetto per i giocatori. Pertanto, l'attore che aveva scelto di partecipare al torneo nonostante il campo di calcio, come dallo stesso sostenuto presentasse imperfezioni, aveva accettato il rischio di incorrere in eventuali infortuni;
inoltre il aveva subito un pregresso intervento al menisco del ginocchio destro, come risultava Parte_1 dalla documentazione medica prodotta dall'attore.
Per tale ragione chiedevano al giudice di onerare parte attrice di produrre in giudizio tutta la documentazione riguardante il suddetto precedente intervento al menisco e/o ad intervento affine,
“al fine di stabilire la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite nel detto sinistro ed il precedente intervento al menisco”(pag.
5.comparsa di costituzione).
Deducevano altresì che non vi erano i presupposti per configurare la prospettata responsabilità di oggettiva derivante dalla custodia ricorrendo l'esimente del “caso fortuito”, rappresentato nella fattispecie dal fatto imputabile al medesimo danneggiato, nella forma del cosiddetto “rischio
3 elettivo”; che l'infortunio aveva origine autonoma in quanto non provocato da contatto con altri giocatori ed il si era infortunato per sottrarsi ad una marcatura mettendo in atto un Parte_1 movimento scorretto/ involontario di valgo-rotazione che lo ha fatto cadere a terra. Contestavano anche il quantum del chiesto risarcimento, difettando la prova di un danno permanente oltre la durata dell'inabilità temporanea. In via subordinata domandavano, in caso di accoglimento della domanda, di tener conto “del danno del pregresso intervento subito al menisco dall'attore e della incidenza dello stesso nelle lesioni subite” e si opponeva all'espletamento della chiesta ctu medica.
Concludevano nel modo seguente: in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda ex art.
164 c.p.c., per i motivi esposti al punto I;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. per i motivi espressi al punto II e, Controparte_3 conseguentemente, disporre l'estromissione del giudizio del convenuto;
in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate da parte attrice perché assolutamente infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni meglio spiegate in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e dichiarare unico responsabile dell'occorso il e per l'effetto condannarlo al pagamento di tutte le somme che Controparte_1 verranno accertate e liquidate, a qualsiasi titolo, in corso di causa;
in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare la responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro e, conseguentemente, determinare la somma dovuta per la liquidazione delle lesioni subite dall'attore sulla base della accertata percentuale di responsabilità concorsuale;
ancora, in via gradata, ritenere e dichiarare l'incidenza del pregresso intervento al menisco subito dall'attore nella causazione delle lesioni per cui è causa e, conseguentemente rigettare e/o ridurre la richiesta risarcitoria a quella misura che verrà ritenuta di giustizia sulla scorta delle risultanze istruttorie, ivi compresa l'eventuale CTU. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. - In via istruttoria, ci si oppone alle richieste di controparte in quanto irrilevanti, inconducenti ed inutili ai fini del decidere. - Sempre in via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito disponga ex art. 210
c.p.c. l'esibizione da parte dell'attore di tutta la documentazione relativa al pregresso intervento subito al menisco destro e/o ad intervento affine, determinante ai fini della decisione. In caso di ammissione della richiesta CTU si chiede che lo stesso stabilisca la reale sussistenza del nesso causale tra le lesioni e l'evento rispetto alla dinamica prospettata dall'attore, alla luce delle considerazioni svolte da questa difesa al punto III della presente comparsa;
si chiede altresì che lo stesso CTU accerti l'incidenza del pregresso intervento al menisco subito dall'attore nella
4 causazione delle lesioni per cui è causa, determinando ed individuando anche la corretta graduazione del contributo causale”.
Concessi alle parti i termini richiesti per il deposito delle memorie di cui all'art 183 comma VI cpc all'udienza dell'8.1.2018 il giudice ammetteva le prove testimoniali nel numero di due, a scelta delle parti, fissando l'udienza di espletamento del 20.11.2018, riservando all'esito la decisione sulla richiesta c.t.u. All'udienza del 21.11.2018 venivano escussi i testi presenti e data l'assenza del teste sebbene regolarmente citato dall' e dal Testimone_1 CP_2
, la sua assunzione veniva rinviata all'udienza del 13.3.2019 e di seguito ulteriormente CP_3 rinviata all'udienza del 15.5.2019.A tale ultima udienza, presente il teste , il Testimone_1 procuratore di parte attrice si è opposto all'espletamento della prova deducendo l'inammissibilità del teste a deporre ex art 246, ricoprendo costui la veste di socio dell' . Il giudice CP_2 disponeva l'espletamento della prova testimoniale riservando ogni valutazione in seguito. Dopo
l'escussione del citato teste il procuratore di parte attrice ha chiesto un termine per note per meglio dedurre in ordine all'incapacità del teste escusso a testimoniare, in quanto socio cointeressato all'esito del giudizio. All'udienza successiva di rinvio del 9.10.2019 il procuratore dell'attore ha insistito per l'inammissibilità- non utilizzabilità della testimonianza del teste di in quanto Tes_1 come risultava dall'atto costitutivo dell' che produceva, costui risultava ricoprire CP_2 oltre la qualità di socio anche la carica di tesoriere dell' . Il giudice si riservava e, a CP_2 scioglimento della riserva, con provvedimento del 17.1.2020 ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.6.2021. Disposto il cambio del giudice istruttore dopo una serie di rinvii la causa è stata decisa dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 1012/2023 pubblicata il
23.6.2023 che ha rigettato la domanda e condannato l'attore al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna parte convenuta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_3 notificato in data 8.8.2023 affidato ai motivi di seguito esposti, ed ha insisto per l'espletamento della ctu medica e per la rinnovazione della prova testimoniale con il teste le cui Tes_2 dichiarazioni non erano state correttamente verbalizzate.
Si è costituito il che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
e nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Si è costituita l' e il suo Presidente che Controparte_4 Controparte_3 hanno contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto nel merito;
si sono opposti
5 all'ammissione dei mezzi istruttori e in via subordinata in caso di loro ammissione hanno chiesto l'espletamento delle prove testimoniali con gli altri testi indicati e non ammessi.
All'udienza dell'8.1.2024, la Corte ha rinviato la causa per la discussione orale all'udienza del
14/10/2024, concedendo termine fino a 10 gg. prima per il deposito di note conclusive. A tale udienza la Corte, dopo aver dato atto che frattanto il giudice relatore era stato trasferito presso altro ufficio giudiziario, ha disposto il cambio del relatore ed ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 23giugno 2025, quando la causa è stata posta in decisione.
Conclusioni appellante: “1) in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la responsabilità solidale dei convenuti, ex art. 2043e 2051c.c. in ordine al sinistro occorso a il 24\7\2015 all'interno del campo di calcetto Parte_1 di Marina di Acate;
2) per l'effetto, condannare il , …e in Controparte_1 Controparte_3 solido, al risarcimento dei danni ed al pagamento in favore di della Parte_2 complessiva somma di €. 18,647,68, così come meglio specificata in narrativa, ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
3) condannare gli appellati alle spese e onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, chiede ammettersi la prova con il teste sugli stessi capitoli di prova indicati nella memoria istruttoria Testimone_3 dell'attore, le cui risposte non sono state verbalizzate all'udienza del ….chiede, altresì, ammettersi
CTU medica al fine di descrivere e quantificare i danni subiti dall'attore”.
Conclusioni : rigettata ogni avversa istanza, replica, eccezione e difesa, per le Controparte_1 causali di cui in narrativa: preliminarmente rigettare la chiesta sospensiva della sentenza impugnata;
respingere l'appello in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile perché del tutto generico ed infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, sia con riferimento all'an, sia con riferimento al quantum con la conferma della sentenza n. 1012/2023 – Reg.Sent. del 23.06.2023 del Tribunale di Ragusa. Conseguentemente ritenere e dichiarare che
l'Ente convenuto nulla deve all'appellante”.
Conclusioni Associazione sportiva e di Formaggio in via preliminare, dichiarare CP_3 inammissibile e/o inesistente e/o nulla e/o annullabile la indicazione di “istanza di inibitoria” formulata esclusivamente in seno al titolo dell'atto e non argomentata nel corpo dell'atto (sul fumus e sul periculum in mora), né richiesta in seno alle conclusioni e, conseguentemente, adottare le opportune statuizioni;
dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 1012/23 del Tribunale di Ragusa.- in via subordinata, nella denegata e non
6 temuta ipotesi di accoglimento delle domande di parte appellante, ritenere e dichiarare unico responsabile dell'occorso il e per l'effetto condannarlo al pagamento di tutte le Controparte_1 somme che verranno accertate e liquidate, a qualsiasi titolo, in corso di causa;
- in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare la responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro e, conseguentemente, determinare la somma dovuta per la liquidazione delle lesioni subite dall'attore sulla base della accertata percentuale di responsabilità concorsuale;
- ancora, in via gradata, ritenere e dichiarare l'incidenza del pregresso intervento al menisco subito dall'attore nella causazione delle lesioni per cui è causa e, conseguentemente rigettare e/o ridurre la richiesta risarcitoria a quella misura che verrà ritenuta di giustizia sulla scorta delle risultanze istruttorie, ivi compresa l'eventuale CTU.-Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antitastario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza nel punto in cui statuisce “Non avendo
l'attore nemmeno dedotto l'esistenza di un rapporto di custodia tra una res da cui sarebbe scaturito il danno (campo da calcio) e alcuno dei convenuti, la domanda ex art. 2051 c.c. è infondata, dovendosi invece analizzare quella ex art. 2043 c.c., che si fonderebbe sull'aver predisposto un campo da gioco insicuro per la presenza di avvallamenti e crepe e per aver omesso la stipulazione di una polizza”.
Osserva l'appellante, che da tale affermazione errata, sarebbe scaturito il rigetto della propria domanda fondata sulla responsabilità ex art 2051 cc dei convenuti in quanto custodi della struttura destinata a campo di calcio, come aveva ampiamente argomentato in causa a partire dall'atto introduttivo, ove a pag. 3, oltre all'Associazione, anche il era stato chiamato a Controparte_1 rispondere del proprio infortunio ai sensi dell'art 2051 cc, in quanto “organizzatore, patrocinatore
e finanziatore della competizione de qua aveva l'onere di garantire, in nome del principio del neminem ledere, che la struttura fosse allestita a regola d'arte e fosse conforme all'uso destinato”.
Aggiunge che prova ulteriore che la propria domanda si fondava sulla responsabilità nascente dalla custodia si poteva ricavare dalla difesa del che avendo compreso che a Controparte_1 tale titolo erano stati chiamati a rispondere i convenuti , si era difeso respingendo ogni addebito a proprio carico indicando “nell''Associazione Sportiva il responsabile esclusivo quale gestore
e organizzatore della manifestazione sportiva aveva il compito di controllore la regolarità degli impianti e adottare tutte le cautele necessarie per il corretto svolgimento della competizione,
7 incombenze che non spettavano certamente al comune" e che "è il gestore che ha la disponibilità materiale dell'impianto per cui è solo lui che ha la disponibilità giuridica e materiale sullo cosa"
Aggiunge l'appellante che tale statuizione si profila ancor più errata nei confronti dell' , dal momento che era pacifico che la stessa aveva organizzato - a fini di lucro - CP_2 la competizione di calcetto ed allestito il campo di calcio rimovibile.
Ulteriore censura muove l'appellante alla sentenza laddove ha escluso la sussistenza a carico del la posizione di custode, in quanto non aveva direttamente preso parte Controparte_1 all'organizzazione dell'evento sportivo nonostante fosse il proprietario della superficie sulla quale si era disputato il torneo, sottovalutando, in tal modo, che anche sul proprietario, seppur aveva ceduto ad altri la materiale disponibilità della cosa, residuavano gli obblighi, i poteri di vigilanza e di controllo a maggior ragione nel caso in esame in cui il non si era spogliato Controparte_1 legalmente della custodia, difettando un formale atto di concessione/ locazione della piazza adattata a campo di calcetto.
Per quanto esposto conclude l'appellante per la riforma della sentenza e per il riconoscimento in capo all'Associazione e al entrambi co- organizzatori dell'evento CP_2 Controparte_1 sportivo, la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 del c.c.
Con il secondo motivo di appello la parte censura di erroneità la statuizione che ha rigettato la domanda proposta nei confronti di in proprio. Controparte_3
Osserva in contrario l'appellante, di aver citato quest'ultimo nella veste di legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta, per rispondere in solido con quest'ultima del sinistro in applicazione dell'art 38 del cc in quanto era documentalmente provato che Controparte_3 era anche l'organizzatore del torneo di calcetto non soltanto perché recava la sua firma la richiesta
( contenente l'allegato preventivo di spesa per tutte le manifestazioni che intendeva organizzare con il patrocinio del nell'estate 2015) rivolta al di patrocinare e CP_1 Controparte_1 finanziare l'iniziativa e, soprattutto, perché il con l'autocertificazione allegata si era CP_3 reso personalmente garante del loro corretto svolgimento, assumendo l'espresso impegno che sarebbe stata sua cura “ assicurare che la manifestazione avrebbe avuto tutte le prescritte autorizzazioni dei competenti uffici comunali e non".
Pertanto, domanda di dichiarare il presidente dell' responsabile solidale ex art. 38 CP_2
c.c. per le obbligazioni assunte dall' di cui era il rappresentante CP_2
8 Con il terzo e complesso motivo, l'appellante censura sotto vari profili la sentenza appellata, riconducibili: all'errata attività valutativa compita dal giudice di prime cure dei fatti dedotti e documentati in causa;
all'errata gestione della fase istruttoria.
Osserva l'appellante che in base ai fatti esposti e documentati in giudizio il proprio infortunio era dipeso dalle imperfezioni presenti sul campo di gioco, allestito in totale spregio alle condizioni di sicurezza per i partecipanti, attraverso l'applicazione di un tappeto di erba sintetica instabile sopra un terreno dissestato, sabbioso e pieno di crepe, pertanto i convenuti andavano condannati tanto ai sensi dell'art 2051 cc che ai sensi dell'art 2043 del medesimo codice, a seguito della dimostrazione della ricorrenza del nesso di causalità con il campo di calcio in custodia dei Co convenuti. Osserva l'appellante che in base ai principi giurisprudenziali espressi dalla in materia di responsabilità da cosa in custodia, che cita, erano emersi tutti i presupposti per la condanna dei convenuti, in quanto: era provato che l'infortunio si era verificato nel campo di calcio;
gli appellati custodi, non avevano fornito la prova dell'esimente del caso fortuito;
gli appellati non avevano dimostrato l'omologazione del campo di calcio e la sua adeguatezza a disputare un torneo in condizioni di sicurezza;
quali organizzatori delle manifestazioni sportive erano titolari di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del c.p. e come tali tenuti ai sensi degli artt. 2051 e 2043 del cc a garantire l'incolumità fisica degli utenti, ad adottare le cautele idonee al fine di impedire che venissero superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non vengano adottate, del nesso di derivazione causale dell'infortunio con l'impianto sportivo.
Altra censura muove l'appellante alla sentenza, il cui esisto risente del maggior peso probatorio riconosciuto dal giudice di prime cure alle dichiarazioni testimoniali provenienti dai testi indicati dalla parte convenuta, ritenuti erroneamente più credibili e le loro dichiarazioni più circostanziate.
Osserva l'appellante che il primo giudice ha ammesso soltanto alcuni dei capitoli di prova che aveva articolato ed ha rimesso alle parti la facoltà di scegliere due testi tra quelli che avevano indicato;
che i testi escussi che aveva citato, e , avevano Testimone_3 Testimone_4 fornito entrambi risposte chiare e circostanziate sul sinistro e sulle sue cause;
che per un errore di verbalizzazione delle dichiarazioni testimoniali, commesso dal giudice istruttore, non tutte le risposte fornite dal teste erano state riportate nel verbale, con gravi conseguenze sulla Tes_2 decisione. La censura scaturisce dall'affermazione che si legge nella sentenza, secondo la quale dall'istruttoria svolta non sarebbe emersa la conferma della dinamica del sinistro dedotta in causa, in quanto il teste nulla di specifico aveva riferito avendo dichiarato soltanto “ che sul Tes_2
9 campo da gioco vi erano dei grossi avvallamenti la cui eventuale presenza non era rilevante in quanto, secondo la prospettazione attorea, non avevano avuto alcuna rilevanza nella dinamica del sinistro dipeso invece dalla presenza di “crepe”. Osserva in contrario l'appellante che il teste in discorso aveva risposto a tutti e tre i capitoli di prova ammessi ed era stato il giudice a sintetizzare le sue dichiarazioni in modo inesatto e ad ommettere la trascrizione della risposta sull'articolato n. 3 che faceva riferimento alla crepa nella quale l'odierno appellante era inciampato. In ogni caso il teste aveva confermato: l'esistenza di avvallamenti sul campo di gioco;
che Testimone_4
l'odierno appellante era caduto inciampando “in una crepa presente sul tappetto di erba sintetica, nel corso di una partita di calcetto organizzato dall'associazione convenuta” Inoltre detto ultimo teste aveva anche dichiarato di avere assistito alla caduta ed alla posa del tappetto in erba sintetica sopra una superficie che presentava avvallamenti. Pertanto, per effetto del citato errore di trascrizione del primo giudice neppure le dichiarazioni del teste sono state prese in Tes_4 considerazione e poiché ciò ha avuto incidenza sulla decisione finale, l'appellante domanda il rinnovo della prova testimoniale con il poiché la decisione è stata fuorviata Tes_2 dall'assunto inesatto che quest'ultimo non aveva risposto all'articolato n. 3, indicato nella propria memoria ex art 183 comma VI n. 2 cpc. L'appellante si duole anche della valutazione disposta dal giudice di prime cure delle dichiarazioni del teste ritenute generiche in quanto costui “ha Tes_4 confermato che l'attore sarebbe inciampato in una di queste crepe, della cui esistenza e consistenza non si dà alcuno specifico conto (il cap. 3 contiene infatti l'unico riferimento a “queste crepe” così impedendo di comprendere di cosa si tratti)”. Tale motivazione, legata alla terminologia che aveva utilizzato per descrivere le sconnessioni presenti sul campo di gioco, viene criticata dall'appellante che ritiene di aver rappresentato con il termine appropriato utilizzato ( crepa), ritenuto dal primo giudice invece generico, lo sato di pericolosità in cui si trovava il manto di erba sintetica al momento dell'infortunio e non era necessario per l'attore procedere ad ulteriori precisazioni, rappresentando il termine impiegato la condizione sconnessa ed insidiosa della superficie di gioco. Aggiunge l'appellante che in ogni caso spettava ai convenuti fornire la prova della condizioni di sicurezza del campo da gioco, prova mancante nella fattispecie difettando la produzione di documentazione attestante la predisposizione delle necessarie misure di sicurezza per l'incolumità dei partecipanti e nulla hanno prodotto per dimostrare che la superficie di gioco era stata allestita in conformità alle norme di sicurezza e comunque nulla avevano prodotto per dimostrazione che il campo da gioco era stato omologato o che rispettasse i criteri minimi dettati per la sicurezza degli eventi sportivi.
10 Altra censura muove l'appellante alla sentenza che si è basata sulle dichiarazioni dei testi indicata dall' e dal suo Presidente. In particolare, il teste , aveva espresso CP_2 Tes_5 considerazioni personali mentre le dichiarazioni del teste erano inutilizzabili in Testimone_1 quanto costui incapace a testimoniare ai sensi dell'art 246 cpc, come tempestivamente eccepito nel grado precedente dando anche prova documentale attraverso la produzione in giudizio dell'atto costitutivo dell'Associazione del suo interesse all'esito della causa in quanto socio e tesoriere della stessa..
Per tutti questi rilievi deduce l'appellante che non sarebbe stata raggiunta la prova che il campo di gioco era regolare.
Infine 'appellante censura, sotto altra forma, la statuizione che ha escluso il coinvolgimento del da ogni forma di responsabilità quando invece dal contenuto dalla delibera di Controparte_1
G.M. n. 118/2015, con la quale era stato concesso il patrocinio, risultava che il predetto Ente era anche co-organizzatore e proponente degli eventi inseriti nel programma denominato "Estate
Acatese e “Settembre a Biscari”, che comprendeva varie manifestazioni anche a carattere sportivo, finalizzate ad animare la stagione estiva e ad incrementare il flusso turistico del
Comune. Osserva l'appellante che il quale soggetto titolare dell'evento sportivo Controparte_1
e coorganizzatore, patrocinatore e finanziatore della competizione, aveva l'onere di garantire, in nome del principio del neminem ledere, che la struttura sportiva fosse allestita a regola d'arte e fosse conforme all'uso destinato e quale proprietario del sito, aveva il dovere della custodia e della manutenzione della struttura ivi allestita.
Infine deduce la parte priva di rilevanza per la decisione del presente giudizio, la sentenza n.
1321/2022 pronunciata dal Tribunale di Ragusa e prodotta dal in allegato alla Controparte_1 propria comparsa conclusionale, poiché la fattispecie decisa con la citata sentenza, se per certi aspetti, è sovrapponibile al caso in esame in quanto riguardava un altro infortunino accaduto nell'estate del 2014 ad opera di un partecipante al torneo calcistico organizzato dalla medesima
Associazione convenuta e con il patrocinio del medesimo in quel caso la Controparte_1 domanda è stata rigettata, in quanto: era stato provato che il non aveva la Controparte_1 disponibilità della piazza in cui si era disputato il torneo di calcetto;
non era stata provata la causa del sinistro;
il comune di aveva provato, attraverso la relazione tecnica asseverata e redatta CP_1 dal tecnico comunale, che il campo di gioco era idoneo allo svolgimento della competizione sportiva , circostanze diverse dal caso in esame ove nessuna attestazione di idoneità è presente per considerare sicuro all'allestimento del campo di calcetto, realizzato attraverso una struttura
11 removibile, che è stata rimossa pochi giorni dopo l'incidente rendendo impossibile l'effettuazione di accertamento tecnico dei luoghi.
Per quanto esposto insiste nella propria domanda risarcitoria, fondata sul sinistro documentato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Precisazioni preliminari.
Nel grado precedente l'odierno appellante ha fondato la propria domanda sulla responsabilità extracontrattuale dei convenuti invocando espressamente l'applicazione degli artt. 2043, 2051 e
2055 del cc, senza far cenno alla responsabilità contrattuale. Ed infatti, seppur l'odierno appellante ha dedotto che ogni squadra per partecipare al torneo di calcetto aveva versato all'Associazione la propria quota di iscrizione poi, da ciò, non ha fatto conseguire l'insorgenza di un rapporto contrattuale i cui obblighi, peraltro non allegati, sarebbero stati disattesi. Ed infatti non ha dedotto di aver partecipato al torneo di calcetto nella convinzione di essere coperto da apposita assicurazione;
né che gli organizzatori del torneo avevano fornito apposite rassicurazioni ai partecipanti circa il fatto che una parte della quota di iscrizione sarebbe stata destinata, appunto, alla stipula del contratto di assicurazione. Pertanto, il rilievo della mancata copertura assicurativa, non reiterato nel presente grado, non è stato dedotto davanti al Tribunale come inadempimento di un obbligo contrattuale bensì come condotta omissiva integrante illecito civile in violazione del principio generale del neminem laedere.
&&&&
Tanto precisato l'appello è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.
È parzialmente fondato il primo motivo di appello, in quanto diversamente a quanto statuito in sentenza, per i fatti esposti e per le argomentazioni anche giuridiche allegate dall'originario attore costui aveva indicato il titolo della responsabilità dei convenuti nella custodia del campo di calcio, sussunzione che, ad avviso di questo Collegio, è quella corretta per la fattispecie all'esame. Ed infatti l'odierno appellante aveva dedotto : che l'infortunio si era verificato per le condizioni insicure del campo di calcio ed, in particolare, per la presenza di crepe e avvallamenti presenti nel tappetto di erba sintetica allestito dall'Associazione sportiva che ne aveva la custodia, in quanto organizzatrice del torneo di calcetto, di concerto con il che, in parte lo aveva Controparte_1 anche finanziato;
che la domanda introduttiva andava accolta in quanto sotto il profilo probatorio l'attore aveva assolto al proprio onere probatorio mentre era mancata la prova liberatoria del caso fortuito incombente sui convenuti;
non vi era la prova a carico dei convenuti della idoneità-
12 conformità- anche sotto il profilo della normativa di sicurezza del campo di gioco per scongiurare il sinistro. Inoltre, l'odierno appellante anche quando ha dedotto a carico delle controparti comportamenti omissivi, la violazione di obblighi di legge o di regole tecniche (superficie sconnessa, omessi interventi riparativi ed omessa segnalazione del pericolo) lo ha fatto per dimostrare che il terreno di gioco era capace di provocare il danno subito;
per sostenere le proprie allegazione;
per provare il rapporto causale tra la res in custodia e l'evento dannoso (Cass. n.
35558/2022).
Ciò detto la domanda nei confronti del è infondata. Controparte_1
Innanzitutto va detto che l'odierno appellante di fronte al Tribunale soltanto in sede di memoria di replica ha introdotto un nuovo elemento costitutivo della dedotta responsabilità a carico del quando ha allegato che quest'ultimo non aveva dimostrato l'adozione di un formale CP_1 atto di concessione in favore dell' so della piazza di Marina di Acate ove si Parte_4 era disputato il torneo di calcetto, e pertanto- secondo l'HI- l'ente proprietario ne era rimasto custode ex lege e, di conseguenza, tenuto in solido con l' a rispondere CP_2 dell'infortunio ex art 2051cc.
Tale allegazione tardivamente formulata in primo grado e riproposta nel presente giudizio prima che infondata è inammissibile in quanto determina in violazione dell'art 345 cpc il mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, fondato non come dedotto in citazione sul patrocinio da parte del della manifestazione sportiva affidata sotto l'aspetto organizzativo CP_1
-esecutivo all'Associazione o sulla programmazione congiunta della manifestazione sportiva bensì sul mantenimento ex lege del rapporto di custodia in capo all'ente proprietario, così alterando l'originario tema di indagine, in violazione del principio del contraddittorio (Cass. n.
10099/2018).
Ed infatti, secondo un diffuso orientamento della Suprema Corte, la violazione dell'art 345 cpc non si esaurisce nella formula espressamente prevista dalla lettera del citato articolo, ma anche alle contestazioni in fatto nuove, ovvero quelle non esplicate in primo grado entro i termini decadenziali, le quali comunque implicano una modifica dei temi di indagine (Cass. n. 2529/2018;
n. 320502/2015; n. 4854/2014).
In ogni caso la tesi della (co) custodia del e dell' , come si dirà meglio infra, CP_1 CP_2
è infondata dato che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia si fonda sulla disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporta in capo al custode il potere-dovere di intervenire e, non rileva, pertanto che quest'ultimo nella fattispecie
13 l' avesse o meno un titolo per disporre della piazza adattata a campo di calcio, CP_2 ricorrendo la custodia, così intesa, anche laddove la stessa venga esercitata contra ius. Ed infatti nella fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite
(Cass.11152/2023). Inoltre “In materia di custodia la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt.
2052,2053,2054 c.c., sicché responsabile ex art. 2051 c.c., può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res, atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata” (Cass. n. 3651/2006).
Anche la tesi dell'appellante secondo la quale il sarebbe corresponsabile con Controparte_1
l'Associazione sportiva in quanto proponente il programma delle manifestazioni “dell'Estate
Acatese” e di conseguenza co- organizzatore dei relativi eventi previsti, è destituita di fondamento.
Ed infatti esaminata la delibera di GM in atti n. 118/2015 si evince che il in Controparte_1 applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'articolo 118 della Costituzione, ha patrocinato alcune iniziative ludiche- sportive proposte dalla predetta Associazione che come scopo statutario aveva la promozione e la diffusione delle pratiche sportive tra i cittadini e, come illustrato nella citata delibera, il contributo economico era stato concesso dal Comune per il rapporto di collaborazione tra enti pubblici e privati nella realizzazione di interessi generali come la promozione delle politiche giovanili e quella turistica che, seppur rientravano tra le finalità comunali, per limiti di spesa potevano essere realizzati in forma sussidiaria dall'
. CP_2
Pertanto la dichiarazione contenuta nella delibera “ che il intende Controparte_6 organizzare alcune manifestazioni ludiche – sportive per animare le giornate e incentivare il flusso turistico”, non rende il Comune co- organizzatore delle stesse che rimangono nella gestione esclusiva dell'associazione privata, dovendosi distinguere il momento in cui gli enti locali selezionano ed individuano i progetti o le attività d' interesse generale meritevoli di essere sostenute dall'ente pubblico, dalla successiva fase di esecuzione e realizzazione delle iniziative ammesse al patrocinio che rimangono nella competenza esclusiva delle organizzazioni proponenti.
Segue che l'elargizione del contributo economico così come il sostegno logistico sotto forma di messa a disposizione della piazza di Marina di Acate, non rende l'Ente pubblico corresponsabile
14 della manifestazione ma rappresenta segnale di apprezzamento ideale nei riguardi di iniziative private d'interesse per la comunità di riferimento.
Prova ulteriore che il è esente da responsabilità che, resta in capo all' quale CP_1 CP_2 custode, si può trarre dal contenuto dell' istanza presentata dall'Associazione, datata 10.4.2015, protocollata al n. 5670 e richiamata nel corpo della libera di concessione del patrocinio, contenente la scheda descrittiva delle strutture sportive che l'Associazione avrebbe allestito per lo svolgimento delle competizioni sportive, e, in particolare in detta istanza veniva assicurato : “ che per il campo di calcio da allestire in località Marina di Acate nella Piazza Matteotti la struttura sarebbe stata realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di attrezzature gioco per esterni, UNI EN 15312-2007; che la struttura del tutto smontabile non richiedeva particolari accorgimenti in materia di sicurezza;
che il rettangolo di gioco sarebbe stato realizzato mediate tappeto di erba sintetica;
che il tappeto e le recinzioni sarebbero stati fissati opportunamente con i sostegni predisposti che già si trovavano sul luogo, senza praticare nessun tipo di perforazioni sia sulla piazza che sui muri degli edifici”.
Detti impegni assunti dall' , sono stati anche garantiti sotto il profilo personale dal CP_2 presidente , con l'allegata autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR CP_3
445/2000 nella quale dichiarava che le manifestazioni programmate “si sarebbero svolte a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie comunali e non “. Tale impegno per la sua genericità consente di ritenere che tutte le strutture sportive che sarebbero state interessate dagli eventi programmati avrebbero dovuto superare il vaglio d'idoneità, compreso il campo di calcio per il torneo calcistico che si sarebbe dovuto disputare nel periodo compreso tra il 18 luglio e il 22 agosto 2015. Sulla scorta di tali assicurazioni il con la delibera n. 118/2015 ha Controparte_1 concesso all'Associazione e, per essa, a nella qualità di Presidente il Controparte_3 contributo economico complessivo di € 4.000,00 “finalizzato alle spese di ripristino e di allestimento strutture (campo di calcio, beach soccer, beach volley, etc) oltre al materiale necessario per le varie attività sportive e a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa”.
Venendo al merito della controversia, nel caso in esame il campo di calcio allestito nella piazza di
Marina di Acate al momento dell'infortunio avvenuto il 24.7.2015 era nella custodia dell' che l'aveva presa in carico a far data del 18.7.2015 (data di inizio del torneo) CP_2 per destinarla a campo di calcio con gli accorgimenti garantiti al e di Controparte_1
15 conseguenza il soggetto responsabile agli effetti dell'art.2051 cc non può che essere individuato nell'Associazione sportiva in qualità di custode della res ritenuta causa del sinistro.
Risulta fondato il secondo motivo di appello.
L'art 38 del cc recita “ Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione
i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Conseguentemente l'odierno appellante, preso atto che la manifestazione sportiva era stata proposta ed organizzata dall'Associazione; che quest'ultima in data il 10.4.2015 aveva formulato per il tramite del suo presidente la richiesta di patrocinio al;
che il Controparte_1 presidente si era reso personalmente garante della corretta organizzazione del torneo CP_3 calcistico, ha legittimamente citato in giudizio anche quest'ultimo in proprio per ottenere la sua condanna in solido al risarcimento del danno riportato. Pertanto è destituita di fondamento e trova smentita negli atti di causa la difesa dell' che in questo Parte_5 grado deducono (comparsa di costituzione): “ si contesta la esistenza stessa della asserita richiesta al Comune di patrocinio e finanziamento dell'evento da parte del per ASA 13, così CP_3 come si contesta la asserita “autocertificazione di responsabilità” indicata in seno all'atto di appello in cui vi sarebbe una sorta di dichiarazione di responsabilità del . Nulla di CP_3 tutto questo è agli atti del giudizio e, pertanto, non risulta provato quanto dedotto da controparte”.
Ed infatti, davanti al Tribunale, oltre all'odierno appellante, anche il ha Controparte_1 prodotto la richiesta di patrocinio dell' (contenente il programma delle CP_2 manifestazione e le condizioni tecniche di realizzo, l'autodichiarazione del presidente ) e la delibera comunale di approvazione (v.fascicolo telematico Comune, allegati alla memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc) e ciò rendeva legittima oltre che fondata la chiamata in causa del in quanto da detti atti, non smentiti da elementi contrari, risultava il suo ruolo CP_3 attivo e di garante dell' organizzazione dell'evento sportivo che aveva dato luogo al sinistro. Né,
d'altronde, il ha dedotto elementi per superare quanto emergeva dagli atti che lo CP_3 vedevano direttamente e personalmente impregnato nell'attività gestionale dell'Associazione Si aggiunga che ulteriore conferma che il aveva avuto un personale ruolo gestionale CP_3 nell'organizzazione dell'evento sportivo per cui è causa, si ricava anche dalla sua istanza, datata
8.9.2015, inoltrata al ( n. di protocollo 0013442) contenente la richiesta di CP_1 CP_1 liquidazione del contributo assegnato con delibera di Giunta n. 118/2015 del 26.6.2015. In detta
16 istanza nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione Controparte_7 denominata A.S.D. ASAI3, dichiarava testualmente: “che, come da programma presentato con nota n. 5670 del 10.4.2015, si sono realizzate già 2 manifestazioni sportive e ne sono calendarizzate altre;
Considerato che
l' , nella persona dello scrivente, per CP_2 continuare la realizzazione delle manifestazione in programma deve necessariamente sostenere delle spese (come e stato già fatto per gli eventi sino ad oggi realizzate)',Tutto ciò premesso e considerato SI CHIEDE alla SV di liquidare il contributo da Voi concesso al fine di realizzare quanto da noi esposto, come da allegato alla Delibera di Giunta n.118/2015, e scongiurare ogni eventuale imprevisto”.
Ne consegue l'erroneità della sentenza del Tribunale avendo l'appellante citato il non CP_3 soltanto nella veste formale di rappresentante dell'Associazione, bensì anche come soggetto: che in nome e nell'interesse dell'Associazione aveva materialmente organizzato il torneo che aveva dato luogo al sinistro;
che aveva garantito sotto la propria personale responsabilità il controllo del suo corretto svolgimento in condizioni di sicurezza per i partecipanti e per i terzi, in applicazione del principio secondo cui “ chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass n. 26290/2007; n.
25748/2008; n. 18188/2014 ; n . 10490/2024)
Per quanto esposto il secondo motivo va accolto.
Il terzo motivo è fondato nei limiti che seguono.
Va dichiarato inammissibile la censura inerente l'utilizzabilità da parte del giudice di prime cure della testimonianza del teste perché incapace a testimoniare ai sensi dell'art 246 cpc, in Tes_1 quanto la predetta eccezione, sebbene ritualmente formulata prima e dopo l'escussione testimoniale, poi non è stata reiterata in sede di precisione delle conclusioni come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione a SU n. 9456/2023, ove ha statuito: “Nell'ipotesi in cui la parte abbia tempestivamente eccepito la nullità della testimonianza resa da un testimone incapace a testimoniare, deve ripresentare la medesima eccezione in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, altrimenti, si dovrà ritenere l'eccezione rinunciata, e non sarà possibile riproporla in sede di gravame “
Ed infatti, l'odierno appellante con le note scritte depositate il 24.2.2023 per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8.3.2023 non ha reiterato tale eccezione, insistendo soltanto per la nomina del CTU. Tuttavia come anche statuito dal primo giudice, ciò non esclude che la
17 dichiarazione raccolta del teste che in base agli atti, (atto costitutivo in atti) Testimone_1 ricopriva la qualifica e la carica rispettivamente di socio e di tesoriere dell'Associazione tenuta a rispondere con il proprio patrimoniale sociale, possa in questa sede essere diversamente valutata sotto il profilo dell'attendibilità, previa dichiarazione da parte del Collegio dell'inammissibilità, per violazione dell'art 345 cpc, della nuova produzione documentale dalla quale, al di là della valenza probatoria, risulterebbe che il socio e tesoriere si sarebbe dimesso da ogni carica Tes_1 dell'associazione prima dell'infortunio ovvero in data 27.1.2014.
Inoltre, non è condivisibile la statuizione del giudice di prime cure laddove afferma “Pertanto, solo un teste su quattro ha confermando, peraltro genericamente (non avendo dato chiaramente conto della natura della “crepa” su cui l'attore sarebbe inciampato), la dinamica narrata dall'attore; un altro non ha riferito alcunché sul punto;
due hanno smentito la dinamica narrata.
Non può quindi che darsi prevalenza a tale ultima soluzione, non emergendo alcun motivo per ritenere non veritiere le dichiarazioni del teste proprio in ragione del fatto che esse sono Tes_1 confermate da quelle rese dal teste . Risulta quindi smentito che il ricorrente si sia Tes_5 infortunato a causa di irregolarità e/o difetti del campo da gioco”.
Ed infatti per contrastare la logica meramente algebrica seguita dal primo giudice nella valutazione delle prove testimoniali, l'odierno appellante ha fondatamente censurato l'omessa verbalizzazione da parte del primo giudice delle dichiarazioni del teste sul terzo capitolo di Testimone_3 prova, perché ciò aveva determinato l'errata prevalenza numerica delle opposte testimonianze sulla quale si fondava la motivazione del rigetto della propria domanda. Infatti i due testi indicati da parte convenuta avevano entrambi dichiarato che il campo di calcio non presentava crepe o irregolarità ( teste ); che l'HI era caduto facendo “una finta” ; che l'attore era Tes_5 caduto effettuando un movimento repentino e si era storto il ginocchio ( teste mentre gli Tes_1 altri due indicati dall'attore ( e ) al contrario avevano confermato i capitoli Tes_2 Tes_4 di prova che indicavano nelle crepe e negli avvallamenti presenti nel tappetto di erba sintetica la causa della caduta all'origine del danno.
Segue che anche ad ipotizzare attendibile la dichiarazione testimoniale del sulle Tes_1 condizioni del campo di calcio e di conseguenza non raggiunta alcuna certezza sulla causa effettiva della caduta dell' per le pari ed opposte dichiarazioni testimoniali, comunque Parte_3 la responsabilità ex art 2051 cc rimaneva a carico dell' , che poteva essere esclusa CP_2 soltanto dall'accertamento positivo, non raggiunto nel caso in esame, del caso fortuito o che il danno era stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, con efficacia causale
18 esclusiva nella produzione del danno. Con la conseguenza che in difetto di tale prova positiva la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (Cass n. 7789/2024; n. 25200/2023; n. 23945/2009; n. 5737/ 2023).
In argomento la Corte di Cassazione con la recente sentenza n.32546/2024 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione, sicché, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno-so, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Qualora, peraltro, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento. Ciò non toglie, tuttavia, che la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusi-va nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res”.
Applicati i predetti principi al caso in esame deve ritenersi che la responsabilità del sinistro ricade in capo all' e al suo Presidente in proprio, in quanto per le ragioni sopra indicate CP_2 anche laddove la causa dell'evento dannoso rimane ignota ciò non integra il caso fortuito avente effetto liberatorio della responsabilità oggettiva gravante sul custode;
inoltre poiché la caduta dell' come è pacifico, non è stata determinata per l'effetto del contatto con altri Parte_3 giocatori e che la stessa si è verificata all'inizio della partita la nessuna corresponsabilità gli può essere attribuita ai sensi dell'art 1227 comma 1 cc, come domandano gli appellati in via
19 subordinata, dal momento che all'appellante non può imputarsi alcuna condotta negligente o imprudente non potendo costui anticipatamente conoscere, onde evitare, le eventuali insidie presenti nel campo di gioco in quanto tenuto a confidare sull'idoneità e sulla sicurezza del campo di gioco.
Infine va detto che il pregresso infortunio al ginocchio destro, di cui si dà atto, nella documentazione medica prodotta dall'odierno appellante è stato argomento utilizzato dall' e dal non per escludere il rapporto di causalità materiale tra la res CP_2 CP_3
e l'evento dannoso, bensì, in via gradata, per contenere il risarcimento del danno tant'è che a tal fine hanno domandato al Tribunale di verificare “quale incidenza aveva avuto il pregresso intervento chirurgico subito dall'attore al menisco destro nella causazione delle lesioni per cui
è causa”. Segue che gli appellati hanno domandato, a parere di questo Collegio correttamente, di scindere, previo di accertamento medico, gli eventuali postumi invalidanti residuati dal precedente intervento chirurgico da quelli derivati dall'infortunio per cui è causa, senza imputare la causa della caduta dell'HI del 24.7.2015 alla pregressa lesione al ginocchio. Ed infatti, è bene ricordare che gli appellati per escludere la propria responsabilità hanno dedotto che l'infortunio aveva avuto origine autonoma indicata nel movimento repentino compiuto dall' che Parte_3 aveva determinato la rotazione del ginocchio destro.
Tale deduzione degli originari convenuti, smentita dai testi di parte attrice, è stata confermata dai testi e , che hanno dichiarato che l' era caduto “perché si era storto Tes_1 Tes_5 Parte_3 il ginocchio nell'effettuare “una finta” (cambio di direzione improvviso). Le predette dichiarazioni dei testi e , anche se destano perplessità, in quanto si valuta improbabile che Tes_1 Tes_5 costoro, anche se avessero assistito alla partita di calcetto da bordo campo, avrebbero potuto stabilire, ancor prima che l' cadesse a terra e giungessero i soccorsi sanitari, che aveva Parte_3 subito una “torsione del ginocchio” a causa della “finta di gioco”, in ogni caso non rilevano per l'individuazione del soggetto responsabile dell'evento dannoso. Ed infatti poiché nessuna delle parti in lite ha dedotto che l' prima di partecipare al torneo e/o prima della caduta Parte_3 aveva mostrato segnali di menomazioni a carico del proprio arto inferiore destro, l' eventuale sua pregressa patologia al ginocchio non incide sul rapporto di causalità materiale che serve ad individuare il soggetto responsabile poiché la causalità materiale si determina per giurisprudenza unanime e costante della SC in base all'art 41 del c.p. a mente del quale "Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause
20 sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento", potendo incidere sulla causalità giuridica e quindi sulla determinazione delle conseguenze indennizzabili ai sensi dell'art. 1223 c.c”(Cass.n.30922/2017;n.27524/2017;
n.5737/2023).
Ed infatti la SC ha affermato che “L''accoglimento di una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. In particolare, mentre l'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. Al riguardo la distinzione tra causalità materiale e giuridica è l'unica in grado di offrire una appagante soluzione al delicato problema del concorso tra cause umane e cause naturali alla produzione dell'evento dannoso. L'accertamento del nesso di causalità materiale va compiuto in base all' articolo 41 del codice penale il quale non consente la seguente alternativa:
a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso causale tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata: b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita. Con il che resta esclusa la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile.
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi
"coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale
21 (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. In tema di danno alla salute, sono
'coesistenti' le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi;
saranno, invece,
'concorrenti' le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi. Le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione, né può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse” (Cass. n. 28986/2019).
I suddetti principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nelle sentenze successive n.17555/2020; n. 12052/2021; n. 28327/2022; n. 21261/2024; n.17006/2025) e spetterà pertanto al ctu, che viene nominato, stabilire se e in che misura il pregresso intervento chirurgico subito dall'appellante ha influito sui postumi complessivi residuati dall'infortunio per cui è lite.
Per quanto esposto in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata l' e il presidente vanno dichiarati responsabile dell'infortunio CP_2 Controparte_3 occorso all'odierno appellante in data 24.7.2015, i cui esiti risarcibili, spetterà accertare al nominato ctu, come da separata ordinanza, previa rimessione della causa in istruttoria.
Rinvia alla sentenza definitiva anche l'attribuzione dell'onere delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1012/2023 pubblicata il 23.6.2023, così provvede: rigetta la domanda proposta nei confronti del Controparte_1 dichiara l' 13 e in proprio Controparte_2 Controparte_7 responsabili ex art 2051 cc del sinistro occorso a in data 24.7.2015; Parte_1 rinvia ogni decisione in ordine al risarcimento alla pronuncia definitiva, all'esito dell'espletamento di ctu medico-legale.
22 Dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente avv. Maria Angela Galioto dott. Nicolò Crascì
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.1088/2023 R.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Leone, per procura in atti
-appellante-
E
Il in persona del suo Sindaco pro tempore, c.f. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. Eleonora Caruso, per procura in atti
-appellato-
E NEI CONFRONTI
Dell' , con sede in nel Corso Controparte_2 CP_1
Indipendenza n.24, c.f: , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2 CP_3
nato a [...] il [...], c.f: C.F. in proprio oltre che nella qualità
[...] C.F._2 di legale rappresentante dell'Associazione “ ”, rappresentati Controparte_2 CP_2
e difesi dall'Avv. Annarita Lorefice, per procura in atti
-appellati-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 23 giugno 2025, la causa, sulle note conclusive già depositate, è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.12.2016, citava davanti al Tribunale di Ragusa Parte_1 il l' (ora in avanti soltanto Controparte_1 Controparte_4
) nonché il suo Presidente, anche in proprio, per essere risarcito CP_2 Controparte_3 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 18.647,68, oltre €
700,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute. Deduceva di aver subito un infortunio, in data 24.7.2015 in località di Marina di Acate, durante un incontro di calcetto organizzato dall' convenuta, con il patrocinio del Riferiva di aver riportato un CP_2 Controparte_1 grave danno al ginocchio destro, in particolare: “lesione del legamento crociato destro e lesione condrale della rotula destra”. Concludeva nel modo seguente: respinta ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione, voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in narrativa, la responsabilità dei convenuti, ex art. 2043, 2051 e 2055 c.c. e per non avere predisposto idonea copertura assicurativa, ordine al sinistro occorso all'attore in data 24.7.2015 all'interno del campo di calcetto allestito dai convenuti a Marina di Acate;
b) per l'effetto, condannare i convenuti e in solido, al Controparte_1 CP_4 Controparte_3 risarcimento dei danni ed al pagamento in favore di della complessiva Parte_2 somma di C. 18.647,68, così come meglio specificata in narrativa, ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa. Con riserva di indicare, in via istruttoria, mezzi di prova, testi, produrre documenti ed ogni altro mezzo di prova al fine. Sin da ora, chiede ammettersi CTU medica al fine di descrivere e quantificare i danni subiti dall'attore”.
Si costituiva il contestando la propria chiamata in causa da parte del Controparte_1 Parte_1 il quale già dall'esposizione dei fatti di causa aveva egli stesso, escluso la propria responsabilità per il sinistro un quanto accaduto nell'ambito di una competizione sportiva organizzata e gestita dall'Associazione convenuta, che il Comune si era soltanto limitato a patrocinare. Deduceva che di tutte le manifestazioni patrocinate dal la gestione e l'organizzazione era CP_1 dell' che era l'unica responsabile e deputata al controllo del loro corretto svolgimento CP_2 anche sotto il profilo della sicurezza per i partecipanti. Contestava anche l'an oltre che il quantum del preteso risarcimento, rilevava che l'attore, partecipando al torneo calcistico, si era comunque esposto al rischio di subire un infortunio connaturato al tipo di gioco al quale aveva volontariamente aderito;
che non era provato un danno biologico residuato nella misura del 9% come dedotto in causa;
contestava di essere inadempiente all'obbligo di stipula della copertura assicurativa per i partecipanti al torneo, in quanto, come detto, non aveva avuto alcun ruolo
2 organizzativo nel suo allestimento;
si opponeva alla chiesta ctu medica e concludeva nel modo seguente: “in accoglimento delle eccezioni formulate, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare la domanda attrice in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile perché del tutto generica ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, sia con riferimento all'an, sia con riferimento al quantum. Conseguentemente ritenere e dichiarare che
l'Ente convenuto nulla deve all'attore. Con vittoria di spese, compensi e spese generali del giudizio. Salvo ogni altro diritto. Con riserva di integrare i mezzi istruttori nei modi e termini di legge”.
Si costituivano con un'unica comparsa l' , in persona del suo Presidente e, CP_2 quest'ultimo anche in proprio, eccependo il difetto di legittimazione passiva di CP_3
in proprio, in quanto ai sensi dell'art 38 cc il presidente di una associazione non
[...] riconosciuta, come quella convenuta, poteva in astratto essere chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte in nome della rappresentata soltanto se provato che aveva agito in tale veste, mentre, nella fattispecie, non vi era alcuna prova che il aveva preso parte CP_3 all'organizzazione della manifestazione sportiva nel corso della quale si era verificato l'infortunio, pertanto domandavano la sua estromissione dal giudizio. Aggiungevano che non c'era alcuna prova della correlazione causale tra l'infortunio e le condizioni del campo di calcetto, dedotto inadeguato e sconnesso per la presenza di crepe nel tappetto di erba sintetica;
negavano l'assunto che nel campo di calcetto fossero presenti le anomalie dedotte ( crepe ed avvallamenti) e comunque poiché il campo di calcio era bene illuminato da rendere visibile le condizioni in cui versava non poteva costituire un'insidia e/o trabocchetto per i giocatori. Pertanto, l'attore che aveva scelto di partecipare al torneo nonostante il campo di calcio, come dallo stesso sostenuto presentasse imperfezioni, aveva accettato il rischio di incorrere in eventuali infortuni;
inoltre il aveva subito un pregresso intervento al menisco del ginocchio destro, come risultava Parte_1 dalla documentazione medica prodotta dall'attore.
Per tale ragione chiedevano al giudice di onerare parte attrice di produrre in giudizio tutta la documentazione riguardante il suddetto precedente intervento al menisco e/o ad intervento affine,
“al fine di stabilire la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite nel detto sinistro ed il precedente intervento al menisco”(pag.
5.comparsa di costituzione).
Deducevano altresì che non vi erano i presupposti per configurare la prospettata responsabilità di oggettiva derivante dalla custodia ricorrendo l'esimente del “caso fortuito”, rappresentato nella fattispecie dal fatto imputabile al medesimo danneggiato, nella forma del cosiddetto “rischio
3 elettivo”; che l'infortunio aveva origine autonoma in quanto non provocato da contatto con altri giocatori ed il si era infortunato per sottrarsi ad una marcatura mettendo in atto un Parte_1 movimento scorretto/ involontario di valgo-rotazione che lo ha fatto cadere a terra. Contestavano anche il quantum del chiesto risarcimento, difettando la prova di un danno permanente oltre la durata dell'inabilità temporanea. In via subordinata domandavano, in caso di accoglimento della domanda, di tener conto “del danno del pregresso intervento subito al menisco dall'attore e della incidenza dello stesso nelle lesioni subite” e si opponeva all'espletamento della chiesta ctu medica.
Concludevano nel modo seguente: in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda ex art.
164 c.p.c., per i motivi esposti al punto I;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. per i motivi espressi al punto II e, Controparte_3 conseguentemente, disporre l'estromissione del giudizio del convenuto;
in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate da parte attrice perché assolutamente infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni meglio spiegate in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e dichiarare unico responsabile dell'occorso il e per l'effetto condannarlo al pagamento di tutte le somme che Controparte_1 verranno accertate e liquidate, a qualsiasi titolo, in corso di causa;
in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare la responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro e, conseguentemente, determinare la somma dovuta per la liquidazione delle lesioni subite dall'attore sulla base della accertata percentuale di responsabilità concorsuale;
ancora, in via gradata, ritenere e dichiarare l'incidenza del pregresso intervento al menisco subito dall'attore nella causazione delle lesioni per cui è causa e, conseguentemente rigettare e/o ridurre la richiesta risarcitoria a quella misura che verrà ritenuta di giustizia sulla scorta delle risultanze istruttorie, ivi compresa l'eventuale CTU. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. - In via istruttoria, ci si oppone alle richieste di controparte in quanto irrilevanti, inconducenti ed inutili ai fini del decidere. - Sempre in via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito disponga ex art. 210
c.p.c. l'esibizione da parte dell'attore di tutta la documentazione relativa al pregresso intervento subito al menisco destro e/o ad intervento affine, determinante ai fini della decisione. In caso di ammissione della richiesta CTU si chiede che lo stesso stabilisca la reale sussistenza del nesso causale tra le lesioni e l'evento rispetto alla dinamica prospettata dall'attore, alla luce delle considerazioni svolte da questa difesa al punto III della presente comparsa;
si chiede altresì che lo stesso CTU accerti l'incidenza del pregresso intervento al menisco subito dall'attore nella
4 causazione delle lesioni per cui è causa, determinando ed individuando anche la corretta graduazione del contributo causale”.
Concessi alle parti i termini richiesti per il deposito delle memorie di cui all'art 183 comma VI cpc all'udienza dell'8.1.2018 il giudice ammetteva le prove testimoniali nel numero di due, a scelta delle parti, fissando l'udienza di espletamento del 20.11.2018, riservando all'esito la decisione sulla richiesta c.t.u. All'udienza del 21.11.2018 venivano escussi i testi presenti e data l'assenza del teste sebbene regolarmente citato dall' e dal Testimone_1 CP_2
, la sua assunzione veniva rinviata all'udienza del 13.3.2019 e di seguito ulteriormente CP_3 rinviata all'udienza del 15.5.2019.A tale ultima udienza, presente il teste , il Testimone_1 procuratore di parte attrice si è opposto all'espletamento della prova deducendo l'inammissibilità del teste a deporre ex art 246, ricoprendo costui la veste di socio dell' . Il giudice CP_2 disponeva l'espletamento della prova testimoniale riservando ogni valutazione in seguito. Dopo
l'escussione del citato teste il procuratore di parte attrice ha chiesto un termine per note per meglio dedurre in ordine all'incapacità del teste escusso a testimoniare, in quanto socio cointeressato all'esito del giudizio. All'udienza successiva di rinvio del 9.10.2019 il procuratore dell'attore ha insistito per l'inammissibilità- non utilizzabilità della testimonianza del teste di in quanto Tes_1 come risultava dall'atto costitutivo dell' che produceva, costui risultava ricoprire CP_2 oltre la qualità di socio anche la carica di tesoriere dell' . Il giudice si riservava e, a CP_2 scioglimento della riserva, con provvedimento del 17.1.2020 ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.6.2021. Disposto il cambio del giudice istruttore dopo una serie di rinvii la causa è stata decisa dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 1012/2023 pubblicata il
23.6.2023 che ha rigettato la domanda e condannato l'attore al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna parte convenuta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_3 notificato in data 8.8.2023 affidato ai motivi di seguito esposti, ed ha insisto per l'espletamento della ctu medica e per la rinnovazione della prova testimoniale con il teste le cui Tes_2 dichiarazioni non erano state correttamente verbalizzate.
Si è costituito il che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
e nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Si è costituita l' e il suo Presidente che Controparte_4 Controparte_3 hanno contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto nel merito;
si sono opposti
5 all'ammissione dei mezzi istruttori e in via subordinata in caso di loro ammissione hanno chiesto l'espletamento delle prove testimoniali con gli altri testi indicati e non ammessi.
All'udienza dell'8.1.2024, la Corte ha rinviato la causa per la discussione orale all'udienza del
14/10/2024, concedendo termine fino a 10 gg. prima per il deposito di note conclusive. A tale udienza la Corte, dopo aver dato atto che frattanto il giudice relatore era stato trasferito presso altro ufficio giudiziario, ha disposto il cambio del relatore ed ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 23giugno 2025, quando la causa è stata posta in decisione.
Conclusioni appellante: “1) in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la responsabilità solidale dei convenuti, ex art. 2043e 2051c.c. in ordine al sinistro occorso a il 24\7\2015 all'interno del campo di calcetto Parte_1 di Marina di Acate;
2) per l'effetto, condannare il , …e in Controparte_1 Controparte_3 solido, al risarcimento dei danni ed al pagamento in favore di della Parte_2 complessiva somma di €. 18,647,68, così come meglio specificata in narrativa, ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
3) condannare gli appellati alle spese e onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, chiede ammettersi la prova con il teste sugli stessi capitoli di prova indicati nella memoria istruttoria Testimone_3 dell'attore, le cui risposte non sono state verbalizzate all'udienza del ….chiede, altresì, ammettersi
CTU medica al fine di descrivere e quantificare i danni subiti dall'attore”.
Conclusioni : rigettata ogni avversa istanza, replica, eccezione e difesa, per le Controparte_1 causali di cui in narrativa: preliminarmente rigettare la chiesta sospensiva della sentenza impugnata;
respingere l'appello in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile perché del tutto generico ed infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, sia con riferimento all'an, sia con riferimento al quantum con la conferma della sentenza n. 1012/2023 – Reg.Sent. del 23.06.2023 del Tribunale di Ragusa. Conseguentemente ritenere e dichiarare che
l'Ente convenuto nulla deve all'appellante”.
Conclusioni Associazione sportiva e di Formaggio in via preliminare, dichiarare CP_3 inammissibile e/o inesistente e/o nulla e/o annullabile la indicazione di “istanza di inibitoria” formulata esclusivamente in seno al titolo dell'atto e non argomentata nel corpo dell'atto (sul fumus e sul periculum in mora), né richiesta in seno alle conclusioni e, conseguentemente, adottare le opportune statuizioni;
dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 1012/23 del Tribunale di Ragusa.- in via subordinata, nella denegata e non
6 temuta ipotesi di accoglimento delle domande di parte appellante, ritenere e dichiarare unico responsabile dell'occorso il e per l'effetto condannarlo al pagamento di tutte le Controparte_1 somme che verranno accertate e liquidate, a qualsiasi titolo, in corso di causa;
- in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare la responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro e, conseguentemente, determinare la somma dovuta per la liquidazione delle lesioni subite dall'attore sulla base della accertata percentuale di responsabilità concorsuale;
- ancora, in via gradata, ritenere e dichiarare l'incidenza del pregresso intervento al menisco subito dall'attore nella causazione delle lesioni per cui è causa e, conseguentemente rigettare e/o ridurre la richiesta risarcitoria a quella misura che verrà ritenuta di giustizia sulla scorta delle risultanze istruttorie, ivi compresa l'eventuale CTU.-Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antitastario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza nel punto in cui statuisce “Non avendo
l'attore nemmeno dedotto l'esistenza di un rapporto di custodia tra una res da cui sarebbe scaturito il danno (campo da calcio) e alcuno dei convenuti, la domanda ex art. 2051 c.c. è infondata, dovendosi invece analizzare quella ex art. 2043 c.c., che si fonderebbe sull'aver predisposto un campo da gioco insicuro per la presenza di avvallamenti e crepe e per aver omesso la stipulazione di una polizza”.
Osserva l'appellante, che da tale affermazione errata, sarebbe scaturito il rigetto della propria domanda fondata sulla responsabilità ex art 2051 cc dei convenuti in quanto custodi della struttura destinata a campo di calcio, come aveva ampiamente argomentato in causa a partire dall'atto introduttivo, ove a pag. 3, oltre all'Associazione, anche il era stato chiamato a Controparte_1 rispondere del proprio infortunio ai sensi dell'art 2051 cc, in quanto “organizzatore, patrocinatore
e finanziatore della competizione de qua aveva l'onere di garantire, in nome del principio del neminem ledere, che la struttura fosse allestita a regola d'arte e fosse conforme all'uso destinato”.
Aggiunge che prova ulteriore che la propria domanda si fondava sulla responsabilità nascente dalla custodia si poteva ricavare dalla difesa del che avendo compreso che a Controparte_1 tale titolo erano stati chiamati a rispondere i convenuti , si era difeso respingendo ogni addebito a proprio carico indicando “nell''Associazione Sportiva il responsabile esclusivo quale gestore
e organizzatore della manifestazione sportiva aveva il compito di controllore la regolarità degli impianti e adottare tutte le cautele necessarie per il corretto svolgimento della competizione,
7 incombenze che non spettavano certamente al comune" e che "è il gestore che ha la disponibilità materiale dell'impianto per cui è solo lui che ha la disponibilità giuridica e materiale sullo cosa"
Aggiunge l'appellante che tale statuizione si profila ancor più errata nei confronti dell' , dal momento che era pacifico che la stessa aveva organizzato - a fini di lucro - CP_2 la competizione di calcetto ed allestito il campo di calcio rimovibile.
Ulteriore censura muove l'appellante alla sentenza laddove ha escluso la sussistenza a carico del la posizione di custode, in quanto non aveva direttamente preso parte Controparte_1 all'organizzazione dell'evento sportivo nonostante fosse il proprietario della superficie sulla quale si era disputato il torneo, sottovalutando, in tal modo, che anche sul proprietario, seppur aveva ceduto ad altri la materiale disponibilità della cosa, residuavano gli obblighi, i poteri di vigilanza e di controllo a maggior ragione nel caso in esame in cui il non si era spogliato Controparte_1 legalmente della custodia, difettando un formale atto di concessione/ locazione della piazza adattata a campo di calcetto.
Per quanto esposto conclude l'appellante per la riforma della sentenza e per il riconoscimento in capo all'Associazione e al entrambi co- organizzatori dell'evento CP_2 Controparte_1 sportivo, la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 del c.c.
Con il secondo motivo di appello la parte censura di erroneità la statuizione che ha rigettato la domanda proposta nei confronti di in proprio. Controparte_3
Osserva in contrario l'appellante, di aver citato quest'ultimo nella veste di legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta, per rispondere in solido con quest'ultima del sinistro in applicazione dell'art 38 del cc in quanto era documentalmente provato che Controparte_3 era anche l'organizzatore del torneo di calcetto non soltanto perché recava la sua firma la richiesta
( contenente l'allegato preventivo di spesa per tutte le manifestazioni che intendeva organizzare con il patrocinio del nell'estate 2015) rivolta al di patrocinare e CP_1 Controparte_1 finanziare l'iniziativa e, soprattutto, perché il con l'autocertificazione allegata si era CP_3 reso personalmente garante del loro corretto svolgimento, assumendo l'espresso impegno che sarebbe stata sua cura “ assicurare che la manifestazione avrebbe avuto tutte le prescritte autorizzazioni dei competenti uffici comunali e non".
Pertanto, domanda di dichiarare il presidente dell' responsabile solidale ex art. 38 CP_2
c.c. per le obbligazioni assunte dall' di cui era il rappresentante CP_2
8 Con il terzo e complesso motivo, l'appellante censura sotto vari profili la sentenza appellata, riconducibili: all'errata attività valutativa compita dal giudice di prime cure dei fatti dedotti e documentati in causa;
all'errata gestione della fase istruttoria.
Osserva l'appellante che in base ai fatti esposti e documentati in giudizio il proprio infortunio era dipeso dalle imperfezioni presenti sul campo di gioco, allestito in totale spregio alle condizioni di sicurezza per i partecipanti, attraverso l'applicazione di un tappeto di erba sintetica instabile sopra un terreno dissestato, sabbioso e pieno di crepe, pertanto i convenuti andavano condannati tanto ai sensi dell'art 2051 cc che ai sensi dell'art 2043 del medesimo codice, a seguito della dimostrazione della ricorrenza del nesso di causalità con il campo di calcio in custodia dei Co convenuti. Osserva l'appellante che in base ai principi giurisprudenziali espressi dalla in materia di responsabilità da cosa in custodia, che cita, erano emersi tutti i presupposti per la condanna dei convenuti, in quanto: era provato che l'infortunio si era verificato nel campo di calcio;
gli appellati custodi, non avevano fornito la prova dell'esimente del caso fortuito;
gli appellati non avevano dimostrato l'omologazione del campo di calcio e la sua adeguatezza a disputare un torneo in condizioni di sicurezza;
quali organizzatori delle manifestazioni sportive erano titolari di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del c.p. e come tali tenuti ai sensi degli artt. 2051 e 2043 del cc a garantire l'incolumità fisica degli utenti, ad adottare le cautele idonee al fine di impedire che venissero superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non vengano adottate, del nesso di derivazione causale dell'infortunio con l'impianto sportivo.
Altra censura muove l'appellante alla sentenza, il cui esisto risente del maggior peso probatorio riconosciuto dal giudice di prime cure alle dichiarazioni testimoniali provenienti dai testi indicati dalla parte convenuta, ritenuti erroneamente più credibili e le loro dichiarazioni più circostanziate.
Osserva l'appellante che il primo giudice ha ammesso soltanto alcuni dei capitoli di prova che aveva articolato ed ha rimesso alle parti la facoltà di scegliere due testi tra quelli che avevano indicato;
che i testi escussi che aveva citato, e , avevano Testimone_3 Testimone_4 fornito entrambi risposte chiare e circostanziate sul sinistro e sulle sue cause;
che per un errore di verbalizzazione delle dichiarazioni testimoniali, commesso dal giudice istruttore, non tutte le risposte fornite dal teste erano state riportate nel verbale, con gravi conseguenze sulla Tes_2 decisione. La censura scaturisce dall'affermazione che si legge nella sentenza, secondo la quale dall'istruttoria svolta non sarebbe emersa la conferma della dinamica del sinistro dedotta in causa, in quanto il teste nulla di specifico aveva riferito avendo dichiarato soltanto “ che sul Tes_2
9 campo da gioco vi erano dei grossi avvallamenti la cui eventuale presenza non era rilevante in quanto, secondo la prospettazione attorea, non avevano avuto alcuna rilevanza nella dinamica del sinistro dipeso invece dalla presenza di “crepe”. Osserva in contrario l'appellante che il teste in discorso aveva risposto a tutti e tre i capitoli di prova ammessi ed era stato il giudice a sintetizzare le sue dichiarazioni in modo inesatto e ad ommettere la trascrizione della risposta sull'articolato n. 3 che faceva riferimento alla crepa nella quale l'odierno appellante era inciampato. In ogni caso il teste aveva confermato: l'esistenza di avvallamenti sul campo di gioco;
che Testimone_4
l'odierno appellante era caduto inciampando “in una crepa presente sul tappetto di erba sintetica, nel corso di una partita di calcetto organizzato dall'associazione convenuta” Inoltre detto ultimo teste aveva anche dichiarato di avere assistito alla caduta ed alla posa del tappetto in erba sintetica sopra una superficie che presentava avvallamenti. Pertanto, per effetto del citato errore di trascrizione del primo giudice neppure le dichiarazioni del teste sono state prese in Tes_4 considerazione e poiché ciò ha avuto incidenza sulla decisione finale, l'appellante domanda il rinnovo della prova testimoniale con il poiché la decisione è stata fuorviata Tes_2 dall'assunto inesatto che quest'ultimo non aveva risposto all'articolato n. 3, indicato nella propria memoria ex art 183 comma VI n. 2 cpc. L'appellante si duole anche della valutazione disposta dal giudice di prime cure delle dichiarazioni del teste ritenute generiche in quanto costui “ha Tes_4 confermato che l'attore sarebbe inciampato in una di queste crepe, della cui esistenza e consistenza non si dà alcuno specifico conto (il cap. 3 contiene infatti l'unico riferimento a “queste crepe” così impedendo di comprendere di cosa si tratti)”. Tale motivazione, legata alla terminologia che aveva utilizzato per descrivere le sconnessioni presenti sul campo di gioco, viene criticata dall'appellante che ritiene di aver rappresentato con il termine appropriato utilizzato ( crepa), ritenuto dal primo giudice invece generico, lo sato di pericolosità in cui si trovava il manto di erba sintetica al momento dell'infortunio e non era necessario per l'attore procedere ad ulteriori precisazioni, rappresentando il termine impiegato la condizione sconnessa ed insidiosa della superficie di gioco. Aggiunge l'appellante che in ogni caso spettava ai convenuti fornire la prova della condizioni di sicurezza del campo da gioco, prova mancante nella fattispecie difettando la produzione di documentazione attestante la predisposizione delle necessarie misure di sicurezza per l'incolumità dei partecipanti e nulla hanno prodotto per dimostrare che la superficie di gioco era stata allestita in conformità alle norme di sicurezza e comunque nulla avevano prodotto per dimostrazione che il campo da gioco era stato omologato o che rispettasse i criteri minimi dettati per la sicurezza degli eventi sportivi.
10 Altra censura muove l'appellante alla sentenza che si è basata sulle dichiarazioni dei testi indicata dall' e dal suo Presidente. In particolare, il teste , aveva espresso CP_2 Tes_5 considerazioni personali mentre le dichiarazioni del teste erano inutilizzabili in Testimone_1 quanto costui incapace a testimoniare ai sensi dell'art 246 cpc, come tempestivamente eccepito nel grado precedente dando anche prova documentale attraverso la produzione in giudizio dell'atto costitutivo dell'Associazione del suo interesse all'esito della causa in quanto socio e tesoriere della stessa..
Per tutti questi rilievi deduce l'appellante che non sarebbe stata raggiunta la prova che il campo di gioco era regolare.
Infine 'appellante censura, sotto altra forma, la statuizione che ha escluso il coinvolgimento del da ogni forma di responsabilità quando invece dal contenuto dalla delibera di Controparte_1
G.M. n. 118/2015, con la quale era stato concesso il patrocinio, risultava che il predetto Ente era anche co-organizzatore e proponente degli eventi inseriti nel programma denominato "Estate
Acatese e “Settembre a Biscari”, che comprendeva varie manifestazioni anche a carattere sportivo, finalizzate ad animare la stagione estiva e ad incrementare il flusso turistico del
Comune. Osserva l'appellante che il quale soggetto titolare dell'evento sportivo Controparte_1
e coorganizzatore, patrocinatore e finanziatore della competizione, aveva l'onere di garantire, in nome del principio del neminem ledere, che la struttura sportiva fosse allestita a regola d'arte e fosse conforme all'uso destinato e quale proprietario del sito, aveva il dovere della custodia e della manutenzione della struttura ivi allestita.
Infine deduce la parte priva di rilevanza per la decisione del presente giudizio, la sentenza n.
1321/2022 pronunciata dal Tribunale di Ragusa e prodotta dal in allegato alla Controparte_1 propria comparsa conclusionale, poiché la fattispecie decisa con la citata sentenza, se per certi aspetti, è sovrapponibile al caso in esame in quanto riguardava un altro infortunino accaduto nell'estate del 2014 ad opera di un partecipante al torneo calcistico organizzato dalla medesima
Associazione convenuta e con il patrocinio del medesimo in quel caso la Controparte_1 domanda è stata rigettata, in quanto: era stato provato che il non aveva la Controparte_1 disponibilità della piazza in cui si era disputato il torneo di calcetto;
non era stata provata la causa del sinistro;
il comune di aveva provato, attraverso la relazione tecnica asseverata e redatta CP_1 dal tecnico comunale, che il campo di gioco era idoneo allo svolgimento della competizione sportiva , circostanze diverse dal caso in esame ove nessuna attestazione di idoneità è presente per considerare sicuro all'allestimento del campo di calcetto, realizzato attraverso una struttura
11 removibile, che è stata rimossa pochi giorni dopo l'incidente rendendo impossibile l'effettuazione di accertamento tecnico dei luoghi.
Per quanto esposto insiste nella propria domanda risarcitoria, fondata sul sinistro documentato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Precisazioni preliminari.
Nel grado precedente l'odierno appellante ha fondato la propria domanda sulla responsabilità extracontrattuale dei convenuti invocando espressamente l'applicazione degli artt. 2043, 2051 e
2055 del cc, senza far cenno alla responsabilità contrattuale. Ed infatti, seppur l'odierno appellante ha dedotto che ogni squadra per partecipare al torneo di calcetto aveva versato all'Associazione la propria quota di iscrizione poi, da ciò, non ha fatto conseguire l'insorgenza di un rapporto contrattuale i cui obblighi, peraltro non allegati, sarebbero stati disattesi. Ed infatti non ha dedotto di aver partecipato al torneo di calcetto nella convinzione di essere coperto da apposita assicurazione;
né che gli organizzatori del torneo avevano fornito apposite rassicurazioni ai partecipanti circa il fatto che una parte della quota di iscrizione sarebbe stata destinata, appunto, alla stipula del contratto di assicurazione. Pertanto, il rilievo della mancata copertura assicurativa, non reiterato nel presente grado, non è stato dedotto davanti al Tribunale come inadempimento di un obbligo contrattuale bensì come condotta omissiva integrante illecito civile in violazione del principio generale del neminem laedere.
&&&&
Tanto precisato l'appello è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.
È parzialmente fondato il primo motivo di appello, in quanto diversamente a quanto statuito in sentenza, per i fatti esposti e per le argomentazioni anche giuridiche allegate dall'originario attore costui aveva indicato il titolo della responsabilità dei convenuti nella custodia del campo di calcio, sussunzione che, ad avviso di questo Collegio, è quella corretta per la fattispecie all'esame. Ed infatti l'odierno appellante aveva dedotto : che l'infortunio si era verificato per le condizioni insicure del campo di calcio ed, in particolare, per la presenza di crepe e avvallamenti presenti nel tappetto di erba sintetica allestito dall'Associazione sportiva che ne aveva la custodia, in quanto organizzatrice del torneo di calcetto, di concerto con il che, in parte lo aveva Controparte_1 anche finanziato;
che la domanda introduttiva andava accolta in quanto sotto il profilo probatorio l'attore aveva assolto al proprio onere probatorio mentre era mancata la prova liberatoria del caso fortuito incombente sui convenuti;
non vi era la prova a carico dei convenuti della idoneità-
12 conformità- anche sotto il profilo della normativa di sicurezza del campo di gioco per scongiurare il sinistro. Inoltre, l'odierno appellante anche quando ha dedotto a carico delle controparti comportamenti omissivi, la violazione di obblighi di legge o di regole tecniche (superficie sconnessa, omessi interventi riparativi ed omessa segnalazione del pericolo) lo ha fatto per dimostrare che il terreno di gioco era capace di provocare il danno subito;
per sostenere le proprie allegazione;
per provare il rapporto causale tra la res in custodia e l'evento dannoso (Cass. n.
35558/2022).
Ciò detto la domanda nei confronti del è infondata. Controparte_1
Innanzitutto va detto che l'odierno appellante di fronte al Tribunale soltanto in sede di memoria di replica ha introdotto un nuovo elemento costitutivo della dedotta responsabilità a carico del quando ha allegato che quest'ultimo non aveva dimostrato l'adozione di un formale CP_1 atto di concessione in favore dell' so della piazza di Marina di Acate ove si Parte_4 era disputato il torneo di calcetto, e pertanto- secondo l'HI- l'ente proprietario ne era rimasto custode ex lege e, di conseguenza, tenuto in solido con l' a rispondere CP_2 dell'infortunio ex art 2051cc.
Tale allegazione tardivamente formulata in primo grado e riproposta nel presente giudizio prima che infondata è inammissibile in quanto determina in violazione dell'art 345 cpc il mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, fondato non come dedotto in citazione sul patrocinio da parte del della manifestazione sportiva affidata sotto l'aspetto organizzativo CP_1
-esecutivo all'Associazione o sulla programmazione congiunta della manifestazione sportiva bensì sul mantenimento ex lege del rapporto di custodia in capo all'ente proprietario, così alterando l'originario tema di indagine, in violazione del principio del contraddittorio (Cass. n.
10099/2018).
Ed infatti, secondo un diffuso orientamento della Suprema Corte, la violazione dell'art 345 cpc non si esaurisce nella formula espressamente prevista dalla lettera del citato articolo, ma anche alle contestazioni in fatto nuove, ovvero quelle non esplicate in primo grado entro i termini decadenziali, le quali comunque implicano una modifica dei temi di indagine (Cass. n. 2529/2018;
n. 320502/2015; n. 4854/2014).
In ogni caso la tesi della (co) custodia del e dell' , come si dirà meglio infra, CP_1 CP_2
è infondata dato che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia si fonda sulla disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporta in capo al custode il potere-dovere di intervenire e, non rileva, pertanto che quest'ultimo nella fattispecie
13 l' avesse o meno un titolo per disporre della piazza adattata a campo di calcio, CP_2 ricorrendo la custodia, così intesa, anche laddove la stessa venga esercitata contra ius. Ed infatti nella fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite
(Cass.11152/2023). Inoltre “In materia di custodia la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt.
2052,2053,2054 c.c., sicché responsabile ex art. 2051 c.c., può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res, atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata” (Cass. n. 3651/2006).
Anche la tesi dell'appellante secondo la quale il sarebbe corresponsabile con Controparte_1
l'Associazione sportiva in quanto proponente il programma delle manifestazioni “dell'Estate
Acatese” e di conseguenza co- organizzatore dei relativi eventi previsti, è destituita di fondamento.
Ed infatti esaminata la delibera di GM in atti n. 118/2015 si evince che il in Controparte_1 applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'articolo 118 della Costituzione, ha patrocinato alcune iniziative ludiche- sportive proposte dalla predetta Associazione che come scopo statutario aveva la promozione e la diffusione delle pratiche sportive tra i cittadini e, come illustrato nella citata delibera, il contributo economico era stato concesso dal Comune per il rapporto di collaborazione tra enti pubblici e privati nella realizzazione di interessi generali come la promozione delle politiche giovanili e quella turistica che, seppur rientravano tra le finalità comunali, per limiti di spesa potevano essere realizzati in forma sussidiaria dall'
. CP_2
Pertanto la dichiarazione contenuta nella delibera “ che il intende Controparte_6 organizzare alcune manifestazioni ludiche – sportive per animare le giornate e incentivare il flusso turistico”, non rende il Comune co- organizzatore delle stesse che rimangono nella gestione esclusiva dell'associazione privata, dovendosi distinguere il momento in cui gli enti locali selezionano ed individuano i progetti o le attività d' interesse generale meritevoli di essere sostenute dall'ente pubblico, dalla successiva fase di esecuzione e realizzazione delle iniziative ammesse al patrocinio che rimangono nella competenza esclusiva delle organizzazioni proponenti.
Segue che l'elargizione del contributo economico così come il sostegno logistico sotto forma di messa a disposizione della piazza di Marina di Acate, non rende l'Ente pubblico corresponsabile
14 della manifestazione ma rappresenta segnale di apprezzamento ideale nei riguardi di iniziative private d'interesse per la comunità di riferimento.
Prova ulteriore che il è esente da responsabilità che, resta in capo all' quale CP_1 CP_2 custode, si può trarre dal contenuto dell' istanza presentata dall'Associazione, datata 10.4.2015, protocollata al n. 5670 e richiamata nel corpo della libera di concessione del patrocinio, contenente la scheda descrittiva delle strutture sportive che l'Associazione avrebbe allestito per lo svolgimento delle competizioni sportive, e, in particolare in detta istanza veniva assicurato : “ che per il campo di calcio da allestire in località Marina di Acate nella Piazza Matteotti la struttura sarebbe stata realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di attrezzature gioco per esterni, UNI EN 15312-2007; che la struttura del tutto smontabile non richiedeva particolari accorgimenti in materia di sicurezza;
che il rettangolo di gioco sarebbe stato realizzato mediate tappeto di erba sintetica;
che il tappeto e le recinzioni sarebbero stati fissati opportunamente con i sostegni predisposti che già si trovavano sul luogo, senza praticare nessun tipo di perforazioni sia sulla piazza che sui muri degli edifici”.
Detti impegni assunti dall' , sono stati anche garantiti sotto il profilo personale dal CP_2 presidente , con l'allegata autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR CP_3
445/2000 nella quale dichiarava che le manifestazioni programmate “si sarebbero svolte a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie comunali e non “. Tale impegno per la sua genericità consente di ritenere che tutte le strutture sportive che sarebbero state interessate dagli eventi programmati avrebbero dovuto superare il vaglio d'idoneità, compreso il campo di calcio per il torneo calcistico che si sarebbe dovuto disputare nel periodo compreso tra il 18 luglio e il 22 agosto 2015. Sulla scorta di tali assicurazioni il con la delibera n. 118/2015 ha Controparte_1 concesso all'Associazione e, per essa, a nella qualità di Presidente il Controparte_3 contributo economico complessivo di € 4.000,00 “finalizzato alle spese di ripristino e di allestimento strutture (campo di calcio, beach soccer, beach volley, etc) oltre al materiale necessario per le varie attività sportive e a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa”.
Venendo al merito della controversia, nel caso in esame il campo di calcio allestito nella piazza di
Marina di Acate al momento dell'infortunio avvenuto il 24.7.2015 era nella custodia dell' che l'aveva presa in carico a far data del 18.7.2015 (data di inizio del torneo) CP_2 per destinarla a campo di calcio con gli accorgimenti garantiti al e di Controparte_1
15 conseguenza il soggetto responsabile agli effetti dell'art.2051 cc non può che essere individuato nell'Associazione sportiva in qualità di custode della res ritenuta causa del sinistro.
Risulta fondato il secondo motivo di appello.
L'art 38 del cc recita “ Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione
i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Conseguentemente l'odierno appellante, preso atto che la manifestazione sportiva era stata proposta ed organizzata dall'Associazione; che quest'ultima in data il 10.4.2015 aveva formulato per il tramite del suo presidente la richiesta di patrocinio al;
che il Controparte_1 presidente si era reso personalmente garante della corretta organizzazione del torneo CP_3 calcistico, ha legittimamente citato in giudizio anche quest'ultimo in proprio per ottenere la sua condanna in solido al risarcimento del danno riportato. Pertanto è destituita di fondamento e trova smentita negli atti di causa la difesa dell' che in questo Parte_5 grado deducono (comparsa di costituzione): “ si contesta la esistenza stessa della asserita richiesta al Comune di patrocinio e finanziamento dell'evento da parte del per ASA 13, così CP_3 come si contesta la asserita “autocertificazione di responsabilità” indicata in seno all'atto di appello in cui vi sarebbe una sorta di dichiarazione di responsabilità del . Nulla di CP_3 tutto questo è agli atti del giudizio e, pertanto, non risulta provato quanto dedotto da controparte”.
Ed infatti, davanti al Tribunale, oltre all'odierno appellante, anche il ha Controparte_1 prodotto la richiesta di patrocinio dell' (contenente il programma delle CP_2 manifestazione e le condizioni tecniche di realizzo, l'autodichiarazione del presidente ) e la delibera comunale di approvazione (v.fascicolo telematico Comune, allegati alla memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc) e ciò rendeva legittima oltre che fondata la chiamata in causa del in quanto da detti atti, non smentiti da elementi contrari, risultava il suo ruolo CP_3 attivo e di garante dell' organizzazione dell'evento sportivo che aveva dato luogo al sinistro. Né,
d'altronde, il ha dedotto elementi per superare quanto emergeva dagli atti che lo CP_3 vedevano direttamente e personalmente impregnato nell'attività gestionale dell'Associazione Si aggiunga che ulteriore conferma che il aveva avuto un personale ruolo gestionale CP_3 nell'organizzazione dell'evento sportivo per cui è causa, si ricava anche dalla sua istanza, datata
8.9.2015, inoltrata al ( n. di protocollo 0013442) contenente la richiesta di CP_1 CP_1 liquidazione del contributo assegnato con delibera di Giunta n. 118/2015 del 26.6.2015. In detta
16 istanza nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione Controparte_7 denominata A.S.D. ASAI3, dichiarava testualmente: “che, come da programma presentato con nota n. 5670 del 10.4.2015, si sono realizzate già 2 manifestazioni sportive e ne sono calendarizzate altre;
Considerato che
l' , nella persona dello scrivente, per CP_2 continuare la realizzazione delle manifestazione in programma deve necessariamente sostenere delle spese (come e stato già fatto per gli eventi sino ad oggi realizzate)',Tutto ciò premesso e considerato SI CHIEDE alla SV di liquidare il contributo da Voi concesso al fine di realizzare quanto da noi esposto, come da allegato alla Delibera di Giunta n.118/2015, e scongiurare ogni eventuale imprevisto”.
Ne consegue l'erroneità della sentenza del Tribunale avendo l'appellante citato il non CP_3 soltanto nella veste formale di rappresentante dell'Associazione, bensì anche come soggetto: che in nome e nell'interesse dell'Associazione aveva materialmente organizzato il torneo che aveva dato luogo al sinistro;
che aveva garantito sotto la propria personale responsabilità il controllo del suo corretto svolgimento in condizioni di sicurezza per i partecipanti e per i terzi, in applicazione del principio secondo cui “ chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass n. 26290/2007; n.
25748/2008; n. 18188/2014 ; n . 10490/2024)
Per quanto esposto il secondo motivo va accolto.
Il terzo motivo è fondato nei limiti che seguono.
Va dichiarato inammissibile la censura inerente l'utilizzabilità da parte del giudice di prime cure della testimonianza del teste perché incapace a testimoniare ai sensi dell'art 246 cpc, in Tes_1 quanto la predetta eccezione, sebbene ritualmente formulata prima e dopo l'escussione testimoniale, poi non è stata reiterata in sede di precisione delle conclusioni come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione a SU n. 9456/2023, ove ha statuito: “Nell'ipotesi in cui la parte abbia tempestivamente eccepito la nullità della testimonianza resa da un testimone incapace a testimoniare, deve ripresentare la medesima eccezione in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, altrimenti, si dovrà ritenere l'eccezione rinunciata, e non sarà possibile riproporla in sede di gravame “
Ed infatti, l'odierno appellante con le note scritte depositate il 24.2.2023 per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8.3.2023 non ha reiterato tale eccezione, insistendo soltanto per la nomina del CTU. Tuttavia come anche statuito dal primo giudice, ciò non esclude che la
17 dichiarazione raccolta del teste che in base agli atti, (atto costitutivo in atti) Testimone_1 ricopriva la qualifica e la carica rispettivamente di socio e di tesoriere dell'Associazione tenuta a rispondere con il proprio patrimoniale sociale, possa in questa sede essere diversamente valutata sotto il profilo dell'attendibilità, previa dichiarazione da parte del Collegio dell'inammissibilità, per violazione dell'art 345 cpc, della nuova produzione documentale dalla quale, al di là della valenza probatoria, risulterebbe che il socio e tesoriere si sarebbe dimesso da ogni carica Tes_1 dell'associazione prima dell'infortunio ovvero in data 27.1.2014.
Inoltre, non è condivisibile la statuizione del giudice di prime cure laddove afferma “Pertanto, solo un teste su quattro ha confermando, peraltro genericamente (non avendo dato chiaramente conto della natura della “crepa” su cui l'attore sarebbe inciampato), la dinamica narrata dall'attore; un altro non ha riferito alcunché sul punto;
due hanno smentito la dinamica narrata.
Non può quindi che darsi prevalenza a tale ultima soluzione, non emergendo alcun motivo per ritenere non veritiere le dichiarazioni del teste proprio in ragione del fatto che esse sono Tes_1 confermate da quelle rese dal teste . Risulta quindi smentito che il ricorrente si sia Tes_5 infortunato a causa di irregolarità e/o difetti del campo da gioco”.
Ed infatti per contrastare la logica meramente algebrica seguita dal primo giudice nella valutazione delle prove testimoniali, l'odierno appellante ha fondatamente censurato l'omessa verbalizzazione da parte del primo giudice delle dichiarazioni del teste sul terzo capitolo di Testimone_3 prova, perché ciò aveva determinato l'errata prevalenza numerica delle opposte testimonianze sulla quale si fondava la motivazione del rigetto della propria domanda. Infatti i due testi indicati da parte convenuta avevano entrambi dichiarato che il campo di calcio non presentava crepe o irregolarità ( teste ); che l'HI era caduto facendo “una finta” ; che l'attore era Tes_5 caduto effettuando un movimento repentino e si era storto il ginocchio ( teste mentre gli Tes_1 altri due indicati dall'attore ( e ) al contrario avevano confermato i capitoli Tes_2 Tes_4 di prova che indicavano nelle crepe e negli avvallamenti presenti nel tappetto di erba sintetica la causa della caduta all'origine del danno.
Segue che anche ad ipotizzare attendibile la dichiarazione testimoniale del sulle Tes_1 condizioni del campo di calcio e di conseguenza non raggiunta alcuna certezza sulla causa effettiva della caduta dell' per le pari ed opposte dichiarazioni testimoniali, comunque Parte_3 la responsabilità ex art 2051 cc rimaneva a carico dell' , che poteva essere esclusa CP_2 soltanto dall'accertamento positivo, non raggiunto nel caso in esame, del caso fortuito o che il danno era stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, con efficacia causale
18 esclusiva nella produzione del danno. Con la conseguenza che in difetto di tale prova positiva la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (Cass n. 7789/2024; n. 25200/2023; n. 23945/2009; n. 5737/ 2023).
In argomento la Corte di Cassazione con la recente sentenza n.32546/2024 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione, sicché, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno-so, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Qualora, peraltro, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento. Ciò non toglie, tuttavia, che la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusi-va nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res”.
Applicati i predetti principi al caso in esame deve ritenersi che la responsabilità del sinistro ricade in capo all' e al suo Presidente in proprio, in quanto per le ragioni sopra indicate CP_2 anche laddove la causa dell'evento dannoso rimane ignota ciò non integra il caso fortuito avente effetto liberatorio della responsabilità oggettiva gravante sul custode;
inoltre poiché la caduta dell' come è pacifico, non è stata determinata per l'effetto del contatto con altri Parte_3 giocatori e che la stessa si è verificata all'inizio della partita la nessuna corresponsabilità gli può essere attribuita ai sensi dell'art 1227 comma 1 cc, come domandano gli appellati in via
19 subordinata, dal momento che all'appellante non può imputarsi alcuna condotta negligente o imprudente non potendo costui anticipatamente conoscere, onde evitare, le eventuali insidie presenti nel campo di gioco in quanto tenuto a confidare sull'idoneità e sulla sicurezza del campo di gioco.
Infine va detto che il pregresso infortunio al ginocchio destro, di cui si dà atto, nella documentazione medica prodotta dall'odierno appellante è stato argomento utilizzato dall' e dal non per escludere il rapporto di causalità materiale tra la res CP_2 CP_3
e l'evento dannoso, bensì, in via gradata, per contenere il risarcimento del danno tant'è che a tal fine hanno domandato al Tribunale di verificare “quale incidenza aveva avuto il pregresso intervento chirurgico subito dall'attore al menisco destro nella causazione delle lesioni per cui
è causa”. Segue che gli appellati hanno domandato, a parere di questo Collegio correttamente, di scindere, previo di accertamento medico, gli eventuali postumi invalidanti residuati dal precedente intervento chirurgico da quelli derivati dall'infortunio per cui è causa, senza imputare la causa della caduta dell'HI del 24.7.2015 alla pregressa lesione al ginocchio. Ed infatti, è bene ricordare che gli appellati per escludere la propria responsabilità hanno dedotto che l'infortunio aveva avuto origine autonoma indicata nel movimento repentino compiuto dall' che Parte_3 aveva determinato la rotazione del ginocchio destro.
Tale deduzione degli originari convenuti, smentita dai testi di parte attrice, è stata confermata dai testi e , che hanno dichiarato che l' era caduto “perché si era storto Tes_1 Tes_5 Parte_3 il ginocchio nell'effettuare “una finta” (cambio di direzione improvviso). Le predette dichiarazioni dei testi e , anche se destano perplessità, in quanto si valuta improbabile che Tes_1 Tes_5 costoro, anche se avessero assistito alla partita di calcetto da bordo campo, avrebbero potuto stabilire, ancor prima che l' cadesse a terra e giungessero i soccorsi sanitari, che aveva Parte_3 subito una “torsione del ginocchio” a causa della “finta di gioco”, in ogni caso non rilevano per l'individuazione del soggetto responsabile dell'evento dannoso. Ed infatti poiché nessuna delle parti in lite ha dedotto che l' prima di partecipare al torneo e/o prima della caduta Parte_3 aveva mostrato segnali di menomazioni a carico del proprio arto inferiore destro, l' eventuale sua pregressa patologia al ginocchio non incide sul rapporto di causalità materiale che serve ad individuare il soggetto responsabile poiché la causalità materiale si determina per giurisprudenza unanime e costante della SC in base all'art 41 del c.p. a mente del quale "Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause
20 sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento", potendo incidere sulla causalità giuridica e quindi sulla determinazione delle conseguenze indennizzabili ai sensi dell'art. 1223 c.c”(Cass.n.30922/2017;n.27524/2017;
n.5737/2023).
Ed infatti la SC ha affermato che “L''accoglimento di una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. In particolare, mentre l'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. Al riguardo la distinzione tra causalità materiale e giuridica è l'unica in grado di offrire una appagante soluzione al delicato problema del concorso tra cause umane e cause naturali alla produzione dell'evento dannoso. L'accertamento del nesso di causalità materiale va compiuto in base all' articolo 41 del codice penale il quale non consente la seguente alternativa:
a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso causale tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata: b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita. Con il che resta esclusa la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile.
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi
"coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale
21 (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. In tema di danno alla salute, sono
'coesistenti' le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi;
saranno, invece,
'concorrenti' le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi. Le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione, né può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse” (Cass. n. 28986/2019).
I suddetti principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nelle sentenze successive n.17555/2020; n. 12052/2021; n. 28327/2022; n. 21261/2024; n.17006/2025) e spetterà pertanto al ctu, che viene nominato, stabilire se e in che misura il pregresso intervento chirurgico subito dall'appellante ha influito sui postumi complessivi residuati dall'infortunio per cui è lite.
Per quanto esposto in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata l' e il presidente vanno dichiarati responsabile dell'infortunio CP_2 Controparte_3 occorso all'odierno appellante in data 24.7.2015, i cui esiti risarcibili, spetterà accertare al nominato ctu, come da separata ordinanza, previa rimessione della causa in istruttoria.
Rinvia alla sentenza definitiva anche l'attribuzione dell'onere delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1012/2023 pubblicata il 23.6.2023, così provvede: rigetta la domanda proposta nei confronti del Controparte_1 dichiara l' 13 e in proprio Controparte_2 Controparte_7 responsabili ex art 2051 cc del sinistro occorso a in data 24.7.2015; Parte_1 rinvia ogni decisione in ordine al risarcimento alla pronuncia definitiva, all'esito dell'espletamento di ctu medico-legale.
22 Dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente avv. Maria Angela Galioto dott. Nicolò Crascì
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