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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 563 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Guido Palmeri come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
Contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/01/2025 il ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere affetto da “cardiopatia ischemica in iii classe nyha, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spondiloartrosi diffusa, artrosi ai piedi e da grave sindrome depressiva endoreattiva con componente anisosa in trattamento farmacologico”; - di avere presentato in data 26/3/2024 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile al fine di conseguire il diritto ad ottenere i benefici previsti dalla legge n.118/1971;
- di essere stato sottoposto in data 24/ 4/2024 a visita dalla Commissione Medica dell'ASL 1^
Commissione Via Santa Maraia La Grande per l'accertamento dell'invalidità civile a seguito del quale veniva formulata la diagnosi “CARDIOPATIA ISCHEMICA IN III^ CLASSE NYHA,
BILATERALE” e con il relativo verbale sanitario del Persona_1
3/5/2024 gli veniva riconosciuto lo status di Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 della L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), Percentuale 60%;
- di avere presentato, avverso gli esiti di tale accertamento, ricorso per accertamento tecnico preventivo in data 26/6/2024 adducendo che le conclusioni cui era pervenuto il Centro Medico-
Legale dell' dovevano ritenersi ingiustificate e, pertanto, meritevoli di censura, in quanto il CP_1 precitato Centro Medico Legale aveva sottostimato il complesso patologico che lo CP_1 affliggeva “ ignorando totalmente la spondiloartrosi diffusa e l'artrosi ai piedi che infatti neppure Co menziona, nonostante siano documentate dalla e CP_3 Controparte_4 che avrebbe dovuto indurre la Commissione Medica a valutarle inquadrandole nell'alveo del codice n. 7010 (31%-40%) così come correttamente fatto dal CTU Dott.ssa Persona_2 nel precedente giudizio iscritto a RGN. 7314/2022 definito con la sentenza n. 4243/2022 emessa il 2/12/2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania Dott.ssa Rita Nicosia che, conformemente all'allegata relazione peritale, ha riconosciuto l'odierno ricorrente Invalido nella misura del 66% con decorrenza dal mese di novembre 2021”;
- che all'esito degli accertamenti medico legali espletati, il CTU nominato in ATP riteneva che il ricorrente fosse affetto da ”Cardiopatia iscshemica cronica post IMA con disfunzione sistolica in soggetto affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spondiloartrosi diffusa ai piedi a lieve - moderata incidenza funzionale” inquadrando la cardiopatia nell'alveo del codice 6446 Range
41.50%) riconoscendole la percentuale invalidante del 41%, la spondiloartrosi diffusa rachidea e artrosi ai piedi a lieve-moderata incidenza funzionale nell'alveo del codice 7010/ (Range 31-40%) riconoscendole la percentuale invalidante del 25%, alla ipoacusia neurosensoriale bilaterale infine riconosceva la percentuale invalidante del 20%, per cui , in applicazione in applicazione del calcolo riduzionistico, concludeva affermando che il precitato complesso patologico sopra descritto ne determinava la riduzione permanete della capacità lavorativa nella misura del 65% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26/3/2024;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente che si era,peraltro, ulteriormente aggravato come comprovato dalle risultanze della visita psichiatrica del 08/01/2025 del
Dipartimento Salute Mentale Corso Italia n. 234 che attesta “ Grave Sindrome CP_5
Depressiva Endoreattiva con componente ansiosa in Trattamento farmacologico” ;
- che, in particolare, come rilevato anche dal CTP, il consulente aveva Il CTU aveva sottovaluto la patologia cardiaca, in quanto tale cardiopatia ischemica cronica è stata classificata in III classe
NYHA dalla certificazione specialistica rilasciata in data 19/02/2024, meritevole del codice 6447, tabellato con valutazione dal 71 all'80% e il CTU ha assegnato il codice 7010 alla patologia osteoarticolare, tabellato dal 31 al 40 %, riducendo inspiegabilmente la valutazione al 25 %;
- che , successivamente alla CTU, in data 08/01/2025, il si era sottoposto a visita Pt_1 specialistica presso il Dipartimento di Salute Mentale, ed era emerso che egli è affetto da “grave sindrome depressiva endoreattiva con componente ansiosa in trattamento farmacologico” e che a tale patologia poteva assegnarsi il codice 2206, tabellato dal 31 al 40 %, con valutazione al 40 %;
- che, pertanto, valutando le patologie sofferte dal , assegnando i seguenti codici, 6447 Pt_1 alla cardiopatia punteggio 80 %, 7010 alla patologia artrosica con punteggio del 40 %, il codice
4005 all' ipoacusia, valutandola al 20%, il codice 2206, tabellato dal 31 al 40 % alla sindrome depressiva, con valutazione al 40 %, applicando la formula a scalare, era possibile pervenire una percentuale di invalidità superiore al 95 %, ma viste le condizioni cliniche del che è Pt_1
“paziente ad elevato rischio di malattie cardio-vascolari” così come risulta dalla certificazione del
19/02/2024, e la concomitante patologia ostaoartosica alla colonna ed ai piedi, egli dovrebbe essere considerato invalido totale al 100 %;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ 1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente sig.
ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non Parte_1 inferiore al 74%” ;2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; 3) In via istruttoria disporre il rinnovo della consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dello status invalidante richiesto per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità civile (art.13 della Legge n.118/1971)”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, CP_6 venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 20 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
65% .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, anche tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni sanitarie di parte ricorrente ha, invece, ritenuto che ricorrente può dirsi invalido civile nella misura del 75% a decorrere dal 08/01/2025;
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ Il sig. in data Parte_1
26/03/24 faceva istanza per avere riconosciuto un grado di invalidità tale da permettergli di fruire del trattamento pensionistico. Sottoposto il caso a verifica sugli atti, il sig. in data Parte_1
24/04/24 da parte dei Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità
Civile di veniva trovato affetto da cardiopatia ischemica in III^ classe NYHA, ipoacusia CP_5 neurosensoriale bilaterale e pertanto ritenuto invalido nella misura del 60% Il sig. Parte_1 presentava quindi ricorso giudiziario. Sottoposto a visita medico legale dal nominato CTU dott.ssa
veniva ritenuto affetto da cardiopatia ischemica cronica post IMA con disfunzione Persona_3 sistolica in soggetto affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spondiloartrosi diffusa ai piedi
a lieve-moderata incidenza funzionale e pertanto invalido civile nella misura del 65%. Veniva fatta opposizione alla mia osservazione, il sig. è stato trovato affetto da CP_7 Parte_1 cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata in II classe NYHA ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata spondiloartrosi lombare a discreta incidenza funzionale sindrome depressiva di media entità”.
Lo stesso consulente ha, poi, specificato per ogni patologia le relative percentuali di invalidità di cui al D. M. 05 febbraio 1992 secondo la tabella di cui alla relazione peritale:
cod. PATOLOGIE min. max. fisso 6442 MIOCARDIOPATI 41 50 0 E O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) 6443 MIOCARDIOPATI 71 80 0 E O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA) 4005 PERDITE 0 0 0 UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) 7010 ANCHILOSI 31 40 0 RACHIDE LOMBARE 2205 SINDROME 0 0 25 DEPRESSIVA
CP_8
[...]
cod. PATOLOGIE % 6442
50 Controparte_9 6443 CRONICA GIÀ RIVASCOLARIZZATA IN II CLASSE NYHA 4005 15 Parte_2 NEUROSENSORIALE BILATERALE PROTESIZZATA (24-9=15) 7010 20 Parte_3 LOMBARE A DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE 2205 SINDROME DEPRESSIVA DI 25 MEDIA ENTITÀ TOTALE (somma a scalare) → 75
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va parzialmente accolto e va accertato e dichiarato che il ricorrente è soggetto invalido al 75% a decorrere dal 08/01/2025 e dunque, dalla medesima data, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla visita medica espletata da sia all'accertamento medico espletato in sede di ATP le spese di entrambi CP_1
i giudizio vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è soggetto Parte_1 invalido al 75% a decorrere dal 08/01/2025 e dunque, dalla medesima data, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
spese compensate;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 21/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 563 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Guido Palmeri come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
Contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/01/2025 il ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere affetto da “cardiopatia ischemica in iii classe nyha, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spondiloartrosi diffusa, artrosi ai piedi e da grave sindrome depressiva endoreattiva con componente anisosa in trattamento farmacologico”; - di avere presentato in data 26/3/2024 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile al fine di conseguire il diritto ad ottenere i benefici previsti dalla legge n.118/1971;
- di essere stato sottoposto in data 24/ 4/2024 a visita dalla Commissione Medica dell'ASL 1^
Commissione Via Santa Maraia La Grande per l'accertamento dell'invalidità civile a seguito del quale veniva formulata la diagnosi “CARDIOPATIA ISCHEMICA IN III^ CLASSE NYHA,
BILATERALE” e con il relativo verbale sanitario del Persona_1
3/5/2024 gli veniva riconosciuto lo status di Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 della L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), Percentuale 60%;
- di avere presentato, avverso gli esiti di tale accertamento, ricorso per accertamento tecnico preventivo in data 26/6/2024 adducendo che le conclusioni cui era pervenuto il Centro Medico-
Legale dell' dovevano ritenersi ingiustificate e, pertanto, meritevoli di censura, in quanto il CP_1 precitato Centro Medico Legale aveva sottostimato il complesso patologico che lo CP_1 affliggeva “ ignorando totalmente la spondiloartrosi diffusa e l'artrosi ai piedi che infatti neppure Co menziona, nonostante siano documentate dalla e CP_3 Controparte_4 che avrebbe dovuto indurre la Commissione Medica a valutarle inquadrandole nell'alveo del codice n. 7010 (31%-40%) così come correttamente fatto dal CTU Dott.ssa Persona_2 nel precedente giudizio iscritto a RGN. 7314/2022 definito con la sentenza n. 4243/2022 emessa il 2/12/2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania Dott.ssa Rita Nicosia che, conformemente all'allegata relazione peritale, ha riconosciuto l'odierno ricorrente Invalido nella misura del 66% con decorrenza dal mese di novembre 2021”;
- che all'esito degli accertamenti medico legali espletati, il CTU nominato in ATP riteneva che il ricorrente fosse affetto da ”Cardiopatia iscshemica cronica post IMA con disfunzione sistolica in soggetto affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spondiloartrosi diffusa ai piedi a lieve - moderata incidenza funzionale” inquadrando la cardiopatia nell'alveo del codice 6446 Range
41.50%) riconoscendole la percentuale invalidante del 41%, la spondiloartrosi diffusa rachidea e artrosi ai piedi a lieve-moderata incidenza funzionale nell'alveo del codice 7010/ (Range 31-40%) riconoscendole la percentuale invalidante del 25%, alla ipoacusia neurosensoriale bilaterale infine riconosceva la percentuale invalidante del 20%, per cui , in applicazione in applicazione del calcolo riduzionistico, concludeva affermando che il precitato complesso patologico sopra descritto ne determinava la riduzione permanete della capacità lavorativa nella misura del 65% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26/3/2024;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente che si era,peraltro, ulteriormente aggravato come comprovato dalle risultanze della visita psichiatrica del 08/01/2025 del
Dipartimento Salute Mentale Corso Italia n. 234 che attesta “ Grave Sindrome CP_5
Depressiva Endoreattiva con componente ansiosa in Trattamento farmacologico” ;
- che, in particolare, come rilevato anche dal CTP, il consulente aveva Il CTU aveva sottovaluto la patologia cardiaca, in quanto tale cardiopatia ischemica cronica è stata classificata in III classe
NYHA dalla certificazione specialistica rilasciata in data 19/02/2024, meritevole del codice 6447, tabellato con valutazione dal 71 all'80% e il CTU ha assegnato il codice 7010 alla patologia osteoarticolare, tabellato dal 31 al 40 %, riducendo inspiegabilmente la valutazione al 25 %;
- che , successivamente alla CTU, in data 08/01/2025, il si era sottoposto a visita Pt_1 specialistica presso il Dipartimento di Salute Mentale, ed era emerso che egli è affetto da “grave sindrome depressiva endoreattiva con componente ansiosa in trattamento farmacologico” e che a tale patologia poteva assegnarsi il codice 2206, tabellato dal 31 al 40 %, con valutazione al 40 %;
- che, pertanto, valutando le patologie sofferte dal , assegnando i seguenti codici, 6447 Pt_1 alla cardiopatia punteggio 80 %, 7010 alla patologia artrosica con punteggio del 40 %, il codice
4005 all' ipoacusia, valutandola al 20%, il codice 2206, tabellato dal 31 al 40 % alla sindrome depressiva, con valutazione al 40 %, applicando la formula a scalare, era possibile pervenire una percentuale di invalidità superiore al 95 %, ma viste le condizioni cliniche del che è Pt_1
“paziente ad elevato rischio di malattie cardio-vascolari” così come risulta dalla certificazione del
19/02/2024, e la concomitante patologia ostaoartosica alla colonna ed ai piedi, egli dovrebbe essere considerato invalido totale al 100 %;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ 1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente sig.
ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non Parte_1 inferiore al 74%” ;2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; 3) In via istruttoria disporre il rinnovo della consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dello status invalidante richiesto per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità civile (art.13 della Legge n.118/1971)”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, CP_6 venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 20 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
65% .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, anche tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni sanitarie di parte ricorrente ha, invece, ritenuto che ricorrente può dirsi invalido civile nella misura del 75% a decorrere dal 08/01/2025;
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ Il sig. in data Parte_1
26/03/24 faceva istanza per avere riconosciuto un grado di invalidità tale da permettergli di fruire del trattamento pensionistico. Sottoposto il caso a verifica sugli atti, il sig. in data Parte_1
24/04/24 da parte dei Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità
Civile di veniva trovato affetto da cardiopatia ischemica in III^ classe NYHA, ipoacusia CP_5 neurosensoriale bilaterale e pertanto ritenuto invalido nella misura del 60% Il sig. Parte_1 presentava quindi ricorso giudiziario. Sottoposto a visita medico legale dal nominato CTU dott.ssa
veniva ritenuto affetto da cardiopatia ischemica cronica post IMA con disfunzione Persona_3 sistolica in soggetto affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spondiloartrosi diffusa ai piedi
a lieve-moderata incidenza funzionale e pertanto invalido civile nella misura del 65%. Veniva fatta opposizione alla mia osservazione, il sig. è stato trovato affetto da CP_7 Parte_1 cardiopatia ischemica cronica già rivascolarizzata in II classe NYHA ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata spondiloartrosi lombare a discreta incidenza funzionale sindrome depressiva di media entità”.
Lo stesso consulente ha, poi, specificato per ogni patologia le relative percentuali di invalidità di cui al D. M. 05 febbraio 1992 secondo la tabella di cui alla relazione peritale:
cod. PATOLOGIE min. max. fisso 6442 MIOCARDIOPATI 41 50 0 E O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) 6443 MIOCARDIOPATI 71 80 0 E O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA) 4005 PERDITE 0 0 0 UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) 7010 ANCHILOSI 31 40 0 RACHIDE LOMBARE 2205 SINDROME 0 0 25 DEPRESSIVA
CP_8
[...]
cod. PATOLOGIE % 6442
50 Controparte_9 6443 CRONICA GIÀ RIVASCOLARIZZATA IN II CLASSE NYHA 4005 15 Parte_2 NEUROSENSORIALE BILATERALE PROTESIZZATA (24-9=15) 7010 20 Parte_3 LOMBARE A DISCRETA INCIDENZA FUNZIONALE 2205 SINDROME DEPRESSIVA DI 25 MEDIA ENTITÀ TOTALE (somma a scalare) → 75
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va parzialmente accolto e va accertato e dichiarato che il ricorrente è soggetto invalido al 75% a decorrere dal 08/01/2025 e dunque, dalla medesima data, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla visita medica espletata da sia all'accertamento medico espletato in sede di ATP le spese di entrambi CP_1
i giudizio vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è soggetto Parte_1 invalido al 75% a decorrere dal 08/01/2025 e dunque, dalla medesima data, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
spese compensate;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 21/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso