Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Donata
D'Agostino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11703 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a PALERMO il [...], in [...] e nella qualità di Parte_1 genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a Persona_1
Palermo in data 04/08/2018 (Avv. IMPIDUGLIA GIUSEPPE);
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
– resistente contumace –
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/10/2024 , in proprio e nella Parte_1 qualità di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore disabile
[...]
nato a [...] il [...], ha richiesto di ordinare, anche in via prov- Persona_2 visoria ed urgente, al Comune di di consentire al minore di fruire dei servizi assi- CP_1 stenziali previsti dal Piano Personalizzato ex art. 14 della legge 328/2000 approvato in data
20/02/2024 (Doc. 1) ed, in particolare, l'attivazione del Sevizio Educativo Didattico (SED) per “6h/settimanali sia per attività interne che esterne”.
La ricorrente deduceva di avere sollecitato, con apposito atto, il a dare Controparte_1 attuazione al Piano Personalizzato ex art. 14 legge 328/2000 (Doc. 3) ma il Comune rima- neva inerte e non provvedeva ad erogare il servizio richiesto.
Con decreto del 14/10/2024, il Tribunale ordinava al convenuto in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere nei riguardi del disabile e la conseguente attivazione dei Persona_1 servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato, fissando per la trattazione l'udienza del
29/01/2025, sia per il giudizio di merito, sia per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies cod. proc. civ.
Il , regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 21/01/2025, parte ricorrente - fa-
***
Orbene, essendovi prova dell'avvenuta erogazione dei servizi assistenziali nella misura con- forme a quanto indicato nella domanda proposta nel giudizio deve ritenersi cessato il com- portamento discriminatorio lamentato e cessata la materia del contendere.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giu- dizio vanno poste a carico del , che ha dato causa alla controversia, il Controparte_1 quale deve essere condannato a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto ri- chiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− dichiara la contumacia del;
Controparte_1
− dichiara cessata la materia del contendere;
− condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare al- Controparte_1 la ricorrente, in proprio e n.q., le spese del procedimento che si liquidano in comples- sivi euro 1.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palermo in data 03/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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