Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 68
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza dell'Ufficio dal potere di recupero

    La Corte ha ritenuto che il credito contestato fosse 'non spettante' e non 'inesistente', applicando i termini ordinari di accertamento e non quelli più lunghi previsti per i crediti inesistenti. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso nel merito, annullando l'atto impugnato.

  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e travisamento dei fatti

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente fosse sufficiente a dimostrare lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo e il sostenimento dei relativi costi. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito un supporto tecnico adeguato alle proprie contestazioni.

  • Accolto
    Sussistenza dei requisiti di ricerca e sviluppo

    La Corte ha ritenuto che le attività rientrassero nella nozione di R&S ai sensi dell'art. 3 del D.L. 145/2013, in quanto comprendono l'acquisizione e l'utilizzo di conoscenze esistenti per produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. L'innovazione può consistere anche nell'adozione di conoscenze nuove per l'impresa. La ricorrente ha fornito copiosa documentazione a supporto.

  • Accolto
    Inerenza, attendibilità e corretta documentazione delle spese

    La Corte ha ritenuto che la documentazione fornita dalla ricorrente fosse sufficiente a comprovare le spese sostenute per attività di R&S.

  • Accolto
    Qualificazione del credito come 'non spettante' anziché 'inesistente'

    La Corte ha distinto tra crediti inesistenti e non spettanti, basandosi sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e sul DLgs n. 87/2024. Ha ritenuto che il credito contestato fosse 'non spettante' in quanto basato su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti, ma non artificialmente rappresentato o carente dei presupposti costitutivi in modo assoluto.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di richiesta parere tecnico al MISE

    La Corte ha implicitamente accolto questo motivo, in quanto l'annullamento dell'atto impugnato implica il riconoscimento delle ragioni della ricorrente, tra cui la violazione procedurale contestata.

  • Accolto
    Illegittimità e eccessività delle sanzioni irrogate

    L'accoglimento del ricorso nel merito comporta l'annullamento dell'atto impugnato, inclusa la parte relativa alle sanzioni.

  • Altro
    Rideterminazione del credito d'imposta in caso di parziale non riconoscimento della spesa per consulenza

    L'accoglimento del ricorso nel merito rende questa domanda subordinata non necessaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 68
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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