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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2025, n. 7410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7410 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE AR nato il [...] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Antonio Balsamo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 7 gennaio 2025 il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7410 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/01/2025 Ritenuto in fatto 1.CE AR ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, di conferma della sentenza del Tribunale di Chieti, che lo ha condannato alle pene di legge per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. . 2.E' stato proposto un unico motivo, tramite difensore abilitato, fondato sui vizi di violazione di legge e della motivazione a riguardo del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La Corte territoriale avrebbe illegittimamente negato l'applicazione dell'istituto con riferimento alle modalità della condotta e all'intensità del dolo e all'esistenza di un precedente risultante dal certificato penale, per fatto similare, dichiarato non punibile per particolare tenuità a norma dell'art. 131 bis cod. pen.. La motivazione sarebbe illogica, perché nel giudizio di merito è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., dichiarata equivalente rispetto alle aggravanti e quando il danno è di tenue entità, non può essere negato un beneficio finalizzato al recupero del reo. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.In primo luogo, mette conto rammentare che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813; sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106). L'istituto è precipuamente orientato a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro (sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669; sez. 1, n. 560 del 22/11/1994, Butera, Rv. 200029). 1.1.0ra, se è certo vero che l'iscrizione nel casellario giudiziale di una sentenza irrevocabile che abbia dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto non può costituire "condanna" di per sé ostativa, ai sensi del primo comma dell'art. 175 cod. pen., alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario ad uso di privati, non è meno vero che l'istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 2015 possieda natura sostanziale 2 - inquadrabile tra le cause di non punibilità in senso stretto - che ha per presupposta la sussistenza di un reato (ovvero di un fatto di rilievo penale e "colpevole") in relazione al quale ragioni di opportunità, avuto riguardo al grado di offensività della condotta globalmente intesa, e di politica giudiziaria, hanno suggerito la scelta ordinamentale di rinunciare all'inflizione di una sanzione penale. Pertanto, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto implica l'esistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, e di un'offesa, che, pur influendo sull'applicazione della sanzione in quanto particolarmente tenue, rimane presente. 1.2.Nel caso in esame, infatti, si tratta di una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata all'esito del dibattimento che, ai sensi dell'art. 651 bis cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"; di una pronuncia, dunque, certamente valutabile come precedente giudiziario, nell'ambito del procedimento di commisurazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., anche ai fini dell'opzione di concessione del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. (v., per analoghe riflessioni in tema di decreto di archiviazione emesso per la particolare tenuità del fatto, la recente sez. 3, n.26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792, citata anche dal Procuratore Generale). E' principio costante nella giurisprudenza di legittimità che il giudice sia facoltizzato a considerare anche i precedenti giudiziari a fondamento del mancato accoglimento della richiesta di concessione dei benefici di legge (tra le tante, sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613), come del resto espressamente previsto dall'art. 133 secondo comma n. 2) cod. pen.. Ne viene in definitiva che il richiamo contenuto nella norma ai parametri indicati nell'art. 133- ai fini della concessione o del diniego del beneficio, non vieta al giudice di valutare negativamente il "precedente" dichiarato non punibile nella più ampia e globale ponderazione degli indici attinenti alle modalità dell'azione, all'entità del danno o del pericolo, o all'intensità del dolo, come ha fatto la decisione impugnata, che ha negativamente stimato le modalità della condotta e l'intensità del dolo in quanto apprezzate in uno ad "azione delittuosa similare", benchè giudicata non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., correttamente inquadrata, tuttavia, come manifestazione di persistenza del processo deliberativo dell'illecito, in contrasto con la finalità prospettica, sottesa all'applicazione dell'istituto in esame. Né assume portata confliggente la concessione, già statuita in primo grado, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che possiede valenza strettamente oggettiva (ex multis, sez.5, n. 4028 del 19/12/2018, Biscotti, Rv. 275485), riferita alla "speciale tenuità" del pregiudizio economico arrecato alla persona offesa e rappresenta solo uno dei criteri che guidano l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella calibrazione del trattamento sanzionatorio. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 22/01/2025 Il consigli fi iestensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Antonio Balsamo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 7 gennaio 2025 il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7410 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/01/2025 Ritenuto in fatto 1.CE AR ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, di conferma della sentenza del Tribunale di Chieti, che lo ha condannato alle pene di legge per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. . 2.E' stato proposto un unico motivo, tramite difensore abilitato, fondato sui vizi di violazione di legge e della motivazione a riguardo del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La Corte territoriale avrebbe illegittimamente negato l'applicazione dell'istituto con riferimento alle modalità della condotta e all'intensità del dolo e all'esistenza di un precedente risultante dal certificato penale, per fatto similare, dichiarato non punibile per particolare tenuità a norma dell'art. 131 bis cod. pen.. La motivazione sarebbe illogica, perché nel giudizio di merito è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., dichiarata equivalente rispetto alle aggravanti e quando il danno è di tenue entità, non può essere negato un beneficio finalizzato al recupero del reo. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.In primo luogo, mette conto rammentare che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813; sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106). L'istituto è precipuamente orientato a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro (sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669; sez. 1, n. 560 del 22/11/1994, Butera, Rv. 200029). 1.1.0ra, se è certo vero che l'iscrizione nel casellario giudiziale di una sentenza irrevocabile che abbia dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto non può costituire "condanna" di per sé ostativa, ai sensi del primo comma dell'art. 175 cod. pen., alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario ad uso di privati, non è meno vero che l'istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 2015 possieda natura sostanziale 2 - inquadrabile tra le cause di non punibilità in senso stretto - che ha per presupposta la sussistenza di un reato (ovvero di un fatto di rilievo penale e "colpevole") in relazione al quale ragioni di opportunità, avuto riguardo al grado di offensività della condotta globalmente intesa, e di politica giudiziaria, hanno suggerito la scelta ordinamentale di rinunciare all'inflizione di una sanzione penale. Pertanto, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto implica l'esistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, e di un'offesa, che, pur influendo sull'applicazione della sanzione in quanto particolarmente tenue, rimane presente. 1.2.Nel caso in esame, infatti, si tratta di una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata all'esito del dibattimento che, ai sensi dell'art. 651 bis cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"; di una pronuncia, dunque, certamente valutabile come precedente giudiziario, nell'ambito del procedimento di commisurazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., anche ai fini dell'opzione di concessione del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. (v., per analoghe riflessioni in tema di decreto di archiviazione emesso per la particolare tenuità del fatto, la recente sez. 3, n.26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792, citata anche dal Procuratore Generale). E' principio costante nella giurisprudenza di legittimità che il giudice sia facoltizzato a considerare anche i precedenti giudiziari a fondamento del mancato accoglimento della richiesta di concessione dei benefici di legge (tra le tante, sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613), come del resto espressamente previsto dall'art. 133 secondo comma n. 2) cod. pen.. Ne viene in definitiva che il richiamo contenuto nella norma ai parametri indicati nell'art. 133- ai fini della concessione o del diniego del beneficio, non vieta al giudice di valutare negativamente il "precedente" dichiarato non punibile nella più ampia e globale ponderazione degli indici attinenti alle modalità dell'azione, all'entità del danno o del pericolo, o all'intensità del dolo, come ha fatto la decisione impugnata, che ha negativamente stimato le modalità della condotta e l'intensità del dolo in quanto apprezzate in uno ad "azione delittuosa similare", benchè giudicata non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., correttamente inquadrata, tuttavia, come manifestazione di persistenza del processo deliberativo dell'illecito, in contrasto con la finalità prospettica, sottesa all'applicazione dell'istituto in esame. Né assume portata confliggente la concessione, già statuita in primo grado, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che possiede valenza strettamente oggettiva (ex multis, sez.5, n. 4028 del 19/12/2018, Biscotti, Rv. 275485), riferita alla "speciale tenuità" del pregiudizio economico arrecato alla persona offesa e rappresenta solo uno dei criteri che guidano l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella calibrazione del trattamento sanzionatorio. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 22/01/2025 Il consigli fi iestensore Il Presidente