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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 90000428/2011 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SILVANO DOMINA che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'attore concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con istanza per la prosecuzione del giudizio di merito dell'1.6.2011, introdotta dell'odierno giudizio, conveniva in giudizio per ivi sentire accogliere le CP_2 CP_1 seguente conclusioni: “Preliminarmente, anche in via d'urgenza, anche con decreto inaudita altera parte, sospendere l'efficacia dell'ordinanza del 15 marzo 2011 notificata il 14.04.2011, per i motivi indicati in narrativa;
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di passaggio, attraverso le part.498, 495
e 500, vantato dalla ricorrente;
rigettare la domanda volta alla reintegra nella situazione preesistente in quanto infondata in fato e diritto;
rigettare la conseguente richiesta di parte ricorrente di ripristino dello status quo ante con rimozione della recinzione perché infondata. Con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Nella resistenza di va dato atto che è stato depositato il verbale di CP_1 mediazione contenente l'accordo di conciliazione sottoscritto il 23 settembre 2025. Con note d'udienza depositate il 25 novembre 2025 parte attrice ha chiesto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Preso atto di quanto richiesto va dichiarata la cessazione della materia del contendere e vanno compensate le spese in ragione dell'esito complessivo del procedimento.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo del 23 settembre 2025; compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Messina il 27/11/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza