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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2024, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 121/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto da con l'Avv. Maria Marcheschi di Lucca e Parte_1 con l'Avv. Vincenzo Pellegrino di Torino appellante nei confronti di con l'avv. Domenico Antonini del foro Controparte_1 di Milano e AN BA del foro di Sassari
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 561/2020 del
Tribunale di Lucca, pubblicata in data 19 giugno 2020, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, anche in via istruttoria e incidentale, in accoglimento del proposto appello, ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in ragione delle probabilità di accoglimento del gravame sia sotto il profilo delle norme di legge che si assumono violate sia con riferimento ai precedenti giurisprudenziali enunciati, in riforma integrale della Sentenza n. 561/2020: - modificare la Sentenza per essere stata fondata su un'errata interpretazione dei fatti di causa, avendo il Giudice di prime cure attribuito efficacia probatoria piena a fatti non provati e/o travisati;
- modificare la Sentenza per avere il Giudice di primo grado omesso di motivare l'iter logico seguìto;
- modificare la Sentenza nella parte in cui le prove documentali sono state ritenute insufficienti e quelle testimoniali inattendibili. In conseguenza di quanto sopra, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita: Nel merito - accertare e dichiarare che ha Parte_1 corrisposto a la somma di € 24.000,00; Controparte_1
- accertare che la suddetta somma è stata versata dall'attore alla convenuta al fine di finanziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della stessa;
- condannare alla restituzione Controparte_1 della somma di € 24.000,00 o somma ulteriore accertanda in corso di causa, in ogni caso, oltre interesse dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Con riserva di ulteriori richieste, anche all'esito dell'eventuale costituzione degli appellati»; per l'appellata: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ove
l'impugnazione non fosse dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 342 e/o 348bis c.p.c., confermare la Sentenza di primo grado e, quindi, così giudicare: IN PRINCIPALITÀ
Accertare l'integrazione dei presupposti di cui all'articolo
89 del codice di procedura civile e disporre la cancellazione dell'espressione dall'intento meramente screditante ed offensivo indicata in narrativa, la quale non ha alcuna attinenza con l'oggetto della causa, e per l'effetto Assegnare alla dott.ssa una somma a titolo di risarcimento del CP_1 danno, anche non patrimoniale IN PRINCIPALITÀ Assolvere
l'appellata da ogni avversa domanda e Controparte_1 pretesa, siccome infondata in fatto e in diritto e comunque sprovvista del necessario supporto probatorio IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva a la restituzione di € 24.000 da Controparte_1 lui corrisposti, a mezzo di due bonifici bancari, alla ex fidanzata per lavori di ristrutturazione dell'immobile da questa acquistato in Viareggio;
chiariva che nel suddetto immobile avevano per un breve periodo abitato entrambi e che, in seguito, egli si era trasferito altrove, a causa della fine della relazione sentimentale tra i due. Durante la convivenza, egli aveva prestato alla la somma CP_1 indicata per procedere più speditamente alla ristrutturazione;
chiariva che le parti avevano pattuito la restituzione dell'anzidetto importo, dato che l'immobile era di sola proprietà di che le somme mutuate Controparte_1 fossero destinate alla ristrutturazione dell'immobile e che andassero ad esclusivo vantaggio della convenuta, risultava anche dalla corrispondenza intercorsa tra gli allora conviventi. Interrotta la relazione, egli chiedeva più volte alla anche tramite invito alla negoziazione CP_1 assistita, la restituzione della somma data in prestito, senza tuttavia ottenerla. Specificava che, avuto riguardo all'entità del trasferimento ed alle condizioni economiche delle parti,
i bonifici effettuati non potevano rientrare nel novero degli atti costituenti adempimento di un'obbligazione naturale, come tali irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.; che la fattispecie rientrava piuttosto nell'ambito di operatività dell'art. 2041 c.c., avendo determinato un impoverimento dell'attore cui era riconnesso l'altrui arricchimento ingiustificato. La convenuta resisteva alla Controparte_1 domanda, deducendo che all'epoca dell'acquisto dell'immobile la relazione sentimentale durava da 13 anni e che le parti avevano deciso di apportare alcune modifiche all'immobile dalla prima acquistato, per andarci ad abitare. Deduceva altresì che le parti si erano accordate nel senso di dividere le spese di ristrutturazione della casa, anche in considerazione dei vantaggi e regali affluiti alla coppia dai genitori della e perché, comunque, abitando in questo CP_1 immobile, aveva risparmiato le spese di un'altra PT eventuale sistemazione abitativa. Nonostante gli accordi fossero diversi, egli aveva versato alla solo € CP_1
24.000. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione dei testimoni indicati hinc et hinde, e, precisate le conclusioni, veniva decisa con sentenza a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa discussione orale.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale di Lucca ha respinto la domanda di PT condannandolo alle spese di lite. Ha iniziato la sua disamina delimitando il perimetro della materia del contendere e argomentando circa l'inesattezza dell'indicazione del titolo posto a base della domanda, dato che l'attore, nelle sue difese, a volte individua la dazione di denaro come prestito, altre volte come finanziamento. Il Tribunale ipotizza la conclusione di un contratto atipico di finanziamento ad effetti meramente obbligatori, figura non di rado impiegata dalla giurisprudenza di legittimità onde identificare il mutuo di scopo, legale o convenzionale.
Il Tribunale non condivide l'opinione dell'attore secondo la quale, qualora non potesse riconoscersi l'esistenza del titolo negoziale a fondamento della domanda di restituzione del denaro mutuato, andrebbe allora accolta la tesi dell'ingiustificato arricchimento della , dato che la somma di euro 24.000, a CP_1 prescindere dalle condizioni economiche delle parti, non può intendersi pagata in adempimento di una obbligazione naturale, consona ai bisogni della convivenza. In questa cornice, non può ritenersi proposta in via alternativa una domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cfr pag.5 della sentenza: “L'actio de in rem verso sconta una generale indole sussidiaria, positivamente istituita dall'art. 2042 c.c., la quale, intesa in senso rigorosamente astratto, implica la non spettanza di azioni rientranti nella previsione di altre norme giuridiche (Cass., sez. un., sent. n. 9441/2011 n.
25461/2010; sez. un. n. 28042/2008; n. 20747/2007), tale essendo l'evenienza che si verifica laddove l'azione tipica sia rigettata per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento, in tal modo occasionando
l'esperibilità dell'azione residuale anche tramite una domanda cumulata condizionalmente nello stesso processo tramite il vincolo della subordinazione (Cass. sent. n.
2350/2017; n. 18502/2013; n. 6295/2013; sez. un., n.
26128/2010; n. 4492/2010; n. 17647/2007; n.
9584/1998)”).
Ciò premesso in diritto, il giudice di prime cure reputa che la domanda di ingiustificato arricchimento non sia stata proposta in via subordinata. Così motiva il
Tribunale di Luca: “Azione tipica fondata sul contratto
e azione residuale sembrano invece cumulate nello stesso processo sulla base di un rapporto di alternatività, intesa quale interscambiabilità e fungibilità tra le domande”. Argomenta la propria decisione altresì evidenziando che “il cumulo incondizionato nello stesso processo di due domande incompatibili è astrattamente foriero di un'assoluta incertezza in ordine all'individuazione della cosa oggetto della domanda
(art. 164, 4° comma, c.p.c.), poiché in compresenza di diritti in rapporto di reciproca esclusione non è dato intendere quale sia il bene della vita richiesto dall'attore: la prestazione dovuta o l'indennizzo in favore dell'impoverito”. Secondo il giudice di prime cure, la domanda di adempimento di un'obbligazione contrattuale svolta da non può trovare PT accoglimento, non essendo stata provata la fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio. Valuta altresì che l'estratto dalle conversazioni sull'applicazione Whatsapp non sia idoneo a costituire confessione di un fatto a sé sfavorevole, visto che fa riferimento genericamente alla restituzione CP_1 di soldi, senza chiarire però né l'entità della somma, né il titolo alla base. Inoltre, il Tribunale chiosa osservando che difettano anche i requisiti per poter ritenere integrata una ricognizione di debito o una promessa unilaterale di pagamento (Cfr pag.7 della sentenza: “Quella dichiarazione è per consustanziali ragioni parimenti carente anche della volontà ricognitiva che accede inderogabilmente alle promesse unilaterali di cui all'art. 1988 c.c., poiché il frammento del discorso che la contiene non importa
l'esplicitazione di un impegno negoziale volto alla ricognizione di un debito preesistente, neppure quantificato, con effetto modificativo della propria sfera giuridica”). In ordine alle testimonianze, il
Tribunale ritiene inattendibile quella del padre del e irrilevante quella della sorella, in quanto PT dichiaratamente de relato. Valutando comunque liberamente lo sfogo di queste testimonianze, il
Tribunale propende per la possibilità che gli accordi fra le parti siano cambiati in divenire. Ciò evince anche dall'interrogatorio formale dell'attore, giungendo alla conclusione che le parti avessero deciso di contrarre un'obbligazione solidale e diretta alla ristrutturazione della casa che entrambi intendevano abitare. Evidenzia che vi è prova del fatto che l'incarico per i lavori fosse stato conferito congiuntamente, che PT interloquiva direttamente con fornitori e tecnici, che aveva pagato integralmente i lavori e le CP_1 forniture e che , emettendo i bonifici, nessuna PT delle due volte li aveva qualificati come prestito nella causale. Ritenuta quindi la domanda non provata, l'aveva respinta condannando alle spese di lite. PT
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando PT le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errata ricostruzione dei fatti di causa, l'errata valutazione della prova assunta, avendo le conversazioni su Whatsapp valore confessorio in punto di riconoscimento del debito. Ha lamentato il superamento dei limiti dell'art. 116 c.p.c. e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, insieme alla errata interpretazione di norme. Spiega in particolare, citando Cassazione, che
“Il riconoscimento non necessita comunque di una dichiarazione espressa, ma può risultare anche da un comportamento concludente;
come, per esempio, pagare
a titolo di acconto una parte del debito (C. 2614/1999)”.
Tale è ad avviso dell'appellante il contenuto delle conversazioni Whatsapp prodotte. In particolare, al di là della qualificazione giuridica da attribuire alla frase, emerge la consapevolezza del debito da parte e la volontà di restituire il denaro. CP_1
L'appellante evidenzia che le causali dei due bonifici, non contestati e perciò pacifici, recano la dicitura
“lavori di ristrutturazione”.
Col secondo motivo d'appello l'appellante ha lamentato l'errata valutazione ed interpretazione della prova per testi e dell'interrogatorio formale, l'errata ricostruzione dei fatti, il vizio e la carenza di motivazione, che è altresì illogica e contraddittoria, nonchè la violazione dell'art. 116 cpc. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'intero sfogo dell'interrogatorio formale, in particolare laddove l'attore spiega di aver corrisposto altre somme, in aggiunta a quelle chieste in restituzione e altresì frainteso la testimonianza del teste , che Tes_1 invece era stato ben sicuro nel relazionare che PT mai aveva scelto da solo del materiale nel suo negozio.
Col terzo motivo d'appello, ha lamentato l'errata interpretazione dell'art. 2697 c.c. e comunque delle norme in materia di ripartizione dell'onere della prova, nel combinato disposto con l'art. 116 c.p.c., in materia di libero convincimento del giudice.
Col quarto motivo d'appello ha lamentato il travalicamento, da parte del Tribunale, del principio del libero convincimento del giudice, che non può essere totalmente svincolato dalle risultanze istruttorie e dal rispetto dei criteri di razionalità, ragionevolezza, coerenza e correttezza logica. Ha quindi lamentato, anche in relazione a questo motivo, la violazione dell'articolo 116 c.p.c..
Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando analiticamente i motivi d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza cartolare del 20 febbraio 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che gli argomenti dell'appellante a sostegno dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. non sono stati riproposti e che sul punto non vi è censura;
quindi, questa parte della sentenza è pacificamente passata in giudicato. Ciò va chiarito perché, per quanto in primo grado non fosse stata svolta una esplicita domanda in subordine, essa appariva come domanda alternativa prospettata dall'allora parte attrice.
Il primo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. L'appellante ritiene erroneamente che il Tribunale non abbia compreso il significato delle conversazioni
Whatsapp prodotte in giudizio;
in realtà, il giudice di prime cure esamina compiutamente dette conversazioni.
Le censure di parte appellante sul punto riguardano prevalentemente il mancato accoglimento della sua tesi difensiva da parte del giudicante;
in effetti, non vi è menzione di errori di diritto, ma semplicemente di errata interpretazione delle prove. Ciò che il Tribunale evince da frasi come la risposta su Whatsapp di ad PT CP_1 riguardo ai “soldi che ho messo nella casa”, è che, avendo la coppia deciso di vivere nella casa acquistata con i proventi della famiglia , intendesse contribuire in CP_1 PT una certa misura adempiendo una obbligazione naturale, dato che egli avrebbe goduto dell'immobile e al contempo risparmiato i canoni di locazione per altra sistemazione abitativa. Pare quindi coerente che egli invii due bonifici alla fidanzata accompagnati dalla dicitura ristrutturazione della casa di Viareggio. Questi bonifici, inoltre, sono stati effettuati a ristrutturazione ormai terminata, a contestazione della tesi secondo la quale, grazie a questo suo contributo corrisposto a titolo di prestito, CP_1 avrebbe potuto procedere senza indugio e più speditamente alla ristrutturazione. Giova sottolineare che sono stati prodotti estratti conto di parte dai quali si evince CP_1 la capienza e la possibilità di sopportare da sola le spese di ristrutturazione della casa (di cui è esclusiva proprietaria). Posto che la volontà era quella di abitare insieme nella casa che era stata regalata dai genitori della solamente a lei, appare logico che volesse CP_1 PT contribuire, rispettando peraltro il principio di proporzionalità del conferimento. In ogni caso, il Tribunale
è granitico nel ritenere non provata la fonte negoziale.
ha eseguito i due bonifici perché la coppia aveva un PT progetto di vita in comune;
non rinvenendosi gli estremi della fattispecie negoziale del mutuo, prestito o finanziamento, mancando la dimostrazione della pattuizione e comunque del termine per la restituzione del denaro, correttamente la domanda è stata ritenuta sfornita dell'adeguato supporto probatorio. La censura relativa al superamento dei limiti di cui all'art. 116 c.p.c. è destituita di fondamento;
il
Tribunale ha spiegato fin nei dettagli, adducendo argomenti del tutto condivisibili, per quale motivo, a fronte di una domanda di adempimento di un'obbligazione contrattuale da respingersi per omessa prova della fonte negoziale del diritto azionato, non è ammesso in alternativa l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento, che per sua natura ha carattere sussidiario, presupponendo che non vi sia un titolo contrattuale sulla base del quale agire o che esso sia divenuto nullo. Tale domanda avrebbe potuto semmai avere ingresso se fosse stata svolta in via subordinata, ma ciò non
è accaduto.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Parte non spiega perché la testimonianza PT di rileverebbe ai fini della decisione. Dalle Testimone_2 dichiarazioni del teste si evince semplicemente che PT non aveva ordinato niente nello showroom di da solo, Tes_1 atteso che egli e la vi si erano recati insieme e CP_1 che lei sceglieva i materiali poi ordinati;
il Tribunale, pertanto, correttamente non la menziona, ritenendo le altre più significative e spiegandone il motivo. Il giudice di prime cure approfondisce rimarcando: che il padre della CP_1 aveva riferito come l'incarico di ristrutturazione fosse stato conferito alle maestranze dalla coppia, quindi, dalla figlia e dal insieme;
che vi erano agli atti e-mails PT con i fornitori direttamente riconducibili a e che PT anch'egli si era interfacciato con la geometra incaricata.
Questi comportamenti hanno indotto il Tribunale a ritenere sorta una obbligazione solidale ex art. 1298 c.c., in linea con il progetto di vita che la coppia ha ammesso di essere stata sul punto di intraprendere. Anche in questo caso, parte appellante non ha operato un ragionamento idoneo ad incrinare il convincimento del primo giudice, opportunamente basato sul fatto che vi fosse un accordo fra le parti relativo a una compartecipazione alle spese di ristrutturazione da parte di
, a parziale compensazione del fatto che la famiglia PT
aveva di fatto donato alla figlia l'immobile in cui CP_1 poi entrambi intendevano abitare. In definitiva, anche la censura relativa ad un presunto travalicamento dei limiti di cui all'art. 116 c.p.c. non è accoglibile, stante la motivazione addotta dal Tribunale, estesa e immune da vizi logici o da incongruenze.
Il terzo e il quarto motivo d'appello, i quali, per le questioni sollevate, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e meritano di essere respinti. Il terzo motivo si pone al limite dell'inammissibilità, posto che l'appellante si limita a richiamare il testo dell'art. 2697
c.c. soffermandosi su detta disposizione, senza tuttavia illustrare in che maniera il giudice avrebbe errato nell'applicarla (il Tribunale aveva chiarito che le prove indicate da non sono sufficienti a suffragare la sua PT tesi difensiva). Anche su questo punto, pare che la censura dell'appellante riguardi l'esito della causa e non errori commessi dal Tribunale, il quale, proprio in apertura della sentenza (cfr pag. 6 paragrafo 4), espone in modo cristallino i principi da applicare in materia di onere probatorio, principi tra l'altro costantemente enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione. Questo Collegio, al pari del giudice di prime cure, ritiene che la conclusione di un contratto di mutuo, finanziamento o prestito che dir si voglia non sia stata provata ed anzi, né il contenuto delle conversazioni intrattenute su Whatsapp, né le risultanze delle prove orali assunte e neppure i bonifici pacificamente ricevuti restituiscono la connotazione contrattuale sostenuta da parte appellante. Dunque, proprio in applicazione dell'art. 2697
c.c. e in conformità agli insegnamenti del giudice di nomofilachia, il Tribunale ha giudicato lacunosa la prospettazione probatoria di parte appellante. Questa Corte ritiene di dover far proprie le conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto.
Il quarto motivo d'appello ricalca le censure espresse nel primo e nel secondo in relazione allo stigmatizzato abuso del libero convincimento da parte del Tribunale. A bene vedere, anche in questo caso, il ragionamento seguito dal primo giudice è esplicitato in maniera logica e appare perfettamente comprensibile nel suo svolgimento, tant'è che l'appellante non spiega in che cosa si sarebbe sostanziato l'asserito abuso della libertà di convincimento e non offre una prospettazione diversa, in diritto, da quella offerta in sentenza, bensì si limita a sostenere che il Tribunale avrebbe apprezzato alcune prove e scartato altre, al fine di abbracciare acriticamente la tesi di parte appellata. Ovviamente di questo comportamento non vi è traccia, in particolare perché il giudice di prime cure spiega analiticamente, passando in rassegna le prove testimoniali assunte e i documenti depositati, per quale motivo la tesi della instaurazione di un rapporto contrattuale tra le parti sostenuta dall'appellante non è supportata dallo sfogo dell'istruttoria, laddove dal quadro probatorio emerge un progetto di vita di coppia poi sfumato, ritenendo quindi che le corresponsioni di denaro dell'appellante in favore della ex compagna, facessero parte di quel progetto e fossero quindi riconducibili all'art. 1298 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (adozione dei valori medi di cui ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022, scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 in base al criterio del petitum, escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un PT ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza n. 561/2020 del Tribunale PT di Lucca, emessa/pubblicata in data 19 giugno 2020, sentenza che, per l'effetto, conferma integralmente;
CONDANNA l'appellante a rimborsare alla Parte_1 controparte le spese di questo grado di Controparte_1 giudizio che liquida in € 3966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso totale, Iva e c.p.a. come per legge;
DICHIARA che ricorrono a carico dell'appellante
[...]
i presupposti per il raddoppio del contributo PT unificato.
Firenze, 28 settembre 2024
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto da con l'Avv. Maria Marcheschi di Lucca e Parte_1 con l'Avv. Vincenzo Pellegrino di Torino appellante nei confronti di con l'avv. Domenico Antonini del foro Controparte_1 di Milano e AN BA del foro di Sassari
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 561/2020 del
Tribunale di Lucca, pubblicata in data 19 giugno 2020, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, anche in via istruttoria e incidentale, in accoglimento del proposto appello, ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in ragione delle probabilità di accoglimento del gravame sia sotto il profilo delle norme di legge che si assumono violate sia con riferimento ai precedenti giurisprudenziali enunciati, in riforma integrale della Sentenza n. 561/2020: - modificare la Sentenza per essere stata fondata su un'errata interpretazione dei fatti di causa, avendo il Giudice di prime cure attribuito efficacia probatoria piena a fatti non provati e/o travisati;
- modificare la Sentenza per avere il Giudice di primo grado omesso di motivare l'iter logico seguìto;
- modificare la Sentenza nella parte in cui le prove documentali sono state ritenute insufficienti e quelle testimoniali inattendibili. In conseguenza di quanto sopra, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita: Nel merito - accertare e dichiarare che ha Parte_1 corrisposto a la somma di € 24.000,00; Controparte_1
- accertare che la suddetta somma è stata versata dall'attore alla convenuta al fine di finanziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della stessa;
- condannare alla restituzione Controparte_1 della somma di € 24.000,00 o somma ulteriore accertanda in corso di causa, in ogni caso, oltre interesse dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Con riserva di ulteriori richieste, anche all'esito dell'eventuale costituzione degli appellati»; per l'appellata: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ove
l'impugnazione non fosse dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 342 e/o 348bis c.p.c., confermare la Sentenza di primo grado e, quindi, così giudicare: IN PRINCIPALITÀ
Accertare l'integrazione dei presupposti di cui all'articolo
89 del codice di procedura civile e disporre la cancellazione dell'espressione dall'intento meramente screditante ed offensivo indicata in narrativa, la quale non ha alcuna attinenza con l'oggetto della causa, e per l'effetto Assegnare alla dott.ssa una somma a titolo di risarcimento del CP_1 danno, anche non patrimoniale IN PRINCIPALITÀ Assolvere
l'appellata da ogni avversa domanda e Controparte_1 pretesa, siccome infondata in fatto e in diritto e comunque sprovvista del necessario supporto probatorio IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva a la restituzione di € 24.000 da Controparte_1 lui corrisposti, a mezzo di due bonifici bancari, alla ex fidanzata per lavori di ristrutturazione dell'immobile da questa acquistato in Viareggio;
chiariva che nel suddetto immobile avevano per un breve periodo abitato entrambi e che, in seguito, egli si era trasferito altrove, a causa della fine della relazione sentimentale tra i due. Durante la convivenza, egli aveva prestato alla la somma CP_1 indicata per procedere più speditamente alla ristrutturazione;
chiariva che le parti avevano pattuito la restituzione dell'anzidetto importo, dato che l'immobile era di sola proprietà di che le somme mutuate Controparte_1 fossero destinate alla ristrutturazione dell'immobile e che andassero ad esclusivo vantaggio della convenuta, risultava anche dalla corrispondenza intercorsa tra gli allora conviventi. Interrotta la relazione, egli chiedeva più volte alla anche tramite invito alla negoziazione CP_1 assistita, la restituzione della somma data in prestito, senza tuttavia ottenerla. Specificava che, avuto riguardo all'entità del trasferimento ed alle condizioni economiche delle parti,
i bonifici effettuati non potevano rientrare nel novero degli atti costituenti adempimento di un'obbligazione naturale, come tali irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.; che la fattispecie rientrava piuttosto nell'ambito di operatività dell'art. 2041 c.c., avendo determinato un impoverimento dell'attore cui era riconnesso l'altrui arricchimento ingiustificato. La convenuta resisteva alla Controparte_1 domanda, deducendo che all'epoca dell'acquisto dell'immobile la relazione sentimentale durava da 13 anni e che le parti avevano deciso di apportare alcune modifiche all'immobile dalla prima acquistato, per andarci ad abitare. Deduceva altresì che le parti si erano accordate nel senso di dividere le spese di ristrutturazione della casa, anche in considerazione dei vantaggi e regali affluiti alla coppia dai genitori della e perché, comunque, abitando in questo CP_1 immobile, aveva risparmiato le spese di un'altra PT eventuale sistemazione abitativa. Nonostante gli accordi fossero diversi, egli aveva versato alla solo € CP_1
24.000. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione dei testimoni indicati hinc et hinde, e, precisate le conclusioni, veniva decisa con sentenza a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa discussione orale.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale di Lucca ha respinto la domanda di PT condannandolo alle spese di lite. Ha iniziato la sua disamina delimitando il perimetro della materia del contendere e argomentando circa l'inesattezza dell'indicazione del titolo posto a base della domanda, dato che l'attore, nelle sue difese, a volte individua la dazione di denaro come prestito, altre volte come finanziamento. Il Tribunale ipotizza la conclusione di un contratto atipico di finanziamento ad effetti meramente obbligatori, figura non di rado impiegata dalla giurisprudenza di legittimità onde identificare il mutuo di scopo, legale o convenzionale.
Il Tribunale non condivide l'opinione dell'attore secondo la quale, qualora non potesse riconoscersi l'esistenza del titolo negoziale a fondamento della domanda di restituzione del denaro mutuato, andrebbe allora accolta la tesi dell'ingiustificato arricchimento della , dato che la somma di euro 24.000, a CP_1 prescindere dalle condizioni economiche delle parti, non può intendersi pagata in adempimento di una obbligazione naturale, consona ai bisogni della convivenza. In questa cornice, non può ritenersi proposta in via alternativa una domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cfr pag.5 della sentenza: “L'actio de in rem verso sconta una generale indole sussidiaria, positivamente istituita dall'art. 2042 c.c., la quale, intesa in senso rigorosamente astratto, implica la non spettanza di azioni rientranti nella previsione di altre norme giuridiche (Cass., sez. un., sent. n. 9441/2011 n.
25461/2010; sez. un. n. 28042/2008; n. 20747/2007), tale essendo l'evenienza che si verifica laddove l'azione tipica sia rigettata per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento, in tal modo occasionando
l'esperibilità dell'azione residuale anche tramite una domanda cumulata condizionalmente nello stesso processo tramite il vincolo della subordinazione (Cass. sent. n.
2350/2017; n. 18502/2013; n. 6295/2013; sez. un., n.
26128/2010; n. 4492/2010; n. 17647/2007; n.
9584/1998)”).
Ciò premesso in diritto, il giudice di prime cure reputa che la domanda di ingiustificato arricchimento non sia stata proposta in via subordinata. Così motiva il
Tribunale di Luca: “Azione tipica fondata sul contratto
e azione residuale sembrano invece cumulate nello stesso processo sulla base di un rapporto di alternatività, intesa quale interscambiabilità e fungibilità tra le domande”. Argomenta la propria decisione altresì evidenziando che “il cumulo incondizionato nello stesso processo di due domande incompatibili è astrattamente foriero di un'assoluta incertezza in ordine all'individuazione della cosa oggetto della domanda
(art. 164, 4° comma, c.p.c.), poiché in compresenza di diritti in rapporto di reciproca esclusione non è dato intendere quale sia il bene della vita richiesto dall'attore: la prestazione dovuta o l'indennizzo in favore dell'impoverito”. Secondo il giudice di prime cure, la domanda di adempimento di un'obbligazione contrattuale svolta da non può trovare PT accoglimento, non essendo stata provata la fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio. Valuta altresì che l'estratto dalle conversazioni sull'applicazione Whatsapp non sia idoneo a costituire confessione di un fatto a sé sfavorevole, visto che fa riferimento genericamente alla restituzione CP_1 di soldi, senza chiarire però né l'entità della somma, né il titolo alla base. Inoltre, il Tribunale chiosa osservando che difettano anche i requisiti per poter ritenere integrata una ricognizione di debito o una promessa unilaterale di pagamento (Cfr pag.7 della sentenza: “Quella dichiarazione è per consustanziali ragioni parimenti carente anche della volontà ricognitiva che accede inderogabilmente alle promesse unilaterali di cui all'art. 1988 c.c., poiché il frammento del discorso che la contiene non importa
l'esplicitazione di un impegno negoziale volto alla ricognizione di un debito preesistente, neppure quantificato, con effetto modificativo della propria sfera giuridica”). In ordine alle testimonianze, il
Tribunale ritiene inattendibile quella del padre del e irrilevante quella della sorella, in quanto PT dichiaratamente de relato. Valutando comunque liberamente lo sfogo di queste testimonianze, il
Tribunale propende per la possibilità che gli accordi fra le parti siano cambiati in divenire. Ciò evince anche dall'interrogatorio formale dell'attore, giungendo alla conclusione che le parti avessero deciso di contrarre un'obbligazione solidale e diretta alla ristrutturazione della casa che entrambi intendevano abitare. Evidenzia che vi è prova del fatto che l'incarico per i lavori fosse stato conferito congiuntamente, che PT interloquiva direttamente con fornitori e tecnici, che aveva pagato integralmente i lavori e le CP_1 forniture e che , emettendo i bonifici, nessuna PT delle due volte li aveva qualificati come prestito nella causale. Ritenuta quindi la domanda non provata, l'aveva respinta condannando alle spese di lite. PT
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando PT le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errata ricostruzione dei fatti di causa, l'errata valutazione della prova assunta, avendo le conversazioni su Whatsapp valore confessorio in punto di riconoscimento del debito. Ha lamentato il superamento dei limiti dell'art. 116 c.p.c. e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, insieme alla errata interpretazione di norme. Spiega in particolare, citando Cassazione, che
“Il riconoscimento non necessita comunque di una dichiarazione espressa, ma può risultare anche da un comportamento concludente;
come, per esempio, pagare
a titolo di acconto una parte del debito (C. 2614/1999)”.
Tale è ad avviso dell'appellante il contenuto delle conversazioni Whatsapp prodotte. In particolare, al di là della qualificazione giuridica da attribuire alla frase, emerge la consapevolezza del debito da parte e la volontà di restituire il denaro. CP_1
L'appellante evidenzia che le causali dei due bonifici, non contestati e perciò pacifici, recano la dicitura
“lavori di ristrutturazione”.
Col secondo motivo d'appello l'appellante ha lamentato l'errata valutazione ed interpretazione della prova per testi e dell'interrogatorio formale, l'errata ricostruzione dei fatti, il vizio e la carenza di motivazione, che è altresì illogica e contraddittoria, nonchè la violazione dell'art. 116 cpc. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'intero sfogo dell'interrogatorio formale, in particolare laddove l'attore spiega di aver corrisposto altre somme, in aggiunta a quelle chieste in restituzione e altresì frainteso la testimonianza del teste , che Tes_1 invece era stato ben sicuro nel relazionare che PT mai aveva scelto da solo del materiale nel suo negozio.
Col terzo motivo d'appello, ha lamentato l'errata interpretazione dell'art. 2697 c.c. e comunque delle norme in materia di ripartizione dell'onere della prova, nel combinato disposto con l'art. 116 c.p.c., in materia di libero convincimento del giudice.
Col quarto motivo d'appello ha lamentato il travalicamento, da parte del Tribunale, del principio del libero convincimento del giudice, che non può essere totalmente svincolato dalle risultanze istruttorie e dal rispetto dei criteri di razionalità, ragionevolezza, coerenza e correttezza logica. Ha quindi lamentato, anche in relazione a questo motivo, la violazione dell'articolo 116 c.p.c..
Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando analiticamente i motivi d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza cartolare del 20 febbraio 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che gli argomenti dell'appellante a sostegno dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. non sono stati riproposti e che sul punto non vi è censura;
quindi, questa parte della sentenza è pacificamente passata in giudicato. Ciò va chiarito perché, per quanto in primo grado non fosse stata svolta una esplicita domanda in subordine, essa appariva come domanda alternativa prospettata dall'allora parte attrice.
Il primo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. L'appellante ritiene erroneamente che il Tribunale non abbia compreso il significato delle conversazioni
Whatsapp prodotte in giudizio;
in realtà, il giudice di prime cure esamina compiutamente dette conversazioni.
Le censure di parte appellante sul punto riguardano prevalentemente il mancato accoglimento della sua tesi difensiva da parte del giudicante;
in effetti, non vi è menzione di errori di diritto, ma semplicemente di errata interpretazione delle prove. Ciò che il Tribunale evince da frasi come la risposta su Whatsapp di ad PT CP_1 riguardo ai “soldi che ho messo nella casa”, è che, avendo la coppia deciso di vivere nella casa acquistata con i proventi della famiglia , intendesse contribuire in CP_1 PT una certa misura adempiendo una obbligazione naturale, dato che egli avrebbe goduto dell'immobile e al contempo risparmiato i canoni di locazione per altra sistemazione abitativa. Pare quindi coerente che egli invii due bonifici alla fidanzata accompagnati dalla dicitura ristrutturazione della casa di Viareggio. Questi bonifici, inoltre, sono stati effettuati a ristrutturazione ormai terminata, a contestazione della tesi secondo la quale, grazie a questo suo contributo corrisposto a titolo di prestito, CP_1 avrebbe potuto procedere senza indugio e più speditamente alla ristrutturazione. Giova sottolineare che sono stati prodotti estratti conto di parte dai quali si evince CP_1 la capienza e la possibilità di sopportare da sola le spese di ristrutturazione della casa (di cui è esclusiva proprietaria). Posto che la volontà era quella di abitare insieme nella casa che era stata regalata dai genitori della solamente a lei, appare logico che volesse CP_1 PT contribuire, rispettando peraltro il principio di proporzionalità del conferimento. In ogni caso, il Tribunale
è granitico nel ritenere non provata la fonte negoziale.
ha eseguito i due bonifici perché la coppia aveva un PT progetto di vita in comune;
non rinvenendosi gli estremi della fattispecie negoziale del mutuo, prestito o finanziamento, mancando la dimostrazione della pattuizione e comunque del termine per la restituzione del denaro, correttamente la domanda è stata ritenuta sfornita dell'adeguato supporto probatorio. La censura relativa al superamento dei limiti di cui all'art. 116 c.p.c. è destituita di fondamento;
il
Tribunale ha spiegato fin nei dettagli, adducendo argomenti del tutto condivisibili, per quale motivo, a fronte di una domanda di adempimento di un'obbligazione contrattuale da respingersi per omessa prova della fonte negoziale del diritto azionato, non è ammesso in alternativa l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento, che per sua natura ha carattere sussidiario, presupponendo che non vi sia un titolo contrattuale sulla base del quale agire o che esso sia divenuto nullo. Tale domanda avrebbe potuto semmai avere ingresso se fosse stata svolta in via subordinata, ma ciò non
è accaduto.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Parte non spiega perché la testimonianza PT di rileverebbe ai fini della decisione. Dalle Testimone_2 dichiarazioni del teste si evince semplicemente che PT non aveva ordinato niente nello showroom di da solo, Tes_1 atteso che egli e la vi si erano recati insieme e CP_1 che lei sceglieva i materiali poi ordinati;
il Tribunale, pertanto, correttamente non la menziona, ritenendo le altre più significative e spiegandone il motivo. Il giudice di prime cure approfondisce rimarcando: che il padre della CP_1 aveva riferito come l'incarico di ristrutturazione fosse stato conferito alle maestranze dalla coppia, quindi, dalla figlia e dal insieme;
che vi erano agli atti e-mails PT con i fornitori direttamente riconducibili a e che PT anch'egli si era interfacciato con la geometra incaricata.
Questi comportamenti hanno indotto il Tribunale a ritenere sorta una obbligazione solidale ex art. 1298 c.c., in linea con il progetto di vita che la coppia ha ammesso di essere stata sul punto di intraprendere. Anche in questo caso, parte appellante non ha operato un ragionamento idoneo ad incrinare il convincimento del primo giudice, opportunamente basato sul fatto che vi fosse un accordo fra le parti relativo a una compartecipazione alle spese di ristrutturazione da parte di
, a parziale compensazione del fatto che la famiglia PT
aveva di fatto donato alla figlia l'immobile in cui CP_1 poi entrambi intendevano abitare. In definitiva, anche la censura relativa ad un presunto travalicamento dei limiti di cui all'art. 116 c.p.c. non è accoglibile, stante la motivazione addotta dal Tribunale, estesa e immune da vizi logici o da incongruenze.
Il terzo e il quarto motivo d'appello, i quali, per le questioni sollevate, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e meritano di essere respinti. Il terzo motivo si pone al limite dell'inammissibilità, posto che l'appellante si limita a richiamare il testo dell'art. 2697
c.c. soffermandosi su detta disposizione, senza tuttavia illustrare in che maniera il giudice avrebbe errato nell'applicarla (il Tribunale aveva chiarito che le prove indicate da non sono sufficienti a suffragare la sua PT tesi difensiva). Anche su questo punto, pare che la censura dell'appellante riguardi l'esito della causa e non errori commessi dal Tribunale, il quale, proprio in apertura della sentenza (cfr pag. 6 paragrafo 4), espone in modo cristallino i principi da applicare in materia di onere probatorio, principi tra l'altro costantemente enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione. Questo Collegio, al pari del giudice di prime cure, ritiene che la conclusione di un contratto di mutuo, finanziamento o prestito che dir si voglia non sia stata provata ed anzi, né il contenuto delle conversazioni intrattenute su Whatsapp, né le risultanze delle prove orali assunte e neppure i bonifici pacificamente ricevuti restituiscono la connotazione contrattuale sostenuta da parte appellante. Dunque, proprio in applicazione dell'art. 2697
c.c. e in conformità agli insegnamenti del giudice di nomofilachia, il Tribunale ha giudicato lacunosa la prospettazione probatoria di parte appellante. Questa Corte ritiene di dover far proprie le conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto.
Il quarto motivo d'appello ricalca le censure espresse nel primo e nel secondo in relazione allo stigmatizzato abuso del libero convincimento da parte del Tribunale. A bene vedere, anche in questo caso, il ragionamento seguito dal primo giudice è esplicitato in maniera logica e appare perfettamente comprensibile nel suo svolgimento, tant'è che l'appellante non spiega in che cosa si sarebbe sostanziato l'asserito abuso della libertà di convincimento e non offre una prospettazione diversa, in diritto, da quella offerta in sentenza, bensì si limita a sostenere che il Tribunale avrebbe apprezzato alcune prove e scartato altre, al fine di abbracciare acriticamente la tesi di parte appellata. Ovviamente di questo comportamento non vi è traccia, in particolare perché il giudice di prime cure spiega analiticamente, passando in rassegna le prove testimoniali assunte e i documenti depositati, per quale motivo la tesi della instaurazione di un rapporto contrattuale tra le parti sostenuta dall'appellante non è supportata dallo sfogo dell'istruttoria, laddove dal quadro probatorio emerge un progetto di vita di coppia poi sfumato, ritenendo quindi che le corresponsioni di denaro dell'appellante in favore della ex compagna, facessero parte di quel progetto e fossero quindi riconducibili all'art. 1298 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (adozione dei valori medi di cui ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022, scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 in base al criterio del petitum, escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un PT ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza n. 561/2020 del Tribunale PT di Lucca, emessa/pubblicata in data 19 giugno 2020, sentenza che, per l'effetto, conferma integralmente;
CONDANNA l'appellante a rimborsare alla Parte_1 controparte le spese di questo grado di Controparte_1 giudizio che liquida in € 3966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso totale, Iva e c.p.a. come per legge;
DICHIARA che ricorrono a carico dell'appellante
[...]
i presupposti per il raddoppio del contributo PT unificato.
Firenze, 28 settembre 2024
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.