TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1475/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 1475/2021 tra
Parte_1 Pt_2
[...] Pt_3
Parte_4
APPELLANTI
e
Controparte_1
Controparte_2
[...] Parte_5
Parte_6
APPELLATI
Oggi 20 gennaio 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, sono comparsi:
Per per e per l'avv. Parte_7 Persona_1 Parte_4
AZZARONE ANTONELLA
Per l'avv. CALDARELLA FORTUNATO e per Controparte_1 [...]
l'avv. CALDARELLA Controparte_2
FORTUNATO
Il Giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte da ritenersi allegate al presente verbale di causa per costituirne parte integrante, lette le memorie e le note scritte depositate in sostituzione del verbale e della discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1475/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._1
AZZARONE ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA SCALORIA 37 71043
MANFREDONIA presso il difensore avv. AZZARONE ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARONE Persona_1 C.F._2
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA SCALORIA 37 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. AZZARONE ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARONE Parte_4 C.F._3
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA SCALORIA 37 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. AZZARONE ANTONELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 C.F._ CALDARELLA FORTUNATO, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 107 - 71122
FOGGIA presso il difensore avv. CALDARELLA FORTUNATO
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. CALDARELLA FORTUNATO, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VIA GRAMSCI, 107 - SC.C 71122 FOGGIA presso il difensore avv. CALDARELLA
FORTUNATO
APPELLATI
(C.F. ), Controparte_3
(C.F. ), Parte_6
ALTRI APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI PERSONALI
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con atto di citazione notificato in data 01.09.17, e Parte_7 Persona_1 Parte_4 convenivano in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 nonché e al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni patite quali Controparte_3 Parte_6 terzi trasportati a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 10.10.16 alle ore 12.30 circa, allorquando il veicolo Volkswagen Bora Variant Volkswagen Passat, tg. GJ-72-SMS, di proprietà di e, nell'occasione, condotto da , mentre percorreva la S.P. 58, giunto Controparte_3 Parte_8 in prossimità di una curva, finiva fuori strada a causa dell'elevata velocità.
Costituitosi in giudizio, l' chiedeva, in via preliminare, di dichiarare Controparte_4
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea ex art. 139 Cod. Ass. Priv., comma 2 e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto non provata sia in ordine all'an che al quantum, con condanna al pagamento delle spese e onorari di causa;
in via del tutto subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di contenere il risarcimento nelle minori somme accertate, decurtate della percentuale di corresponsabilità ascrivibile agli attori, con compensazione delle spese di causa.
e , benché regolarmente citati, intendevano non costituirsi. Controparte_3 Parte_6
Espletata l'istruttoria, consistita nell'escussione del teste , il G.d.P. di Manfredonia, con Testimone_1 sentenza n. 54/2020 depositata in data 03.08.2020, rigettava la domanda attorea in quanto sfornita di adeguati elementi probatori, con conseguente condanna degli attori, in solido, alle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello notificato all' in data Controparte_4
12.02.21 e al procuratore Antonella Azzarone in data 26.02.2021, Parte_7 Per_1
e hanno citato in giudizio l' in persona del suo legale
[...] Parte_4 Controparte_4 rappresentante pro tempore, nonché e affinché il Giudice di II grado Controparte_3 Parte_6 riformasse la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda risarcitoria per un importo ridotto a €
3.750, previo accertamento della qualità di terzi trasportati degli appellanti, nonché della responsabilità del proprietario e del conducente nella causazione del sinistro di cui è causa, con conseguente condanna al pagamento delle spese e degli onorari di lite del giudizio di secondo grado.
Nel costituirsi in giudizio in data 28.06.21, l' ha evidenziato, preliminarmente, Controparte_4
l'improcedibilità dell'atto di appello per tardiva costituzione in giudizio degli appellanti;
in via gradata, l'inammissibilità dello stesso per carenza di argomentazioni logico-giuridiche idonee a confutare le motivazioni della sentenza di primo grado;
nel merito, di dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello avanzato, con condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
e , regolarmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_3 Parte_6
All'udienza del 23.10.2024 la causa è stata rinviata per la decisione, all'odierna udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***** pagina 3 di 6 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di che, Controparte_3 Parte_6 ritualmente citati in giudizio, hanno inteso non costituirsi.
Gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio l' e Controparte_4 Controparte_3
per la riforma della sentenza del G.d.P. di Manfredonia n. 54/2020 depositata in Cancelleria Parte_6 in data 03.08.2020, sulla scorta dei seguenti motivi:
- Difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
- Errata valutazione dei mezzi di prova ritenuti insufficienti per il raggiungimento della prova dei fatti di causa;
- Errata valutazione del nesso di causalità tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro esposta nell'atto introduttivo del giudizio.
****
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
1. In via preliminare
In primis, giova rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità avanzata dall'appellato per tardiva costituzione dell'appellante, ovverosia oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto alla parte appellata (ex artt. 347, 348 e 165 c.p.c.).
Sul punto, va considerato che la costituzione dell'appellante deve avvenire, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., secondo le forme del procedimento dinanzi al Tribunale e dunque - secondo quanto stabilito all'art. 165
c.p.c. - mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del fascicolo di parte, contenente l'atto introduttivo originale, entro 10 giorni dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
Tanto premesso, guardando al caso di specie, l'appellante ha realizzato una prima notifica dell'atto di appello a mezzo PEC in data 12.02.2021 alle ore 12.29 all' e, successivamente, una Controparte_4 seconda notifica del medesimo atto in data 26.02.2021 al procuratore costituito di parte appellata, procedendo all'iscrizione a ruolo della causa il 05.03.2021.
Ebbene, secondo un autorevole orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, "nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché l'art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello
(di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso” (Cass. S.U., sent. n. 16598/2016).
Dunque, premesso che la nullità della prima notifica (comunque tardiva) realizzata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio eletto o dichiarato è stata sanata – con effetto retroattivo - dalla costituzione in giudizio della parte intimata (Cass. sent. n. 10500/2018), il termine pagina 4 di 6 per l'iscrizione al ruolo decorre dalla seconda notificazione che è stata correttamente realizzata in sostituzione della precedente notifica viziata, il tutto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 166
c.p.c.
Sempre preliminarmente, gli appellanti evidenziano che l' si sarebbe costituito in Controparte_4
“proprio” nel giudizio di primo grado, anziché quale mandatario dell'impresa estera Euroins Romania, con conseguente difetto di legittimazione passiva.
Contr Ebbene, il motivo è infondato poiché la costituzione dell' isulta conforme alle prescrizioni di cui all'art. 126 , comma II C.d.A., ai sensi del quale, in caso di sinistri stradali avvenuti in Italia Contr coinvolgenti un veicolo immatricolato in uno Stato estero, l' ssume la qualifica di domiciliatario dell'assicurato straniero, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione. Contr Né tantomeno è possibile desumere la costituzione “in proprio” dell' al mandato firmato da RI
HE, poiché dalla documentazione prodotta in atti si evince chiaramente che la stessa risulta essere procuratrice dell' in forza dei poteri conferitile con procura autenticata nelle Controparte_4 firme il 02.03.16 per notar di Milano e, pertanto, legittimata a stare in giudizio Persona_2 nell'interesse della medesima società.
2. Il merito
Quanto al merito della vicenda, conformemente a quanto già evidenziato dal Giudice di prime cure, la domanda attorea risulta non provata.
In particolare, l'art. 2697 c.c. impone, nei confronti di chi agisce in giudizio, di provare i fatti a fondamento delle proprie pretese.
Nella vicenda in esame, gli odierni appellanti non hanno fornito sufficienti prove atte a dimostrare il fatto, il danno ingiusto patito, il nesso causale e l'elemento soggettivo del responsabile civile.
Ed infatti, risulta pienamente condivisibile quanto stabilito dal Giudice in primo grado in ordine alla
“genericità” della deposizione testimoniale resa dall'unico teste, , escusso all'udienza del Testimone_1
17.01.20, il quale, non solo non identificava precisamente il veicolo coinvolto nel sinistro (“…ho visto una station vagon di colore scuro con la targa straniera che non ricordo il numero…”), ma risultava vaga anche l'individuazione dei soggetti trasportati (“…all'interno della macchina vi erano tre ragazzi e due donne (…) sui sedili anteriori c'erano due ragazzi, l'altro con le due ragazze erano sul sedile posteriore…”), dei danni patiti (“…ricordo che gli occupanti lamentavano dolori…”) e se gli stessi avessero o meno indossato le cinture di sicurezza (“…non ricordo se gli occupanti indossassero le cinture…”).
Peraltro, a fronte di tale vaghezza, correttamente il Giudice ha tenuto conto della denuncia-querela sporta dal proprietario della vettura, , per truffa e/o sostituzione di persona e alle Parte_9 successive indagini espletate dalla polizia giudiziaria che confermano l'assoluta incertezza circa la verificazione dell'evento e l'effettiva presenza degli appellanti sul mezzo.
Infatti, poiché il nostro ordinamento è fondato sul principio del libero convincimento del Giudice, il materiale indiziario, seppur non vincolante, può essere liberamente apprezzato dal Giudice per fondare il proprio convincimento (Cass. sent. n. 21356/2021). pagina 5 di 6 A fronte di una ricostruzione dei fatti particolarmente lacunosa, occorre infine ritenere prive di alcun valore probatorio le perizie di parte realizzate a firma del dottor poiché prive di autonomo Persona_3 valore probatorio (Cass. S.U. n. 13902/2013) e, dunque, inidonee a dimostrare, da sole, il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso.
3. Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello in quanto infondato, confermando anche in punto di spese di lite la sentenza del
G.d.P. di Manfredonia n. 54/2020, depositata in Cancelleria in data 03.08.2020;
- per l'effetto, condanna e al rimborso a favore Parte_7 Persona_1 Parte_4 dell' in persona del suo rappresentante p.t., le spese e competenze del presente Controparte_4 grado di giudizio, quantificate in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 20.01.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 1475/2021 tra
Parte_1 Pt_2
[...] Pt_3
Parte_4
APPELLANTI
e
Controparte_1
Controparte_2
[...] Parte_5
Parte_6
APPELLATI
Oggi 20 gennaio 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, sono comparsi:
Per per e per l'avv. Parte_7 Persona_1 Parte_4
AZZARONE ANTONELLA
Per l'avv. CALDARELLA FORTUNATO e per Controparte_1 [...]
l'avv. CALDARELLA Controparte_2
FORTUNATO
Il Giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte da ritenersi allegate al presente verbale di causa per costituirne parte integrante, lette le memorie e le note scritte depositate in sostituzione del verbale e della discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1475/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._1
AZZARONE ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA SCALORIA 37 71043
MANFREDONIA presso il difensore avv. AZZARONE ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARONE Persona_1 C.F._2
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA SCALORIA 37 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. AZZARONE ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARONE Parte_4 C.F._3
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA SCALORIA 37 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. AZZARONE ANTONELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 C.F._ CALDARELLA FORTUNATO, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 107 - 71122
FOGGIA presso il difensore avv. CALDARELLA FORTUNATO
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. CALDARELLA FORTUNATO, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VIA GRAMSCI, 107 - SC.C 71122 FOGGIA presso il difensore avv. CALDARELLA
FORTUNATO
APPELLATI
(C.F. ), Controparte_3
(C.F. ), Parte_6
ALTRI APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI PERSONALI
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con atto di citazione notificato in data 01.09.17, e Parte_7 Persona_1 Parte_4 convenivano in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 nonché e al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni patite quali Controparte_3 Parte_6 terzi trasportati a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 10.10.16 alle ore 12.30 circa, allorquando il veicolo Volkswagen Bora Variant Volkswagen Passat, tg. GJ-72-SMS, di proprietà di e, nell'occasione, condotto da , mentre percorreva la S.P. 58, giunto Controparte_3 Parte_8 in prossimità di una curva, finiva fuori strada a causa dell'elevata velocità.
Costituitosi in giudizio, l' chiedeva, in via preliminare, di dichiarare Controparte_4
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea ex art. 139 Cod. Ass. Priv., comma 2 e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto non provata sia in ordine all'an che al quantum, con condanna al pagamento delle spese e onorari di causa;
in via del tutto subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di contenere il risarcimento nelle minori somme accertate, decurtate della percentuale di corresponsabilità ascrivibile agli attori, con compensazione delle spese di causa.
e , benché regolarmente citati, intendevano non costituirsi. Controparte_3 Parte_6
Espletata l'istruttoria, consistita nell'escussione del teste , il G.d.P. di Manfredonia, con Testimone_1 sentenza n. 54/2020 depositata in data 03.08.2020, rigettava la domanda attorea in quanto sfornita di adeguati elementi probatori, con conseguente condanna degli attori, in solido, alle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello notificato all' in data Controparte_4
12.02.21 e al procuratore Antonella Azzarone in data 26.02.2021, Parte_7 Per_1
e hanno citato in giudizio l' in persona del suo legale
[...] Parte_4 Controparte_4 rappresentante pro tempore, nonché e affinché il Giudice di II grado Controparte_3 Parte_6 riformasse la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda risarcitoria per un importo ridotto a €
3.750, previo accertamento della qualità di terzi trasportati degli appellanti, nonché della responsabilità del proprietario e del conducente nella causazione del sinistro di cui è causa, con conseguente condanna al pagamento delle spese e degli onorari di lite del giudizio di secondo grado.
Nel costituirsi in giudizio in data 28.06.21, l' ha evidenziato, preliminarmente, Controparte_4
l'improcedibilità dell'atto di appello per tardiva costituzione in giudizio degli appellanti;
in via gradata, l'inammissibilità dello stesso per carenza di argomentazioni logico-giuridiche idonee a confutare le motivazioni della sentenza di primo grado;
nel merito, di dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello avanzato, con condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
e , regolarmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_3 Parte_6
All'udienza del 23.10.2024 la causa è stata rinviata per la decisione, all'odierna udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***** pagina 3 di 6 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di che, Controparte_3 Parte_6 ritualmente citati in giudizio, hanno inteso non costituirsi.
Gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio l' e Controparte_4 Controparte_3
per la riforma della sentenza del G.d.P. di Manfredonia n. 54/2020 depositata in Cancelleria Parte_6 in data 03.08.2020, sulla scorta dei seguenti motivi:
- Difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
- Errata valutazione dei mezzi di prova ritenuti insufficienti per il raggiungimento della prova dei fatti di causa;
- Errata valutazione del nesso di causalità tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro esposta nell'atto introduttivo del giudizio.
****
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
1. In via preliminare
In primis, giova rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità avanzata dall'appellato per tardiva costituzione dell'appellante, ovverosia oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto alla parte appellata (ex artt. 347, 348 e 165 c.p.c.).
Sul punto, va considerato che la costituzione dell'appellante deve avvenire, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., secondo le forme del procedimento dinanzi al Tribunale e dunque - secondo quanto stabilito all'art. 165
c.p.c. - mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del fascicolo di parte, contenente l'atto introduttivo originale, entro 10 giorni dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
Tanto premesso, guardando al caso di specie, l'appellante ha realizzato una prima notifica dell'atto di appello a mezzo PEC in data 12.02.2021 alle ore 12.29 all' e, successivamente, una Controparte_4 seconda notifica del medesimo atto in data 26.02.2021 al procuratore costituito di parte appellata, procedendo all'iscrizione a ruolo della causa il 05.03.2021.
Ebbene, secondo un autorevole orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, "nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché l'art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello
(di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso” (Cass. S.U., sent. n. 16598/2016).
Dunque, premesso che la nullità della prima notifica (comunque tardiva) realizzata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio eletto o dichiarato è stata sanata – con effetto retroattivo - dalla costituzione in giudizio della parte intimata (Cass. sent. n. 10500/2018), il termine pagina 4 di 6 per l'iscrizione al ruolo decorre dalla seconda notificazione che è stata correttamente realizzata in sostituzione della precedente notifica viziata, il tutto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 166
c.p.c.
Sempre preliminarmente, gli appellanti evidenziano che l' si sarebbe costituito in Controparte_4
“proprio” nel giudizio di primo grado, anziché quale mandatario dell'impresa estera Euroins Romania, con conseguente difetto di legittimazione passiva.
Contr Ebbene, il motivo è infondato poiché la costituzione dell' isulta conforme alle prescrizioni di cui all'art. 126 , comma II C.d.A., ai sensi del quale, in caso di sinistri stradali avvenuti in Italia Contr coinvolgenti un veicolo immatricolato in uno Stato estero, l' ssume la qualifica di domiciliatario dell'assicurato straniero, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione. Contr Né tantomeno è possibile desumere la costituzione “in proprio” dell' al mandato firmato da RI
HE, poiché dalla documentazione prodotta in atti si evince chiaramente che la stessa risulta essere procuratrice dell' in forza dei poteri conferitile con procura autenticata nelle Controparte_4 firme il 02.03.16 per notar di Milano e, pertanto, legittimata a stare in giudizio Persona_2 nell'interesse della medesima società.
2. Il merito
Quanto al merito della vicenda, conformemente a quanto già evidenziato dal Giudice di prime cure, la domanda attorea risulta non provata.
In particolare, l'art. 2697 c.c. impone, nei confronti di chi agisce in giudizio, di provare i fatti a fondamento delle proprie pretese.
Nella vicenda in esame, gli odierni appellanti non hanno fornito sufficienti prove atte a dimostrare il fatto, il danno ingiusto patito, il nesso causale e l'elemento soggettivo del responsabile civile.
Ed infatti, risulta pienamente condivisibile quanto stabilito dal Giudice in primo grado in ordine alla
“genericità” della deposizione testimoniale resa dall'unico teste, , escusso all'udienza del Testimone_1
17.01.20, il quale, non solo non identificava precisamente il veicolo coinvolto nel sinistro (“…ho visto una station vagon di colore scuro con la targa straniera che non ricordo il numero…”), ma risultava vaga anche l'individuazione dei soggetti trasportati (“…all'interno della macchina vi erano tre ragazzi e due donne (…) sui sedili anteriori c'erano due ragazzi, l'altro con le due ragazze erano sul sedile posteriore…”), dei danni patiti (“…ricordo che gli occupanti lamentavano dolori…”) e se gli stessi avessero o meno indossato le cinture di sicurezza (“…non ricordo se gli occupanti indossassero le cinture…”).
Peraltro, a fronte di tale vaghezza, correttamente il Giudice ha tenuto conto della denuncia-querela sporta dal proprietario della vettura, , per truffa e/o sostituzione di persona e alle Parte_9 successive indagini espletate dalla polizia giudiziaria che confermano l'assoluta incertezza circa la verificazione dell'evento e l'effettiva presenza degli appellanti sul mezzo.
Infatti, poiché il nostro ordinamento è fondato sul principio del libero convincimento del Giudice, il materiale indiziario, seppur non vincolante, può essere liberamente apprezzato dal Giudice per fondare il proprio convincimento (Cass. sent. n. 21356/2021). pagina 5 di 6 A fronte di una ricostruzione dei fatti particolarmente lacunosa, occorre infine ritenere prive di alcun valore probatorio le perizie di parte realizzate a firma del dottor poiché prive di autonomo Persona_3 valore probatorio (Cass. S.U. n. 13902/2013) e, dunque, inidonee a dimostrare, da sole, il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso.
3. Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello in quanto infondato, confermando anche in punto di spese di lite la sentenza del
G.d.P. di Manfredonia n. 54/2020, depositata in Cancelleria in data 03.08.2020;
- per l'effetto, condanna e al rimborso a favore Parte_7 Persona_1 Parte_4 dell' in persona del suo rappresentante p.t., le spese e competenze del presente Controparte_4 grado di giudizio, quantificate in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 20.01.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 6