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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 630/2020 RGAC vertente
TRA
, nato il [...] a [...], titolare dell'omonima Parte_1
ditta individuale - P. Iva – ; Parte_1 P.IVA_1 CodiceFiscale_1
, nata il [...] a [...]- c. f. ; Controparte_1 C.F._2
, nata il [...] a [...], c. f. ; CP_2 C.F._3
nata il [...] a [...] c.f. Parte_2
, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Aniello Ferrentino, C.F._4
come da procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castel
San Giorgio (SA), Via Camillo Alfano n° 40,
APPELLANTI
E
1 società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_3
sede in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, la con sede in Roma, Controparte_4
Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
(C.F., P. IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. CP_5
), quale mandataria con rappresentanza in forza di procura P.IVA_2
autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del Persona_1
18/12/2019 (Rep. n. 55730 – Racc. n. 41254 Controparte_6
on sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle
Imprese di IS - LU , iscritta nell'Albo degli Intermediari P.IVA_3
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. N. 385/1993 al N. 50 società appartenente al
[...]
iscritta all'albo dei Gruppi bancari al n. 3266 Controparte_7
sottoposta a direzione e coordinamento da parte di
[...]
, quest'ultima, a propria volta, mandataria con Controparte_8
rappresentanza di giusta procura autenticata nella firma Controparte_3
per atto a rogito del Notaio del 9/12/2019 (Rep. n. 28365 - Persona_2
Racc. n. 12029, registrato a Milano il 9/12/2019 al n. 50268 serie 1T –),
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale autenticata nella firma per atto a rogito del notaio in data 17.03.2020 (Rep n. 71029 Racc. 26678 Persona_3
registrata a Roma il 17.03.2020 al n. 7462) (doc.3), dall'avv. Giuseppe Pierfelice
Grillo ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Bruno Battaglia, con studio in
Lamezia Terme, Via G.Marconi n. 51
APPELLATA
All'udienza del 14.10.2025 la causa era posta in decisione:
conclusioni delle parti
2 Per gli appellanti: << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis,
accogliere il proposto appello, di cui alle motivazioni in premessa specificate e nel
riportarsi alle conclusioni formulate nell'atto di citazione ad opposizione a decreto
ingiuntivo, che si reiterano e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte: 1) in
via preliminare, pregiudiziale ed assorbente, dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Cosenza, essendo competente per territorio il Tribunale di Nocera Inferiore,
luogo di residenza o domicilio elettivo (Comune di Castel San Giorgio – Salerno) del
debitore , titolare della omonima ditta individuale, qualificata dalla Parte_1
stessa Banca Carime s.p.a. “ microimpresa”, ex art. 18 lett. d – bis l. 27/2012, nonché ex
art. 33 lett. U del D.lgs. n° 206/2005 (codice del consumo); 2) sempre in via preliminare
ed assorbente, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza, essendo
competente per territorio, in via esclusiva, il giudice del Tribunale di Bari o, in via
alternativa, quello del Tribunale di Nocera Inferiore, nella cui circoscrizione ha sede la
filiale di Castel San Giorgio (SA) della Banca Carime s.p.a., per violazione del Foro
convenzionale stabilito tra le parti;
3) ancora in via preliminare, si chiede, ai sensi dell'art.
269 c.p.c., di essere autorizzati alla chiamata in causa della
[...]
, controgarante, in persona del suo Presidente Controparte_9
e legale rappresentante p.t., con sede in Salerno, C.so Garibaldi n° 16, per essere garantito
e manlevato fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito;
4) sempre in via
preliminare, accertato il difetto dei requisiti di liquidità, di certezza e di esigibilità, di cui
all'art. 633 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, con
conseguente rigetto di eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo; 5) revocare il concesso decreto ingiuntivo n° 1378 /15, essendo l'opposizione
fondata su prova scritta, nonché di facile e pronta soluzione;
6) nel merito, accogliere la
presente opposizione, con rigetto dell'avversa domanda), riformare totalmente la sentenza
impugnata, con conseguente condanna della società Banca Carime Spa, nella qualità, alla
3 refusione delle spese e competenze professionali, sia del primo giudizio, sia del presente
procedimento, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
b) Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il
quinto motivo di impugnazione e, per l'effetto, accertata l'esistenza di intese
anticoncorrenziali vietate dalla normativa antitrus (art. 2 della legge n° 287/90), attuate
nel contratto di fideiussione omnibus del 23.11.2012 ed in particolare le clausole o
pattuizioni, di cui agli artt. 1/4; 2/1 e 7, nonché la coincidenza delle stesse con il modulo
negoziale applicato dalla banca, dichiarare la nullità assoluta ed integrale della
fideiussione omnibus, azionata dalla banca, quale elemento costitutivo della domanda di
ingiunzione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n°1378/2015 nei confronti
dei fideiussori – appellanti e per l'effetto liberare gli stessi, in conformità alla previsione
di cui all'art. 1956 c.c.. In via istruttoria, si reitera nella richiesta, ex art. 269 cpc, di
chiamata del terzo , quale cofideiussore del credito vantato dalla banca... Controparte_9
->;
per l'appellata: << Voglia la Corte adita rigettare il preposto appello in quanto infondato
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1887/2019 emessa dal Tribunale
di Cosenza il26.09.2019 e pubblicata in pari data.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.>>.
I FATTI
Con atto di citazione ad opposizione a decreto ingiuntivo n° 1378/2015 e contestuale richiesta di chiamata del terzo ex art. 269 cpc, , ritualmente notificato,
i sigg. , , e , nelle Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
rispettive qualità, convenivano, in giudizio la Spa Banca Carime per sentire in via preliminare, pregiudiziale ed assorbente, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza, essendo competente per territorio il Tribunale di
Nocera Inferiore, luogo di residenza o domicilio elettivo (Comune di Castel San
4 Giorgio – Salerno) del debitore , titolare della omonima ditta Parte_1
individuale, qualificata dalla stessa Banca Carime s.p.a. “ microimpresa”, ex art. 18 lett. d – bis l. 27/2012, nonché ex art. 33 lett. U del D.lgs. n° 206/2005 (codice del consumo); sempre in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza, essendo competente per territorio, in via esclusiva, il giudice del Tribunale di Bari o, in via alternativa,
quello del Tribunale di Nocera Inferiore, nella cui circoscrizione ha sede la filiale di Castel San Giorgio (SA) della Banca Carime s.p.a., per violazione del Foro
convenzionale stabilito tra le parti;
ancora in via preliminare, si chiede, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di essere autorizzati alla chiamata in causa della
[...]
, controgarante, in Controparte_9
persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Salerno, C.so
Garibaldi n° 16, per essere garantito e manlevato fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito;
sempre in via preliminare, accertato il difetto dei requisiti di liquidità, di certezza e di esigibilità, di cui all'art. 633 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto di eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
revocare il concesso decreto ingiuntivo n° 1378 /15, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nonché di facile e pronta soluzione;
nel merito, accogliere la presente opposizione, con rigetto dell'avversa domanda.
Si costituiva la convenuta, con comparsa del 11.4.2016, chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 cpc, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito, il rigetto dell'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto monitorio.
Con ordinanza del 6.5.2015 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando i termini per l'introduzione della
5 procedura di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 04.10.2016, per verificare l'esito della procedura di mediazione.
All'udienza di rimessione del 04.10.2016, espletata, nelle more, la procedura di mediazione, introdotta dagli opponenti, con esito negativo, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 VI° comma cpc.
All'udienza del 24.05.2019, la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc..
Con sentenza n. 1887/2019, pubblicata il 26.09.2019, il Tribunale di
Cosenza così disponendo:
“ Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il D.I. n. ° 1378/2015;
-dichiara, ai sensi dell'art. 654 cpc il D.I. definitivamente esecutivo;
-condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano
in € 4.015 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.”
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato , Parte_1
, e , interponevano appello Controparte_1 CP_2 Parte_2
avverso la suddetta sentenza deducendo in particolare che:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. – Foro
convenzionale territorialmente competente, stante l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza, essendo competente per territorio ed in via esclusiva, il giudice del Tribunale di Bari o, in via alternativa, quello del Tribunale di Nocera Inferiore, nella cui circoscrizione ha sede la filiale di Castel San Giorgio (SA) della Banca Carime s.p.a., per effetto della clausola di designazione del foro territoriale, espressamente pattuita tra le
6 parti, con carattere di esclusività, in modo inequivocabile, contenuta nel contratto di apertura di credito in conto corrente;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 lett. U) d.lgs. n° 206 /2005
(Codice del Consumo), nonché dell'art. 18 lett. D) bis della legge n°
27/2012 per avere il giudice di prime cure rigettato eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ex art. 33 lett. u) d.lgs n°
206/2005, atteso che nei rapporti contrattuali fra banca e cliente
(consumatore), nessuna valenza giuridica assume il foro esclusivo indicato nel contratto ed atteso che, prima della conclusione del contratto di apertura di credito in conto corrente n° 6740/10083 del 28.12.2012, su cui affluivano le anticipazioni, il sig. , veniva qualificato, ai Parte_1
fini delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, su disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, cliente al dettaglio.
3) Nullità della sentenza per errata, illogica e contraddittoria motivazione e valutazione delle prove documentali. Errata idoneità della prova del credito. essendo il contratto di anticipo fatture, privo di autonomia, attesa la sua natura di accessorietà, il giudice dell'opposizione dovrà valutare, ai fini della verifica dell'esistenza e certezza del credito vantato, la produzione, del cui onere è gravata la banca, sia del contratto principale di conto corrente, unico ad essere operativo tra le parti, corredato del richiamo esplicito alle norme bancarie uniformi, sia tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto, previo invio di comunicazione al cliente,
documenti contabili, questi ultimi, che costituiscono un elemento più
analitico, poiché certificano in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo contabile. la banca, nonostante avesse avuto la possibilità di esibire e produrre gli estratti conto, non ha
7 provveduto all'onere di allegazione, ragion per cui il suo credito non è
stato dimostrato;
4) Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Omessa pronuncia su un capo della domanda, atteso che gli opponenti, odierni appellanti, nella qualità, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avanzavano, legittimamente,
richiesta di essere autorizzati a chiamare in causa il , Controparte_10
nella qualità di fideiussore del credito vantato dalla opposta Banca
Carime, secondo le condizioni e modalità della garanzia offerta dal medesimo Istituto , di cui al contratto depositato in atti, al fine CP_9
di essere garantiti e manlevati fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito;
5) Nullità assoluta del contratto di fideiussione omnibus, con riferimento all'art. 2 della L. n° 287/1990 (legge antitrust) non rilevata officiosamente dal Tribunale di Cosenza.
Si costituiva ucceduta, a titolo particolare nelle ragioni Controparte_11
creditorie già di titolarità della banca opposta, contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 14.10.2025,
la causa era posta in decisione previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellata costituita ollevata Controparte_11
dagli appellanti nella prima difesa successiva alla costituzione della stessa.
Ed invero, risulta dagli atti che in virtù di atto a rogito del Notaio
[...]
di Brescia del 2.2.2017, Rep. 103243 e Racc. 35834, la Persona_4 CP_12
[...] con sede legale in Cosenza in Viale Crati snc, (partita iva e codice fiscale
[...]
), è stata fusa per incorporazione in P.IVA_4 Controparte_13
in forma abbreviata anche solo ”, con effetto giuridico
[...] CP_14
dal 20.2.2017. Per l'effetto di tale fusione, la Banca incorporante ( ) è CP_14
subentrata nei rapporti giuridici, attivi e passivi, già di titolarità della Banca
incorporata (BANCA CARIME S.p.a.).
In data 12 dicembre 2018 la società (il "Cessionario") ai sensi e Controparte_11
per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso (il "Contratto di
Cessione") con Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede legale in Bergamo,
Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Bergamo n. , capitale sociale di Euro P.IVA_5
2.843.177.160,24 interamente versato, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 - ABI
n. 3111.2, Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari al n. 3111.2 (la "Cedente"), con effetto a decorrere dal 13 dicembre 2018,
ha acquistato un portafoglio di crediti non-performing classificati a "sofferenza"
per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1960 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al
Contratto di Cessione.
Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.3 del 8.1.2019 Parte Seconda, ai sensi dell'art.
7.1.6 della legge 130/99.
9 Per effetto della cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale,
è succeduta, a titolo particolare nelle ragioni creditorie già di Controparte_11
titolarità della banca cedente.
Ed invero, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è
una forma di pubblicità che comporta, nei confronti dei debitori ceduti, la produzione degli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 c.c., e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58
TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è, pur tuttavia, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la
10 produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ., Sez. III,
17 settembre 2025, n. 25547).
Ancora in via preliminare deve essere rigettata la richiesta di chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della Controparte_9
avanzata da parte appellante, con conseguente
[...]
rigetto del quarto motivo di appello.
Parte appellante impugna la sentenza di prime cure sostenendo l'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure.
Quanto affermato dagli appellanti non risponde al vero.
Con ordinanza del 05.05.2016, il giudice di prime cure “ritenuto che non vi siano i
presupposti per la chiamata in causa del terzo garante, in ragione del tipo di garanzia
prestata e della previsione contrattuale del diritto di surroga”, ha di fatto rigettato la richiesta di chiamata in garanzia avanzata da parte opponente odierna appellata.
Inoltre, nel caso di rigetto della richiesta di chiamata del terzo in garanzia in primo grado, la parte che aveva chiesto la chiamata in causa non può riproporre la stessa richiesta in appello, ma potrà soltanto impugnare autonomamente la sentenza, qualora la sua iniziativa non si sia rivelata palesemente infondata.
A tanto consegue il rigetto della richiesta di chiamata del terzo in garanzia in sede di appello ed il rigetto del motivo di appello fondato esclusivamente sull'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure.
Con i primi due motivi di appello viene censurata la decisione del giudice di prime cure di rigetto delle preliminari eccezioni di incompetenza territoriale
11 di fatto riproponendo le medesime questioni già compiutamente esaminate dal giudice di primo grado.
Deducono gli appellanti che dal contratto di apertura di conto corrente n°6740/10083 del 28.12.2012, nonché dal contratto del 23.11.2012 stipulato con i fideiussori - opponenti, veniva espressamente e inequivocabilmente pattuita la clausola (art. 21), secondo cui “Per qualunque controversia che dovesse sorgere in
dipendenza del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Bari o, a scelta
della Banca, quella nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca presso la quale è
in essere il rapporto, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di
consumatore, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs n° 206/2005. In tale ultimo caso, sarà
competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del
cliente”, per cui competente per territorio ed in via esclusiva sarebbe il giudice del
Tribunale di Bari.
Ritiene questa Corte che correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la formulata eccezione di incompetenza territoriale.
Ed invero, la Banca Carime S.p.a., originaria ricorrente, agiva al fine di ottenere il decreto ingiuntivo opposto sulla base dei seguenti rapporti:
i. contratto anticipo fatture del 3.12.2013 e relativa distinta di presentazione anticipo fattura n. 55/2013 per €. 10.622,16, con scadenza 30.3.2014, anticipata come da contabile per il minore importo di €. 7.590,00 (doc. 4 – fascicolo del monitorio);
ii. contratto anticipo fatture del 17.1.2014 e relativa distinta di presentazione anticipo fattura n. 3/2014 per €. 12.980,00 con scadenza 13.5.2014, anticipata come da contabile per il minore importo di €. 10.380,00 (doc. 5 – fascicolo monitorio);
12 iii. contratto anticipo fatture del 30.1.2014 e relativa distinta di presentazione anticipo fattura n. 4/2014 per €. 18.500,00 con scadenza 20.5.2014, anticipata come da contabile per il minore importo di €. 12.000,00 (doc. 6 – fascicolo monitorio) ;
iv. contratto anticipo fatture del 12.2.2014 e relativa distinta di presentazione anticipo fattura n. 8/2014 per €. 9.000,00 con scadenza 23.5.2014, anticipata come da contabile per il minore importo di €. 7.000,00 (doc. 7 – fascicolo monitorio) ;
v. contratto anticipo fatture del 5.3.2014 e relativa distinta di presentazione anticipo fattura n. 10/2014 per €. 15.840,00 con scadenza 24.5.2014, anticipata come da contabile per il minore importo di €. 12.000,00 (doc. 8 - fascicolo monitorio);
vi. contratto anticipo fatture del 12.3.2014 e relativa distinta di presentazione anticipo fattura n. 12/2014 per €. 10.000,00 con scadenza 25.5.2014 anticipata come da contabile per il minore importo di €. 7.230.00 (doc. 9 – fascicolo monitorio) ;
vii. contratto anticipo fatture del 3.2.2014 e relativa distinta di presentazione anticipo fattura n. 1/2014 per €. 10.622,16 con scadenza 28.5.2014, anticipata come da contabile per ilminore importo di €. 3.800,00 (doc. 10 – fascicolo monitorio) ;
Inoltre, i suddetti crediti erano garantiti da fideiussione rilasciata in data
23/11/2012 (doc. 11 - fascicolo monitorio) fino alla concorrenza di € 140.000,00 dai signori , , e . Controparte_1 CP_2 Parte_2
Nei singoli contratti anticipi si prevede la competenza esclusiva del Tribunale di
Cosenza con clausola derogativa contenuta nei singoli contratti di anticipi fatture specificatamente approvate, ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Invero, sebbene il conto anticipi deve considerarsi uno strumento funzionale al conto corrente ordinario, un contratto di anticipi fatture può prevedere una clausola di competenza territoriale diversa rispetto a quella del contratto di conto corrente, purché sia espressamente approvata per iscritto e rispecchi
13 un'inequivoca volontà delle parti;
questa clausola può riguardare specificamente il contratto di anticipo fatture, anche se differente da quello del conto corrente bancario, ed è quindi destinata a prevalere per le controversie relative all'anticipo fatture.
Del pari infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale per violazione e falsa applicazione dell'art. 33 lett. U) d.lgs. n° 206 /2005 (Codice del Consumo).
Secondo la prospettazione di parte appellante, poiché prima della conclusione del contratto di apertura di credito in conto corrente n° 6740/10083 del 28.12.2012,
su cui affluivano le anticipazioni, il sig. , veniva qualificato ai fini Parte_1
delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria cliente al dettaglio,
rientrando la propria attività economica nella c.d.“microimpresa”, doveva trovare applicazione il richiamato codice del consumo con conseguente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza, essendo competente per territorio il
Tribunale di Nocera Inferiore, luogo di residenza o domicilio elettivo (Comune
di Castel San Giorgio – Salerno) del debitore , ex art. 18 lett. d – bis Parte_1
l.27/2012, nonché ex art. 33 lett. U del D.lgs. n° 206/2005.
Il motivo è infondato.
Ed invero, “consumatore” è tale la persona fisica che agisca per scopi che non rientrano della sua attività professionale o imprenditoriale e dunque spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività
imprenditoriale o professionale.
14 Per comprendere l'ambito di applicazione, è fondamentale richiamare la definizione di “microimpresa” fornita dall'art. 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice
del Consumo. Sono considerate microimprese: “…le entità, società o associazioni
che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo
individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003“.
La parte che intende beneficiare delle tutele previste per le microimprese ha l'onere di dimostrare il possesso di tali requisiti dimensionali ed economici.
L'intervento normativo più significativo che ha esteso una parte del Codice del
Consumo alle microimprese riguarda le pratiche commerciali scorrette. L'art. 19,
comma 1, del Codice del Consumo, come modificato dalla Legge n. 27/2012,
stabilisce: “Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione
commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità
ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145.”.
È cruciale comprendere che l'estensione operata dall'art. 19 Cod. Cons. è specifica e non comporta un'equiparazione generale della microimpresa al consumatore.
Di conseguenza, importanti tutele previste per i consumatori rimangono inapplicabili alle microimprese.
Così, la giurisprudenza è costante nell'escludere che le microimprese possano beneficiare del foro speciale del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u) e art. 66-
bis Cod. Cons.). La Corte di Cassazione ha chiarito che: “…la norma che individua
15 il foro del consumatore possa essere applicata solo in favore delle persone fisiche, con
esclusione delle società di qualsiasi tipo… la legge n. 27 del 2012 non ha equiparato
pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamente esteso alla
microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una
norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore
in favore di una categoria di soggetti ad esso equiparati.” Questo principio è stato ribadito da numerose corti di merito.
A tanto consegue il rigetto del motivo di appello.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la decisione assunta dal
Tribunale di Cosenza , secondo cui “ la banca creditrice ha prodotto sin dal monitorio
sette contratti anticipo fatture e, per ogni singolo contratto, la relativa fattura, dando atto,
ove presenti, dei pagamenti parziali ricevuti dai terzi relativamente alle singole fatture
anticipate”, perchè viziata da illogicità attesa l'inidoneità della prova, incombente sulla banca, a dimostrare il proprio credito;
la banca, nonostante avesse avuto la possibilità di esibire e produrre gli estratti conto, non ha provveduto all'onere di allegazione, ragion per cui il suo credito non è stato dimostrato.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'ATP espletata in nel giudizio ex art. 696 e 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in cui è stato rideterminato il saldo del contratto di conto corrente n. 10083 pervenendo ad saldo attivo per detto rapporto € 8.560,19, non ha alcun valore di giudicato su predetto rapporto e non vincola in merito alle risultanze ivi contenute in merito al predetto rapporto di conto corrente, anche perché detto rapporto di apertura di credito non è oggetto di ingiunzione nel presente giudizio.
L'unico rapporto oggetto di ingiunzione del ricorso per decreto ingiuntivo opposto è relativo alla somma capitale anticipata per ogni singola fattura scontata
16 per un totale di € 60.000 oltre gli interessi di mora come espressamente pattuiti nel contratto di apertura di credito del 28.12.2012.
La banca ha richiesto con il monitorio l'ingiunzione non del saldo debitore del conto anticipi, ma quanto anticipato per capitale per ogni singola fattura scontata.
Ne consegue che la documentazione prodotta, i sette contratti di anticipi fatture e per ogni singolo contratto la relativa fattura ( parte opposta ha dato altresì atto dei pagamenti parziali ricevuti dai terzi relativamente a singole fatture anticipate) sono idonei a provare il credito.
Il motivo di appello deve essere, quindi, rigettato.
Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti , CP_2 CP_1
e , nella loro specifica qualità di fideiussori,
[...] Parte_2
eccepiscono la nullità assoluta del contratto di fideiussione omnibus, concluso con la Banca Carime spa in data 23.11.2012, conforme allo schema ABI vietato,
quale elemento costitutivo della domanda di ingiunzione di pagamento, non rilevata officiosamente dal Tribunale di Cosenza.
Orbene, la nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è
rilevabile d'ufficio dal giudice, ma solo se gli elementi necessari per accertarla sono già presenti agli atti del processo. Si tratta di una nullità parziale, che colpisce le sole clausole riproduttive dello schema ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia. La Cassazione ha chiarito che la nullità colpisce le fideiussioni "a valle"
(quelle stipulate dai clienti) solo parzialmente, ovvero solo le clausole che riproducono quelle dello schema ABI vietato. Resta valida la fideiussione, ma senza le clausole nulle.
Inoltre, il fatto che un'intesa a monte sia in ipotesi nulla perché anticoncorrenziale non comporta “automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle
imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo
17 ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti”;
dall'altro lato, “avendo l'Autorità amministrativo circoscritto l'accertamento
dell'illiceità ad alcune specifiche clausole (…) ciò non esclude, né è incompatibile con il
fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito
(…) e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c. (…) laddove l'assetto degli interessi
in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle
clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cass. sentenza del 26 settembre 2019, 24044).
La nullità di questi contratti è rilevabile d'ufficio dal giudice, cioè senza che la parte debba espressamente richiederla;
questa possibilità è tuttavia limitata, il giudice può dichiarare la nullità solo sulla base delle allegazioni e delle risultanze già presenti nel fascicolo processuale.
L'eventuale nullità dell'intesa, ove la questione sia dedotta in Appello o
Cassazione, “non può (…) , essere accertata sulla base di una 'nuda' eccezione, sollevata
per la prima volta con il ricorso per cassazione” (nella fattispecie l'eccezione è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione “priva degli elementi necessari per poterla rilevare
d'ufficio sulla base degli elementi fattuali sin qui acquisiti e discussi tra le parti” (Corte
di Cassazione 19 febbraio 2020 n. 4175).
Chi ha prestato la fideiussione ha l'onere di allegare lo schema ABI e il provvedimento della Banca d'Italia e di dimostrare che la fideiussione è
effettivamente di tipo omnibus. L'onere della prova è a carico della parte che sollevi la relativa domanda ed eccezione e che, ai fini di un eventuale rilievo d'ufficio dell'eventuale nullità, è necessario che tutto il relativo materiale probatorio sia tempestivamente acquisito agli atti della causa. La giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi in più occasioni sul tema degli oneri di allegazione
18 e prova, tema dal quale non può prescindere la costruzione di un'efficace strategia processuale.
In conclusione, l'eventuale nullità va verificata, in concreto, sulla base delle specifiche allegazioni e prove di chi sollevi la domanda o l'eccezione di nullità,
senza che sia ammissibile invocare automatismi di sorta;
dall'altro lato, trova comunque applicazione il principio di cui all'art. 1419 c.c., per cui, laddove sia accertata la nullità di una o più clausole, in quanto corrispondenti a quelle dello schema ABI del 2005, ciò non travolge, anche qui in modo automatico, l'intero contratto, tenuto conto, come si è visto, che la Cassazione ha precisato che “in
linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”.
Alla stregua di quanto sopra esposto il motivo di appello deve essere rigettato.
In definitiva l'appello non merita accoglimento.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, reputa la
Corte che la stessa debba seguire il criterio della soccombenza con partita liquidazione di esse nei termini di cui in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , titolare dell'omonima ditta Parte_1
19 individuale , , e , nei Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1887/2019, pubblicata in data
26.09.2019, all'esito del giudizio iscritto al n. 21/2016 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1
, , e , al Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
pagamento in favore di delle spese del Controparte_3
presente grado di giudizio che liquida in euro 14.317,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA
come per legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
, titolare dell'omonima ditta individuale , Parte_1 Parte_1
, e , dell'ulteriore Controparte_1 CP_2 Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, 09.12.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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