Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00981/2025REG.PROV.COLL.
N. 00997/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Guitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Custonaci, non costituito in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1077/2023, resa tra le parti, della nota prot. n. 18809 del Comune di Custonaci del 22.12.2017, notificata il 29.12.17, in riscontro all'istanza di revoca o riesame del 18.10.17 in relazione ai provvedimenti di diniego di sanatoria n. 14 del 10 marzo 1992 e dell'ordinanza di demolizione n. 69 dell'11 luglio 2001;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. NE ON e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
FATTO
1. Il Sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso avente a oggetto il rigetto da parte del Comune di Custonaci dell’istanza di revoca, e in subordine di riesame, presentata il 18 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, dei provvedimenti emessi dal Comune di Custonaci, rappresentando che l’immobile era stato nel tempo destinatario del diniego di sanatoria n. 14 del 10 marzo 1992 e dell’ordinanza di demolizione n. 69 dell’11 luglio 2001.
2. Il T.A.R. ha rigettato l’appello affermando che, in mancanza dell'impugnativa diretta del titolo edilizio, non sussisteva alcun dovere di riesame della sua legittimità in capo all'amministrazione comunale e che il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato, avendo il Comune chiarito che persistevano le condizioni di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e che sussistevano prevalenti interessi pubblici che consentivano il mantenimento dell’opera al patrimonio comunale per essere destinata a servizi o attrezzature pubbliche.
3. I Signori -OMISSIS-, nella qualità di eredi di -OMISSIS-, deceduto il 14 febbraio 2021, hanno proposto appello con atto fondato su un unico motivo.
4. Il Comune di Custonaci, regolarmente intimato, non ha svolto difese.
5. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo ed unico motivo di appello deduce “ Carenza di motivazione della sentenza -Violazione di legge ed eccesso di potere della nota prot. 18809 del 22.12.2017 per carenza – Illogicità – Contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art. 3 l. 241/90 ”. Il ricorrente aveva rappresentato nell’istanza di revoca che la condotta dell’Amministrazione provava che l’interesse pubblico dichiarato non fosse stato perseguito per oltre diciassette anni e che, pertanto doveva essere sottoposto a una nuova valutazione di merito, non solo sulla sua effettiva e attuale permanenza, stante l’urbanizzazione autorizzata a scopo residenziale, ma anche sulle concrete modalità del suo perseguimento; la revoca, infatti, trovava riscontro nel fatto che il Comune aveva lasciato passare undici anni dall’istanza di sanatoria all’ingiunzione di demolizione e, soprattutto, aveva atteso altri ventisei anni (dal 1991) senza darvi esecuzione. Il provvedimento del Comune di Custonaci violava anche l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 perché mancava una motivazione sulla declaratoria di pubblico interesse, avendo fatto riferimento, implicitamente, a una delibera consiliare specifica che, però, non aveva menzionato. Inoltre, il provvedimento impugnato era illegittimo poiché la sua motivazione presentava caratteri di contraddittorietà allorquando aveva fatto esplicito riferimento all’utilizzo del bene dipendente dalle “ esigenze e/o scelte politiche programmatiche deliberate dall’Amministrazione Comunale ”, ovvero a future valutazioni politiche. Di contro, il ricorrente aveva sottoposto all’attenzione dell’Ente la sussistenza del principio del rispetto del diritto di proprietà di cui alla Convezione Europea dei diritti dell’uomo, dell’affidamento nella sicurezza giuridica e del principio di legittimo affidamento elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, tutti elementi che non erano stati tenuti in considerazione dall’Ente comunale.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Giova premettere che la revoca si configura come lo strumento dell'autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc , di un atto a efficacia durevole, in esito a una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia, i cui presupposti (fra loro alternativi) sono definiti dall'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 e consistono nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel mutamento della situazione di fatto e nella nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi ) (cfr. Cons. Stato, sez. V., 23 settembre 2025, n. 7466; Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2024, n. 1502).
1.3 A differenza del potere di annullamento d'ufficio, che postula l'illegittimità dell'atto rimosso d'ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppure ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4206).
1.4 Come è stato già precisato dai giudici amministrativi “ Un'esegesi e un'applicazione della disposizione in esame che siano coerenti con i principi generali dell'ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa (che ne implica, a sua volta, l'imparzialità e la proporzionalità) impongono, allora, la lettura e l'attuazione della norma secondo i canoni stringenti di seguito enunciati: a) la revisione dell'assetto di interessi recato dall'atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell'atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell'emanazione dell'atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario; d) la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente, nell'esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026).
1.5 Venendo al caso in esame, dove, alla luce dei principi richiamati, il potere di revoca esigeva una nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico, corretto è il ragionamento seguito dal T.A.R., che ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca presentata ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, avendo il Comune chiarito da un lato che persistevano le condizioni di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall’altro che sussistevano prevalenti interessi pubblici che consentivano il mantenimento dell’opera al patrimonio comunale per essere destinata a servizi o attrezzature pubbliche, così sostanzialmente affermando che il provvedimento di revoca si fondava sulla permanenza degli originari presupposti legittimanti sia il diniego di sanatoria, che l’ordinanza di demolizione.
1.6 Sovviene, al riguardo e con specifico riferimento all’ordinanza di demolizione, anche la nota sentenza dell’Adunanza plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017, che ha condivisibilmente affermato che “non può aver rilievo, ai fini della validità dell’ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell’iter sanzionatorio e che la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo ) è sin dall’origine illegittimo”, non essendo in alcun modo concepibile “l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica; - se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria…” (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 17.10.2017, n. 9).
1.7 Deve, quindi, ritenersi, concordemente con il T.A.R., che il rigetto della richiesta di revoca sia stato legittimamente adottato dal Comune sulla base di una adeguata motivazione; fermo restando che, ove effettivamente il Comune fosse rimasto inerte per oltre un ventennio senza mai immettersi nel possesso del cespite, di cui pure è divenuto ipso iure proprietario, possa venire in rilievo una possibile usucapibilità del bene acquisito al patrimonio disponibile del Comune, ritenuto che la notoria e pacifica imprescrittibilità delle sanzioni edilizie ex se non osta alla configurabilità del potenziale riacquisto della proprietà a titolo originario da parte di ogni terzo possessore, ivi incluso il precedente proprietario, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva (come nel caso in esame), atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (cfr. Cass., 31 marzo 2021, n. 25863; Cass., 19 gennaio 2017, n. 1395; Cass., 18 febbraio 2013, n. 3979); persiste, infatti, l’efficacia di tutte le sanzioni, inclusa la demolizione a spese dell’abusivo, tranne l’acquisizione al patrimonio comunale, che, pur se verificatasi, non può escludersi che sia medio tempore superata dall’intervenuta usucapione (cfr. C.G.A.R.S., sez. giur., 10 settembre 2024, n. 312), né potendosi precludere, pur in tal caso, l’eventuale ulteriore reiterazione dell’ordine di demolizione verso il terzo acquirente a titolo originario (che è sempre possibile finché permanga il carattere abusivo del cespite).
2. Conclusivamente, l’appello va respinto.
2.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, in quanto il Comune, regolarmente intimato, non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 997/2023 R.G., lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare gli appellanti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de RA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
NE ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE ON | RM de RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.