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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/11/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 393/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Antonio Lonardo, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Controparte_1
NI UR, giusta procura in atti)
(contumace) CP_2 parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18/3/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio per il risarcimento delle lesioni patite in Controparte_3 occasione del sinistro verificatosi il 27/3/2021, ore 11:30 circa, lungo la strada provinciale 137 nel territorio del Comune di Montesarchio (BN). A sostegno della domanda deduceva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, in prossimità di una curva, mentre era alla guida della propria bicicletta veniva improvvisamente e violentemente travolto dall'autovettura
Fiat Punto tg. BT699WT, condotta da e di sua proprietà. Più in CP_2 particolare, riferiva che il conducente dell'autovettura, mentre effettuava la manovra di sorpasso, si spostava verso il lato destro della strada (per il sopraggiungere di un veicolo dall'opposto senso di marcia) e lo urtava con il passaruote e lo specchietto, facendolo finire contro un palo dell'elettricità e causandogli lesioni. In seguito, veniva trasportato presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento per le cure del caso. Si costituiva in giudizio che riportava una diversa Controparte_4
p. 1/5 dinamica del sinistro implicante la responsabilità esclusiva dell'attore e chiedeva il rigetto della domanda, come in atti motivato. Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di che non si costituiva in CP_2 giudizio nonostante rituale notifica dell'atto a lui destinato.
2. Tanto premesso, conducente e proprietario CP_2 dell'autovettura investitrice, ha sottoscritto il modulo di constatazione amichevole del sinistro, in cui ha riconosciuto la propria responsabilità nella verificazione del fatto, riportando su di esso finanche l'affermazione
“ho torto”. In ordine alla valenza probatoria di tale documento, prodotto dall'attore, che, dunque, ha inteso avvalersene, si osserva che “l'art. 143, co. 2, d.lgs. n. 209/2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I.
(Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità
e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando
l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame” (Cassazione, sez. III, sent. nr. 15431/2024). Ed ancora, “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente
(cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cassazione, sez. 3, ord. nr. 2438/2024). Nello stesso senso, “se il CID viene sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, si forma una presunzione relativa sia in ordine alla verificazione, sia in ordine alla responsabilità dell'incidente, salvo prova contraria a carico dell'assicurazione. L'errata indicazione del luogo del sinistro non inficia di per sé tale presunzione, purché rimangano prove sufficienti in ordine alla dinamica ed alle conseguenze del sinistro” (Cassazione, sez. 3, sent. nr. 881/2025).
3. Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che era onere della compagnia assicuratrice fornire prova contraria in merito alla verificazione ed alla responsabilità del sinistro. Tale prova non è stata fornita, atteso che la compagnia si è limitata ad offrire una diversa
p. 2/5 ricostruzione della dinamica del sinistro, ma senza allegare elementi di riscontro oggettivo in tal senso. D'altronde, i testi escussi nell'interesse dell'attore hanno dichiarato di aver assistito al sinistro, in quanto si trovavano a bordo di una autovettura che seguiva quella condotta da CP_2
, e ne hanno confermato la dinamica come descritta dall'attore e
[...] riconosciuta anche dall'investitore nel modulo di constatazione amichevole.
Parte attrice, poi, è giunta in ospedale alle 12.30, orario compatibile con la verificazione dei fatti alle ore 10.30 circa, tenuto conto della distanza del luogo del sinistro (territorio del Comune di Montesarchio), dal capoluogo sannita. In definitiva, in mancanza di elementi oggettivi di prova contraria, va affermata la responsabilità di nella verificazione CP_2 del sinistro di cui è causa.
4. In merito al quantum debeatur, stante la natura medico-legale delle questioni di causa, si è ritenuto necessario disporre C.T.U. per l'accertamento delle lesioni patite dalla parte attrice, che all'epoca del fatto aveva 26 anni. Il C.T.U. ha accertato che in seguito all'investimento l'attore ha riportato lesioni consistenti in “trauma cranio-facciale con frattura dell'osso frontale dx con emoseno e minima quota di pneumoencefalo;
ferita lacero-contusa frontale dx e labbro superiore. Frattura pluriframmentaria, scomposta, epifisi distale radio a destra.”. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo così come riferito in anamnesi traumatologica” (relazione peritale, pag. 12). Attualmente residuano postumi invalidanti consistenti in: “esiti di contusione cranio- facciale con frattura osso frontale ed f.l.c. frontale dx con cicatrice curvilinea a decorso orizzontale (forma di C aperta medialmente) piana e lievemente discromica, della lunghezza di circa 3,5 cm e cicatrice al labbro superiore di circa 2 cm, entrambe ben visibili a distanza di conversazione, configuranti pregiudizio estetico lieve (Classe I) – (7%); esiti algico- disfunzionali di frattura comminuta e scomposta epifisi distale di radio dx trattata chirurgicamente con limitazione funzionale dolorosa dei movimenti attivi e passivi di flesso-estensione di 1⁄3 e di inclinazione radio-ulnare di circa 1⁄2. Lieve ipostenia ai test segmentali per la valutazione della forza muscolare (6 + 2%)” (relazione peritale, pag. 13). Ed ancora, presenta un danno biologico permanente valutabile Parte_1 percentualmente in misura del 13 + 2 % (tredici + due), comprensivi del danno estetico residuo inquadrato in Classe I (lieve)” (relazione peritale, pag. 13).
5. Alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale, dalle cui conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati, il danno patito
p. 3/5 dall'attore è quantificato come segue in applicazione dei parametri di cui alle più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale:
- I.T.T. gg. 7: €.805 (€.115 x 7);
- I.T.P. gg. 30 al 75%: €.2.587/50 (€.86,25 x 30);
- I.T.P. gg. 60 al 50%: €.3.450 (€.57,50 x 60);
- danno biologico permanente pari al 15%, non suscettibile di aggravamento futuro: €.55.218;
- spese mediche: non documentate;
- totale: €.62.060 (con arrotondamento).
6. Su tale importo vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI. Tali interessi vanno calcolati con il sistema innanzi indicato a far data dal 27/3/2021 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo di €.62.060, devalutato alla data del fatto (€.52.682/51), poi di anno in anno rivalutato.
7. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda i convenuti sono condannati, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.62.060, oltre interessi come in dispositivo.
8. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo ai convenuti, in solido tra di loro, secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 – scaglione di valore compreso tra €.52.000/01 e €.260.000 – valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
p. 4/5 - condanna i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.62.060, oltre interessi nella misura legale sulla somma di €.52.682/51 di anno in anno rivalutata a far data dal 27/3/2021 e sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.786 per esborsi ed €.
7.052 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Lonardo, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 393/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Antonio Lonardo, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Controparte_1
NI UR, giusta procura in atti)
(contumace) CP_2 parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18/3/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio per il risarcimento delle lesioni patite in Controparte_3 occasione del sinistro verificatosi il 27/3/2021, ore 11:30 circa, lungo la strada provinciale 137 nel territorio del Comune di Montesarchio (BN). A sostegno della domanda deduceva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, in prossimità di una curva, mentre era alla guida della propria bicicletta veniva improvvisamente e violentemente travolto dall'autovettura
Fiat Punto tg. BT699WT, condotta da e di sua proprietà. Più in CP_2 particolare, riferiva che il conducente dell'autovettura, mentre effettuava la manovra di sorpasso, si spostava verso il lato destro della strada (per il sopraggiungere di un veicolo dall'opposto senso di marcia) e lo urtava con il passaruote e lo specchietto, facendolo finire contro un palo dell'elettricità e causandogli lesioni. In seguito, veniva trasportato presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento per le cure del caso. Si costituiva in giudizio che riportava una diversa Controparte_4
p. 1/5 dinamica del sinistro implicante la responsabilità esclusiva dell'attore e chiedeva il rigetto della domanda, come in atti motivato. Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di che non si costituiva in CP_2 giudizio nonostante rituale notifica dell'atto a lui destinato.
2. Tanto premesso, conducente e proprietario CP_2 dell'autovettura investitrice, ha sottoscritto il modulo di constatazione amichevole del sinistro, in cui ha riconosciuto la propria responsabilità nella verificazione del fatto, riportando su di esso finanche l'affermazione
“ho torto”. In ordine alla valenza probatoria di tale documento, prodotto dall'attore, che, dunque, ha inteso avvalersene, si osserva che “l'art. 143, co. 2, d.lgs. n. 209/2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I.
(Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità
e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando
l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame” (Cassazione, sez. III, sent. nr. 15431/2024). Ed ancora, “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente
(cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cassazione, sez. 3, ord. nr. 2438/2024). Nello stesso senso, “se il CID viene sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, si forma una presunzione relativa sia in ordine alla verificazione, sia in ordine alla responsabilità dell'incidente, salvo prova contraria a carico dell'assicurazione. L'errata indicazione del luogo del sinistro non inficia di per sé tale presunzione, purché rimangano prove sufficienti in ordine alla dinamica ed alle conseguenze del sinistro” (Cassazione, sez. 3, sent. nr. 881/2025).
3. Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che era onere della compagnia assicuratrice fornire prova contraria in merito alla verificazione ed alla responsabilità del sinistro. Tale prova non è stata fornita, atteso che la compagnia si è limitata ad offrire una diversa
p. 2/5 ricostruzione della dinamica del sinistro, ma senza allegare elementi di riscontro oggettivo in tal senso. D'altronde, i testi escussi nell'interesse dell'attore hanno dichiarato di aver assistito al sinistro, in quanto si trovavano a bordo di una autovettura che seguiva quella condotta da CP_2
, e ne hanno confermato la dinamica come descritta dall'attore e
[...] riconosciuta anche dall'investitore nel modulo di constatazione amichevole.
Parte attrice, poi, è giunta in ospedale alle 12.30, orario compatibile con la verificazione dei fatti alle ore 10.30 circa, tenuto conto della distanza del luogo del sinistro (territorio del Comune di Montesarchio), dal capoluogo sannita. In definitiva, in mancanza di elementi oggettivi di prova contraria, va affermata la responsabilità di nella verificazione CP_2 del sinistro di cui è causa.
4. In merito al quantum debeatur, stante la natura medico-legale delle questioni di causa, si è ritenuto necessario disporre C.T.U. per l'accertamento delle lesioni patite dalla parte attrice, che all'epoca del fatto aveva 26 anni. Il C.T.U. ha accertato che in seguito all'investimento l'attore ha riportato lesioni consistenti in “trauma cranio-facciale con frattura dell'osso frontale dx con emoseno e minima quota di pneumoencefalo;
ferita lacero-contusa frontale dx e labbro superiore. Frattura pluriframmentaria, scomposta, epifisi distale radio a destra.”. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo così come riferito in anamnesi traumatologica” (relazione peritale, pag. 12). Attualmente residuano postumi invalidanti consistenti in: “esiti di contusione cranio- facciale con frattura osso frontale ed f.l.c. frontale dx con cicatrice curvilinea a decorso orizzontale (forma di C aperta medialmente) piana e lievemente discromica, della lunghezza di circa 3,5 cm e cicatrice al labbro superiore di circa 2 cm, entrambe ben visibili a distanza di conversazione, configuranti pregiudizio estetico lieve (Classe I) – (7%); esiti algico- disfunzionali di frattura comminuta e scomposta epifisi distale di radio dx trattata chirurgicamente con limitazione funzionale dolorosa dei movimenti attivi e passivi di flesso-estensione di 1⁄3 e di inclinazione radio-ulnare di circa 1⁄2. Lieve ipostenia ai test segmentali per la valutazione della forza muscolare (6 + 2%)” (relazione peritale, pag. 13). Ed ancora, presenta un danno biologico permanente valutabile Parte_1 percentualmente in misura del 13 + 2 % (tredici + due), comprensivi del danno estetico residuo inquadrato in Classe I (lieve)” (relazione peritale, pag. 13).
5. Alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale, dalle cui conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati, il danno patito
p. 3/5 dall'attore è quantificato come segue in applicazione dei parametri di cui alle più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale:
- I.T.T. gg. 7: €.805 (€.115 x 7);
- I.T.P. gg. 30 al 75%: €.2.587/50 (€.86,25 x 30);
- I.T.P. gg. 60 al 50%: €.3.450 (€.57,50 x 60);
- danno biologico permanente pari al 15%, non suscettibile di aggravamento futuro: €.55.218;
- spese mediche: non documentate;
- totale: €.62.060 (con arrotondamento).
6. Su tale importo vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI. Tali interessi vanno calcolati con il sistema innanzi indicato a far data dal 27/3/2021 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo di €.62.060, devalutato alla data del fatto (€.52.682/51), poi di anno in anno rivalutato.
7. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda i convenuti sono condannati, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.62.060, oltre interessi come in dispositivo.
8. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo ai convenuti, in solido tra di loro, secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 – scaglione di valore compreso tra €.52.000/01 e €.260.000 – valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
p. 4/5 - condanna i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.62.060, oltre interessi nella misura legale sulla somma di €.52.682/51 di anno in anno rivalutata a far data dal 27/3/2021 e sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.786 per esborsi ed €.
7.052 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Lonardo, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5