Art. 23. Poteri istruttori del giudice 1. L' articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il giudice di pace puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".
"Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il giudice di pace puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".