Articolo 23 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 dicembre 1991
Art. 23. Poteri istruttori del giudice 1. L' articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il giudice di pace puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991