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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/07/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2061/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 3/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2061/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi
[...] dell'art. 417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse Claudia Lucidi e Maria Grazia Luppi;
-resistente-
avente ad oggetto: carta docente dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea -avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023, per la somma totale di € 2.000,00 - è inammissibile.
3. Il convenuto, nella comparsa di costituzione, ha eccepito la inammissibilità del CP_1 ricorso per violazione del ne bis in idem, avendo già proposto l'istante un giudizio volto ad ottenere la medesima pronuncia e risultando l'odierna domanda attorea - già decisa da questo
Tribunale nel giudizio iscritto al n. Rg. 3899/2022.
4. L'eccezione è fondata e comporta l'inammissibilità del presente procedimento, per essere già stata la materia controversa oggetto di altro giudizio, conclusosi con la sentenza n.
741/2024 Rg. 3899/2022, emessa da questo Tribunale in data 18.6.2024 come si evince dalla
Sentenza depositata in atti dal convenuto (cfr. allegato alle note di udienza del CP_1
20.6.2025)
Invero, la ricorrente nel suddetto giudizio avente R.G. 3899/2022 – difesa, peraltro, dallo stesso odierno difensore - ha avanzato domanda per l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per la somma totale di € 2.000,00.
4.1 Ebbene, la presente domanda è stata proposta esattamente negli stessi termini ed avanzando le medesime allegazioni.
Detto modus operandi costituisce un'evidente violazione del principio del ne bis in idem.
4.2 Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il suddetto principio preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando lìazione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del
16/06/2006).
5. Sulla scorta delle evidenze documentali ed in applicazione dei menzionati principi di diritto, non può, quindi, che pronunciarsi l'inammissibilità del presente procedimento per violazione del principio del ne bis in idem.
6. La domanda di risarcimento danni articolata dal non può essere accolta per la CP_1 mancata specifica deduzione e dimostrazione del danno.
E' condiviso, infatti, l'orientamento secondo cui la condanna da “responsabilità aggravata” ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è tradizionalmente qualificata come ipotesi di responsabilità civile aquiliana da fatto illecito, con la conseguenza che per la sua concreta configurabilità è necessaria, la prova della verificazione di un danno, non essendo sufficiente la mera dimostrazione della condotta antigiuridica potenziale fonte di danno (cfr. Cass. n. 3388 del
15/02/2007; cass 21798/2015).
Sul punto occorre richiamare i principi sull'onere probatorio che grava sulla parte che chiede il risarcimento ex art. 96 cpc, tenuta a provare la concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte sicché il
Giudice non potrebbe liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificarne concretamente la esistenza, desumibili anche attraverso le nozioni di comune esperienza. (ex multis Cass. 04/11/2005 n° 21393; Cass. 12/12/2005 n°
27383; Cass. 09/12/2014 n° 25806; Cass. 27/10/2015 n° 21798).
In tal senso, parte convenuta nulla ha dedotto, onde la domanda deve essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, in relazione alla tipologia
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ed al valore di causa (procedimento in materia di lavoro scaglione €1101/€5.200) ) con applicazione dei valori tariffari minimi stante la non complessità dell'unica questione trattata ed in ragione della qualità soggettiva delle parti e della natura processuale della decisione, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso per violazione del ne bis in idem;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 1.030 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Latina, 7/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 3/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2061/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi
[...] dell'art. 417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse Claudia Lucidi e Maria Grazia Luppi;
-resistente-
avente ad oggetto: carta docente dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea -avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023, per la somma totale di € 2.000,00 - è inammissibile.
3. Il convenuto, nella comparsa di costituzione, ha eccepito la inammissibilità del CP_1 ricorso per violazione del ne bis in idem, avendo già proposto l'istante un giudizio volto ad ottenere la medesima pronuncia e risultando l'odierna domanda attorea - già decisa da questo
Tribunale nel giudizio iscritto al n. Rg. 3899/2022.
4. L'eccezione è fondata e comporta l'inammissibilità del presente procedimento, per essere già stata la materia controversa oggetto di altro giudizio, conclusosi con la sentenza n.
741/2024 Rg. 3899/2022, emessa da questo Tribunale in data 18.6.2024 come si evince dalla
Sentenza depositata in atti dal convenuto (cfr. allegato alle note di udienza del CP_1
20.6.2025)
Invero, la ricorrente nel suddetto giudizio avente R.G. 3899/2022 – difesa, peraltro, dallo stesso odierno difensore - ha avanzato domanda per l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per la somma totale di € 2.000,00.
4.1 Ebbene, la presente domanda è stata proposta esattamente negli stessi termini ed avanzando le medesime allegazioni.
Detto modus operandi costituisce un'evidente violazione del principio del ne bis in idem.
4.2 Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il suddetto principio preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando lìazione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del
16/06/2006).
5. Sulla scorta delle evidenze documentali ed in applicazione dei menzionati principi di diritto, non può, quindi, che pronunciarsi l'inammissibilità del presente procedimento per violazione del principio del ne bis in idem.
6. La domanda di risarcimento danni articolata dal non può essere accolta per la CP_1 mancata specifica deduzione e dimostrazione del danno.
E' condiviso, infatti, l'orientamento secondo cui la condanna da “responsabilità aggravata” ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è tradizionalmente qualificata come ipotesi di responsabilità civile aquiliana da fatto illecito, con la conseguenza che per la sua concreta configurabilità è necessaria, la prova della verificazione di un danno, non essendo sufficiente la mera dimostrazione della condotta antigiuridica potenziale fonte di danno (cfr. Cass. n. 3388 del
15/02/2007; cass 21798/2015).
Sul punto occorre richiamare i principi sull'onere probatorio che grava sulla parte che chiede il risarcimento ex art. 96 cpc, tenuta a provare la concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte sicché il
Giudice non potrebbe liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificarne concretamente la esistenza, desumibili anche attraverso le nozioni di comune esperienza. (ex multis Cass. 04/11/2005 n° 21393; Cass. 12/12/2005 n°
27383; Cass. 09/12/2014 n° 25806; Cass. 27/10/2015 n° 21798).
In tal senso, parte convenuta nulla ha dedotto, onde la domanda deve essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22, in relazione alla tipologia
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ed al valore di causa (procedimento in materia di lavoro scaglione €1101/€5.200) ) con applicazione dei valori tariffari minimi stante la non complessità dell'unica questione trattata ed in ragione della qualità soggettiva delle parti e della natura processuale della decisione, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso per violazione del ne bis in idem;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 1.030 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Latina, 7/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro