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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 141 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Piazza Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Viale T. Morroni n. 12, presso lo studio dell'avv. Andrea Piselli, che lo rappresenta e difende in virtù di delega rilasciata su foglio separato
OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_2
(P.IVA , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dalla e per essa dall'Avv. Concetta Controparte_3
Sorrentino, come da procura in calce all'atto di precetto, elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma, Largo Arrigo VII n.4
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo e in opposizione a precetto di pagamento, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2
all'Eccellentissimo Tribunale Adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, nel merito, accogliere l'opposizione tardiva al decreto ing.vo n.658/19 Trib. Rieti e, per l'effetto, dichiarare esso decreto ing.vo nullo e privo di effetti ed accertare che il Parte_1
nulla deve per le causali di cui al detto decreto ing.vo per essere i crediti estinti in parte per pagamento ed in parte per prescrizione;
accogliere l'opposizione all'atto di precetto di pagamento della somma di € 35.789,82 notificato ad essa concludente ad istanza dell'odierna convenuta per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti in dipendenza dell'accertata nullità del titolo, ovvero, in subordine, dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti relativamente alle somme ingiunte a titolo di interessi moratori nei limiti di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Esponeva, tra l'altro, parte opponente a sostegno: che in data 30.09.2021 le era è stato notificato atto di precetto di pagamento della complessiva somma di €
35.789,82, con comminatoria, in difetto del pagamento entro il termine di giorni 10 dalla notificazione, della esecuzione forzata anche presso terzi;
che l'atto di precetto di pagamento di cui sopra era stato intimato dalla quale Controparte_2
mandataria della che il titolo in forza del quale era stato notificato Controparte_1
l'atto di precetto era il decreto ingiuntivo n. 658/19 del Tribunale di Rieti, con cui era stato ingiunto al il pagamento della somma di €13.282,36, oltre Pt_1
pagina 2 di 12 interessi moratori maturati e maturandi, in favore di notificato Parte_2
in data 02.12.2019 e, in difetto di opposizione, munito della formula esecutiva, come da decreto di esecutorietà del 06.02.2020, nonché spedito in forma esecutiva in data
07.04.2021; che la notificazione dell'atto di precetto da parte della Controparte_1
(e per essa della mandataria derivava dal fatto che con Controparte_2
contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla L. n. 130/99 sottoscritto tra e la prima si era impegnata a cedere alla Parte_2 Controparte_1
seconda, con separati e successivi contratti di cessione, crediti denominati
e che, rientrando in tale portafoglio il credito vantato nei confronti del nel decreto ingiuntivo oggetto di causa, lo Controparte_4
stesso era stato ceduto ad essa con atto stipulato in data Controparte_1
30.06.2020 e notificato al debitore ceduto in data 29.07.2020; che sussistevano i presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto: il riferito decreto ingiuntivo era stato notificato, ad istanza di Parte_2
a mezzo pec presso il domicilio digitale ieti.it; ai fini della Email_1 Pt_1
notificazione a mezzo pec di atti giudiziari di cui sia destinataria una P.A., la casella pec di destinazione, al tempo in cui era stata eseguita la notifica de qua, doveva essere inserita nel registro delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.16, c. 12, D.
Lgs. n.179/12; il domicilio digitale < ieti.it> non era Email_1 Pt_1
ricompreso nel suddetto elenco, di tal ché la notificazione di che trattasi era invalida;
alcune delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano già state pagate, mentre altre risultavano prescritte;
che, e in ogni caso, gli interessi moratori erano stati erroneamente quantificati;
che sussistevano i presupposti per la proposizione dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., in quanto: il precetto era stato notificato sulla base di un titolo nullo e inefficace;
che gli interessi richiesti nel precetto erano eccessivi rispetto a quelli indicati nel titolo posto alla base dello stesso;
che sussistevano i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.
pagina 3 di 12 La costituitasi in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_1
contestava integralmente sia l'opposizione tardiva ex art. Controparte_2
650 c.p.c., che l'opposizione a precetto, deducendo: la regolare notificazione in data
02.12.2019 del decreto ingiuntivo opposto, lo stesso essendo stato inviato e consegnato presso la casella PEC del indicata nel registro IPA e non avendo Pt_1
il Comune stesso provveduto ad inserire tale indirizzo PEC nel registro PP.AA.; che, in ogni caso, risultava validamente effettuata la successiva notifica del 06.05.2021 diretta al medesimo indirizzo PEC, dal momento che l'art.18 D.L. 70/2020 (c.d. decreto semplificazioni) aveva reintrodotto l'IPA tra i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche di atti alla pubblica amministrazione, ragion per cui la spiegata opposizione tardiva non risultava comunque tempestiva, in quanto proposta oltre 40 giorni dal momento in cui l'opponente era venuto a conoscenza del titolo esecutivo;
che l'opposizione a precetto risultava fondata su considerazioni da far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
che in ogni caso erano infondate le eccezioni di prescrizione dei crediti azionati in sede monitoria, così come quelle di avvenuto pagamento di alcune delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio;
che risultavano correttamente quantificati gli interessi moratori richiesti.
La società opposta rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis - In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per carenza di entrambi i requisiti del periculum in mora e del fumus boni juris;
- Sempre in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in ragione della manifesta tardività della stessa, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto rigettarla con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
- Dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a precetto e per l'effetto rigettarla;
- Nel merito, laddove ritenuta ammissibile, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare il decreto opposto o, in via gradata, condannare il Parte_1
al pagamento della somma di € 13.282,36, oltre interessi ex d.lgs.231/02. - Laddove
pagina 4 di 12 ritenuta ammissibile l'opposizione a precetto, rigettarla e confermare la debenza della somma di € 35.789,82, come da schema prospettico nello stesso riportato, oltre interessi successivi;
Con condanna di spese e competenze del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione”.
Fissata l'udienza per la valutazione dell'istanza cautelare in data 26.11.2021 e disposta, in tale udienza, la separazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (r.g. n. 1469/21) da quello di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., con formazione dell'autonomo fascicolo r.g. n. 141/22 in relazione a quest'ultimo, con ordinanze emesse in pari data venivano rigettate l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto.
Proseguito, quindi, il giudizio r.g. 1469/2021 con riguardo alla sola opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., parte opponente modificava le conclusioni come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la spiegata opposizione tardiva al decreto ing.vo di pagamento n.658/19 Trib. Rieti e, per l'effetto, dichiarare esso decreto ing.vo di pagamento nullo e privo di effetti accertando che il nulla deve per le Parte_1
causali di cui al detto decreto ing.vo per inesistenza di un valido ed efficace rapporto negoziale idoneo ad obbligare l'ente territoriale e difetto dei requisiti di cui al D.Lgs. n.
267 del 2000 e, comunque, per essere i crediti in riferimento estinti in parte per pagamento ed in parte per prescrizione, ovvero, in subordine, dichiarare esso decreto ing.vo di pagamento nullo e privo di effetti relativamente alla ingiunzione di pagamento degli interessi moratori secondo la previsione di cui al D. Lgs. 231/02; in ogni caso, accertato il difetto, eventualmente anche parziale, dell'obbligazione di pagamento di che trattasi, condannare parte convenuta alla restituzione di quanto risulterà dalla stessa indebitamente riscosso, anche coattivamente, in corso di giudizio”.
pagina 5 di 12 Il fascicolo n.r.g. 1461/21 veniva trattenuto in decisione in data 31.12.2023, all'esito della scadenza (in data 22.12.2023) del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Con sentenza depositata il 26.04.2024 il Tribunale di Rieti dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente proposta, l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., condannando parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite relative al suddetto giudizio.
Il fascicolo r.g. n. 141/22, avente ad oggetto la sola opposizione a precetto, era trattenuto in decisione all'udienza del 26.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Tanto premesso, l'opposizione a precetto è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, occorre ribadire che, all'esito dello “spacchettamento” dei procedimenti ex artt. 650 c.p.c. (opposizione tardiva a decreto ingiuntivo) e 615
c.p.c. (opposizione a precetto) disposta dal giudice precedente assegnatario dei relativi fascicoli con ordinanza del 26.11.2021, il presente giudizio ha ad oggetto, per l'appunto, esclusivamente l'opposizione a precetto, con riferimento alla quale la difesa di parte opponente in sede di memorie istruttorie ex art. 183, VI co., c.p.c. ha così modificato le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere l'opposizione all'atto di precetto di pagamento della somma di € 35.789,82 notificato alla concludente ad istanza dell'odierna convenuta in data 30.9.21 e, per l'effetto, dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti in dipendenza sia della accertata nullità/inefficacia del titolo sia della mancata previa notifica di un valido titolo esecutivo sia del mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui all'art.14 D.L. 669/96, ovvero, in subordine, dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti relativamente alle somme intimate a titolo di interessi moratori per una somma superiore ad € 8.929,37; in ogni caso, accertato il difetto, eventualmente anche parziale, dell'efficacia del titolo esecutivo al momento della
pagina 6 di 12 notifica dell'atto di precetto, condannare parte convenuta alla restituzione di quanto risulterà dalla stessa indebitamente riscosso, anche coattivamente, in corso di giudizio”.
Tanto chiarito e venendo, appunto, all'oggetto del giudizio, parte opponente chiede in prima battuta dichiararsi il precetto “…nullo e privo di effetti in dipendenza sia della accertata nullità/inefficacia del titolo sia della mancata previa notifica di un valido titolo esecutivo…”.
Al riguardo, deduce la difesa del che “…non è corrispondente alla Pt_1
realtà processuale che il chiesto accertamento dell'inidoneità del titolo a legittimare
l'azione esecutiva promossa dall'odierna parte opposta si esaurisce in ordine alla questione della interpretazione del titolo esecutivo per indebita intimazione di somme a titolo di interessi ex D. Lgs. 231/02 art.5, invero investendo, anche, la questione della illegittimità derivata dell'atto di precetto per invalida notifica del titolo presupposto e conseguente sua inidoneità ad acquistare efficacia esecutiva” e che “con l'atto di citazione in opposizione, è stata contestata l'invalidità dell'attività di notifica del decreto ing.vo di pagamento n.658/19 Trib. Rieti, posta in essere dalla cedente
[...]
, e tale invalidità è stata dedotta essere circostanza idonea a rifluire in via Parte_2
derivata sull'atto di precetto, determinandone la sua illegittimità e ciò sia perché, in difetto di regolare notifica ex art.
3-bis L. 54/93, il decreto ing.vo di pagamento di che trattasi non poteva essere dichiarato esecutivo e non avrebbe potuto porsi a base dell'intrapresa azione esecutiva, realizzando violazione dell'art.475 c.p.c. da leggersi in combinato disposto con gli artt. 474 e 647 c.p.c., sia perché, in difetto di regolare notifica ex art.
3-bis L. 54/93, è viziata l'attività di apposizione della formula esecutiva e, con essa, la notificazione del titolo munito di formula esecutiva”.
La asserita “illegittimità” del titolo viene, pertanto, ricondotta dal alla Pt_1
pretesa assenza di una valida notifica del decreto ingiuntivo.
Su tale questione ha, peraltro, già avuto modo di pronunciarsi questo
Tribunale con la sentenza resa in data 26.04.2024 nel giudizio r.g.n. 1469/21 ove si pagina 7 di 12 legge, tra l'altro: che “…anche a volersi considerare nulla la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo effettuata in data 2.12.2019 – in quanto a tale data l'indirizzo PEC del Comune opponente a cui è stata trasmessa la notifica era inserito in un elenco non rientrante tra quelli da cui potevano trarsi gli indirizzi PEC delle p.a. presso i quali effettuare validamente le notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale (in ossequio a quanto affermato da Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 23445 del 2021) – la piena conoscenza in capo alla parte opponente del ricorso e del decreto ingiuntivo deve ritenersi comunque risalire alla successiva notifica effettuata da parte opposta a parte opponente in data 6.5.2021
(cfr. allegato 1 alla comparsa di costituzione di parte opposta nel giudizio r.g.
1469/21)”; che, infatti, all'epoca di tale seconda notificazione risultava già in vigore il d.lgs 76/2020, il quale ha introdotto all'art. 16 ter comma 1 ter d.lgs 179/2012 la previsione secondo cui “fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile
e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (cd. registro IPA); che, pertanto, l'indirizzo presso il quale è stata inviata la PEC del
06.05.2021 risultava idoneo (in quanto – circostanza incontestata tra le parti – inserito nel cd. registro IPA) alla effettuazione di notificazioni in materia giudiziale e stragiudiziale al Comune convenuto.
La notifica di cui sopra è stata, in definitiva, ritenuta dal Tribunale pienamente valida ed efficace, tanto che il dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tardiva è stato, per l'appunto, calcolato a partire dal
06.05.2021: sul punto, a pag. 9 della sentenza si legge, infatti, che “Nel caso di specie, dunque, avendo il Comune opponente validamente ricevuto la notifica del
6.5.2021, contenente il ricorso e il decreto ingiuntivo in questa sede opposti, deve
pagina 8 di 12 aversi riguardo a tale data per calcolare il decorso del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (termine già decorso alla data dell'introduzione del presente giudizio)”.
Ed è proprio alla luce di tali considerazioni che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, la stessa essendo stata proposta oltre il suddetto termine.
Nella presente sede non resta, pertanto, che ribadire la piena validità ed efficacia del suddetto procedimento di notifica, con conseguente infondatezza delle odierne doglianze di parte opponente.
Con riferimento alla domanda del volta a sentire accertare e Parte_1
dichiarare il titolo “nullo e privo di effetti” in ragione del “…mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui all'art.14 D.L. 669/96…”, la stessa risulta inammissibile in quanto tardiva, trattandosi di domanda nuova avanzata per la prima volta in sede di memoria istruttoria ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c..
In ogni caso, dagli atti emerge che il precetto è stato notificato il 30.09.2021, nel pieno rispetto, quindi, del richiamato termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 06.05.2021), termine nel quale pacificamente non va considerata la sospensione feriale, che si applica ai soli termini processuali (v. Cass. civ. n. 18759/17).
Ne discende l'infondatezza anche di tale motivo di doglianza.
Quanto, infine, al motivo di opposizione relativo al calcolo degli interessi, deve rammentarsi in linea generale che, per giurisprudenza costante (v., tra le altre, Cass. civ. I Sez., n. 12449/24), l'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata e che, dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata pagina 9 di 12 autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali.
Ne discende che il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati e che, se lo stesso è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio.
Venendo al caso che ci occupa, l'esecuzione oggetto dell'odierna opposizione si basa sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 658/19 e, cioè, su un titolo esecutivo giudiziale, per effetto del quale il Tribunale di Rieti ingiungeva al
[...]
il pagamento, in favore della originaria creditrice della Pt_1 Parte_2
somma di €13.282,36 oltre "interessi come da domanda".
Ebbene, nel ricorso parte opposta aveva chiesto che gli interessi sulle somme non corrisposte venissero conteggiati “…al tasso di cui al D.Lgs. n. 230/01 dalle singole scadenze al saldo…” : ne consegue che, dovendo nella specie gli interessi ritenersi quantificati “per relationem” attraverso il riferimento alla “domanda” contenuto nel titolo, gli stessi andranno senz'altro calcolati ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/02.
In tale prospettiva, tuttavia, il corretto ammontare degli interessi dovuti a tale titolo, a decorrere dalle singole scadenze delle fatture e sino alla data del
13.09.2021, è pari a totali €8.929,37 (risultando dovuti: quanto alla fattura
1221183397, €288,09; quanto alla fattura 1317857280, €87,43; quanto alla fattura
M106013407, €1.951,14; quanto alla fattura M2014146349143, €3.694,71; quanto alla fattura 2101211, €115,11; quanto alla fattura 1313894932, €1.097,78; quanto alla fattura 20101211, €423,72; quanto alla fattura 201007112010, €1.271,39), come da conteggio dalla difesa di parte opposta depositato in all. 6 alla memoria pagina 10 di 12 istruttoria n. 2 (non contestato ex adverso), non comprendendosi come sia stato ricavato il differente importo di €20.486,41 indicato in precetto, in assenza di qualsiasi specificazione dei criteri di calcolo utilizzati.
Ne segue che, risultando l'opposizione fondata in parte qua, dovrà accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del precetto nella parte in cui indica, quale somma dovuta a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 alla data del 13.09.2021, €20.486,41 in luogo del minore importo effettivamente dovuto di €8.929,37.
L'esito del giudizio implica l'inevitabile reiezione delle domande ex art. 96
c.p.c. avanzate dalla difesa di parte opposta.
La soccombenza reciproca induce, infine, a compensare ex art. 92, II co., c.p.c. le spese di lite tra le parti – liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e del deposito della sola memoria istruttoria n. 1 da parte della difesa di parte opposta – in ragione del 50%, con condanna di parte opponente a rifondere a parte opposta il restante 50%.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 141/2022, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento della proposta opposizione, accerta e dichiara l'inefficacia del precetto notificato dalla al di il Controparte_1 Pt_1 Pt_1
30.09.2021, nella parte in cui indica, a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/02 dovuti alla data del 13.09.2021, la somma di €20.486,41 in luogo del minore importo di €8.929,37;
❖ compensa in ragione del 50% le spese di lite tra le parti, che liquida nell'importo complessivo di €6.713,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per pagina 11 di 12 legge, condannando parte opponente a rifondere a parte opposta il restante
50%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Rieti il 29.04.2025.
IL GIUDICE
Gianluca Morabito
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 141 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Piazza Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Viale T. Morroni n. 12, presso lo studio dell'avv. Andrea Piselli, che lo rappresenta e difende in virtù di delega rilasciata su foglio separato
OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_2
(P.IVA , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dalla e per essa dall'Avv. Concetta Controparte_3
Sorrentino, come da procura in calce all'atto di precetto, elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma, Largo Arrigo VII n.4
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo e in opposizione a precetto di pagamento, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2
all'Eccellentissimo Tribunale Adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, nel merito, accogliere l'opposizione tardiva al decreto ing.vo n.658/19 Trib. Rieti e, per l'effetto, dichiarare esso decreto ing.vo nullo e privo di effetti ed accertare che il Parte_1
nulla deve per le causali di cui al detto decreto ing.vo per essere i crediti estinti in parte per pagamento ed in parte per prescrizione;
accogliere l'opposizione all'atto di precetto di pagamento della somma di € 35.789,82 notificato ad essa concludente ad istanza dell'odierna convenuta per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti in dipendenza dell'accertata nullità del titolo, ovvero, in subordine, dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti relativamente alle somme ingiunte a titolo di interessi moratori nei limiti di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Esponeva, tra l'altro, parte opponente a sostegno: che in data 30.09.2021 le era è stato notificato atto di precetto di pagamento della complessiva somma di €
35.789,82, con comminatoria, in difetto del pagamento entro il termine di giorni 10 dalla notificazione, della esecuzione forzata anche presso terzi;
che l'atto di precetto di pagamento di cui sopra era stato intimato dalla quale Controparte_2
mandataria della che il titolo in forza del quale era stato notificato Controparte_1
l'atto di precetto era il decreto ingiuntivo n. 658/19 del Tribunale di Rieti, con cui era stato ingiunto al il pagamento della somma di €13.282,36, oltre Pt_1
pagina 2 di 12 interessi moratori maturati e maturandi, in favore di notificato Parte_2
in data 02.12.2019 e, in difetto di opposizione, munito della formula esecutiva, come da decreto di esecutorietà del 06.02.2020, nonché spedito in forma esecutiva in data
07.04.2021; che la notificazione dell'atto di precetto da parte della Controparte_1
(e per essa della mandataria derivava dal fatto che con Controparte_2
contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla L. n. 130/99 sottoscritto tra e la prima si era impegnata a cedere alla Parte_2 Controparte_1
seconda, con separati e successivi contratti di cessione, crediti denominati
e che, rientrando in tale portafoglio il credito vantato nei confronti del nel decreto ingiuntivo oggetto di causa, lo Controparte_4
stesso era stato ceduto ad essa con atto stipulato in data Controparte_1
30.06.2020 e notificato al debitore ceduto in data 29.07.2020; che sussistevano i presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto: il riferito decreto ingiuntivo era stato notificato, ad istanza di Parte_2
a mezzo pec presso il domicilio digitale ieti.it; ai fini della Email_1 Pt_1
notificazione a mezzo pec di atti giudiziari di cui sia destinataria una P.A., la casella pec di destinazione, al tempo in cui era stata eseguita la notifica de qua, doveva essere inserita nel registro delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.16, c. 12, D.
Lgs. n.179/12; il domicilio digitale < ieti.it> non era Email_1 Pt_1
ricompreso nel suddetto elenco, di tal ché la notificazione di che trattasi era invalida;
alcune delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano già state pagate, mentre altre risultavano prescritte;
che, e in ogni caso, gli interessi moratori erano stati erroneamente quantificati;
che sussistevano i presupposti per la proposizione dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., in quanto: il precetto era stato notificato sulla base di un titolo nullo e inefficace;
che gli interessi richiesti nel precetto erano eccessivi rispetto a quelli indicati nel titolo posto alla base dello stesso;
che sussistevano i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.
pagina 3 di 12 La costituitasi in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_1
contestava integralmente sia l'opposizione tardiva ex art. Controparte_2
650 c.p.c., che l'opposizione a precetto, deducendo: la regolare notificazione in data
02.12.2019 del decreto ingiuntivo opposto, lo stesso essendo stato inviato e consegnato presso la casella PEC del indicata nel registro IPA e non avendo Pt_1
il Comune stesso provveduto ad inserire tale indirizzo PEC nel registro PP.AA.; che, in ogni caso, risultava validamente effettuata la successiva notifica del 06.05.2021 diretta al medesimo indirizzo PEC, dal momento che l'art.18 D.L. 70/2020 (c.d. decreto semplificazioni) aveva reintrodotto l'IPA tra i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche di atti alla pubblica amministrazione, ragion per cui la spiegata opposizione tardiva non risultava comunque tempestiva, in quanto proposta oltre 40 giorni dal momento in cui l'opponente era venuto a conoscenza del titolo esecutivo;
che l'opposizione a precetto risultava fondata su considerazioni da far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
che in ogni caso erano infondate le eccezioni di prescrizione dei crediti azionati in sede monitoria, così come quelle di avvenuto pagamento di alcune delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio;
che risultavano correttamente quantificati gli interessi moratori richiesti.
La società opposta rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis - In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per carenza di entrambi i requisiti del periculum in mora e del fumus boni juris;
- Sempre in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in ragione della manifesta tardività della stessa, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto rigettarla con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
- Dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a precetto e per l'effetto rigettarla;
- Nel merito, laddove ritenuta ammissibile, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare il decreto opposto o, in via gradata, condannare il Parte_1
al pagamento della somma di € 13.282,36, oltre interessi ex d.lgs.231/02. - Laddove
pagina 4 di 12 ritenuta ammissibile l'opposizione a precetto, rigettarla e confermare la debenza della somma di € 35.789,82, come da schema prospettico nello stesso riportato, oltre interessi successivi;
Con condanna di spese e competenze del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione”.
Fissata l'udienza per la valutazione dell'istanza cautelare in data 26.11.2021 e disposta, in tale udienza, la separazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (r.g. n. 1469/21) da quello di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., con formazione dell'autonomo fascicolo r.g. n. 141/22 in relazione a quest'ultimo, con ordinanze emesse in pari data venivano rigettate l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto.
Proseguito, quindi, il giudizio r.g. 1469/2021 con riguardo alla sola opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., parte opponente modificava le conclusioni come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la spiegata opposizione tardiva al decreto ing.vo di pagamento n.658/19 Trib. Rieti e, per l'effetto, dichiarare esso decreto ing.vo di pagamento nullo e privo di effetti accertando che il nulla deve per le Parte_1
causali di cui al detto decreto ing.vo per inesistenza di un valido ed efficace rapporto negoziale idoneo ad obbligare l'ente territoriale e difetto dei requisiti di cui al D.Lgs. n.
267 del 2000 e, comunque, per essere i crediti in riferimento estinti in parte per pagamento ed in parte per prescrizione, ovvero, in subordine, dichiarare esso decreto ing.vo di pagamento nullo e privo di effetti relativamente alla ingiunzione di pagamento degli interessi moratori secondo la previsione di cui al D. Lgs. 231/02; in ogni caso, accertato il difetto, eventualmente anche parziale, dell'obbligazione di pagamento di che trattasi, condannare parte convenuta alla restituzione di quanto risulterà dalla stessa indebitamente riscosso, anche coattivamente, in corso di giudizio”.
pagina 5 di 12 Il fascicolo n.r.g. 1461/21 veniva trattenuto in decisione in data 31.12.2023, all'esito della scadenza (in data 22.12.2023) del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Con sentenza depositata il 26.04.2024 il Tribunale di Rieti dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente proposta, l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., condannando parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite relative al suddetto giudizio.
Il fascicolo r.g. n. 141/22, avente ad oggetto la sola opposizione a precetto, era trattenuto in decisione all'udienza del 26.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Tanto premesso, l'opposizione a precetto è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, occorre ribadire che, all'esito dello “spacchettamento” dei procedimenti ex artt. 650 c.p.c. (opposizione tardiva a decreto ingiuntivo) e 615
c.p.c. (opposizione a precetto) disposta dal giudice precedente assegnatario dei relativi fascicoli con ordinanza del 26.11.2021, il presente giudizio ha ad oggetto, per l'appunto, esclusivamente l'opposizione a precetto, con riferimento alla quale la difesa di parte opponente in sede di memorie istruttorie ex art. 183, VI co., c.p.c. ha così modificato le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere l'opposizione all'atto di precetto di pagamento della somma di € 35.789,82 notificato alla concludente ad istanza dell'odierna convenuta in data 30.9.21 e, per l'effetto, dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti in dipendenza sia della accertata nullità/inefficacia del titolo sia della mancata previa notifica di un valido titolo esecutivo sia del mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui all'art.14 D.L. 669/96, ovvero, in subordine, dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti relativamente alle somme intimate a titolo di interessi moratori per una somma superiore ad € 8.929,37; in ogni caso, accertato il difetto, eventualmente anche parziale, dell'efficacia del titolo esecutivo al momento della
pagina 6 di 12 notifica dell'atto di precetto, condannare parte convenuta alla restituzione di quanto risulterà dalla stessa indebitamente riscosso, anche coattivamente, in corso di giudizio”.
Tanto chiarito e venendo, appunto, all'oggetto del giudizio, parte opponente chiede in prima battuta dichiararsi il precetto “…nullo e privo di effetti in dipendenza sia della accertata nullità/inefficacia del titolo sia della mancata previa notifica di un valido titolo esecutivo…”.
Al riguardo, deduce la difesa del che “…non è corrispondente alla Pt_1
realtà processuale che il chiesto accertamento dell'inidoneità del titolo a legittimare
l'azione esecutiva promossa dall'odierna parte opposta si esaurisce in ordine alla questione della interpretazione del titolo esecutivo per indebita intimazione di somme a titolo di interessi ex D. Lgs. 231/02 art.5, invero investendo, anche, la questione della illegittimità derivata dell'atto di precetto per invalida notifica del titolo presupposto e conseguente sua inidoneità ad acquistare efficacia esecutiva” e che “con l'atto di citazione in opposizione, è stata contestata l'invalidità dell'attività di notifica del decreto ing.vo di pagamento n.658/19 Trib. Rieti, posta in essere dalla cedente
[...]
, e tale invalidità è stata dedotta essere circostanza idonea a rifluire in via Parte_2
derivata sull'atto di precetto, determinandone la sua illegittimità e ciò sia perché, in difetto di regolare notifica ex art.
3-bis L. 54/93, il decreto ing.vo di pagamento di che trattasi non poteva essere dichiarato esecutivo e non avrebbe potuto porsi a base dell'intrapresa azione esecutiva, realizzando violazione dell'art.475 c.p.c. da leggersi in combinato disposto con gli artt. 474 e 647 c.p.c., sia perché, in difetto di regolare notifica ex art.
3-bis L. 54/93, è viziata l'attività di apposizione della formula esecutiva e, con essa, la notificazione del titolo munito di formula esecutiva”.
La asserita “illegittimità” del titolo viene, pertanto, ricondotta dal alla Pt_1
pretesa assenza di una valida notifica del decreto ingiuntivo.
Su tale questione ha, peraltro, già avuto modo di pronunciarsi questo
Tribunale con la sentenza resa in data 26.04.2024 nel giudizio r.g.n. 1469/21 ove si pagina 7 di 12 legge, tra l'altro: che “…anche a volersi considerare nulla la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo effettuata in data 2.12.2019 – in quanto a tale data l'indirizzo PEC del Comune opponente a cui è stata trasmessa la notifica era inserito in un elenco non rientrante tra quelli da cui potevano trarsi gli indirizzi PEC delle p.a. presso i quali effettuare validamente le notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale (in ossequio a quanto affermato da Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 23445 del 2021) – la piena conoscenza in capo alla parte opponente del ricorso e del decreto ingiuntivo deve ritenersi comunque risalire alla successiva notifica effettuata da parte opposta a parte opponente in data 6.5.2021
(cfr. allegato 1 alla comparsa di costituzione di parte opposta nel giudizio r.g.
1469/21)”; che, infatti, all'epoca di tale seconda notificazione risultava già in vigore il d.lgs 76/2020, il quale ha introdotto all'art. 16 ter comma 1 ter d.lgs 179/2012 la previsione secondo cui “fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile
e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (cd. registro IPA); che, pertanto, l'indirizzo presso il quale è stata inviata la PEC del
06.05.2021 risultava idoneo (in quanto – circostanza incontestata tra le parti – inserito nel cd. registro IPA) alla effettuazione di notificazioni in materia giudiziale e stragiudiziale al Comune convenuto.
La notifica di cui sopra è stata, in definitiva, ritenuta dal Tribunale pienamente valida ed efficace, tanto che il dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tardiva è stato, per l'appunto, calcolato a partire dal
06.05.2021: sul punto, a pag. 9 della sentenza si legge, infatti, che “Nel caso di specie, dunque, avendo il Comune opponente validamente ricevuto la notifica del
6.5.2021, contenente il ricorso e il decreto ingiuntivo in questa sede opposti, deve
pagina 8 di 12 aversi riguardo a tale data per calcolare il decorso del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (termine già decorso alla data dell'introduzione del presente giudizio)”.
Ed è proprio alla luce di tali considerazioni che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, la stessa essendo stata proposta oltre il suddetto termine.
Nella presente sede non resta, pertanto, che ribadire la piena validità ed efficacia del suddetto procedimento di notifica, con conseguente infondatezza delle odierne doglianze di parte opponente.
Con riferimento alla domanda del volta a sentire accertare e Parte_1
dichiarare il titolo “nullo e privo di effetti” in ragione del “…mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui all'art.14 D.L. 669/96…”, la stessa risulta inammissibile in quanto tardiva, trattandosi di domanda nuova avanzata per la prima volta in sede di memoria istruttoria ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c..
In ogni caso, dagli atti emerge che il precetto è stato notificato il 30.09.2021, nel pieno rispetto, quindi, del richiamato termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 06.05.2021), termine nel quale pacificamente non va considerata la sospensione feriale, che si applica ai soli termini processuali (v. Cass. civ. n. 18759/17).
Ne discende l'infondatezza anche di tale motivo di doglianza.
Quanto, infine, al motivo di opposizione relativo al calcolo degli interessi, deve rammentarsi in linea generale che, per giurisprudenza costante (v., tra le altre, Cass. civ. I Sez., n. 12449/24), l'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata e che, dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata pagina 9 di 12 autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali.
Ne discende che il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati e che, se lo stesso è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio.
Venendo al caso che ci occupa, l'esecuzione oggetto dell'odierna opposizione si basa sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 658/19 e, cioè, su un titolo esecutivo giudiziale, per effetto del quale il Tribunale di Rieti ingiungeva al
[...]
il pagamento, in favore della originaria creditrice della Pt_1 Parte_2
somma di €13.282,36 oltre "interessi come da domanda".
Ebbene, nel ricorso parte opposta aveva chiesto che gli interessi sulle somme non corrisposte venissero conteggiati “…al tasso di cui al D.Lgs. n. 230/01 dalle singole scadenze al saldo…” : ne consegue che, dovendo nella specie gli interessi ritenersi quantificati “per relationem” attraverso il riferimento alla “domanda” contenuto nel titolo, gli stessi andranno senz'altro calcolati ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/02.
In tale prospettiva, tuttavia, il corretto ammontare degli interessi dovuti a tale titolo, a decorrere dalle singole scadenze delle fatture e sino alla data del
13.09.2021, è pari a totali €8.929,37 (risultando dovuti: quanto alla fattura
1221183397, €288,09; quanto alla fattura 1317857280, €87,43; quanto alla fattura
M106013407, €1.951,14; quanto alla fattura M2014146349143, €3.694,71; quanto alla fattura 2101211, €115,11; quanto alla fattura 1313894932, €1.097,78; quanto alla fattura 20101211, €423,72; quanto alla fattura 201007112010, €1.271,39), come da conteggio dalla difesa di parte opposta depositato in all. 6 alla memoria pagina 10 di 12 istruttoria n. 2 (non contestato ex adverso), non comprendendosi come sia stato ricavato il differente importo di €20.486,41 indicato in precetto, in assenza di qualsiasi specificazione dei criteri di calcolo utilizzati.
Ne segue che, risultando l'opposizione fondata in parte qua, dovrà accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del precetto nella parte in cui indica, quale somma dovuta a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 alla data del 13.09.2021, €20.486,41 in luogo del minore importo effettivamente dovuto di €8.929,37.
L'esito del giudizio implica l'inevitabile reiezione delle domande ex art. 96
c.p.c. avanzate dalla difesa di parte opposta.
La soccombenza reciproca induce, infine, a compensare ex art. 92, II co., c.p.c. le spese di lite tra le parti – liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e del deposito della sola memoria istruttoria n. 1 da parte della difesa di parte opposta – in ragione del 50%, con condanna di parte opponente a rifondere a parte opposta il restante 50%.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 141/2022, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento della proposta opposizione, accerta e dichiara l'inefficacia del precetto notificato dalla al di il Controparte_1 Pt_1 Pt_1
30.09.2021, nella parte in cui indica, a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/02 dovuti alla data del 13.09.2021, la somma di €20.486,41 in luogo del minore importo di €8.929,37;
❖ compensa in ragione del 50% le spese di lite tra le parti, che liquida nell'importo complessivo di €6.713,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per pagina 11 di 12 legge, condannando parte opponente a rifondere a parte opposta il restante
50%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Rieti il 29.04.2025.
IL GIUDICE
Gianluca Morabito
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