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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 493/2024 R.G., promosso in sede di rinvio ex artt.
392 ss. c.p.c.
DA
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Vincenzo Sparti (p.e.c. Email_1 attrice in riassunzione, appellante
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Bommarito (p.e.c.
Email_2 convenuto in riassunzione, appellato
E CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t.
convenuto in riassunzione, appellato - contumace 2
Conclusioni per l'attrice in riassunzione:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO
Reiectis adversis, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 34540/2023, pubblicata l'11.12.2023 e comunicata in pari data, disattesa ogni diversa istanza e previe le declaratorie del caso e di legge, ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S.C. accolga le seguenti domande già proposte nella causa riassunta che di seguito si ritrascrivono: detta inammissibile e respinta ogni contraria difesa con qualsiasi statuizione, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per la forma e per il merito il presente appello, adottando retta motivazione che sostituisca quella appellata;
altresì riformare, annullare o revocare le statuizioni di primo grado ed ogni motivazione contrarie all'appellante, sicché non possa formarsi giudicato su alcun punto a carico del concludente, che sottopone ad appello ogni statuizione anche se non facendone singola indicazione:
- accertare e dichiarare che la condotta complessiva dell' di , CP_1 CP_1 come sopra rappresentata, e come emerge dai documenti prodotti in prime cure, ha cagionato danni patrimoniali alla ricorrente come sopra specificati e ciò sia a titolo di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale.
- Condannare, quindi, l' al pagamento, a titolo di risarcimento CP_1 danni, di una somma non inferiore ad € 500,00 mensili a far data dal 14.2.2009 e fino all'emittenda sentenza – secondo il calcolo indicato a fine pag. 14 ed inizio pag. 15 - (o quell'altra maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia), per le ragioni esposte in parte motiva, il tutto oltre rivalutazione ed interessi (maggiorati ex art. 1284 c.c., quarto comma c.c. in vigore dall'11.11.2014, stante che il ricorso iniziale ex art. 702 bis cpc è stato depositato il 21.11.2014, o comunque quelli moratori, compensativi, o legali), ovvero a 3
quella somma maggiore o minore che sarà accertata anche a seguito delle prove testimoniali o comunque da determinare anche in via equitativa;
- condannare l' al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi CP_1 del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni per l' Controparte_1
:
[...]
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO, A SEGUITO DI
RIASSUNZIONE, AI SENSI DELL'ART. 392 C.P.C., respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
1. In linea principale, nel merito, rigettare le domande dell'appellante in riassunzione, stante la loro infondatezza, in fatto ed in diritto, confermando la sentenza della Corte di Appello n. 1223/2019;
2. Nel merito, inoltre, ritenere e dichiarare che la sig.ra , sin dal I Pt_1 grado di giudizio, non ha fornito prova dell'effettivo danno patrimoniale subìto;
3. In subordine, ritenere e dichiarare il , in persona del Controparte_2
Sindaco pro-tempore, quale soggetto tenuto a garantire l'Istituto a risarcire i lamentati danni patrimoniali patiti dalla sig.ra ; Parte_1
4. Con vittoria di spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palermo nei confronti dell' Controparte_1
e, premesso di avere promosso nei confronti del
[...] medesimo una azione di reintegrazione nel possesso dell'immobile sito in CP_1
via V. Fuxa 7, accolta in via interinale e poi con sentenza n. 2934/2012 CP_1 del Tribunale di Palermo passata in giudicato, e che, inoltre, avverso l'esecuzione di tale provvedimento la terza divenuta assegnataria dell'immobile CP_3 nelle more del giudizio possessorio, proposta opposizione ex art. 619 c.p.c. e ottenuta la sospensione dell'esecuzione, aveva avviato un separato giudizio di 4
opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., domandò, stante l'impossibilità di ottenere la reintegra, il risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio, individuati nelle somme pagate a titolo di pigioni di affitto per la locazione di altro immobile.
Il giudizio, nel quale fu chiamato a partecipare il , Controparte_2 rimasto contumace, fu definito con la sentenza n. 5568/2015 con cui il Tribunale adito respinse la domanda risarcitoria per non essere l'attrice titolare di alcun diritto reale sull'immobile in oggetto, appartenente all'ente pubblico, e in mancanza di prova in ordine ad una eventuale assegnazione in suo favore.
2. interpose gravame, deciso con sentenza n. 1223/2019 Parte_1 della Corte di Appello di Palermo la quale, rilevato che la sentenza 1716/2016 di accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. promossa da CP_3 assegnataria del medesimo alloggio sin dal 26.1.2009, “ha annullato” la sentenza n. 2934/2012 che aveva accordato la tutela possessoria, escluse, altresì, che potesse avere diritto ab origine a permanere nell'alloggio, già Parte_1 assegnato a tale , poi deceduta, e ritenne, al contempo, il diritto della Persona_1 nuova assegnataria dell'alloggio riconducibile non allo sgombero subito dall'appellante bensì fondato unicamente sulla domanda di partecipazione al bando generale di concorso e concretizzatosi nel momento in cui si è verificata la CP_ condizione di disponibilità dell'alloggio da parte dell' , vale a dire nel momento in cui, dopo la morte della precedente assegnataria, l'immobile è tornato nella disponibilità giuridica dell'ente pubblico, che lo ha quindi riassegnato nel CP_ rispetto della graduatoria;
negò infine che l' si fosse reso responsabile di un'azione diretta ad eludere o ostacolare la tutela possessoria invocata dall'attrice.
3. Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione, Parte_1 affidato a quattro motivi. Censurò, con il primo motivo, la rilevanza attribuita dalla
Corte di Appello alla sentenza n. 1716/2016 di accoglimento della opposizione di terzo proposta da , trattandosi di sentenza resa in altro giudizio e non CP_3 ancora passata in giudicato;
escluse, in ogni caso, l'opponibilità ad essa Pt_1 5
del contratto di locazione stipulato con la terza, , in quanto successivo CP_3 al ricorso possessorio e proveniente dalla stessa parte resistente;
lamentò quindi la non corretta applicazione delle norme disciplinanti il rapporto tra giudizi pendenti e sulla natura dei provvedimenti non passati in giudicato. Con il secondo motivo, ripropose i medesimi argomenti di critica. Con il terzo motivo, denunciò il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta, dalla Corte d'Appello, subordinazione della domanda risarcitoria alla sussistenza di un diritto soggettivo della medesima ricorrente a rientrare nella disponibilità dell'immobile nonché sulle ragioni per cui una sentenza non ancora passata in giudicato potesse escludere la sussistenza del diritto di essa ricorrente a rientrare nel possesso dell'immobile di cui in precedenza era stata violentemente spogliata e, comunque, ad ottenere il risarcimento del danno derivante dallo spoglio e dall'inadempimento dell'obbligo restitutorio. Con il quarto motivo, censurò la decisione per avere la
Corte d'Appello negato, a prescindere dagli altri procedimenti e dalle loro statuizioni, il diritto della stessa a rimanere nell'alloggio, facendo da ciò Pt_1 discendere l'infondatezza della domanda risarcitoria;
osservò che il diritto al risarcimento azionato discende dalla fisionomia del possesso la cui tutela ha ad oggetto la situazione di fatto in sé considerata, indipendentemente dalla titolarità di un diritto reale di godimento, aggiungendo che la concessione in locazione dell'immobile alla nuova assegnataria, in quanto intervenuta successivamente CP_ all'instaurazione del giudizio possessorio, rende la condotta dell' fraudolenta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1169 c.c.
La Suprema Corte ritenne fondato il primo motivo osservando che
“L'accoglimento, all'esito del primo grado di giudizio, con sentenza non ancora passata in giudicato, dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. non vale di per sé, sul piano processuale, a privare di validità ed efficacia la sentenza
(questa sì invece passata in giudicato) che ha riconosciuto la situazione di fatto vantata dalla odierna ricorrente come meritevole di tutela possessoria 6
reintegratoria” atteso che, peraltro – e con “rilievo preliminare e assorbente -
l'accoglimento dell'opposizione di terzo, quand'anche passato in giudicato, non travolgerebbe il precedente giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nella sola parte in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione di terzo(v.
Cass.25/01/1993, n. 833; 21/02/1992, n. 2115; 14/11/1989, n. 4831; 07/02/2002,
n. 1737; 17/02/2012, n. 12266); incompatibilità che nella specie non potrebbe affermarsi rispetto a quella parte della sentenza di reintegra che accerta l'illiceità CP_ dello spoglio compiuto dall' : accertamento che attribuisce di per sé stesso fondatezza alla pretesa risarcitoria susseguente”.
Indi, assorbito il secondo motivo e dichiarato inammissibile il terzo, riconobbe la fondatezza del quarto motivo, rilevando che “La pretesa risarcitoria trova nella specie fondamento, ex art. 2043 cod. civ., nel fatto illecito compiuto CP_ dall' , ossia nelle modalità con le quali l'Istituto è rientrato nel possesso dell'immobile occupato dalla , al contempo spogliandone quest'ultima: Pt_1 fatto, questo, integrante spoglio meritevole di tutela di reintegra, secondo accertamento giudiziale passato in giudicato e, come tale, non più suscettibile di sindacato sotto tale profilo qualificatorio” aggiungendo, altresì, che “Rispetto a tale fatto costitutivo del vantato credito risarcitorio nessun rilievo impeditivo può assumere l'eventuale insussistenza di un effettivo ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso”.
Precisò tra l'altro: che “la lesione del possesso o della detenzione può provocare danni non riparabili con il mero ripristino della situazione anteriore, che si identificano sia nella diminuzione patrimoniale che la vittima subisce per il ristabilimento dello status quo antea, sia nel mancato esercizio del potere di fatto”; che “il risarcimento può però pure avere funzione sostitutiva del recupero della situazione possessoria, nell'ipotesi in cui quest'ultimo si presenti impossibile
(di fatto) per distruzione della cosa o smarrimento o perdita irrecuperabile di essa 7
dopo lo spoglio, ovvero (giuridicamente) perché la medesima è stata alienata ad un terzo ignaro, che ne ha acquistato il possesso (arg. exart. 1169)”; che “in entrambi i casi la lesione del possesso che consegua ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168cod. civ. mette in essere una tipica fattispecie di illecito extracontrattuale, a condizione che, ovviamente, il fatto materiale compiuto dal terzo si traduca in un danno effettivo per il titolare della situazione possessoria”; che “superato l'antico dogma dell'illecito come lesione di un diritto soggettivo assoluto, deve ritenersi acquisito che anche colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare su di una cosa un potere soltanto di fatto può, dal danneggiamento di essa, risentire un danno risarcibile, indipendentemente dall'esistenza del diritto all'esercizio di quel potere (v. in tal senso già Cass. 24/02/1981, n. 1131 … con la conseguenza che nel giudizio risarcitorio non è necessario per l'attore dimostrare il suo diritto sul bene, ma è sufficiente dimostrare di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa;
v. anche, conff., Cass. 14/05/1979, n. 2780; 14/05/1993, n. 5485; 29/01/2014, n. 1964, in motivazione)” che “alcun rilievo impeditivo può nemmeno avere la pretesa della nuova assegnataria di ottenere il pieno godimento dell'immobile a lei successivamente locato: trattandosi di pretesa derivata la stessa non varrebbe di CP_ per sé a rendere meno illecita l'azione spoliatrice dell' ed a privare dunque CP_ di fondamento la conseguente pretesa risarcitoria”; che “il diritto dell' sul bene, e quello derivato della nuova locataria, agiscono sul diverso e non incompatibile terreno della tutela petitoria” rimanendo “entrambi … tutelabili con azioni reali o personali di rilascio del bene, pur tenendo ferma la riconosciuta illiceità dello spoglio in precedenza compiuto dall'ente proprietario e salvi gli effetti dell'eventuale mala fede del possessore, che rimane possibile far valere al fine di ottenere, in seno ad eventuale giudizio di rivendica, la restituzione del bene
o il controvalore di questo, insieme con i frutti dovuti per legge dal possessore di 8
mala fede (v. Cass. 12/05/1987, n. 4367)”.
Cassò pertanto la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Giudice a quo.
4. ha riassunto la causa dinanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Palermo.
Sostiene l'attrice che, a seguito della predetta sentenza della Cassazione, risulta pienamente legittimo e definitivamente accertato il diritto al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza dello spoglio violento e del successivo CP_ inadempimento da parte dell' dell'obbligo reintegratorio. Ribadisce che il pregiudizio va individuato nelle somme pagate, a titolo di pigioni d'affitto, per la locazione di altro immobile, essendo stata essa costretta, come già indicato nel primo grado, a prendere in affitto un piccolo appartamento sito in , via CP_1
Fuxa n. 3, sostenendo un esborso mensile, a titolo di pigioni, di € 500, pur essendo stato il contratto di locazione formalmente intestato al cognato. Afferma, quindi, spettarle un risarcimento certo e cristallizzato per il periodo che va dallo spoglio
(e più precisamente dal primo canone d'affitto pagato a seguito dello spoglio, cioè
14.2.2009) fino alla sospensione dell'esecuzione di rilascio a seguito dell'opposizione del terzo, nonché, e per il periodo successivo alla sospensione, venuta meno la possibilità di restituzione, le somme ulteriori fino all'emittenda sentenza d'appello, da liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. a far data dall'introduzione del giudizio risarcitorio (avvenuta il 21.11.2014 con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) essendo il quarto comma dell'art. 1284 c.c., in vigore dall'11.11.2014.
Si è costituito l' ritenendo, innanzi tutto, mancante la prova dei CP_1 presunti danni patrimoniali arrecati dallo spossessamento forzoso dell'alloggio e negando, in ogni caso, anche l'an della responsabilità risarcitoria ex adverso invocata, in difetto di qualsivoglia rapporto extracontrattuale o contrattuale della con il o con l'Istituto, per non essere mai stata la Pt_1 Controparte_2 9
controparte inserita nella graduatoria del “bando pubblico” per l'assegnazione degli alloggi popolari. Ha chiesto poi, ove ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno, la condanna del solo , per avere Controparte_2 soltanto quest'ultimo eseguito lo sgombero forzoso nei confronti dell'appellante.
Ha inoltre ribadito che la sentenza n. 2934/2012 del giudizio possessorio è stata CP_ annullata a seguito dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. avanzata dalla terza , con statuizione altresì confermata in sede di gravame nell'anno 2022 e, inoltre, ha negato ogni possesso della controparte, mera occupante sine titulo.
Il , regolarmente evocato, non si è costituito. Controparte_2
La causa, istruita in via documentale e a mezzo di prova testimoniale, è stata posta in decisione, con ordinanza del 22.2.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Ciò posto, compito rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza della
Suprema Corte è di accertare se e a quanto ammonti il danno effettivamente patito CP_ dalla in conseguenza dello spoglio posto in essere dall' come Pt_1 definitivamente accertato con sentenza n. 2934/2012 passata in giudicato.
Ed infatti – e con superamento delle contestazioni variamente riproposte dal convenuto in ordine alla stessa sussistenza di una responsabilità risarcitoria del medesimo – una volta che, con la menzionata sentenza 2934/2012 sono CP_1 stati definitivamente accertati la situazione di fatto vantata da Parte_1 meritevole di tutela reintegratoria, e lo spoglio ex art. 1168 c.c. connesso alle CP_ modalità con cui l' è rientrato nel possesso del bene, fatto, quest'ultimo, costituente illecito ex art. 2043 c.c. costitutivo dell'obbligazione risarcitoria fatta valere dall'attrice, indipendentemente altresì dall'esistenza o meno di un effettivo ius possidendi in capo al soggetto spogliato, si tratta di verificare se ed in che CP_ termini il fatto materiale compiuto dall' si sia tradotto in un pregiudizio effettivo per l'odierna attrice.
Il danno che viene in rilievo nella presente fattispecie è un danno da lesione 10
del possesso con “funzione sostitutiva del recupero della situazione possessoria”, essendo del resto pacifica – ed è anzi il presupposto della tutela risarcitoria in concreto azionata – l'impossibilità per la di rientrare nella disponibilità Pt_1 del bene in conseguenza dell'opposizione utilmente esperita dalla terza. Si tratta di un danno che, derivante dalla privazione del possesso, attiene, in definitiva, al mancato godimento del bene da rapportarsi al periodo di tempo durante il quale il citato godimento era ragionevolmente destinato a durare e, pertanto, anche tenuto conto della concreta evoluzione della complessa vicenda, sino al completo esaurimento dell'iter processuale destinato a sfociare nella più che probabile condanna al definitivo rilascio a carico dell'odierna attrice, occupante abusiva.
L'istruttoria svolta ha confermato che in conseguenza dello spoglio e, in particolare, dal mese di febbraio 2009, ebbe in godimento, Parte_1 sebbene con contratto formalmente intestato ad altro soggetto, un appartamento in via Fuxa n. 3 per un canone mensile di €. 500,00 (v. il contratto di locazione del
25.2.2009 nel fascicolo di primo grado dell'odierna appellante, ma v. anche quanto riferito dai testi escussi e , provvedendo essa stessa, Testimone_1 Tes_2 personalmente, al pagamento del citato canone mensile sino alla data 12.5.2014
(v. le ricevute di pagamento che pure indicano “pagati da ”, nel Parte_1 fascicolo di primo grado dell'odierna appellante, ma v. anche quanto riferito da tutti i testi escussi e, in particolare, dal teste – che, per come dallo Tes_2 stesso indicato, incaricato dalla “zia”, locatrice dell'immobile, di curare tali rapporti ha dichiarato: “confermo che era che la sig,ra materialmente a portarmi
i soldi l'affitto … ha pagato sempre con denaro contante” – nonché dal teste che, “cognato dell'appellante” per come da medesimo riferito e Testimone_3 intestatario del contratto, ha dichiarato: “il canone è stato sempre pagato da mia cognata sig. ”). Parte_1
Quanto al periodo successivo, l'attrice assume di avere sostenuto ulteriori pagamenti “fino ai giorni nostri”, rimasti tuttavia non specificamente dedotti e/o 11
allegati né documentati. Incerta si rivela, del resto, l'epoca di insorgenza dell'ulteriore rapporto locatizio menzionato dal difensore della stessa parte attrice, peraltro soltanto nel corso dell'udienza del 20.9.2024, e rimasto, comunque, anch'esso non adeguatamente documentato. Invero, mentre la teste Tes_1
sorella dell'attrice, escussa all'udienza del 20.9.2024, ha dichiarato che
[...]
“vive ancora lì”, vale a dire nell'appartamento in via Fuxa n. 3 Parte_1 trovato in affitto dopo lo sloggio, il teste ha riferito che l'attrice ha lasciato Tes_4 detto appartamento poco prima che la locatrice morisse, senza tuttavia ricordare la data;
sono poi, e per altro verso, piuttosto generiche le indicazioni offerte dall'ulteriore teste escusso, sull'appartamento dove l'attrice si Tes_5 sarebbe ulteriormente trasferita, essendosi il detto testimone limitato a riferire: “il contratto non è intestato a me, non so quanto pagano di canone di affitto”.
Alla luce di siffatte considerazioni, e presupponendo, comunque, il ricorso alla liquidazione equitativa l'impossibilità o l'estrema difficoltà per la parte danneggiata di allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del pregiudizio e che, dunque, la stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi
(v. tra le più recenti Cass. 9744/2023), in concreto non ravvisabili, il risarcimento spettante a in conseguenza dell'illecito spoglio compiuto Parte_1
CP_ dall' , va determinato, nei limiti di quanto documentato, in €. 500,00 mensili a decorrere dalla data del 14.2.2009 al 12.5.2014, oltre la rivalutazione monetaria da calcolarsi su ciascuna annualità dalle singole scadenze di ognuna di esse sino alla data della presente sentenza, e con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma come sopra rivalutata dalla scadenza di ciascuna annualità sino alla data della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sul montante come sopra calcolato dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Non può operare nel caso in esame la disciplina, richiamata invece dall'attrice, di cui al quarto comma dell'art. 1284 comma 4 c.c. aggiunto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 12
novembre 2014, n. 162, essendo stato peraltro il giudizio di primo grado introdotto il 24.11.2014 (data di deposito dell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), mentre le citate disposizioni normative producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (v. l'art. 17 cit.). CP_ L'obbligazione risarcitoria grava esclusivamente sull' , unico legittimato passivo rispetto alla tutela contro l'illecito spoglio riferibile al medesimo , CP_1 per come già accertato dal Tribunale di Palermo, con efficacia di giudicato, con la sentenza 2934/2012, secondo cui, tra l'altro – e proprio con riferimento al difetto CP_ di legittimazione passiva ivi sollevato dall' in relazione alla posizione rivestita dal – la diffida all'occupante abusivo e il conseguente ordine Controparte_2 di rilascio si ricollegano a compiti di gestione del patrimonio abitativo propri dell' , in base al procedimento, non osservato nei confronti dell'odierna CP_1 parte attrice, previsto dall'art. 18 D.P.R. 1035/1972 di competenza del Presidente CP_ dell' .
Va pertanto, e sotto tale ulteriore profilo, altresì respinta la domanda “di CP_ garanzia” dispiegata dall' nei confronti del sull'assunto Controparte_2 di una esclusiva riferibilità a tale ultimo Ente dell'attività di sgombero in concreto esercitata, considerato in ogni caso che in tema di edilizia residenziale pubblica,
l'art. 95 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il quale devolve al Comune le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, non riguarda l'ordine di rilascio di alloggio occupato senza titolo, che resta di competenza del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, trattandosi di provvedimento di conservazione del patrimonio non inerente al rapporto di assegnazione (cfr. Cass.
S.U. 4286/1991). CP_
5. Segue per la soccombenza la condanna dell' al pagamento in favore di di tutte le spese di lite che si liquidano, per ciascun grado e Parte_1 per l'odierno giudizio di rinvio, come in dispositivo, tenuto conto del valore della 13
lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo
Sparti, difensore della stessa parte attrice dichiaratosi antistatario, delle sole spese attinenti al presente giudizio di rinvio, non risultando che la distrazione delle spese sia stata richiesta all'interno di ogni singolo grado e dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado possa essere domandata per la prima volta in un grado successivo (cfr. Cass. 16244/2019). Nulla va disposto quanto alle spese di lite nei rapporti con il , che è sempre Controparte_2 rimasto contumace.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt.
392 ss. c.p.c., nella contumacia del , che dichiara;
Controparte_2 in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5568/2015 del
15.10.2015 appellata da a) condanna l' Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
a corrispondere, a titolo risarcitorio, in favore di l'importo di €. Parte_1
500,00 mensili a decorrere dalla data del 14.2.2009 al 12.5.2014, oltre la rivalutazione monetaria da calcolarsi su ciascuna annualità dalle singole scadenze di ognuna di esse sino alla data della presente sentenza, e con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma come sopra rivalutata dalla scadenza di ciascuna annualità sino alla data della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sul montante come sopra calcolato dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
b) rigetta le domande avanzate dall' Controparte_1
nei confronti del;
[...] Controparte_2 condanna l' , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere a le spese Parte_1 di lite, che liquida in euro 3.900,00 per il primo grado del giudizio, euro 5.000,00 per l'appello, euro 3.000,00 per il giudizio di cassazione, euro 5.000,00 per il 14
procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Sparti, difensore antistatario, delle spese del presente giudizio di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo in data 17.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 493/2024 R.G., promosso in sede di rinvio ex artt.
392 ss. c.p.c.
DA
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Vincenzo Sparti (p.e.c. Email_1 attrice in riassunzione, appellante
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Bommarito (p.e.c.
Email_2 convenuto in riassunzione, appellato
E CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t.
convenuto in riassunzione, appellato - contumace 2
Conclusioni per l'attrice in riassunzione:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO
Reiectis adversis, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 34540/2023, pubblicata l'11.12.2023 e comunicata in pari data, disattesa ogni diversa istanza e previe le declaratorie del caso e di legge, ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S.C. accolga le seguenti domande già proposte nella causa riassunta che di seguito si ritrascrivono: detta inammissibile e respinta ogni contraria difesa con qualsiasi statuizione, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per la forma e per il merito il presente appello, adottando retta motivazione che sostituisca quella appellata;
altresì riformare, annullare o revocare le statuizioni di primo grado ed ogni motivazione contrarie all'appellante, sicché non possa formarsi giudicato su alcun punto a carico del concludente, che sottopone ad appello ogni statuizione anche se non facendone singola indicazione:
- accertare e dichiarare che la condotta complessiva dell' di , CP_1 CP_1 come sopra rappresentata, e come emerge dai documenti prodotti in prime cure, ha cagionato danni patrimoniali alla ricorrente come sopra specificati e ciò sia a titolo di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale.
- Condannare, quindi, l' al pagamento, a titolo di risarcimento CP_1 danni, di una somma non inferiore ad € 500,00 mensili a far data dal 14.2.2009 e fino all'emittenda sentenza – secondo il calcolo indicato a fine pag. 14 ed inizio pag. 15 - (o quell'altra maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia), per le ragioni esposte in parte motiva, il tutto oltre rivalutazione ed interessi (maggiorati ex art. 1284 c.c., quarto comma c.c. in vigore dall'11.11.2014, stante che il ricorso iniziale ex art. 702 bis cpc è stato depositato il 21.11.2014, o comunque quelli moratori, compensativi, o legali), ovvero a 3
quella somma maggiore o minore che sarà accertata anche a seguito delle prove testimoniali o comunque da determinare anche in via equitativa;
- condannare l' al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi CP_1 del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni per l' Controparte_1
:
[...]
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO, A SEGUITO DI
RIASSUNZIONE, AI SENSI DELL'ART. 392 C.P.C., respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
1. In linea principale, nel merito, rigettare le domande dell'appellante in riassunzione, stante la loro infondatezza, in fatto ed in diritto, confermando la sentenza della Corte di Appello n. 1223/2019;
2. Nel merito, inoltre, ritenere e dichiarare che la sig.ra , sin dal I Pt_1 grado di giudizio, non ha fornito prova dell'effettivo danno patrimoniale subìto;
3. In subordine, ritenere e dichiarare il , in persona del Controparte_2
Sindaco pro-tempore, quale soggetto tenuto a garantire l'Istituto a risarcire i lamentati danni patrimoniali patiti dalla sig.ra ; Parte_1
4. Con vittoria di spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palermo nei confronti dell' Controparte_1
e, premesso di avere promosso nei confronti del
[...] medesimo una azione di reintegrazione nel possesso dell'immobile sito in CP_1
via V. Fuxa 7, accolta in via interinale e poi con sentenza n. 2934/2012 CP_1 del Tribunale di Palermo passata in giudicato, e che, inoltre, avverso l'esecuzione di tale provvedimento la terza divenuta assegnataria dell'immobile CP_3 nelle more del giudizio possessorio, proposta opposizione ex art. 619 c.p.c. e ottenuta la sospensione dell'esecuzione, aveva avviato un separato giudizio di 4
opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., domandò, stante l'impossibilità di ottenere la reintegra, il risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio, individuati nelle somme pagate a titolo di pigioni di affitto per la locazione di altro immobile.
Il giudizio, nel quale fu chiamato a partecipare il , Controparte_2 rimasto contumace, fu definito con la sentenza n. 5568/2015 con cui il Tribunale adito respinse la domanda risarcitoria per non essere l'attrice titolare di alcun diritto reale sull'immobile in oggetto, appartenente all'ente pubblico, e in mancanza di prova in ordine ad una eventuale assegnazione in suo favore.
2. interpose gravame, deciso con sentenza n. 1223/2019 Parte_1 della Corte di Appello di Palermo la quale, rilevato che la sentenza 1716/2016 di accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. promossa da CP_3 assegnataria del medesimo alloggio sin dal 26.1.2009, “ha annullato” la sentenza n. 2934/2012 che aveva accordato la tutela possessoria, escluse, altresì, che potesse avere diritto ab origine a permanere nell'alloggio, già Parte_1 assegnato a tale , poi deceduta, e ritenne, al contempo, il diritto della Persona_1 nuova assegnataria dell'alloggio riconducibile non allo sgombero subito dall'appellante bensì fondato unicamente sulla domanda di partecipazione al bando generale di concorso e concretizzatosi nel momento in cui si è verificata la CP_ condizione di disponibilità dell'alloggio da parte dell' , vale a dire nel momento in cui, dopo la morte della precedente assegnataria, l'immobile è tornato nella disponibilità giuridica dell'ente pubblico, che lo ha quindi riassegnato nel CP_ rispetto della graduatoria;
negò infine che l' si fosse reso responsabile di un'azione diretta ad eludere o ostacolare la tutela possessoria invocata dall'attrice.
3. Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione, Parte_1 affidato a quattro motivi. Censurò, con il primo motivo, la rilevanza attribuita dalla
Corte di Appello alla sentenza n. 1716/2016 di accoglimento della opposizione di terzo proposta da , trattandosi di sentenza resa in altro giudizio e non CP_3 ancora passata in giudicato;
escluse, in ogni caso, l'opponibilità ad essa Pt_1 5
del contratto di locazione stipulato con la terza, , in quanto successivo CP_3 al ricorso possessorio e proveniente dalla stessa parte resistente;
lamentò quindi la non corretta applicazione delle norme disciplinanti il rapporto tra giudizi pendenti e sulla natura dei provvedimenti non passati in giudicato. Con il secondo motivo, ripropose i medesimi argomenti di critica. Con il terzo motivo, denunciò il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta, dalla Corte d'Appello, subordinazione della domanda risarcitoria alla sussistenza di un diritto soggettivo della medesima ricorrente a rientrare nella disponibilità dell'immobile nonché sulle ragioni per cui una sentenza non ancora passata in giudicato potesse escludere la sussistenza del diritto di essa ricorrente a rientrare nel possesso dell'immobile di cui in precedenza era stata violentemente spogliata e, comunque, ad ottenere il risarcimento del danno derivante dallo spoglio e dall'inadempimento dell'obbligo restitutorio. Con il quarto motivo, censurò la decisione per avere la
Corte d'Appello negato, a prescindere dagli altri procedimenti e dalle loro statuizioni, il diritto della stessa a rimanere nell'alloggio, facendo da ciò Pt_1 discendere l'infondatezza della domanda risarcitoria;
osservò che il diritto al risarcimento azionato discende dalla fisionomia del possesso la cui tutela ha ad oggetto la situazione di fatto in sé considerata, indipendentemente dalla titolarità di un diritto reale di godimento, aggiungendo che la concessione in locazione dell'immobile alla nuova assegnataria, in quanto intervenuta successivamente CP_ all'instaurazione del giudizio possessorio, rende la condotta dell' fraudolenta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1169 c.c.
La Suprema Corte ritenne fondato il primo motivo osservando che
“L'accoglimento, all'esito del primo grado di giudizio, con sentenza non ancora passata in giudicato, dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. non vale di per sé, sul piano processuale, a privare di validità ed efficacia la sentenza
(questa sì invece passata in giudicato) che ha riconosciuto la situazione di fatto vantata dalla odierna ricorrente come meritevole di tutela possessoria 6
reintegratoria” atteso che, peraltro – e con “rilievo preliminare e assorbente -
l'accoglimento dell'opposizione di terzo, quand'anche passato in giudicato, non travolgerebbe il precedente giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nella sola parte in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione di terzo(v.
Cass.25/01/1993, n. 833; 21/02/1992, n. 2115; 14/11/1989, n. 4831; 07/02/2002,
n. 1737; 17/02/2012, n. 12266); incompatibilità che nella specie non potrebbe affermarsi rispetto a quella parte della sentenza di reintegra che accerta l'illiceità CP_ dello spoglio compiuto dall' : accertamento che attribuisce di per sé stesso fondatezza alla pretesa risarcitoria susseguente”.
Indi, assorbito il secondo motivo e dichiarato inammissibile il terzo, riconobbe la fondatezza del quarto motivo, rilevando che “La pretesa risarcitoria trova nella specie fondamento, ex art. 2043 cod. civ., nel fatto illecito compiuto CP_ dall' , ossia nelle modalità con le quali l'Istituto è rientrato nel possesso dell'immobile occupato dalla , al contempo spogliandone quest'ultima: Pt_1 fatto, questo, integrante spoglio meritevole di tutela di reintegra, secondo accertamento giudiziale passato in giudicato e, come tale, non più suscettibile di sindacato sotto tale profilo qualificatorio” aggiungendo, altresì, che “Rispetto a tale fatto costitutivo del vantato credito risarcitorio nessun rilievo impeditivo può assumere l'eventuale insussistenza di un effettivo ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso”.
Precisò tra l'altro: che “la lesione del possesso o della detenzione può provocare danni non riparabili con il mero ripristino della situazione anteriore, che si identificano sia nella diminuzione patrimoniale che la vittima subisce per il ristabilimento dello status quo antea, sia nel mancato esercizio del potere di fatto”; che “il risarcimento può però pure avere funzione sostitutiva del recupero della situazione possessoria, nell'ipotesi in cui quest'ultimo si presenti impossibile
(di fatto) per distruzione della cosa o smarrimento o perdita irrecuperabile di essa 7
dopo lo spoglio, ovvero (giuridicamente) perché la medesima è stata alienata ad un terzo ignaro, che ne ha acquistato il possesso (arg. exart. 1169)”; che “in entrambi i casi la lesione del possesso che consegua ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168cod. civ. mette in essere una tipica fattispecie di illecito extracontrattuale, a condizione che, ovviamente, il fatto materiale compiuto dal terzo si traduca in un danno effettivo per il titolare della situazione possessoria”; che “superato l'antico dogma dell'illecito come lesione di un diritto soggettivo assoluto, deve ritenersi acquisito che anche colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare su di una cosa un potere soltanto di fatto può, dal danneggiamento di essa, risentire un danno risarcibile, indipendentemente dall'esistenza del diritto all'esercizio di quel potere (v. in tal senso già Cass. 24/02/1981, n. 1131 … con la conseguenza che nel giudizio risarcitorio non è necessario per l'attore dimostrare il suo diritto sul bene, ma è sufficiente dimostrare di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa;
v. anche, conff., Cass. 14/05/1979, n. 2780; 14/05/1993, n. 5485; 29/01/2014, n. 1964, in motivazione)” che “alcun rilievo impeditivo può nemmeno avere la pretesa della nuova assegnataria di ottenere il pieno godimento dell'immobile a lei successivamente locato: trattandosi di pretesa derivata la stessa non varrebbe di CP_ per sé a rendere meno illecita l'azione spoliatrice dell' ed a privare dunque CP_ di fondamento la conseguente pretesa risarcitoria”; che “il diritto dell' sul bene, e quello derivato della nuova locataria, agiscono sul diverso e non incompatibile terreno della tutela petitoria” rimanendo “entrambi … tutelabili con azioni reali o personali di rilascio del bene, pur tenendo ferma la riconosciuta illiceità dello spoglio in precedenza compiuto dall'ente proprietario e salvi gli effetti dell'eventuale mala fede del possessore, che rimane possibile far valere al fine di ottenere, in seno ad eventuale giudizio di rivendica, la restituzione del bene
o il controvalore di questo, insieme con i frutti dovuti per legge dal possessore di 8
mala fede (v. Cass. 12/05/1987, n. 4367)”.
Cassò pertanto la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Giudice a quo.
4. ha riassunto la causa dinanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Palermo.
Sostiene l'attrice che, a seguito della predetta sentenza della Cassazione, risulta pienamente legittimo e definitivamente accertato il diritto al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza dello spoglio violento e del successivo CP_ inadempimento da parte dell' dell'obbligo reintegratorio. Ribadisce che il pregiudizio va individuato nelle somme pagate, a titolo di pigioni d'affitto, per la locazione di altro immobile, essendo stata essa costretta, come già indicato nel primo grado, a prendere in affitto un piccolo appartamento sito in , via CP_1
Fuxa n. 3, sostenendo un esborso mensile, a titolo di pigioni, di € 500, pur essendo stato il contratto di locazione formalmente intestato al cognato. Afferma, quindi, spettarle un risarcimento certo e cristallizzato per il periodo che va dallo spoglio
(e più precisamente dal primo canone d'affitto pagato a seguito dello spoglio, cioè
14.2.2009) fino alla sospensione dell'esecuzione di rilascio a seguito dell'opposizione del terzo, nonché, e per il periodo successivo alla sospensione, venuta meno la possibilità di restituzione, le somme ulteriori fino all'emittenda sentenza d'appello, da liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. a far data dall'introduzione del giudizio risarcitorio (avvenuta il 21.11.2014 con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) essendo il quarto comma dell'art. 1284 c.c., in vigore dall'11.11.2014.
Si è costituito l' ritenendo, innanzi tutto, mancante la prova dei CP_1 presunti danni patrimoniali arrecati dallo spossessamento forzoso dell'alloggio e negando, in ogni caso, anche l'an della responsabilità risarcitoria ex adverso invocata, in difetto di qualsivoglia rapporto extracontrattuale o contrattuale della con il o con l'Istituto, per non essere mai stata la Pt_1 Controparte_2 9
controparte inserita nella graduatoria del “bando pubblico” per l'assegnazione degli alloggi popolari. Ha chiesto poi, ove ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno, la condanna del solo , per avere Controparte_2 soltanto quest'ultimo eseguito lo sgombero forzoso nei confronti dell'appellante.
Ha inoltre ribadito che la sentenza n. 2934/2012 del giudizio possessorio è stata CP_ annullata a seguito dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. avanzata dalla terza , con statuizione altresì confermata in sede di gravame nell'anno 2022 e, inoltre, ha negato ogni possesso della controparte, mera occupante sine titulo.
Il , regolarmente evocato, non si è costituito. Controparte_2
La causa, istruita in via documentale e a mezzo di prova testimoniale, è stata posta in decisione, con ordinanza del 22.2.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Ciò posto, compito rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza della
Suprema Corte è di accertare se e a quanto ammonti il danno effettivamente patito CP_ dalla in conseguenza dello spoglio posto in essere dall' come Pt_1 definitivamente accertato con sentenza n. 2934/2012 passata in giudicato.
Ed infatti – e con superamento delle contestazioni variamente riproposte dal convenuto in ordine alla stessa sussistenza di una responsabilità risarcitoria del medesimo – una volta che, con la menzionata sentenza 2934/2012 sono CP_1 stati definitivamente accertati la situazione di fatto vantata da Parte_1 meritevole di tutela reintegratoria, e lo spoglio ex art. 1168 c.c. connesso alle CP_ modalità con cui l' è rientrato nel possesso del bene, fatto, quest'ultimo, costituente illecito ex art. 2043 c.c. costitutivo dell'obbligazione risarcitoria fatta valere dall'attrice, indipendentemente altresì dall'esistenza o meno di un effettivo ius possidendi in capo al soggetto spogliato, si tratta di verificare se ed in che CP_ termini il fatto materiale compiuto dall' si sia tradotto in un pregiudizio effettivo per l'odierna attrice.
Il danno che viene in rilievo nella presente fattispecie è un danno da lesione 10
del possesso con “funzione sostitutiva del recupero della situazione possessoria”, essendo del resto pacifica – ed è anzi il presupposto della tutela risarcitoria in concreto azionata – l'impossibilità per la di rientrare nella disponibilità Pt_1 del bene in conseguenza dell'opposizione utilmente esperita dalla terza. Si tratta di un danno che, derivante dalla privazione del possesso, attiene, in definitiva, al mancato godimento del bene da rapportarsi al periodo di tempo durante il quale il citato godimento era ragionevolmente destinato a durare e, pertanto, anche tenuto conto della concreta evoluzione della complessa vicenda, sino al completo esaurimento dell'iter processuale destinato a sfociare nella più che probabile condanna al definitivo rilascio a carico dell'odierna attrice, occupante abusiva.
L'istruttoria svolta ha confermato che in conseguenza dello spoglio e, in particolare, dal mese di febbraio 2009, ebbe in godimento, Parte_1 sebbene con contratto formalmente intestato ad altro soggetto, un appartamento in via Fuxa n. 3 per un canone mensile di €. 500,00 (v. il contratto di locazione del
25.2.2009 nel fascicolo di primo grado dell'odierna appellante, ma v. anche quanto riferito dai testi escussi e , provvedendo essa stessa, Testimone_1 Tes_2 personalmente, al pagamento del citato canone mensile sino alla data 12.5.2014
(v. le ricevute di pagamento che pure indicano “pagati da ”, nel Parte_1 fascicolo di primo grado dell'odierna appellante, ma v. anche quanto riferito da tutti i testi escussi e, in particolare, dal teste – che, per come dallo Tes_2 stesso indicato, incaricato dalla “zia”, locatrice dell'immobile, di curare tali rapporti ha dichiarato: “confermo che era che la sig,ra materialmente a portarmi
i soldi l'affitto … ha pagato sempre con denaro contante” – nonché dal teste che, “cognato dell'appellante” per come da medesimo riferito e Testimone_3 intestatario del contratto, ha dichiarato: “il canone è stato sempre pagato da mia cognata sig. ”). Parte_1
Quanto al periodo successivo, l'attrice assume di avere sostenuto ulteriori pagamenti “fino ai giorni nostri”, rimasti tuttavia non specificamente dedotti e/o 11
allegati né documentati. Incerta si rivela, del resto, l'epoca di insorgenza dell'ulteriore rapporto locatizio menzionato dal difensore della stessa parte attrice, peraltro soltanto nel corso dell'udienza del 20.9.2024, e rimasto, comunque, anch'esso non adeguatamente documentato. Invero, mentre la teste Tes_1
sorella dell'attrice, escussa all'udienza del 20.9.2024, ha dichiarato che
[...]
“vive ancora lì”, vale a dire nell'appartamento in via Fuxa n. 3 Parte_1 trovato in affitto dopo lo sloggio, il teste ha riferito che l'attrice ha lasciato Tes_4 detto appartamento poco prima che la locatrice morisse, senza tuttavia ricordare la data;
sono poi, e per altro verso, piuttosto generiche le indicazioni offerte dall'ulteriore teste escusso, sull'appartamento dove l'attrice si Tes_5 sarebbe ulteriormente trasferita, essendosi il detto testimone limitato a riferire: “il contratto non è intestato a me, non so quanto pagano di canone di affitto”.
Alla luce di siffatte considerazioni, e presupponendo, comunque, il ricorso alla liquidazione equitativa l'impossibilità o l'estrema difficoltà per la parte danneggiata di allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del pregiudizio e che, dunque, la stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi
(v. tra le più recenti Cass. 9744/2023), in concreto non ravvisabili, il risarcimento spettante a in conseguenza dell'illecito spoglio compiuto Parte_1
CP_ dall' , va determinato, nei limiti di quanto documentato, in €. 500,00 mensili a decorrere dalla data del 14.2.2009 al 12.5.2014, oltre la rivalutazione monetaria da calcolarsi su ciascuna annualità dalle singole scadenze di ognuna di esse sino alla data della presente sentenza, e con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma come sopra rivalutata dalla scadenza di ciascuna annualità sino alla data della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sul montante come sopra calcolato dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Non può operare nel caso in esame la disciplina, richiamata invece dall'attrice, di cui al quarto comma dell'art. 1284 comma 4 c.c. aggiunto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 12
novembre 2014, n. 162, essendo stato peraltro il giudizio di primo grado introdotto il 24.11.2014 (data di deposito dell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), mentre le citate disposizioni normative producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (v. l'art. 17 cit.). CP_ L'obbligazione risarcitoria grava esclusivamente sull' , unico legittimato passivo rispetto alla tutela contro l'illecito spoglio riferibile al medesimo , CP_1 per come già accertato dal Tribunale di Palermo, con efficacia di giudicato, con la sentenza 2934/2012, secondo cui, tra l'altro – e proprio con riferimento al difetto CP_ di legittimazione passiva ivi sollevato dall' in relazione alla posizione rivestita dal – la diffida all'occupante abusivo e il conseguente ordine Controparte_2 di rilascio si ricollegano a compiti di gestione del patrimonio abitativo propri dell' , in base al procedimento, non osservato nei confronti dell'odierna CP_1 parte attrice, previsto dall'art. 18 D.P.R. 1035/1972 di competenza del Presidente CP_ dell' .
Va pertanto, e sotto tale ulteriore profilo, altresì respinta la domanda “di CP_ garanzia” dispiegata dall' nei confronti del sull'assunto Controparte_2 di una esclusiva riferibilità a tale ultimo Ente dell'attività di sgombero in concreto esercitata, considerato in ogni caso che in tema di edilizia residenziale pubblica,
l'art. 95 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il quale devolve al Comune le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, non riguarda l'ordine di rilascio di alloggio occupato senza titolo, che resta di competenza del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, trattandosi di provvedimento di conservazione del patrimonio non inerente al rapporto di assegnazione (cfr. Cass.
S.U. 4286/1991). CP_
5. Segue per la soccombenza la condanna dell' al pagamento in favore di di tutte le spese di lite che si liquidano, per ciascun grado e Parte_1 per l'odierno giudizio di rinvio, come in dispositivo, tenuto conto del valore della 13
lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo
Sparti, difensore della stessa parte attrice dichiaratosi antistatario, delle sole spese attinenti al presente giudizio di rinvio, non risultando che la distrazione delle spese sia stata richiesta all'interno di ogni singolo grado e dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado possa essere domandata per la prima volta in un grado successivo (cfr. Cass. 16244/2019). Nulla va disposto quanto alle spese di lite nei rapporti con il , che è sempre Controparte_2 rimasto contumace.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt.
392 ss. c.p.c., nella contumacia del , che dichiara;
Controparte_2 in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5568/2015 del
15.10.2015 appellata da a) condanna l' Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
a corrispondere, a titolo risarcitorio, in favore di l'importo di €. Parte_1
500,00 mensili a decorrere dalla data del 14.2.2009 al 12.5.2014, oltre la rivalutazione monetaria da calcolarsi su ciascuna annualità dalle singole scadenze di ognuna di esse sino alla data della presente sentenza, e con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma come sopra rivalutata dalla scadenza di ciascuna annualità sino alla data della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sul montante come sopra calcolato dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
b) rigetta le domande avanzate dall' Controparte_1
nei confronti del;
[...] Controparte_2 condanna l' , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere a le spese Parte_1 di lite, che liquida in euro 3.900,00 per il primo grado del giudizio, euro 5.000,00 per l'appello, euro 3.000,00 per il giudizio di cassazione, euro 5.000,00 per il 14
procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Sparti, difensore antistatario, delle spese del presente giudizio di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo in data 17.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo