Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 430/2017
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente relatore dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 430 dell'anno 2017 del Ruolo Generale, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sofia
- attore -
e
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Franzè
- convenuto -
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di pignoramento presso terzi la ha azionato in executivis Controparte_1 un credito di circa € 96.000,00 vantato nei confronti della vincolando le somme Parte_1
a questa dovute dalla Hotel Vittoria s.a.s.. Il credito era portato su tre assegni bancari tratti sul conto corrente intestato alla acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Parte_1
Siena S.p.a.-Filiale di Polistena (n. 0871073497-08 per € 34.242,23, n. 0871072335-03 per € 47.050,00 e n. 0871073499-10 per € 13.522,48). ha proposto opposizione all'esecuzione eccependo – per quanto di Parte_2 interesse nel presente giudizio – la falsità degli assegni bancari per abusivo riempimento,
1
ha dedotto che relativamente ai predetti tre assegni il sig.
pur in assenza di indicazioni dell'amministratore, ha provveduto a Persona_1 riempirli abusivamente intestandoli alla (società di cui, peraltro, era Controparte_1 socio); ha precisato che la era fornitrice della ma per Controparte_1 Parte_1 importi inferiori e comunque per posizioni poi regolate dall'affittuaria dell'azienda.
La ha contestato l'assunto della controparte, ha invocato la Controparte_1 genuinità degli assegni ed ha precisato che gli importi corrispondevano (seppur parzialmente) ad alcune forniture perfezionate in favore della e non saldate. Parte_1
All'udienza del 24/11/2016 innanzi al G.E. (R.G.Es. n. 645/2015) la ha Parte_1 formalizzato la querela di falso ed il G.E. in applicazione dell'art. 221 c.p.c. ha disposto la sospensione della procedura per consentire l'espletamento del procedimento di falso in via incidentale. ha ritualmente proseguito il giudizio di querela di falso innanzi al Parte_2
Tribunale di Palmi-Sezione civile ordinaria (R.G. n. 430/2017) ribadendo la prospettazione già proposta innanzi al G.E.
La si è costituita contestando la domanda per le ragioni già Controparte_1 esposte innanzi al G.E., ribandendo che gli assegni sottoscritti da sono CP_2 stati compilati dal collaboratore su specifico incarico ed in conformità Persona_1 alle indicazioni dell'amministratore. Ha evidenziato che la falsità degli assegni non è stata eccepita dalla società debitrice in occasione dei proposti e neanche della notifica del precetto.
Per brevità in questa sede non sono ritrascritte le argomentazioni diffusamente esposte da entrambe le parti nei propri scritti che, comunque, devono intendersi richiamate.
Con ordinanza del 6/11/2018 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M..
Nel corso del giudizio è stata posta in liquidazione volontaria. Parte_2
In via istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della (udienza del 2/05/2022) ed è stata assunta la Parte_1 testimonianza di (udienza del 23/07/2024). Parte_3
2 L'attrice ha, altresì, prodotto la sentenza resa dal Tribunale Penale di Palmi n.
892/2023 che ha condannato il sig. per condotte afferenti, appunto, alla Persona_1 falsificazione dei titoli oggetto di causa;
sentenza già appellata.
All'udienza del 27/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio con termini di legge (60+20) per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Il Tribunale ritiene che la querela di falso proposta dalla (ora in Parte_1 liquidazione) sia fondata e vada accolta.
E' pacifico nella ricostruzione delle parti che i tre assegni oggetto di causa sono stati effettivamente sottoscritti dall'amministratore della (a quel tempo Parte_1 CP_2
e consegnati al collaboratore senza preventiva compilazione
[...] Persona_1 della parte relativa all'importo, alla data ed al beneficiario.
La circostanza è stata espressamente dedotta dalla sin dall'atto di Parte_1 opposizione innanzi al G.E. ed è stata di fatto confermata dalla nelle Controparte_1 memorie depositate nel presente giudizio nella parte in cui ha articolato i capitoli di prova testimoniale finalizzati, appunto, alla prova della sottoscrizione dell'amministratore (a) e del riempimento successivo da parte di ma su accordo con lo stesso (b). Persona_1
La deduzione di falsità della attiene, dunque, non alla sottoscrizione dei Parte_1 titoli bensì al successivo abusivo riempimento compiuto in autonomia da Per_1 senza specifica indicazione da parte dell'amministratore e
[...] CP_2 comunque per importi superiori e per beneficiari mai comunicati.
La querela di falso, dunque, si atteggia come prospettazione di riempimento “absque pactis” (che realizza, giuridicamente, una falsità materiale perché trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza) e comunque di riempimento contra pacta (il c.d. abuso di biancosegno consistente in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto positivo ovvero anche negativo come è quello che prevede a carico di chi riceve il documento l'obbligo di non completarlo autonomamente).
L'interesse ai fini del decidere si incentra esclusivamente sulla modalità di riempimento dei titoli originariamente “in bianco” (quanto all'importo, alla data, al prenditore) e, in particolare, se il riempimento sia stato eseguito da in Persona_1 coerenza con le indicazioni ricevute dall'amministratore della ovvero in Parte_1 autonomia.
Al riguardo va osservato che l'unica prova costituenda acquisita al giudizio è la testimonianza di che, confermato il perimetro entro il quale sono CP_2 accaduti i fatti e cioè il rapporto di fiducia con il collaboratore e Persona_1
3 l'abitudine a consegnare allo stesso assegni in bianco per poi concordare il contenuto del riempimento, ha escluso di aver mai autorizzato ad intestati quei titoli Persona_1 alla ed ancor prima ad inserire importi così rilevanti. Controparte_1
Il testimone all'udienza del 23/07/2024 ha, tra l'altro, così riferito:
- “Gli Assegni n 0871073497-08, 0871072335-03, 0871073499-10 che mi vengono offerti in visione , tutti tratti sulla Monte dei Paschi di Siena , sono stati da me sottoscritti e consegnati in bianco, cioè solo con la mia sottoscrizione, senza indicazione di importo o di nominativo all'ordine , al
Sig. , perché li consegnasse ai fornitori, di solito gli Persona_2 importi degli assegni che gli consegnavo sottoscritti e in bianco non dovevano servire per effettuare esborsi non così importati, di solito gli importi per i fornitori per cui consegnavo gli assegni al erano di Per_1 importi molto più bassi di 800,00 -1.200,00 euro. All'epoca delle date indicate negli assegni suddetti non ero più amministratore della Parte_1
…E' vero che durante la nostra attività il si è guadagnato la mia Per_1 fiducia, tant'è che il teneva il blocchetto degli assegni del conto Per_1 intestato alla società che in alcune occasioni io firmavo in bianco, Parte_1 quelli per cui è causa li ho firmati e consegnati al quando ormai Per_1
l'attività del ristorante Le Pleiadi era di fatto cessata. Quando ho firmato e consegnato gli assegni di cui sopra al ho indicato a questi i fornitori Per_1
e un dipendente che ancora dovevano essere pagati, non ho mai indicato come beneficiario degli assegni la di;
gli assegni CP_1 CP_1 dovevano servire per estinguere i debiti nei confronti di fornitori e dipendenti dell'attività di ristorazione cessata. il mi comunicò di avere Per_1 compilato gli assegni come adesso si presentano, quando l'attività di ristorazione era cessata, forse era ottobre-novembre 2014, tant'è che in quella occasione gli ho detto che quegli assegni dovevano essere utilizzati per fornitori o dipendenti e comunque quegli importi non corrispondevano al credito della che aveva già riscosso i proventi dei Parte_4 banchetti organizzati con il ristorante le >Pleiadi a soddisfazione del proprio credito. Tra l'altro sul conto corrente intestato alla società non erano disponibili le somme indicate sugli assegni offertimi in visione e quindi non avrei mai potuto autorizzare una simile disposizione di denaro … non è vero che gli assegni consegnati in bianco al erano destinati per Per_1 Pa soddisfare i crediti della e della anzi ho precisato al momento della CP_1 consegna al degli assegni sottoscritti , che quegli assegni dovevano Per_1 essere utilizzati per pagare operai e fornitori della … è vero che ho Parte_1
4 consegnato al assegni in bianco e da me sottoscritti, di solito Per_1 quando c'era un fornitore che chiedeva il pagamento per la merce venduta il mi convocava per firmargli gli assegni del c/c intestato alla Per_1 Pt_1
[... che teneva lui. Non è vero che gli assegni che mi sono stati offerti in visione furono compilati in mia presenza e con la mia autorizzazione”.
Il racconto del testimone è chiaro nel suo contenuto e non si presta a diversa interpretazione in punto di esclusione dell'autorizzazione concessa a Persona_1 per il completamento degli assegni con gli importi poi inseriti e con la CP_1 quale beneficiaria.
[...]
Si tratta, del resto, del testimone indicato da entrambe le parti e sulla cui attendibilità nessuno ha sollevato dubbi.
Il tenore della testimonianza depone senza equivoci per l'affermazione di falsità degli assegni oggetto di causa quale che sia nel dettaglio la qualificazione giuridica che si intenda attribuire, nel caso di specie, all'accertato riempimento abusivo (absque pactis o contra pacta).
Né a diversa conclusione possono condurre gli “indizi” prospettati dalle parti.
La circostanza che la non abbia reagito invocando la falsità degli assegni Parte_1 al momento del loro protesto è certamente equivoca e potrebbe essere valorizzata nella valutazione della misura della soccombenza, ma non è idonea a superare la valenza probatoria della ricostruzione dei fatti operata dall'unico testimone indicata anche dalla convenuta.
La misura effettiva della posizione debitoria della nei confronti della Parte_1
(quella riportata a bilancio o quella pretesa sulla base degli ulteriori Controparte_1 pagamenti anticipati dedotti dalla convenuta) non è dirimente. In disparte il rilievo che non è stata fornita la dimostrazione dell'esatta corrispondenza di tale esposizione con l'importo inserito negli assegni, di maggior rilievo logico nella conferma dell'assenza di una specifica autorizzazione dell'amministratore risulta, per un verso, la circostanza che sul conto della non vi era la capienza necessaria al soddisfacimento dei titoli Parte_1 sicchè è inverosimile che abbia condiviso un'attività che lo avrebbe CP_2 esposto personalmente sotto il profilo della responsabilità, e, per altro verso, che nella data apposta sui titoli completati non è più amministratore della CP_2 Pt_1
e non avrebbe potuto emetterli.
[...]
Del resto, l'interesse che aveva verso la al Persona_1 Controparte_1 momento del completamento dei titoli (socio, procuratore generale, coniuge dell'amministratore) si pone in termini di “dubbio di trasparenza” come contraltare all'equivoca tardiva reazione della rispetto alla falsità. Parte_1
5 Sulla base delle complessive risultanze acquisite, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per accogliere la domanda.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. La liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della causa, dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, con valutazione al minimo anche in ragione della tardività con la quale la Pt_1 ha fatto valere la falsità rispetto alla conoscenza dei titoli e dei suoi potenziali effetti
[...] pregiudizievoli (protesto).
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta dalla
[...]
nei confronti della così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la falsità dei seguenti assegni bancari tratti sul conto corrente intestato alla acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.-Filiale di Parte_1
Polistena ed aventi quale prenditore la Controparte_1
o n. 0871073497-08 dell'importi di € 34.242,23, datato 22/12/2014,
o n. 0871072335-03 dell'importo di € 47.050,00, datato 23/12/2014,
o n. 0871073499-10 dell'importo di € 13.522,48, datato 8/01/2015.
- Condanna la alla refusione in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed in € 7.052,00
[...] per compensi, oltre 15% spese gen., cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Francesco Sofia dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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