Articolo 1 della Legge 22 giugno 1943, n. 664
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13 agosto 1943
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3 novembre 1947
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I comuni di Albate, Breccia, Brunate, Camnago Volta e Civiglio sono aggregati a quello di Como. ((1))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

Data a San Rossore, addi' 22 giugno 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1154 ha disposto (con l'art. 1 , comma 1) che "Il comune di Brunate, aggregato a quello di Como con regio decreto 22 giugno 1943, n. 664 , e' ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata, in vigore del decreto medesimo".
Entrata in vigore il 3 novembre 1947