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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA
in composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n° 4592 /2024
promossa con ricorso depositato il giorno 20/07/2024
da
, con l'avv. MONDINI SIMONE Parte_1
-ricorrente-
contro
, Controparte_1
-resistente non costituito–
con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali motivi della decisione
Rilevato che i genitori all'udienza del 4.2.2025, comparsi personalmente, hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) Assegnarsi la casa famigliare sita in S. Giovanni PA (VR),
Via Giuseppe Lavorenti n. 46, catastalmente contraddistinta al Foglio 3
Particella 1211, Sub. 16, Rendita: Euro 650,74, Categoria A/2a), Classe 4,
Consistenza 6,0 vani, Foglio 3 Particella 1211 Subalterno 30 Rendita: Euro 2
83,87, Categoria C/6c), Classe 4, Consistenza 28 m2 e Foglio 3 Particella 1211
Subalterno 38 Rendita: Euro 24,17, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 13
m2, con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra , che continuerà Parte_1
ad abitarla unitamente ai figli minori sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
2) Dichiararsi il sig. tenuto a corrispondere, a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento dei figli minori e Persona_1 Per_2
, la somma complessiva di € 600,00 per entrambi i figli (pari ad €
[...]
300,00 per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario continuativo entro il giorno 10 di ogni mese a far data dal mese di giugno 2025, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat Famiglie.
3) Disporsi l'obbligo per ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie in favore dei figli minori, come da protocollo Famiglia attualmente in vigore: spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi 3
universitari; costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di
€ 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio, differenziato (BES);
spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
darsi atto che nell'ambito delle spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) quello dei due genitori che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività esprima in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato,
e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa dovrà, comunque, essere ripartita tra entrambi i genitori al 50%. Il rimborso della spesa straordinaria dovrà
avvenire entro il mese successivo a quello di presentazione delle pezze giustificative.
4) disporsi l'affidamento condiviso dei minori con il collocamento prevalente presso la residenza materna;
5) in ordine al calendario di visita il sig. vedrà e Controparte_1
terrà con sé i figli minori per almeno uno/due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 e due weekend alternati al mese dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 21.00. Per
quanto attiene alle festività laiche e religiose il padre terrà con sé i figli per almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno 4
Pasqua con il lunedì dell'Angelo, nonché 5 giorni durante le vacanze natalizie,
alternando di anno in anno i giorni di Natale-S. con i giorni 31 Pt_2
dicembre-01 gennaio e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive nel periodo da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno. È sempre fatta salva la facoltà per le parti di modificare giorni e/o orari a seconda delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni scolastici e parascolastici dei minori.
6) Stabilirsi, altresì, che la sig.ra continui a percepire in Pt_1
misura integrale l'assegno unico e universale come sta già facendo in accordo con il sig. CP_1
7) Il sig. a far data dal mese di giugno 2025 si Controparte_1
trasferirà presso l'immobile sito in Vallese di Oppeano (VR), Via Bassa n. 45,
di proprietà della sig.ra ed attualmente ancora occupato da altro Pt_1
conduttore; il sig. a titolo di contributo spese verserà alla sig.ra CP_1
la somma forfetaria di € 250,00 mensili e si obbligherà a Pt_1
corrispondere le spese condominiali a far data dal mese di giugno 2025.
8) Per espresso accordo tra le parti l'immobile concesso in comodato d'uso al sig. da parte della sig.ra verrà abitato CP_1 Pt_1
esclusivamente dal medesimo e dovrà essere utilizzato solamente per le proprie esigenze personali, parimenti, la sig.ra si impegna a non instaurare Pt_1
convivenze nella casa familiare quantomeno sino alla maggior età
dell'ultimogenito e/o salvo diverso accordo tra i genitori.
9) Nella denegata ipotesi in cui il conduttore dell'appartamento di
Vallese di Oppeano non dovesse rilasciare l'immobile alla scadenza contrattuale convenuta per il 15/06/2025, le parti si riterranno libere di rivedere gli accordi in ordine al termine di trasferimento del sig. CP_1
dalla casa familiare.
10) Spese legali compensate. “
Rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità,
conforme all'interesse dei figli minorenni a mantenere rapporti effettivi 5
con entrambi i genitori e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle allegazioni;
Ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 25/02/2025
La Presidente del. dott. Antonella Guerra