Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel. all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 693/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di appello, dall'avv. Gennaro Lallo, presso il cui studio in Napoli al c.so
Secondigliano n. 230/C è elettivamente domiciliato -appellante-
E
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Capasso, domicilio digitale pec:
t, in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024, Email_1
Notaio di Roma -appellato- Per_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2022 l'appellante in epigrafe chiedeva al Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, di accertare l'insussistenza dell'obbligo di restituire all' le somme percepite a titolo indennità di accompagnamento CP_1
(prestazione n. 00553526 inv. civ.) per l'importo di € 16.762,86, per il periodo dal
1.4.2012 al 31.3.2015, a seguito della visita di revisione del 13.3.2012, con cui gli era stato confermato il riconoscimento dell'invalidità al 100%, ma revocata la suddetta prestazione.
Si costituiva l contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
Il Giudice adito, con sentenza n. 578 pubblicata in data 7.2.2023, rigettava la domanda, rilevando la legittimità dell'azione di recupero dell'indebito, essendo fondata sulla revoca
13.3.2012, che ne aveva accertato l'insussistenza.
Con ricorso depositato in data 29.3.2023, ha proposto tempestivo Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, lamentando la illegittimità del provvedimento dell' impugnato, avendo l' operato arbitrariamente una compensazione tra le CP_1 CP_1
somme dovute al ricorrente e quelle che lo stesso avrebbe dovuto restituire, trattenendo delle somme sulla pensione corrisposta, trattandosi nella fattispecie di indebito assistenziale per il quale non è addebitabile al percipiente la erogazione della prestazione non dovuta, idonea ad ingenerare affidamento.
Ha concluso per l'annullamento del provvedimento di indebito con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute sulla prestazione assistenziale sino alla CP_1 data della pronuncia dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l che ha resistito al gravame CP_1
di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note di parte appellante, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Deve premettersi che nella fattispecie, in seguito a visita di revisione in data 13.3.2012, il veniva giudicato invalido totale ma non gli veniva confermata la prestazione della Pt_1
indennità di accompagnamento. Il verbale di visita gli veniva notificato a mezzo racc. a/r il
30.3.2012 (cfr. all., produzione di I grado). A seguito di ricostituzione del 3.3.2015, CP_1
l' comunicava alla ricorrente l'indebita erogazione della somma di € 16.762,86. CP_1
Questa Corte, non ignora che in tema di indebito assistenziale, vige l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
È stato, tuttavia, ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n.
13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli soci economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento
(Cass. n. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge. Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
Da ultimo, Cass.
4.08.2022 n. 24180: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019)”.
Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.
Ebbene, tale recentissimo arresto conferma che il legittimo affidamento viene meno “a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”, esito nella specie ben noto al , che ha ricevuto la comunicazione del verbale di visita medica effettuata Pt_1
in data 13.3.2012 in sede di revisione (cfr. all. produzione ), in data 30.3.2012, come dalla CP_1
medesima dichiarato (p. 5, atto di appello); verbale che escludeva senza dubbio alcuno la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare della invocata indennità di accompagnamento.
E', infatti, incontestata la circostanza, riferita dallo stesso , che nel suddetto verbale di visita Pt_1
la Commissione Medica di Verifica aveva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71, senza tuttavia confermare l'indennità di accompagnamento.
Nessun legittimo affidamento è tutelabile nella specie, essendo l'appellante ben consapevole della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario, in presenza del suddetto formale provvedimento di revoca da parte dell' , recante causale “Verifiche invalidità civile CP_1
(comunicazione esito della verifica)”. Legittimamente, dunque, l' ha proceduto al recupero di quanto erogato in assenza di un valido CP_1
titolo idoneo a trattenere la prestazione in oggetto e in assenza di affidamento da tutelare.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello va pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_ condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell' delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre Iva, CPA e spese forfettarie di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13.1.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente