Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N° 34/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 25 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 34/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Oreste Manzi (c.f.: P.IVA_1 [...]
pec t), elettivamente domici- C.F._1 Email_1 liato presso l'avvocatura della sede distrettuale, Corso Vittorio Emanuele 100,
98122 Messina– appellante
CONTRO
Appellata non costituita CP
OGGETTO: assegno nucleo familiare- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2482 pronunciata in data 15 dicembre 2023
CONCLUSIONI
In via pregiudiziale: A) Dichiarare inammissibile ovvero improponibile/im- Pt_1 procedibile la domanda di;
B) In tutti i casi, riformare la sentenza im- CP pugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di da data successiva CP
a quella del 18.4.2019 di presentazione della domanda amministrativa;
in subordine
C) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l' alle spese Pt_1 di lite del 1° grado del giudizio invece di condannare controparte ovvero compen- sarle;
in subordine riformare la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite del 1° grado sulla base di compensi tariffari riferiti a cause previdenziali di va- lore indeterminabile anziché sulla base dell'effettivo valore della causa pari ad €
1.375,76; D) vittoria di spese di lite per entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 2 dicembre 2021, CP
, titolare di pensione , affetta da osteoporosi marginale lombare, sco-
[...] P.IVA_2 liosi SX-convessa dorsolombare a largo raggio, iperlordosi lombare, restringimento
posteriore dello spazio discale L3-L4 ed L5-sacro e sclerosi delle limitanti somati- che lombari, lamentava il rigetto da parte dell della domanda amministrativa Pt_1 presentata in data 18 aprile 2019 per la modifica dell'assegno al nucleo familiare
(ANF) mediante ricostruzione giusta circolare 98/98. Precisato che l'istituto aveva motivato il rigetto con l'assenza del requisito sanitario, chiedeva che, previo rico- noscimento della totale inabilità, l venisse condannato alla ricostuzione della Pt_1 pensione 20046750 con maggiorazione dell'ANF e al pagamento dei relativi importi con accessori di legge dall'epoca della domanda amministrativa.
Nella resistenza dell espletata consulenza medico-legale, con sentenza n° Pt_1
2482 pronunciata in data 15 dicembre 2023 il giudice di primo grado ha accolto la domanda con decorrenza 5 dicembre 2022 condannando l a rimborsare alla Pt_1
le spese di lite, distratte in favore della procuratrice antistataria. CP
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024. Asse- Pt_1 gnato con ordinanza del 18 novembre 2024 un primo rinvio alle parti per sovracca- rico di ruolo, con ordinanza del 5 marzo 2025 veniva dichiarata la contumacia di e si attestava inoltre il mancato deposito di note di trattazione scritta, CP con assegnazione, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., di nuovo termine al 25 marzo 2025, neanche questo seguito da deposito di note. La causa è stata decisa mediante depo- sito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sono state depositate note di trattazione scritta né per il 4 marzo né per il 25 marzo 2025. L'ordinanza di fissazione del termine ai sensi degli artt. 127ter e 309
c.p.c. è stata regolarmente comunicata all'appellante. Il mancato deposito di note di trattazione scritta equivale ad assenza dall'udienza.
Il giudizio va dunque dichiarato estinto e va disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024 dall
[...] contro , avverso la sentenza Parte_1 CP del Giudice del lavoro di Patti n° 2482 pronunciata in data 15 dicembre 2023, di- chiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla per le spese di lite.
Messina 26 marzo 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea