Art. 2. 1. I prezzi di vendita dei lotti indicati nell'articolo precedente sono determinati dall'ufficio tecnico erariale ed approvati dall'intendenza di finanza, competenti per territorio, secondo i seguenti criteri:
a) sulla base del valore agricolo medio determinato, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10 , per la regione agraria di competenza secondo il tipo di coltura esercitata, con riferimento all'anno precedente quello della stipula del contratto di vendita, per i terreni utilizzati a coltivazione agricola da almeno un biennio antecedente alla data della stipula stessa;
b) sulla base del valore in comune commercio, tenuto conto della destinazione in atto, per i terreni non utilizzati a coltivazione agricola.
2. Nelle aree in cui siano state realizzate opere stabili e durature, il prezzo del suolo coperto da costruzione di non facile sgombero e' determinato sulla base del doppio del valore di cui al comma 1, lettere a) e b), in rapporto alla diversa destinazione in atto.
3. La cessione e' sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura del due per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto.
4. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria puo' accordare la rateazione, fino a dieci annualita', del pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2. Ciascuna annualita' e' maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.
5. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto verra' applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 .
6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' articolo 433 del codice civile , insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il pagamento delle somme di cui ai precedenti commi ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 2:
- La legge n. 865/1971 concernente "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971 ed e' entrata in vigore il successivo 31 ottobre.
- La legge n. 10/1977 concernente "Norme per la edificabilita' dei suoli", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977 ed e' entrata in vigore il successivo 30 gennaio.
- La legge n. 203/1982 concernente "Norme sui contratti agrari", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982 ed e' entrata in vigore il successivo 6 maggio.
- Il testo dell' art. 433 del codice civile e' il seguente:
"Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".
a) sulla base del valore agricolo medio determinato, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10 , per la regione agraria di competenza secondo il tipo di coltura esercitata, con riferimento all'anno precedente quello della stipula del contratto di vendita, per i terreni utilizzati a coltivazione agricola da almeno un biennio antecedente alla data della stipula stessa;
b) sulla base del valore in comune commercio, tenuto conto della destinazione in atto, per i terreni non utilizzati a coltivazione agricola.
2. Nelle aree in cui siano state realizzate opere stabili e durature, il prezzo del suolo coperto da costruzione di non facile sgombero e' determinato sulla base del doppio del valore di cui al comma 1, lettere a) e b), in rapporto alla diversa destinazione in atto.
3. La cessione e' sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura del due per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto.
4. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria puo' accordare la rateazione, fino a dieci annualita', del pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2. Ciascuna annualita' e' maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.
5. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto verra' applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 .
6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' articolo 433 del codice civile , insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il pagamento delle somme di cui ai precedenti commi ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 2:
- La legge n. 865/1971 concernente "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971 ed e' entrata in vigore il successivo 31 ottobre.
- La legge n. 10/1977 concernente "Norme per la edificabilita' dei suoli", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977 ed e' entrata in vigore il successivo 30 gennaio.
- La legge n. 203/1982 concernente "Norme sui contratti agrari", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982 ed e' entrata in vigore il successivo 6 maggio.
- Il testo dell' art. 433 del codice civile e' il seguente:
"Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".